Mese: Febbraio 2025

  • Geolocalizzazione sui veicoli a motore che trasportano rifiuti pericolosi – VIDEOGUIDA deliberazione n.3 del 19 dicembre 2024

    La deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo stabilisce che entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte al RENTRI e alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali dovranno installare sistemi di geolocalizzazione sui veicoli a motore che trasportano rifiuti pericolosi.

    Di seguito una video guida sulla deliberazione

    A cura di Albo Nazionale Gestori Ambientali

  • Proroga registrazione RENTRI al 14 aprile 2025 – Le nuove scadenze per l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)

    Con l’introduzione della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono stati aggiornati i termini per l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), un passo fondamentale per migliorare la gestione e il monitoraggio dei rifiuti in Italia. Questa nuova normativa è stata confermata dal Decreto Milleproroghe, che ha previsto la proroga dei termini di adesione al registro, fissando la scadenza definitiva al 14 aprile 2025.

    La Proroga delle Scadenze

    Fino a oggi, la scadenza per l’iscrizione era prevista per il 1° marzo 2025, ma la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha spostato il termine finale per la registrazione al 14 aprile 2025. Questo rinvio è stato stabilito per consentire alle aziende più tempo per completare l’adeguamento alle nuove normative. La proroga è stata introdotta per evitare problematiche legate alla mancanza di tempo necessario per ottemperare agli obblighi normativi, soprattutto per le piccole e medie imprese che potrebbero trovarsi in difficoltà nell’organizzare e completare le procedure di registrazione.

    Implicazioni per le Imprese

    Le imprese che non adempiranno agli obblighi previsti dalla legge entro il termine stabilito rischiano sanzioni amministrative. È fondamentale quindi che tutte le realtà coinvolte nella gestione dei rifiuti si attivino per completare l’iscrizione entro la nuova data, evitando problemi legati a possibili multe o interruzione dell’attività. L’iscrizione al RENTRI comporta una serie di passaggi burocratici e tecnici, che vanno seguiti scrupolosamente per evitare inconvenienti.

    Cosa cambia con la nuova scadenza?

    Il rinvio della scadenza al 14 aprile 2025 offre una finestra temporale ulteriore che consentirà alle aziende di ottimizzare i processi e completare l’iscrizione senza fretta. Questo margine extra è stato accolto positivamente da molti operatori del settore, che hanno ora la possibilità di adattarsi alle nuove normative in modo più organizzato. Le autorità locali, nel frattempo, continueranno a vigilare per garantire che tutte le aziende si allineino ai requisiti di tracciabilità imposti dalla legge.

    A cura di www.novasafe.it

  • Formazione RENTRI: Nuove date per la formazione 2025

    Parte a marzo il quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.

    Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved e Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.

    Il percorso formativo è formato da una serie di webinar i cui destinatari sono le imprese e gli enti interessati a operare sul RENTRI.

    Gli eventi, la cui partecipazione è completamente gratuita, si svolgeranno tra marzo e giugno 2025 la loro durata è di circa 60 minuti; al termine di questi non verrà rilasciato alcun attestato di partecipazione.

    Il link per la registrazione all’evento verrà reso disponibile una settimana prima.

    Di seguito gli argomenti e le date dei prossimi eventi formativi.

    FIR e servizi di supporto

    • Come compila il fir il produttore anche nel caso di trasporto in conto proprio dei rifiuti – venerdì 14 marzo ore 11
    • Come compila il fir il produttore nel caso di rifiuto prodotto fuori dall’unità locale che porta nel deposito temporaneo – lunedì 24 marzo ore 11
    • Come compila il fir il trasportatore quando il produttore ne fa richiesta – lunedì 7 aprile ore 11

    REGISTRI e servizi di supporto

    • Come compila il registro un produttore e come scarica la copia completa del Fir – giovedì 17 aprile ore 11
    • Come compila il registro il trasportatore e trasmette la copia completa del Fir cartaceo al produttore – venerdì 9 maggio ore 11
    • Come compila il registro un impianto che riceve da terzi e poi tratta internamente e con produzione di materiali – venerdì 23 maggio ore 11
    • Come compila il registro il produttore autorizzato e tenere in messa in riserva o deposito temporaneo – venerdì 6 giugno ore 11
    • Come compila il registro l’intermediario – venerdì 20 giugno ore 11

    A cura di www.albonazionalegestoriambientali.it

  • A.I.A.: Titolare e … Gestore

    Gestore e titolare della A.I.A. – Cass. pen. 9614/2014

    La Cassazione penale n. 9614/2014 affronta il problema della responsabilità tra titolare della AIA e gestore effettivo dell’impianto (trattamento rifiuti). Accade spesso che il titolare della A.I.A. non sia l’effettivo gestore dell’impianto. La decisione è ancora attuale e individua il centro di imputazione delle responsabilità, salvi i dovuti distinguo.

