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Aggiornamento annuale per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

In questo articolo vogliamo sciogliere alcuni dubbi in merito al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

 

In quali aziende deve essere eletto?

L’art. 47, comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce che ‘in tutte le aziende, o unità produttive, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”.
Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST – art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP – art. 49).

Si ricorda che si può far ricorso al RLST solo nelle aziende fino a 15 lavoratori e nel caso in cui i lavoratori subordinati non abbiano eletto un rappresentante interno.

Il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Come si effettua l’elezione?

Per l’elezione dell’RLS sarà necessario effettuare una assemblea dei lavoratori, completa di verbale di elezione e registrazione dei presenti con firma.

Successivamente, il nominativo dell’RLS dovrà essere comunicato all’INAIL, tramite portale on-line, generalmente per mezzo del proprio commercialista/consulente del lavoro.

La comunicazione all’INAIL deve essere fornita anche nel caso in cui l’RLS venga cambiato.

Che tipo di formazione deve effettuare il Rappresentante dei Lavoratori (RLS)?

I corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate, per essere in grado di assolvere i compiti e le attribuzioni previste:

raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro
essere consultato nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio;

essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori;

fare proposte in merito all’attività di prevenzione e sicurezza
proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori

Una novità importante introdotta dall’Accordo Stato Regioni n.128 CSR del 7 luglio 2016 riguarda l’aggiornamento della formazione del RLS:

Con il precedente accordo (n.221/CSR del 21/12/2011) era previsto un aggiornamento annuale di 4 ore per le aziende da 15 fino a 50 lavoratori (non era specificata la durata e la periodicità dell’aggiornamento per le aziende fino a 15 lavoratori!) e un aggiornamento annuale di 8 ore per le aziende con più di 50 lavoratori.

Con il nuovo Accordo viene sancito che l’aggiornamento deve svolgersi in ogni caso con cadenza ANNUALE, quindi per tutte le tipologie di attività. L’aggiornamento conserva la durata minima di 4 ore fino a 50 addetti e la durata minima di 8 ore per le aziende con più di 50 addetti (ai sensi dell’allegato V dell’Accordo Stato Regioni n.128 CSR del 7 luglio 2016).

 

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