Categoria: HACCP, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro

  • Nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

    Ieri 30 giugno 2022 è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi.

     Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

    L’attuale Protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni.

    I contenuti principali sono i seguenti:

    – per quanto riguarda le mascherine, nel testo si spiega che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili

    – i dipendenti che ai controlli in ingresso risultino avere una temperatura superiore a 37,5° non potranno accedere al luogo di lavoro. Chi dovesse avere dei sintomi influenzale dovrà comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro. Il lavoratore febbricitante non sarà inviato al pronto soccorso ma dovrà indossare subito la FFP2 e contattare il proprio medico curante.
    Le regole varranno anche per i lavoratori delle imprese che operano in appalto, come manutentori, fornitori, addetti alla pulizia o alla vigilanza.

    – Il datore di lavoro dovrà provvedere a sanificare periodicamente locali e postazioni di lavoro. Sanificazione che dovrà essere immediatamente effettuata in caso il dipendente risulti positivo al Covid. È poi obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

    Le Parti si impegnano a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e comunque entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

  • Modifica art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) in materia di obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    La modifica interessa la formazione di datori di lavoro, dirigenti e preposti; in particolare il datore di lavoro deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”  come previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza tra Stato, Regioni, e Province autonome di Trento e di Bolzano.

    Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza ha il compito di adottare “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire la durata, i contenuti minimi , e le modalità di verifica finale del percorso formativo.

    Per quanto concerne dirigenti e preposti “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; relativamente alla figura del preposto sono previste attività formative che devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

     

    Altra novità è stata introdotta con provvedimento del  21 dicembre 2021 che prevede il tracciamento degli addestramenti  in un apposito registro informatizzato.

    La violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.

  • DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.229

    Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge n.229/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”  per dare una ulteriore spinta al contenimento del SARS-CoV-2.

    Le principali novità introdotte con il nuovo Decreto-legge sono:

    Estensione della Certificazione Verde Rafforzata, a partire dal 10 gennaio 2022, per:

    – alberghi e strutture ricettive;

    – feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

    – sagre e fiere;

    – centri congressi;

    – servizi di ristorazione all’aperto;

    – impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

    – piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

    – centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;

    – accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale e regionale.

    Le capienze massime per l’accesso agli eventi e competizioni negli impianti sportivi, in zona bianca,  scendono al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

    In tema di quarantena (misure in vigore dal 31 dicembre 2021)

    Per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o dopo la somministrazione della terza dose o dopo la guarigione e che sono venuti a contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19, non viene più applicata la quarantena precauzionale, ma sono obbligati ad indossare fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed effettuare, solo se sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare dopo cinque giorni dall’ultima esposizione.

    Per chi invece ha effettuato la seconda dose da oltre 120 giorni la quarantena è ridotta a 5 giorni.

    Il governo si è attivato per l’ottenimento di un prezzo calmierato per le mascherine di tipo FFP2.


    Di seguito il link di rimando al testo del Decreto Legge n.229/2021:

    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg

  • IGIENIZZAZIONI – DISINFEZIONI E SANIFICAZIONI SARS Cov-2

    Le superfici devono essere pulite regolarmente avendo cura di rimuovere lo sporco tramite appositi
    detergenti e successivamente igienizzate tramite l’uso di soluzioni alcoliche al 70% o di soluzioni a base di ipoclorito di sodio almeno allo 0,1% – 0,5%

    •La igienizzazione consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non
    autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici.

    • La disinfezione è il procedimento che con l’utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta.

    •La sanificazione è l’intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali

    Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi:
    • 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri
    di acqua, oppure
    • 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri
    di acqua

    Per ottenere la giusta percentuale di 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo così:

    • 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua;
    oppure
    • 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua;
    oppure
    • 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua

    • Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.

    Per ottenere la giusta diluizione alcool etilico al 70-72% si può fare così:
    Per realizzare 1 litro di prodotto: utilizzare 800 ml di alcool al 90% e 200 ml
    di acqua.

  • Etichettatura Pasta e Riso

    Etichettatura Pasta e Riso

    Da febbraio 2018 è scattato l’obbligo di indicazione dell’origine sulle etichette del riso e della pasta.

