Mese: Dicembre 2024

  • La Russia ha confermato gravi danni ambientali nel mar Nero in seguito al danneggiamento di due petroliere

    La Russia ha confermato che la perdita di petrolio seguita al danneggiamento di due petroliere russe nel mar Nero il 15 dicembre ha causato gravi danni ambientali, la cui entità ed estensione non è ancora stata esattamente definita. Secondo le autorità, le petroliere russe trasportavano 9.200 tonnellate di petrolio e circa il 40 per cento del carico potrebbe essersi disperso in mare.

    Le due petroliere erano state fortemente danneggiate durante una tempesta lo scorso 15 dicembre – una si era spezzata ed era affondata – ed entrambe hanno causato una fuoriuscita di petrolio in mare. Gli incidenti sono avvenuti nello stretto di Kerch, che unisce la Russia alla penisola della Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Nei giorni successivi all’incidente, il governo russo ha avviato operazioni di soccorso e di contenimento dei danni e migliaia di volontari erano stati coinvolti nelle operazioni di pulizia dell’area, che alcuni esperti russi hanno però definito insufficienti. Lo scorso 20 dicembre il presidente russo Vladimir Putin aveva definito la perdita di petrolio un «disastro ecologico».

    by www.ilpost.it

  • Dal 1° gennaio in vigore in tutta Italia. È una legge imposta dall’Unione Europea

    Nuove regole obbligatorie scatteranno dal 1° gennaio 2025 per un settore industriale cruciale anche in Italia: qual è la nuova legge imposta dall’UE?

    Nuovi obblighi in arrivo dal 1° gennaio 2025 per un settore industriale specifico dell’UE: gli Stati membri sono tenuti a istituire la raccolta differenziata dei tessili dall’inizio del nuovo anno.

    Le normative che entreranno in vigore fanno parte di un piano più ampio dell’Unione Europea volto a migliorare la sostenibilità nell’industria tessile. Uno degli obiettivi principali è quello di aumentare i tassi di riciclaggio e ridurre l’impatto negativo dell’industria dell’abbigliamento sull’ambiente, che è responsabile di più emissioni di gas serra di tutti i voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme.

    Le nuove norme istituiscono regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR), attraverso i quali gli operatori economici che operano sul mercato dell’UE devono coprire i costi per la raccolta differenziata, selezione e riciclaggio dei loro prodotti tessili.

    L’obiettivo comunitario è quello di favorire lo sviluppo di un circuito virtuoso, in cui i materiali tessili vengono riutilizzati e lavorati, riducendo così l’impatto negativo della moda sull’ambiente. A che punto è l’Italia e come si è preparata all’entrata in vigore degli obblighi dal 1° gennaio 2025? Uno sguardo su cosa sta per cambiare nel nostro Paese e in tutta l’UE.

    Smaltimento tessile: cambia tutto in Europa dal 1° gennaio 2025

    Ridurre e gestire i rifiuti tessili all’insegna della sostenibilità e della responsabilità sono obiettivi strategici dell’UE. Nell’ambito degli ambiziosi target green che l’Unione Europea si è prefissati attraverso un’agenda politica sul rispetto dell’ambiente davvero ricca di cambiamenti, spicca anche il nuovo obbligo per tutti i membri a partire dal 1° gennaio 2025 sulla gestione dei rifiuti tessili.

    Perché si è reso necessario questo intervento? I numeri parlano chiaro e sono frutto di approfondite indagini degli esperti dell’UE: i 27 Stati UE generano 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili all’anno. Solo abbigliamento e calzature rappresentano 5,2 milioni di tonnellate di rifiuti, equivalenti a 12 kg di rifiuti pro capite ogni anno. Attualmente, solo il 22% dei rifiuti tessili post-consumo viene raccolto separatamente per il riutilizzo o il riciclaggio, mentre il resto viene spesso incenerito o messo in discarica.

    In termini di inquinamento, nel 2020 il consumo tessile in Europa ha avuto in media il quarto impatto più elevato sull’ambiente e sui cambiamenti climatici da una prospettiva di ciclo di vita globale. È stata l’area di consumo con il terzo impatto più elevato sull’uso di acqua e suolo e il quinto più elevato in termini di uso di materie prime ed emissioni di gas serra.

    Con la consapevolezza di questi effetti dirompenti, ma spesso invisibili agli occhi e alla coscienza di produttori e consumatori, l’UE ha stabilito nuove regole.

