Mese: Marzo 2025

  • ENERGIE RINNOVABILI: ATTIVITÀ LIBERE

    SCHEMA estratto allegato A) da d.lgs. 190-2024

    Le F.E.R. trovano nuovo impulso nel decreto legislativo n.190 del 2024 che avrà piena operatività nel giugno del 2025, salvo i dovuti distinguo. L’Allegato A) descrive gli interventi in attività libera.

    Cosa significa ATTIVITÀ LIBERA?  L’allegato affronta (anche) gli interventi di nuova realizzazione ovvero nuove opere e permette l’attività libera come definita dall’articolo 7 che recita: “…la realizzazione degli interventi …. non è subordinata all’acquisizione di

    ·      permessi/ autorizzazioni o/ atti amministrativi di assenso comunque denominati

    e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna

    ·      comunicazione/certificazione/segnalazione o

    ·      dichiarazione alle amministrazioni pubbliche…”

    SANZIONE

    La costruzione di un impianto in violazione di quanto stabilito dall’allegato A) (potenza superiore a quanto stabilito ad esempio) è punito con sola sanzione amministrativa da euro 500 a 30.000 euro .

    RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

    In ogni caso i “soggetti” sono tenuti anche al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. art. 11 comma 3 Dlgs. 190/2024).

    SOGGETTI

    Il primo comma precisa che al pagamento della sanzione amministrativa ma anche al ripristino dello stato dei luoghi sono tenuti in solido il

    proprietario dell’impianto,

    l’esecutore delle opere e anche il

    direttore dei lavori.

    Alla luce di queste descrittive coordinate, giova ….. continua lettura articolo e schema dell’allegato A) attività libera schema all. A) d.lgs. 190/2024

    A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • RIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

    Schema decreto: aperte consultazioni

    Rifiuti a base di gesso: EOW. E’ aperta la consultazione pubblica sul nuovo decreto relativo ai rifiuti a base di gesso e al recupero che conduce in End of Waste (EOW)- fine della natura di rifiuto. La consultazione è aperta fino al 10.4.2025.

    E’ ormai lungo l’elenco dei “rifiuti” che trovano, attraverso il recupero, la fine della natura di rifiuto. Alcuni riguardano proprio i rifiuti da costruzione e demolizione che si prestano, per loro natura, al recupero e dunque esiste l’esigenza di semplificare. Semplificare è forse parola che non risponde al sistema di controllo che questi decreti attuano e tuttavia risponde alla esigenza di evitare rifiuti che possono essere recuperati e avere nuova vita. Si elencano i DM di interesse che hanno trovato conclusione.

    Il testo nuovo apre con un “considerato” che riassume l’intento: “…che esiste un mercato per il gesso recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tale materiale è utilizzabile nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;…”

    Il testo indica inoltre la definizione rifiuto a base di gesso:

    a)“rifiuti a base di gesso”: rifiuti a base di gesso provenienti da attività di costruzione e demolizione, da stampi a base di gesso e dalla produzione di manufatti in gesso di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1.;
    b) “gesso recuperato”: rifiuti di cui alla lettera a) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle disposizioni di cui al presente regolamento;
    c) “lotto di gesso recuperato”: un quantitativo di gesso recuperato non superiore a 500 tonnellate.

    vai alla lettura dello schema del decreto sui rifiuti eow gesso economia_circolare/schema_decreto_eow_gesso_consultazione_pubblica.pdf

    A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • RENTRi – Attività di spazzamento meccanizzato

    Pubblicata sul sito RENTRi una FAQ del Ministero dell’Ambiente che chiarisce che sono tenuti a iscriversi al RENTRi, con profilo trasportatore, e ad utilizzare il registro di carico e scarico digitale i soggetti che svolgono attività di spazzamento meccanizzato dei rifiuti solo nel caso in cui i rifiuti siano conferiti direttamente all’impianto di trattamento.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/132/SAEC-NOT/LE del 28.03.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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  • Rapporto annuale CdC RAEE

    Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) ha pubblicato il nuovo Rapporto Annuale che sintetizza i risultati della raccolta complessiva effettuata in Italia da tutti i sistemi collettivi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche consorziati nel 2024.

    A partire dal 2022 questi risultati sono comprensivi anche dei dati della raccolta diretta effettuata dalle aziende di raccolta rifiuti nell’ambito di accordi con il CdC RAEE e gestita nel sistema ufficiale.

