Mese: Marzo 2022

  • MISURE URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

    Il 17 marzo 2022 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge recante “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

    Le azioni previste di rilevante importanza sono:

    – termine dello stato di emergenza COVID-19 previsto per il 31 marzo;

    – obbligo fino al 30 aprile 2022 delle mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto e per gli spettacoli pubblici;

    – uso di mascherine chirurgiche negli ambienti di lavoro;

    – dal 1 aprile la capienza negli impianti sportivi può riprendere al 100%;

    – a partire dal 31 marzo decade l’iter di chiusura del sistema a zone colorate per le regioni;

    – a partire dal 31 marzo viene superato il sistema del green pass;

    – a partire dal 31 marzo vengono eliminate le quarantene precauzionali;

    – dal 1 aprile l’accesso ai luoghi di lavoro può avvenire con l’esibizione del green pass base, mentre dal 1 maggio l’accesso può avvenire senza obblighi;

    – fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo del vaccino per i sanitari e per le Rsa;

    – fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo dell’esibizione del green pass per le visite nelle Rsa, negli hospice e nelle degenze degli ospedali;

    – nelle scuole dell’infanzia è prevista la didattica in classe fino a 4 casi, con uso di mascherine FFP2 per docenti e bambini da sei anni per dieci giorni e tamponi ai sintomi e al quinto giorno; per ogni altro ordine, grado e formazione professionale è prevista l’attività in classe fino a 4 casi, con uso di mascherine FFP2 per docenti, bambini e ragazzi  per dieci giorni, tamponi ai sintomi e al quinto giorno e didattica digitale integrata per l’alunno positivo, con tampone negativo per il rientro in presenza;

    – prorogato il personale di emergenza fino al 15 giugno 2022;

    – fine dei poteri emergenziali del Capo della Protezione Civile;

    – dal 1 gennaio 2023 la gestione della nuova campagna vaccinale e contrasto alla pandemia è a capo del Ministero della Salute.

  • PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE PER L’ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER LAVORATORI ADIBITI A LAVORI PARTICOLARMENTE FATICOSI E USURANTI

    Sono state definite le indicazioni per la presentazione, entro il 1 maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

    La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti.

    I destinatari del beneficio sono:

    – i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

    – i lavoratori notturni a turni, che si dividono in lavoratori occupati per più di 78 giorni lavorativi l’anno, lavoratori occupati da 64 a 71 giorni lavorativi all’anno, lavoratori occupati da 72 a 77 giorni lavorativi l’anno;

    – lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

    La domanda deve essere presentata entro il 1 maggio 2022, però in caso di ritardi, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato sarà pari a:

    – un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;

    – due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

    – tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi

    L’Ente previdenziale, una volta ricevuta la domanda da parte del soggetto, potrà comunicare o l’accoglimento della domanda, o l’accertamento del possesso dei requisiti o il rigetto della domanda.


    Di seguito si rimanda al link per la consultazione del testo ufficiale

    https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201169%20del%2019-03-2021.htm

  • DPCM 2 MARZO 2022

    Il 4 Marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM del 2 Marzo 2022 che prevede “Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass”.

    Il DPCM è entrato in vigore il 4 Marzo 2022 e prevede le seguenti novità:

    – la certificazione verde COVID-19 rilasciata alla somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario avrà una validità al massimo di 540 (cinquecentoquaranta) giorni. Prima della scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, il PN-DGC emetterà una nuova certificazione verde COVID-19 con validità di ulteriori 540 (cinquecentoquaranta) giorni comunicandola all’intestatario;

    per le persone provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di 180 (centottanta) giorni con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, per l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare. La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, in aggiunta, anche prima del termine di 180 (centottanta) giorni della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo;

    – è stata aggiornata l’app Verifica C19;

    – sono state aggiornate le possibilità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 inerenti il sistema scolastico, università e over 50. Inoltre, per i verificatori, è previsto che devono utilizzare l’ultima versione dell’applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni;

    – il Ministero della salute rende disponibili periodicamente all’Agenzia delle Entrate, l’ente designato per la riscossione delle sanzioni, gli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.

  • DATE APERTURA PROCEDURA INFORMATICA BANDO ISI INAIL 2021

    L’Inail ha pubblicato le date per provvedere all’inserimento della procedura per gli incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro (65% a fondo perduto) indetto lo scorso dicembre.

    Dal 2 maggio al 16 giugno 2022 potranno essere inserite le domande nella procedura informatica, mentre dal 23 giugno 2022 potrà essere scaricato il codice identificativo.

    Il giorno di apertura dello sportello informatico sarà invece comunicato il 12 settembre 2022, insieme alle regole tecniche per l’inoltro definitivo della domanda.

    Ricordiamo inoltre che il bando ha stanziato più di 273 mila euro per 5 assi di finanziamento:

    – Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

    – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC);

    – Progetti di bonifica di materiali contenenti amianto;

    – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;

    – Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

  • Modifica art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) in materia di obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    La modifica interessa la formazione di datori di lavoro, dirigenti e preposti; in particolare il datore di lavoro deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”  come previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza tra Stato, Regioni, e Province autonome di Trento e di Bolzano.

    Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza ha il compito di adottare “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire la durata, i contenuti minimi , e le modalità di verifica finale del percorso formativo.

    Per quanto concerne dirigenti e preposti “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; relativamente alla figura del preposto sono previste attività formative che devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

     

    Altra novità è stata introdotta con provvedimento del  21 dicembre 2021 che prevede il tracciamento degli addestramenti  in un apposito registro informatizzato.

    La violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicatarichieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.