    Il passaggio dell’Europa verso l’EPR (responsabilità del produttore) tessile è guidato da due importanti revisioni del quadro legislativo: la Direttiva quadro sui rifiuti (WFD) e il Piano d’azione per l’economia circolare (CEAP).

    La WFD impone a tutti gli Stati membri dell’UE di implementare la raccolta differenziata dei rifiuti tessili entro il 1° gennaio 2025. Ai comuni è richiesto di dotarsi di infrastrutture per la raccolta differenziata e la selezione dei rifiuti tessili, deviandoli dai rifiuti generici.

    L’implementazione della Responsabilità estesa del produttore (EPR) è invece sospesa, con una bozza di legge che consente l’adeguamento in almeno 18 mesi dopo l’entrata in vigore della legge. Tuttavia, la data di inizio esatta dell’EPR deve ancora essere decisa.

    Cosa cambia? I produttori finanzieranno gli investimenti nelle capacità di raccolta differenziata, cernita, riutilizzo e riciclaggio. Le norme proposte sulla gestione dei rifiuti mirano a:

    • garantire che i tessili usati siano selezionati per il riutilizzo;
    • riciclare in via prioritaria ciò che non è riutilizzabile;
    • offrire più opportunità commerciali alle imprese sociali attive nella raccolta e nel trattamento dei tessili anche di seconda mano;
    • affrontare la questione delle esportazioni illegali di rifiuti tessili verso paesi impreparati a gestirli;
    • chiarire cosa costituisce un rifiuto e cosa è considerato un tessile riutilizzabile;
    • fermare la pratica delle esportazioni di rifiuti mascherate da rifiuti destinati al riutilizzo

    L’UE propone lo schema dei regimi di responsabilità estesa del produttore, che ha avuto successo nel migliorare la gestione dei rifiuti provenienti da diversi prodotti, come imballaggi, batterie e apparecchiature elettriche ed elettroniche.

    I produttori copriranno i costi di gestione dei rifiuti tessili, il che darà loro anche incentivi per ridurre gli sprechi e aumentare la circolarità dei prodotti tessili, progettando prodotti migliori fin dall’inizio. L’importo che i produttori pagheranno al sistema EPR sarà adeguato in base alle prestazioni ambientali dei tessili, un principio noto come “ecomodulazione”.

    L’Italia e lo smaltimento tessile obbligatorio: a che punto siamo?

    L’Italia è considerata un Paese pioniere in questo ambito, poiché l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili è già in vigore per i comuni dal 1° gennaio 2022, come stabilito dal DL 116/2020.

    Sul territorio nazionale sono già operativi quattro consorzi che si occupano della questione: RETEXT.GREEN (fondato da Sistema Moda Italia e Fondazione del Tessile Italiano), ECOTESSILI (fondato da Federdistribuzione), COBAT TESSILE (parte di COBAT, piattaforma multi-consortile controllata da Innovatec) e RE.CREA (coordinato da Camera nazionale della moda Italiana e fondato da diversi noti brand di moda italiani).

    Tuttavia, i risultati non sono ancora soddisfacenti e per attuare gli obblighi europei anche l’Italia è chiamata a una sfida grande, importante, per certi versi complessa. Secondo diversi operatori ed esperti del settore tessile, infatti, manca un filiera del riuso e riciclo completa, che possa mettere in moto un’economia circolare.

    Per esempio, secondo i dati Ispra, tra il 2021 e il 2022 (anno di entrata in vigore in Italia dell’obbligo di smaltimento tessile per i comuni), solo 2,7 kg di tessile pro capite all’anno è stato differenziato (rispetto ai 2,6 Kg pro capite dell’anno precedente). Il settore ha avuto un peso di appena lo 0,8% su tutti i rifiuti raccolti in maniera differenziata. Troppo poco e, soprattutto, insufficiente a garantire gli obblighi richiesti dall’UE. Finora ci si è limitati a garantire la presenza di cassonetti gialli nelle città per raccogliere vestiti usati, ma manca una vera filiera di riuso consapevole e sostenibile.

    Uno degli ostacoli riguarda l’implementazione della responsabilità del produttore per riciclo e smaltimento. In Italia, associazioni delle imprese, i Comuni e i consorzi stanno lavorando proprio per favorire il nuovo regime Epr.

