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BANDI INAIL OT/24

L’INAIL ha pubblicato il nuovo modello per la riduzione del tasso medio di tariffa OT 24 relativo alle istanze che verranno inoltrate dalle aziende nel 2017 in merito agli interventi migliorativi in materia di prevenzione infortuni effettuati nel 2016. Possono beneficiarne, su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti), quindi anche con un solo lavoratore dipendente. L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni s.m.i).

L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l’articolo 24 del DM 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

Lavoratori / anno   Riduzione
fino a 10   28%
da 11 a 50   18%
da 51 a 200   10%
200   5%

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.

Per poter usufruire della riduzione del tasso, l’azienda dovrà mettere in atto interventi migliorativi, presenti tra quelli riportati nell’elenco di interventi pubblicato dall’INAIL annualmente sul modulo di domanda, fino al raggiungimento di un punteggio minimo di merito pari a 100.

Pertanto, per chi fosse interessato ad inoltrare all’INAIL la richiesta di riduzione del tasso (“oscillazione per prevenzione” (OT/24),   si ricorda che gli interventi migliorativi in materia di prevenzione, AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI OBBLIGATORI DALLA NORMATIVA, dovranno essere tassativamente completati entro l’anno solare 2016.

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, alcuni degli interventi migliorativi per i quali l’INAIL riconosce punteggio ai fini del raggiungimento della soglia minima dei 100 punti che danno diritto alla riduzione del tasso.

  • L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato BS OHSAS 18001:07 da organismi accreditati o in alternativa certificato secondo la Norma UNI 10617 o risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali (100 punti);
  • Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST (20 punti);
  • L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano di emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art.3 comma 2 del D.M. 10/3/98) (40 punti);
  • L’azienda ha raccolto e analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato e pianificato le necessarie misure di miglioramento (da 20 a 60 punti);
  • L’azienda ha adottato o mantenuto una procedura per la selezione dei fornitori di servizi secondo criteri che riguardano anche la salute e sicurezza sul lavoro; la procedura deve prevedere la verifica, per tutti i fornitori, appaltatori e subappaltatori, della presenza e validità della documentazione relativa alla valutazione dei rischi, della dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e di conformità alle leggi di igiene e sicurezza sul lavoro e di almeno una delle seguenti condizioni: evidenze di controlli o audit di seconda parte; consegna del curriculum formativo dei lavoratori che lavorano presso l’azienda; formazione, per almeno uno dei dipendenti che lavorano presso l’azienda, come addetto alle emergenze e al primo soccorso (80 punti);
  • L’azienda con meno di 50 lavoratori ha adottato o mantenuto una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprenda test di verifica sia al termine di ciascun intervento formativo sia successivamente (50 punti);
  • L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation) (40 punti);
  • L’azienda ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi (20 punti);
  • Il personale che durante l’attività lavorativa fa uso di veicoli a motore personalmente condotti ha effettuato uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura per almeno l’80% dei lavoratori interessati (80 punti).
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