    Il caso trattato dalla Corte si riferisce alla violazione dell’art. 29 quattuordecies comma 2 Dlgs. 152/2006, violazioni di prescrizioni dell’autorizzazione, previgente al Dlgs. 46/2014 e dunque tale violazione configurava ancora il reato, la contravvenzione (oggi depenalizzato).
    Il caso trattato dalla Cassazione vede una società consortile ed il presidente del CDA intestatari e titolari dell’AIA; società consortile che poi attribuiva la gestione ad altra società a mezzo di una concessione (contratto pubblico).Tuttavia si segnala le responsabilità tra gestore effettivo e titolare dell’autorizzazione non è netto e di facile individuazione. E’ necessario entrare nei singoli rapporti contrattuali .

    La sentenza della Corte riporta in capo al titolare dell’AIA ogni  responsabilità.

    RESPONSABILITA’ TITOLARE A.I.A.

    A fronte della contestazione penale al titolare dell’AIA ovvero al suo presidente (società Consortile) l’imputato si difendeva ritenendo che la responsabilità doveva essere attribuita alla società di gestione il cui contratto di concessione trasferiva totalmente ogni responsabilità. 

    La Cassazione ricorda  i diversi sistemi di imputazione di responsabilità in sede ambientale e precisa il motivo per il quale  il titolare della AIA è ritenuto il responsabile.

    Brevemente:

    La responsabilità del titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si definisce come l’obbligo di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate. ​ Questo include la verifica e il controllo continuo delle attività svolte nell’impianto, anche se la gestione operativa è affidata a un’altra entità. ​

    Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il titolare dell’AIA, ovvero l’azienda consortile rappresentata dall’imputato, è responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. ​ Questo significa che il titolare deve garantire che le condizioni dell’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente dal fatto che la gestione operativa sia stata concessa a un’altra società. ​ La responsabilità non può essere delegata completamente al gestore dell’impianto. ​

    Nel contesto della sentenza, la differenza tra titolare e gestore dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è la seguente:

    • Titolare dell’AIA: È l’entità che ha ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale. ​ In questo caso, l’azienda consortile di cui l’imputato è il presidente del consiglio di amministrazione. Il titolare è responsabile di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente da chi effettivamente gestisce l’impianto. ​
    • Gestore dell’impianto: È l’entità che effettivamente svolge le operazioni di gestione dell’impianto, come la realizzazione, la gestione operativa e la manutenzione. ​ Nel caso specifico, la gestione operativa dell’impianto è stata affidata in concessione a un’altra società. ​

    La Corte ha stabilito che, nonostante la gestione operativa sia stata affidata a un’altra società, il titolare dell’AIA (l’azienda consortile) rimane responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. ​

    Scrive la Cassazione:

    “…Come correttamente osservato dal Tribunale, la presenza in atti di un contratto di concessione, che affidava al concessionario gli oneri relativi alla realizzazione e alla gestione dell’ impianto e le relative responsabilità e riservava all’azienda consortile di cui l’ imputato è legale rappresentante il controllo sulla fase di costruzione e gestione, non vale ad escludere la responsabilità dell’ imputato stesso. Non deve dimenticarsi, infatti, che il soggetto titolare dell’autorizzazione ambientale era proprio l’azienda consortile, che era dunque tenuta a verificare l’osservanza di t u t t e le prescrizioni imposte nell’autorizzazione medesima….”

    A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • MILLEPROROGHE 2025R1 – recupero energetico – 31.12.2025DL 202/2024 e conversione in Legge

    Per gli impianti di produzione del cemento è arrivata altra proroga (in deroga) al 31.12.2025 relativa al recupero rifiuti come combustibile/energia.
    L’art. 11 comma 2-septies (DL 202/2024 come convertito) milleproroghe 2025) è veramente illeggibile e recita:
    “All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

    1) Il Parlamento, a mezzo di nota, precisa il significato: “L’art. 11 comma 2-septies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, differisce di un anno, cioè̀ fino al 31 dicembre 2025, l’efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico…”.