    “Se oggi si raccolgono 160 mila tonnellate di rifiuti tessili, toccherà agli stessi produttori fare in modo che il tasso di raccolta aumenti, recuperando tutto ciò che oggi finisce ancora nell’indifferenziata. Ma tutto questo ha un costo molto elevato, ha allertato mesi fa sul Corriere Luca Campadello, Strategic Development & Innovation Manager di Erion.

    Creare una filiera del riuso delle fibre tessili sarà cruciale. Occorrono, ovviamente, fondi, incentivi, progetti. In Italia, come in Europa.

    by www.money.itVioletta Silvestri

  • Nuove disposizioni per la gestione dei RAEE: Quali sono le importanti novità introdotte dalla Legge 166/2024

    La Legge 166/2024 introduce importanti semplificazioni per la raccolta e la gestione dei RAEE (Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

    Tra le principali novità:

    • La norma abroga l’iscrizione alla categoria 3 bis
    • Rivede i processi di ritiro “uno contro uno” e “uno contro zero”, abrogando i precedenti adempimenti
    • Adozione di nuove modalità operative

    Con le nuove disposizioni, per il trasporto verso i centri di raccolta autorizzati o verso impianti autorizzati al trattamento adeguato, compreso il trasporto dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, sarà sufficiente il documento di trasporto con lo scopo di attestare il luogo di produzione, il tipo di materiale e il luogo di destinazione. Sarà possibile iscriversi al centro di coordinamento RAEE mediante una procedura telematica, tutti gli iscritti sono tenuti a comunicare con cadenza annuale i quantitativi di rifiuti gestiti.

    Il nuovo metodo mira a migliorare la gestione dei RAEE attraverso le seguenti novità:

    • Abrogazione della categoria 3-bis
      l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali viene sostituito con l’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE. Tale iscrizione è rivolta a distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica. L’Albo ha provveduto alla cancellazione d’ufficio di tutte le imprese iscritte alla categoria 3 bis per tutte le imprese interessate
    • Ritiro “uno contro uno”
      confermato l’obbligo per distributori, installatori e centri di assistenza di ritirare gratuitamente i RAEE al momento dell’acquisto di un prodotto analogo. La gratuità si estende anche ai distributori di AEE
    • Ritiro “uno contro zero”
      confermato l’obbligo per i distributori di AEE domestiche con superfici di vendita al dettaglio pari o superiori a 400 mq di ritirare gratuitamente i RAEE senza obbligo di acquisto di un prodotto analogo. Anche i distributori con superfici inferiori a 400 mq o che operano attraverso vendite a distanza possono aderire volontariamente a questa modalità
    • Registrazione e comunicazione annuale
      i soggetti interessati sono tenuti alla registrazione al CdC RAEE e comunicare con cadenza annuale i quantitativi di RAEE gestiti. L’iscrizione consente di operare con il criterio di ritiro “uno contro uno” e “uno contro zero”

    A cura di www.cnafe.it

  • Il DL Ambiente è Legge

    In vigore da oggi la L. 191/2024

    Entra in vigore oggi, 17 dicembre 2024, la Legge 13 dicembre 2024, n. 191 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (c.d. D.L. Ambiente).

    Di seguito si riassumono le misure introdotte dal provvedimento così come convertito in Legge:

    • l’art. 1 reca misure in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, apportando modifiche alla Parte seconda del D.L.vo 152/2006;
    • l’art. 2, intervenendo sul settore della prospezione e coltivazione degli idrocarburi, introduce disposizioni volte a coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti;
    • l’art. 3 reca diverse modifiche alla Parte terza del D.L.vo 152/2006 in materia di tutela delle acque, introducendo tra le altre cose la definizione di “acque affinate”;
    • l’art. 4 modifica la Parte quarta del D.L.vo 152/2006; in particolare, rilevanti novità riguardano la figura del responsabile tecnico, ruolo che potrà essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che lo stesso abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. Si segnala che tale indicazione risulta modificata rispetto a quella contenuta nel decreto-legge non ancora convertito. Si conferma, invece, anche in sede di conversione, la modifica dell’allegato L-quinquies del D.L.vo 152/2006 che elenca le attività di cui possono generarsi rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche con l’aggiunta dell’”attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato”. La disposizione inoltre modifica la Legge “Salvamare” (Legge 17 maggio 2022, n. 60): per rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere stabiliti ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D.L.vo 152/2006, e quindi con autorizzazioni rilasciate “caso per caso”;
    • l’art. 5, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali, prevede l’adozione da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di apposito programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali derivanti perlopiù dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica di tali rifiuti;
    • l’art. 6 agisce sugli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, nonché apporta modifiche al titolo V della Parte quarta del D.L.vo 152/2006 dedicato alla bonifica dei siti contaminati;
    • l’art. 7 prevede l’istituzione di una struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara;
    • l’art. 8 e l’art. 9 contengono misure volte a potenziare il contrasto al dissesto idrogeologico; in particolare, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si prevede un ampliamento del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo («piattaforma ReNDiS»);
    • l’art. 10 interviene sulla legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