    La raccolta torna a crescere dopo la flessione registrata nel biennio precedente, soprattutto grazie alle buone performance dei RAEE di consumo e piccoli elettrodomestici (R4). Una valutazione positiva dei risultati di raccolta 2024 emerge anche dall’analisi a livello di singole regioni che mostrano quasi tutte una crescita.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/131/SAEC-COM/CS del 28.03.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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  • ARERA – Legittimo il meccanismo di riconoscimento dell’inflazione previsto dal MTR-2

    Il Consiglio di Stato con la sentenza 2421/2025 ha accolto le ragioni dell’ARERA rispetto alla mancata previsione, nella Metodologia tariffaria, di un sistema di conguaglio automatico dell’inflazione.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/129/SA-ARE/TO del 27.03.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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  • Caratterizzazione rifiuti – Sentenza TAR Lombardia

    Il TAR Lombardia ha stabilito l’illegittimità del provvedimento della Pubblica amministrazione che impone al gestore di un impianto di trattamento rifiuti l’obbligo di caratterizzarli in ingresso, in quanto tale adempimento spetta al produttore. 

    Tale sentenza si è resa necessaria a seguito di un ricorso di un titolare di un impianto di gestione dei rifiuti che, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, si era visto attribuire illegittimamente una serie di prescrizioni relative alla “caratterizzazione” dei rifiuti in ingresso nel suo impianto. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/127/SAEC-GIU/CS del 26.03.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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  • Pubblicate revisioni UNI 11664 e UNI 11680 – servizi pulizia delle strade e gestione rifiuti urbani

    Disponibili allo store UNI (‘Ente italiano di normazione) le norme relative ai servizi pulizia delle strade e gestione rifiuti urbani. In particolare:

    • UNI 11680:2025 “Metodologia per la rilevazione della presenza di spazzature negli spazi pubblici e la misurazione dell’efficacia dei servizi di pulizia svolti mediante la classificazione delle strade e l’applicazione del metodo delle sezioni”
    • UNI 11664-1:2025 recante “Livelli di prestazione e modalità e condizioni di accettazione dei servizi di pulizia delle strade e di gestione dei rifiuti urbani – Parte 1: Requisiti Generali”
    • UNI 11664-2:2025 recante “Livelli di prestazione e modalità e condizioni di accettazione dei servizi di pulizia delle strade e di gestione dei rifiuti urbani – Parte 2: Metodologie di misura dei livelli di prestazione e per determinare l’accettazione, definire i contenuti ed assicurare l’adempimento dei contratti relativi ai servizi di raccolta indifferenziata o differenziata dei rifiuti urbani, di pulizia e manutenzione dei contenitori, di rimozione dei rifiuti abbandonati”
    • UNI 11664-3:2025 recante “Livelli di prestazione e modalità e condizioni di accettazione dei servizi di pulizia delle strade e di gestione dei rifiuti urbani – Parte 3: Metodologie di misura dei livelli di prestazione e per determinare l’accettazione, definire i contenuti ed assicurare l’adempimento dei contratti relativi alla pulizia manuale e meccanica ed al lavaggio delle strade e dei marciapiedi”

    Le norme possono essere acquistate allo store UNI.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/121/SA-SPL/PE del 25.03.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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  • Calcolo e tassi di efficienza e recupero batterie – Regolamento delegato Commissione UE

    Lo scorso 21 marzo 2025, la Commissione Europea ha emanato l’atto delegato che integra il Regolamento (UE) 2023/1542 (Regolamento sulle batterie), stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione. 

    La norma, in particolare, individua la percentuale di efficienza nel riciclo delle batterie al piombo, a base di litio, al nichel-cadmio e altre batterie usate e quella di recupero di materiali come cobalto, rame, piombo, litio e nichel. Inoltre contiene i formati relativi alla documentazione tecnica con cui comunicare tali percentuali.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/123/SAEC-RAE/FA del 25.03.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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  • Trasporto ADR – Aggiornamento accordi internazionali

    Il Ministero dei Trasporti ha approvato l’applicazione delle versioni aggiornate degli accordi internazionali per il trasporto delle merci pericolose su strada (ADR), ferroviario (RID) e sulle vie navigabili interne (ADN). 

    Gli accordi ADR/RID/ADN vengono rivisti, a livello internazionale, con cadenza biennale e le novità entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ma diventano pienamente operative solo il successivo 1° luglio, quando ha termine il periodo transitorio di adeguamento (durante il quale può essere applicata la normativa tecnica previgente). 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/120/SAEC-NOT/CS del 24.03.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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  • Responsabile Tecnico – Delibera n. 1 del 6 marzo 2025

    Dal 1° aprile il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo che al momento della domanda ha ricoperto tale ruolo presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi è dispensato dalle verifiche di idoneità per RT.

    Si ricorda che è necessario che il legale rappresentante presenti domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato E presente su AGEST.

    Leggi la Delibera n. 1 del 6 marzo 2025

    Le comunicazioni dell’Ambiente – Marzo 2025

    A cura di Ufficio Promozione Ambiente – Albo Gestori Ambientali Sez. Toscana c/o Camera di Commercio di Firenze