    Lo hanno stabilito due decreti, firmati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

    COSA PREVEDONO I DECRETI
    GRANO/PASTA
    Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
    a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
    b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
    Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
    Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

    RISO
    Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono essere indicati:
    a) “Paese di coltivazione del riso”;
    b) “Paese di lavorazione”;
    c) “Paese di confezionamento”.
    Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.
    Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

    ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
    Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

  • Acrilammide: un rischio in cucina

    Acrilammide: un rischio in cucina

    Dall’11 aprile 2018 viene applicato il Regolamento UE 2017/2158 della commissione del 20 novembre 2017 che istituisce misure di attenuazione e i relativi livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti, una sostanza riconosciuta come cancerogena dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

    L’acrilammide è un composto organico che si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè.

    Gli alimenti maggiormente coinvolti dalla presenza di questa sostanza risultano:

    Patate fritte, patatine, snack, cracker, pane, pizza, cereali per la prima colazione, prodotti da forno (biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, coni, cialde e pane con spezie), caffè, caffè torrefatto, caffè solubile, succedanei del caffè.

     

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    Pertanto risulta necessario mettere in atto una procedura da parte di produttori, ristoratori ed attività con annesse prime colazioni relativamente al contenimento del rischio derivato da presenza di acrilammide; per tale motivo risulta necessario implementare il proprio piano di autocontrollo.

    I tecnici di Eco-verde sono a disposizione per tali adempimenti ed ulteriori informazioni in merito.

    Contattaci per maggiori informazioni !!

  • Nuovo Regolamento Privacy (Reg. UE 2016/679)

    Nuovo Regolamento Privacy (Reg. UE 2016/679)

    Nuova normativa in materia di protezione dei dati personali

     

    A partire dal prossimo 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), andando a sostituire ed abrogare il D.Lgs. 196/03 e s.m.i. attualmente in vigore.

    Le principali novità riguardano le regole sul trattamento dei dati personali, che dovrà essere coerente con lo scopo per il quale tali dati sono stati raccolti. Tra le novità principali vi sono le regole riguardanti l’informativa: dovrà essere chiara, facilmente comprensibile e dovrà indicare tutte le finalità dell’uso dei dati. Tutte le modulistiche e le informative ad oggi predisposte dovranno essere pertanto aggiornate ed adeguate alle previsioni del nuovo Regolamento Europeo.

    Il nuovo regolamento sulla privacy introduce inoltre l’obbligo di tenuta del registro dei trattamenti. Si tratta di un documento all’interno del quale bisognerà indicare le caratteristiche del titolare e del responsabile del trattamento, può essere utilizzato a fini di controllo ma serve soprattutto all’impresa come strumento di valutazione delle attività in corso. L’obbligo di tenuta del registro riguarda tutti i titolari e responsabili del trattamento dei dati ad esclusione delle PMI con meno di 250 dipendenti che trattano dati personali solo occasionalmente.

    Le sanzioni per chi non rispetta la nuova normativa possono arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato.

    Alcune aziende (che trattano dati sensibili su larga scala o per le quali il trattamento dei dati evidenzia un rischio elevato per i diritti degli interessati) saranno tenute alla nomina di una nuova figura: il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

    Eco-Verde organizza corsi di formazione ed aggiornamento sui contenuti del nuovo Regolamento Europeo, nonché corsi per soggetti destinati a ricoprire il ruolo di RDP, anche in loco presso le aziende interessate in base al numero dei partecipanti.

    Eco-Verde offre inoltre assistenza alle aziende per l’aggiornamento della documentazione e della modulistica in materia di Privacy e per il supporto rispetto alla verifica degli adempimenti previsti.

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    Per una preventivazione gratuita e maggiori informazioni:

    Sito internet CONTATTI

    Oppure chiama il nostro ufficio, i tecnici ti aiuteranno

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  • Abilitazione all’uso di Macchine Agricole

    Abilitazione all’uso di Macchine Agricole

    Abilitazione all’uso delle macchine agricole: entrato in vigore definitivamente l’obbligo del “patentino” per l’uso dei trattori agricoli e forestali

     

    犀利士
    gn: justify;”>Dal 1 gennaio 2018, dopo numerose proroghe,  ad oltre 5 anni dall’emanazione dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (che individua le attrezzature di lavoro per l’uso delle quali è richiesta un aspecifica abilitazione), è entrato definitivamente in vigore l’obbligo di acquisire la specifica abilitazione per la conduzione dei trattori agricoli e forestali sia a ruote che a cingoli tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione ed addestramento della durata variabile da 8 a 13 ore (a seconda della tipologia di trattore per la conduzione del quale si vuole acquisire l’abilitazione all’uso).