    In sede di conversione del decreto-legge, sono stati introdotti due nuovi articoli: l’art. 5 bis che apporta modifiche al D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36 relativo alle discariche di rifiuti, prorogando in particolare alcuni termini con riguardo al regime delle deroghe delineato dall’art. 16-ter D.L.vo 36/2003 in materia di limiti di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica, e l’art. 10 bis che mira a rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l’obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra.

    A cura di tuttoambiente.it

  • Informativa – Pagamento diritto annuale Albo Gestori ambientali

    Spett.le Impresa,

    si informa che a partire dal 1° GENNAIO 2025 sarà possibile effettuare il pagamento del diritto annuale dell’Albo nazionale gestori ambientali esclusivamente tramite la propria area riservata AGEST, con le seguenti modalità:

    1. Carta di credito
    2. IConto o Prepagato Telemaco
    3. PagoPA

    Viene abolito il servizio di pagamento a mezzo POS presso gli uffici della Sezione Toscana dell’Albo gestori ambientali – Camera di Commercio di Firenze in Piazza dei Giudici, 3.

    Grazie della collaborazione.

    Cordiali saluti

  • Conferenza nazionale dell’industria del riciclo e rapporto 2024 sul riciclo

    La Fondazione per lo sviluppo sostenibile organizza, con la collaborazione di CONAI e Pianeta2030 (il mensile del Corriere della Sera dedicato alla sostenibilità), e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Ispra e del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, la terza  Conferenza nazionale dell’industria del riciclo, dedicata quest’anno al tema “L’Europa e l’industria del riciclo”, in programma il 13 dicembre 2024, dalle ore 10.00 alle ore 15.30.

    In occasione della Conferenza saranno presentati l’edizione 2024 del Rapporto “Il Riciclo in Italia”, realizzato dalla Fondazione in collaborazione con i settori industriali coinvolti, e sarà presentata la nuova piattaforma interattiva, sul sito Ricicloinitalia.it, che ha l’obiettivo di fornire, con una navigazione semplice ed interattiva, una visione d’insieme dell’industria del riciclo italiano.

    Saranno inoltre annunciati i vincitori del primo Premio dedicato alle start-up del settore degli imballaggi promosso dalla Fondazione insieme al Conai, sulla scia dell’esperienza già avviata in occasione di Ecomondo.

    La partecipazione alla Conferenza è su invito, il live streaming sarà disponibile su Ricicloinitalia.itCorriere.it e sui canali social del Corriere della Sera.

    Per ulteriori informazioni sul programma della giornata, consultare il sito web della Fondazione.

    A cura di ecocamere.it

  • Nuovi decreti direttoriali Rentri

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato e pubblicato sul portale RENTRI i seguenti tre decreti direttoriali, emanati ai sensi dall’articolo 21 del D.M. 59/2023:

    • n. 253 del 12/12/2024 con il quale si individuano le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
    • n. 255 del 12/12/2024 di adozione della procedura di accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59

    Per approfondimenti, consultare il portale web del RENTRI.

    A cura di ecocamere.it

  • MUD 2025: accesso ai portali solo tramite SPID, CIE e CNS

    Dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (firma digitale).

    Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.

    Informazioni ed i relativi aggiornamenti sulle modalità di presentazione del MUD 2025 (dati 2024) saranno pubblicati nella sezione “MUD” del portale di EcoCamere.

    A cura di ecocamere.it

  • CONAI: da luglio 2025 variano i contributi ambientali per gli imballaggi in legno, plastica e vetro e per i compositi a base carta

    In una situazione di rapidi cambiamenti dei contesti economici, difficili da prevedere con largo anticipo, i consorzi Rilegno, Corepla e Coreve hanno aggiornato le stime sulla loro situazione patrimoniale e sulle conseguenti proiezioni finanziarie per il 2025, che richiedono un aumento dei contributi ambientali per garantire la loro gestione operativa.