    2) Il Parlamento, nel Dossier, precisa che “l’operazione “R1” consiste nell’utilizzazione (di rifiuti) principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (cd. combustibili solidi secondari – CSS)”…. continua lettura artico R1 cemento proroga

    Leggi anche articolo su INTERPELLO R1 – IMPIANTI DIVERSI

    A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Portale MUD telematico solo autenticazione elettronica

    Dal 2025 l’accesso al portale www.mudtelematico.it per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, RAEE, VFU ed Imballaggi potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.

    Di seguito il link per collegarvi al link telematico: https://www.mudtelematico.it/

  • Cambio di Registro di Carico/Scarico dei Rifiuti

    Con la data di oggi 13/02/2025 si apre il nuovo modello di registro di carico e scarico dei rifiuti a seconda del gruppo di appartenenza.

    E si chiude il vecchio modello di registro di carico e scarico.
    In definitiva si deve stampare il registro vecchio modello fino al 12/02/2025.

    Supporto della pagine RENTRI

    https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud

  • Nuovo modello di Formulario dei rifiuti

    Siamo a ricordarvi che il nuovo modello di formulario per il conferimento dei rifiuti è scaricabile sul portale RENTRI tramite registrazione con lo SPID.

    Si ricorda inoltre che i VECCHI MODELLI NON SONO PIU’ UTILIZZABILI DALLA DATA ODIERNE (13 FEBBRAIO).

    Di seguito trovate un link per collegarvi alla pagina del RENTRI e alle domande già fatte da altri utenti

    https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud

    Ricorda che non si può usare la carta calcante!!

  • RIPRISTINO AMBIENTE?

    Cosa significa Ripristinare l’Ambiente?

    Non è chiaro a tutti il significato dell’ordine di ripristinare l’ambiente tanto più se indicato in una sentenza penale. Quando si subisce la condanna al ripristino dell’ambiente sorge sempre un moto di sorpresa a carico dell’imputato che magari non aveva concordato la pena su questo punto (ritenendo di poterlo concordare). 

    Ripristinare significa riportare alle condizioni originarie il sito e può assumere infinite modalità a seconda del luogo inquinato (non solo luoghi). La sentenza in commento sembra anche dire che il ripristino richiede una valutazione sul danno precisando che questa valutazione di danno è solo riferita alle misure ripristinatorie non al reato di riferimento che rimane , ad esempio nel caso trattato di “traffico illecito di rifiuti” sempre un reato di pericolo.

    Il Giudice penale invero può ordinare in sede di condanna o di patteggiamento anche il ripristino dello stato dell’ambiente. Tale ordine è spesso confuso con la pena accessoria mentre è a tutti gli effetti una sanzione amministrativa che può essere ordinata d’ufficio in quanto consegue alla commissione del reato. Il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies comma 4 c.p.) ad esempio prevede proprio questo tipo di sanzione che è dunque sottratta alle regole che disciplinano le pene accessorie.

    Vediamo i punti interessanti della sentenza penale della Cassazione che conferma, in parte, la sentenza della Corte di appello di Venezia.

    La Sentenza della Corte di appello di Venezia con sentenza del 19/04/2021 n. 39511, ha applicato  la pena concordata per il reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p., ordinando il ripristino dello stato dell’ambiente. ​

    1. Ricorso per cassazione: Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, contestando l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente, sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente applicato tale sanzione senza giustificare i parametri che ne giustificano l’adozione. Le parti avevano concordato la pena del patteggiamento e la Corte di appello aveva poi ordinato il “ripristino dello stato dell’ambiente” quale elemento nuovo rispetto alla condanna di primo grado. Gli imputati trattano la condanna al ripristino dello stato dell’ambiente come se fosse una pena accessoria, contestando la riformatio in peius ecc…
    2. Decisione della Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, specificando che l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente è una sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege al reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p. ​: in materia di ambiente e territorio, viene conferito al giudice il potere di emanare un ordine finalizzato alla eliminazione delle conseguenze dell’ illecito, si ha l’attribuzione di funzioni speciali aventi carattere amministrativo, sebbene esercitate in sede di giurisdizionale. La sanzione dunque può essere ingiunta anche in secondo grado e a prescindere dalla pena concordata.
    3. Necessità di specifica motivazione: La Corte di Cassazione ha stabilito che l’applicazione della misura sanzionatoria del ripristino dello stato dell’ambiente richiede una specifica motivazione in ordine alla verificazione effettiva del danno o del pericolo per l’ambiente : ” Ne consegue che perchè possa trovare applicazione l’ordine di ripristino dell’ambiente occorre l’accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta illecita, non potendo presumersi l’esistenza di danno o pericolo per l’ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato.
    4. Annullamento con rinvio: La sentenza impugnata è stata rinviata a Giudice di appello per precisare la motivazione del ripristino dell’ambiente sotto il profilo del “danno”.

    segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Produrre idrogeno verde senza energie rinnovabili, dall’Italia il primo sistema al mondo

    Il suo potenziale sta nel fatto che supera i metodi tradizionali di produzione di idrogeno pulito, sia in termini di efficienza che di economicità

    In questo momento in cui si fa un gran parlare di idrogeno e di tecnologie pulite, c’è un progetto che ha davvero qualcosa di rivoluzionario. Per la prima volta al mondo si arriverà a produrre idrogeno verde senza nemmeno dover passare dall’utilizzo di energie rinnovabili. Il progetto in questione, europeo, si chiama Switch ed è coordinato dall’italiana Fondazione Bruno Kessler. Ha anche vinto l’Hydrogen TCP Award of Excellence 2024, prestigioso premio dell’International Energy Agency proprio per il suo essenziale contributo verso un’economia pulita dell’idrogeno e un futuro più sostenibile.

    Switch è il primo sistema al mondo che assicura una fornitura ininterrotta di idrogeno pulito

    Un’economia sempre più orientata all’idrogeno sostenibile promette una riduzione delle emissioni, una maggiore sicurezza energetica e un futuro più green. Switch (Smart Ways for In-Situ Totally Integrated and Continuous Multisource Generation of Hydrogen) è una tecnologia pulita, low cost, in grado di garantire una fornitura ininterrotta di idrogeno, indipendentemente dalla disponibilità delle fonti di energie rinnovabili: porta quindi a una potenziale rivoluzione nel modo di produrre e utilizzare l’idrogeno.

    Uno dei principi chiave del Green Deal Ue è garantire un approvvigionamento energetico dell’Unione sicuro e conveniente. La generazione di nuovo idrogeno mira a sostenere la crescita di sistemi energetici puliti e a basse emissioni di carbonio, per una società completamente decarbonizzata.

    Il problema però è che oggi la grande maggioranza di idrogeno viene prodotta da gas naturale e da petrolio, con la conseguente coproduzione di anidride carbonica. L’idrogeno rimanente viene generato tramite elettrolisi, sebbene la maggior parte di questa produzione si basi su fonti non rinnovabili. In pratica, si produce energia pulita usando energia inquinante.

    Switch, finanziato dalla Clean Hydrogen Partnership e sostenuto dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020, è fatto da sette partner europei: Fondazione Bruno Kessler, a capo del progetto, Dlr-Centro Aerospaziale Tedesco, Epfl-Ècole polytechnique fédérale di Losanna, le aziende europee HyGear e Solyd Era, la società di consulenza Sweco e la multinazionale Shell.

    Di fatto, il suo potenziale rivoluzionario sta nel fatto che supera i metodi tradizionali di produzione di idrogeno verde, sia in termini di efficienza che di economicità, e, anche, di rispetto dell’ambiente, come ha spiegato Matteo Testi, coordinatore del progetto e responsabile dell’unità HyRES presso il centro Sustainable Energy di Fondazione Bruno Kessler.

    Come funziona Switch

    È progettato per le stazioni di rifornimento, per la mobilità di auto a idrogeno e altri veicoli, per le aziende interessate a decarbonizzare i propri processi assicurandone la continuità e per tutti quei settori che necessitano di un approvvigionamento di idrogeno sostenibile e sicuro.

    Nel corso di quattro anni di ricerca, il consorzio Switch è riuscito a creare un sistema che soddisfa l’intermittenza dell’energia rinnovabile, visto che è in grado di passare rapidamente dalle modalità di funzionamento dell’elettrolisi alle celle a combustibile.

    Ma come funziona questa tecnologia mai vista prima? Si tratta di una cella reversibile a ossido solido, in grado di funzionare sia come elettrolizzatore sia come pila a combustibile. In modalità “elettrolisi”, Switch utilizza l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili per generare idrogeno verde, scindendo l’acqua in idrogeno, appunto, e ossigeno.

    Quando invece non ha a disposizione la fonte rinnovabile, il sistema, alimentato da gas naturale o biometano, inverte il ciclo in modalità “pila a combustibile”, modalità in cui il gas in entrata viene trasformato in idrogeno, generando anche elettricità e calore, con una bassa emissione di CO2. In questo modo, è possibile ottenere una costante fornitura di idrogeno, pulito.

    A cura di Miriam Carraretto – Giornalista politico-economica – quifinanza.it