     

    Chi può dimostrare almeno due anni di esperienza nella conduzione di tali attrezzature (esperienza documentabile ed acquisita nel decennio antecedente al 31/12/2017) dovrà comunque effettuare il corso di aggiornamento delle durata di 4 ore entro il 31/12/2018.
    Eco-Verde organizza corsi di formazione ed aggiornamento per l’abilitazione all’uso dei trattori agricoli e forestali, anche in loco presso le aziende interessate in base al numero dei partecipanti.
    Per una preventivazione gratuita o per ulteriori chiarimenti contattare il numero 0577/49187 o scrivere a info@eco-verde.com
  • Aggiornamento annuale per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

    In questo articolo vogliamo sciogliere alcuni dubbi in merito al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

     

    In quali aziende deve essere eletto?

    L’art. 47, comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce che ‘in tutte le aziende, o unità produttive, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”.
    Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST – art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP – art. 49).

    Si ricorda che si può far ricorso al RLST solo nelle aziende fino a 15 lavoratori e nel caso in cui i lavoratori subordinati non abbiano eletto un rappresentante interno.

    Il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
    a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
    b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
    c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

    Come si effettua l’elezione?

    Per l’elezione dell’RLS sarà necessario effettuare una assemblea dei lavoratori, completa di verbale di elezione e registrazione dei presenti con firma.

    Successivamente, il nominativo dell’RLS dovrà essere comunicato all’INAIL, tramite portale on-line, generalmente per mezzo del proprio commercialista/consulente del lavoro.

    La comunicazione all’INAIL deve essere fornita anche nel caso in cui l’RLS venga cambiato.

    Che tipo di formazione deve effettuare il Rappresentante dei Lavoratori (RLS)?

    I corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate, per essere in grado di assolvere i compiti e le attribuzioni previste:

    raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro
    essere consultato nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio;

    essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori;

    fare proposte in merito all’attività di prevenzione e sicurezza
    proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori

    Una novità importante introdotta dall’Accordo Stato Regioni n.128 CSR del 7 luglio 2016 riguarda l’aggiornamento della formazione del RLS:

    Con il precedente accordo (n.221/CSR del 21/12/2011) era previsto un aggiornamento annuale di 4 ore per le aziende da 15 fino a 50 lavoratori (non era specificata la durata e la periodicità dell’aggiornamento per le aziende fino a 15 lavoratori!) e un aggiornamento annuale di 8 ore per le aziende con più di 50 lavoratori.

    Con il nuovo Accordo viene sancito che l’aggiornamento deve svolgersi in ogni caso con cadenza ANNUALE, quindi per tutte le tipologie di attività. L’aggiornamento conserva la durata minima di 4 ore fino a 50 addetti e la durata minima di 8 ore per le aziende con più di 50 addetti (ai sensi dell’allegato V dell’Accordo Stato Regioni n.128 CSR del 7 luglio 2016).

     

  • Accesso degli Animali nei Punti Vendita Alimentari

    Accesso degli Animali nei Punti Vendita Alimentari

    PRECISAZIONI DAL MINISTERO DELLA SALUTE IN MERITO ALL’ACCESSO DEGLI ANIMALI AGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DEGLI ALIMENTI

     

    Nel Reg. CE 852/04 è riportato che l’accesso agli animali domestici presso strutture ove sono presenti alimenti destinati al consumo è ipotizzabile laddove sussistano delle condizioni per le quali, l’animale non si trovi nei medesimi locali dove sono preparati, trattati o conservati gli alimenti ovvero in locali interni all’esercizio di vendita appositamente predisposti per accogliere gli animali domestici oppure in spazi all’esterno degli esercizi di vendita al dettaglio.

    Nel caso in cui le autorità locali con propri regolamenti comunali/locali abbiano previsto di autorizzare l’ingresso degli animali domestici negli spazi di vendita, in aggiunta ai requisiti specifici eventualmente indicati nel regolamento, l’OSA deve prevedere nelle sue procedure di autocontrollo le modalità con le quali viene garantito che gli animali non vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti sia sfusi che confezionati.