    Come già accaduto a fine 2023, pur in maniera differente per ciascun materiale, negli ultimi mesi si è assistito – in un quadro di generale inflazione – a una serie di rialzi dei costi legati alla raccolta dei rifiuti di imballaggio e alle conseguenti attività legate al riciclo degli stessi, sempre più complesse per alcuni materiali. Contestualmente, si è osservata, soprattutto per i rottami di vetro, una diminuzione dei ricavi derivanti dalla vendita post-consumo dei materiali.

    In aggiunta, il consorzio Comieco ha manifestato l’intenzione di proseguire sulla strada della modulazione contributiva legata sempre più all’effettiva e certificata riciclabilità degli imballaggi compositi a base carta.

    CONAI ha quindi valutato e approvato le richieste di rimodulazione del contributo ambientale (o CAC) e le relative motivazioni presentate dai suddetti consorzi per gli imballaggi in legno, plastica e vetro e per quelli compositi a prevalenza carta.

    Tutte le variazioni decorreranno dal 1° luglio 2025, con un secondo aumento previsto per il contributo ambientale vetro a partire dal 1° gennaio 2026.

    Anche in vista delle evoluzioni attese per la seconda metà del 2025, connesse al rinnovo dell’Accordo nazionale con ANCI – appena prorogato di sei mesi –, CONAI continuerà a monitorare l’andamento delle filiere dei materiali interessati da queste rimodulazioni.

    Gli imballaggi in carta

    Si amplia il progetto di diversificazione per gli imballaggi in carta, avviato inizialmente per i contenitori compositi a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL), al fine di migliorare l’efficacia del riciclo di imballaggi complessi a base cellulosica consolidando e sviluppando le attività di raccolta e selezione per ottenere un flusso omogeneo di rifiuti da avviare a una fase di riciclo dedicata. Allo stesso tempo si introduce un’importante scontistica per gli imballaggi compositi diversi da quelli per liquidi sottoposti a prova di laboratorio condotta secondo la norma UNI 11743:2019 e per cui è stato valutato il livello di riciclabilità secondo il sistema di valutazione Aticelca® 501[1].

    Dal 2019, infatti, è stato introdotto un contributo aggiuntivo (Extra CAC) per i CPL, poi esteso ad altre tipologie di imballaggi compositi a prevalenza cellulosica nel 2022: le risorse derivanti dagli Extra CAC sono finalizzate a promuovere l’introduzione sul mercato di imballaggi compositi più facilmente riciclabili, a incentivare l’adozione di tecnologie di selezione e riciclo dedicate, e a coprire i maggiori costi energetici e ambientali derivanti dalla presenza di frazioni non cellulosiche in questi specifici imballaggi.

    Dalle sei attuali si passa a otto fasce per gli imballaggi in carta.

    La prima resta dedicata agli imballaggi monomateriale e la seconda ai compositi di tipo A, in cui il peso della componente carta è compreso tra il 90% e il 95% del peso complessivo dell’imballaggio.

    Si sdoppia la fascia dedicata ai compositi di tipo B, in cui il peso della componente carta è compreso tra l’80% e il 90% del peso dell’imballaggio, che era stata finora esentata dal contributo. Una sarà dedicata ai compositi certificati B Aticelca® 501 (B1) e una a quelli non certificati (B2). Al termine di una prima fase di sperimentazione, è possibile che per i compositi di tipo B i valori dell’Extra CAC subiscano variazioni.

    Una fascia resta dedicata ai CPL.

    Si sdoppia anche la fascia dedicata ai compositi di tipo C, con un peso della componente carta compreso fra il 60% e l’80% del totale: saranno considerati di tipo C1 quelli certificati C Aticelca® 501 e di tipo C2 quelli non certificati.

    Infine, un’ultima fascia resta dedicata ai compositi di tipo D, in cui il peso della componente carta è inferiore al 60% del peso complessivo dell’imballaggio oppure non è esplicitato.

    Questi in definitiva le variazioni e i nuovi valori degli Extra CAC, con un’agevolazione dedicata ai compositi B1 e C1 certificati:

    Fascia contributivaCACValore CAC complessivo
    attuale (€/t)da luglio 2025 (€/t)
    Fascia 1 – MonomaterialeBase65,0065,00
    Fascia 2 – Compositi tipo ABase65,0065,00
    Fascia 3.1 – Compositi tipo B1 (CERTIFICATI)Base + Extra CAC tipo B165,0065,00 + 10,00
    Fascia 3.2 – Compositi tipo B2 (NON CERTIFICATI)Base + Extra CAC tipo B265,0065,00 + 25,00
    Fascia 4 – CPLBase + Extra CAC CPL65,00 + 20,0065,00 + 70,00
    Fascia 5.1 – Compositi tipo C1 (CERTIFICATI)Base + Extra CAC tipo C165,00 + 110,0065,00 + 65,00
    Fascia 5.2 – Compositi tipo C2 (NON CERTIFICATI)Base + Extra CAC tipo C265,00 + 110,0065,00 + 110,00
    Fascia 6 – Compositi tipo DBase + Extra CAC tipo D65,00 + 240,0065,00 + 240,00

    L’ampliamento di questo progetto di diversificazione prevede un periodo di sperimentazione di un anno e una prima valutazione dei risultati e degli economics dopo sei mesi.
    CONAI e Comieco renderanno disponibili a breve le linee guida per la corretta applicazione operativa dei nuovi criteri da parte delle imprese in cui saranno presenti anche possibili esenzioni per le aziende che immettono sul mercato volumi minimali di imballaggi compositi.
    Gli imballaggi in legno
    È stato deliberato un aumento del contributo ambientale da 7 €/tonnellata a 9 €/ tonnellata per gli imballaggi in legno, al fine di garantire l’equilibrio finanziario e patrimoniale del consorzio Rilegno.
    Questo aumento fa parte di un percorso economico e finanziario largamente previsto dal Consorzio.
    Gli imballaggi in plastica
    Nel 2024 Corepla ha registrato uno straordinario incremento degli imballaggi in plastica a fine vita rinvenuti nella raccolta differenziata (+4,6% stimato sull’intero anno) con notevoli impatti anche sulle ulteriori fasi di gestione quali la selezione e l’avvio a riciclo (con frazioni sempre più complesse e attività sperimentali in corso) o a recupero energetico. Una notizia positiva da un punto di vista ambientale, considerata la necessità di continuare a far crescere i tassi di intercettazione – anche tramite raccolte selettive delle bottiglie – alla luce dei prossimi obiettivi che saranno richiesti agli Stati dell’Unione.
    Nonostante i prezzi medi delle aste abbiano avuto un effetto positivo sui ricavi e contemporaneamente i ricavi da CAC risultino in linea con quelli a budget, l’imprevedibile aumento dei volumi di rifiuti gestiti dal consorzio in tutto il 2024 ha reso necessaria una rimodulazione del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica.
    Anche per l’anno 2025 restano confermate le nove fasce in vigore dal 2023, con valori sempre più legati ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi inclusi in ciascuna fascia. Per sei fasce si registra un aumento e per tre una lieve diminuzione che è espressione del deficit di catena (saldo tra costi ed eventuali ricavi da cessione a riciclo), sempre a partire dal 1° luglio 2025.
    Per la fascia A1.1 il CAC passerà da 24,00 €/tonnellata a 40,00 €/ tonnellata.
    Per la fascia A1.2, da 90,00 €/ tonnellata a 87,00 €/ tonnellata.
    Per la A2, da 220,00 €/tonnellata a 258,00 €/tonnellata.
    Per la B1.1, da 224,00 €/ tonnellata a 219,00 €/ tonnellata.
    Per la B1.2*, da 233,00 €/ tonnellata a 228,00 €/ tonnellata.
    Per la B2.1, da 441,00 €/ tonnellata a 611,00 €/ tonnellata.
    Per la B2.2, da 589,00 €/ tonnellata a 724,00 €/ tonnellata.
    Per la B2.3, da 650,00 €/tonnellata a 785,00 €/ tonnellata.
    Per la C, infine, da 655,00 €/tonnellata a 790,00 €/tonnellata.
    * Ulteriori novità riguardanti l’adeguamento del Regolamento aste Corepla per le bottiglie in PET (fascia B1.2)
    Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del d.lgs. 196/2021 di recepimento della direttiva (UE) 2019/904 (la cosiddetta Direttiva SUP), a partire dal 2025, le bottiglie in PET per bevande dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata, come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale. Il comma 5 dell’articolo prevede che i Sistemi EPR competenti (fra cui Corepla), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di utilizzo di plastica riciclata, assicurino il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori di bottiglie per bevande, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.
    Come prima forma di adempimento a quest’ultimo disposto normativo, sin dal marzo 2022, Corepla, mediante modifica dell’apposito Regolamento, ha esteso, a determinate condizioni, agli Imbottigliatori – sia consorziati di Corepla sia non consorziati ma comunque con bottiglie assoggettate al CAC – la possibilità di accreditarsi alle aste per la vendita dei contenitori per liquidi post consumo in PET provenienti dalle attività di selezione della raccolta differenziata (di seguito i CPL PET).
    Poiché tale prima modifica non fornisce agli Imbottigliatori alcuna assicurazione di effettivo rientro in possesso dei CPL PET, né definisce la relativa quota percentuale come previsto dalla norma sopra citata, Corepla sta apportando al Regolamento aste ulteriori modifiche.
    L’informazione è stata già data da Corepla agli imbottigliatori consorziati interessati, mentre per i non consorziati è stata inviata apposita comunicazione alle associazioni del settore (Assobibe, Assolatte, Mineracqua e Unionfood).
    Per i contenuti dell’informazione: www.corepla.it/news/adeguamento-del-regolamento-aste-corepla/
    Gli imballaggi in vetro
    Il contributo ambientale per il vetro passerà da 15 €/tonnellata a 35 €/tonnellata da luglio 2025 e a 40 €/tonnellata dal 1° gennaio 2026. L’importante intervento mira a garantire un livello patrimoniale minimo per sostenere le attività operative e di riciclo. Il consorzio Coreve ha infatti segnalato una continua diminuzione dei ricavi provenienti dalla vendita di materiali, aggravata da un calo dei prezzi medi d’asta, ridotti a un quarto nell’ultima asta di ottobre rispetto a quelli di inizio 2024. Si è inoltre aggiunto un forte rientro di quantità di rifiuti di imballaggi in vetro nella gestione del Consorzio proprio a fronte di tali andamenti del mercato dei rottami, con conseguenti maggiori costi operativi.
    Questo andamento, unitamente ad altri fattori tipici altrettanto connessi alle specificità del mercato del rottame di vetro, ha determinato un inaspettato quanto repentino peggioramento del risultato economico per il 2024 e la necessità di intervenire sul 2025.
    Le procedure semplificate per l’import
    Le rimodulazioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni.
    Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà dai 98,00 euro/tonnellata a 114,00 €/tonnellata dal 1° luglio 2025.
    Con la medesima decorrenza l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) passerà per i prodotti alimentari imballati da 0,15% a 0,17% e per i prodotti non alimentari imballati da 0,08% a 0,09%.
    I contributi forfettari/aliquote saranno quindi i seguenti:
    ProceduraAttualeDa 1° luglio 2025
    Forfettaria “per tara” – €/tonnellata98,00114,00
    Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) – %0,150,17
    Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) – %0,080,09

    Per domande e chiarimenti è a disposizione il numero verde 800337799 e la casella email infocontributo@conai.org.

    A cura di conai.org

  • Rentri: pubblicata la documentazione per i soggetti delegati

    L’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59 prevede che i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III dello stesso D.M., anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

    A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del citato art. 18 sono tenuti a iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle modalità operative di cui all’articolo 21 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.

    Le modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 stabiliscono, al punto 3.5.2, i requisiti che i soggetti individuati dall’art. 18 devono indicare in sede di iscrizione.  

    La Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali, ha definito la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla pratica di iscrizione per attestare il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalle modalità operative sopra citate.

    In particolare:

    • I soggetti che in quanto gestori di una piattaforma di conferimento o imprese di trasporto chiedono di operare in quanto gestori di un circuito organizzato di raccolta devono allegare una dichiarazione predisposta secondo il modello “ModelloRequisitiCircOrgRaccolta”.

    • Le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, laddove non facciano capo a forze sociali rappresentate all’interno del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, o non siano rappresentative dei settori economici titolati a partecipare ai Consigli delle Camere di commercio devono allegare, oltre alla copia di un contratto collettivo nazionale del lavoro da esse sottoscritto, una dichiarazione predisposta secondo il modello “ModelloRequisitiCoperturaTerritoriale”.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito web del RENTRI.

    A cura di ecocamere.it