Categoria: HACCP, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro

  • Divieto Assunzione di Alcol

    Divieto Assunzione di Alcol

    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI DIVIETO ASSUNZIONE DI ALCOL

     

    Il legislatore ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nella attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici ai lavoratori e ha previsto, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, la verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

     

    La Legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” introduce il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL.

     

    Il Provvedimento del 16/03/2006 della “Conferenza Stato Regioni” individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 125/2001). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra tali attività:

     

    • conduzione di generatori di vapore
    • vendita di fitosanitari
    • manutenzione degli ascensori
    • dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
    • mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private
    • vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi
    • mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private
    • attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
    • mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente
    • addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci
    • lavoratori addetti ai comparti edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza

     

    La Regione Toscana, con la Deliberazione del 9 dicembre 2013, n. 1065 “Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Approvazione”, ha emanato linee di indirizzo per l’applicazione delle normative sopra citate, ribadendo l’obbligo di una specifica valutazione del rischio per l’individuazione delle mansioni soggette a controlli (comunque già previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

    Ha introdotto inoltre l’obbligo di informazione di tutti i lavoratori (anche per mezzo della consegna di opuscoli o materiali informativi) e l’OBBLIGO DI FORMAZIONE dei lavoratori ricompresi nell’elenco sui rischi da alcol.

    Pertanto, il Datore di Lavoro, a seguito degli esiti dell’effettuazione della specifica valutazione del rischio alcol, deve programmare la “formazione specifica dei lavoratori ricompresi nell’elenco sui rischi da alcol per la salute e la performance” secondo i contenuti minimi della Deliberazione della RT del 9 dicembre 2013, n. 1065 (di norma della durata di 4 ore).

  • Formazione dei Lavoratori e Rappresentante dei Lavoratori

    Formazione dei Lavoratori e Rappresentante dei Lavoratori

    Eco-Verde srl ricorda che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n°221/CSR ogni Datore di Lavoro è tenuto a garantire la Formazione in Materia di Salute e Sicurezza a ciascun lavoratore. Tale formazione, che ha una durata variabile in base al settore ATECO dell’attività lavorativa[1], deve essere effettuata per tutti i lavoratori (indipendentemente dalla modalità di assunzione e pertanto anche per quelli stagionali) e tassativamente completata entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione. Si ricorda che, in caso di sopralluogo dell’Organo di vigilanza, tale inadempienza può comportare una sanzione pari a 1.424,80 euro.

    Vogliamo oltremodo focalizzare l’attenzione sulla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS). La presenza di tale soggetto  risulta obbligatoria per tutte le attività lavorative  ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

    Pertanto, il Datore di Lavoro deve far sì che i lavoratori procedano all’elezione del loro Rappresentante, con redazione del relativo verbale di elezione, tale soggetto dovrà poi essere formato con un corso di formazione base di 32 ore.

    Si ricorda che dovrà essere effettuata comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS tramite il portale on-line (effettuando l’accesso con le credenziali aziendali). In caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa pari a 109,60 euro.

    In alternativa, qualora non si raggiunga l’elezione di un rappresentante interno, è possibile richiedere l’assegnazione un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale – RLST (ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) agli Organismi paritetici territoriali costituitisi a livello provinciale e/o regionale all’interno delle Associazioni di categoria e/o degli Enti Bilaterali.

    Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento porgiamo i nostri migliori saluti

    Eco-Verde srl

     

    Per maggiori informazioni:

     

    Sito internet https://www.eco-verde.com/contatti/

    Oppure chiama in ufficio, Cecilia Michele e Alessandro ti aiuteranno a cercare la soluzione migliore per la tua azienda

    0577/49187

    [1] 8 ore rischio basso, 12 ore rischio medio e 16 ore rischio alto

  • Ventilatori con Nebulizzazione

    Ventilatori con Nebulizzazione

    PREVENZIONE LEGIONELLOSI NEL CASO DI UTILIZZO DI VENTILATORI CON NEBULIZZATORE

    Da qualche tempo nel periodo estivo, gli esercizi di ristorazione utilizzano i ventilatori con nebulizzatore per rinfrescare i propri clienti.

    Tali attrezzature possono essere fonte di esposizione alla Legionella, in quanto producono particelle d’acqua molto piccole che possono essere inalate.

    Si ritiene utile per la tutela della salute collettiva, che gli esercenti che utilizzano nel periodo estivo questi apparecchi siano informati sulle corrette modalità di gestione e manutenzione, in particolare provvedere una volta alla settimana ad effettuare operazioni di completa pulizia e disinfezione dell’apparecchio consistente in:

     

    • svuotare l’apparecchio e smontare tutte le parti a contatto con l’acqua e con la nebulizzazione;
    • spazzolare tutte le parti del serbatoio, le tubazioni e gli ugelli di scarico con detergenti di buona qualità;
    • disinfettare tutto l’apparecchio compreso il serbatoio con una soluzione blanda di ipoclorito;
    • sciacquare tutta l’attrezzatura con acqua potabile per eliminare detersivi e disinfettanti.

     

  • Oli Esausti

    Oli Esausti

    Per tutte le ditte che utilizzano la friggitrice per la frittura, è obbligatorio effettuare un controllo tramite apposito test per valutare la conformità degli stessi oli.

     

    Questo kit comprende tutto il necessario per l’autoverifica e l’operazione, estremamente semplice, si compone di tre fasi:

     

    • inserire un cucchiaio di olio caldo all’interno della provetta;
    • agitare la provetta per mescolare il reagente con l’olio.
    • attendere qualche minuto per far  reagire la soluzione e confrontare il colore del composto all’interno della provetta con il campione graduato fornito.

     

    1

     

     

    2      3            

    La colorazione risultante indicherà la percentuale di composti polari presenti nell’olio

     

    Se il colore è simile al numero 5 del campione graduato l’olio è da sostituire come indicato nel Circ. MINISAN 11.1.91 n. 1  (“… i grassi e gli oli con composti polari superiori al 25% non sono adatti al consumo”).

    L’olio da eliminare dovrà essere raccolto negli appositi contenitori e ritirato da ditta autorizzata  per lo smaltimento.

     

    CONSIGLI SU COME UTILIZZARE AL MEGLIO L’OLIO PER LA FRITTURA

     

    1. Utilizzare per la frittura solo gli oli o i grassi alimentari idonei a tale trattamento in quanto più resistenti al calore (i cosiddetti “oli per frittura”) o l’olio extravergine  d’oliva che, meno stabile, se bene impiegato (non troppo a lungo e a temperature non eccessive) ha proprietà nutrizionali migliori.
    1.  Per friggere, usare di preferenza contenitori in acciaio o altro materiale a superficie liscia, non poroso, compatto, antiaderente, resistente alla graffiatura e facilmente lavabile, con spigoli interni smussi.
    2.  Curare una adeguata preparazione degli alimenti da friggere, evitando per quanto possibile la presenza di acqua e l’aggiunta di sale e spezie che accelerano l’alterazione degli oli e dei grassi. Il sale e le spezie dovrebbero essere aggiunti all’alimento preferibilmente, dopo la frittura.
    3.  Evitare tassativamente che la temperatura dell’olio superi i 180°C. Temperature superiori ai 180°C accelerano infatti l’alterazione degli oli e dei grassi. E’ opportuno quindi munire la friggitrice di un termostato.
    4. Dopo la frittura è bene agevolare mediante scolatura l’eliminazione dell’eccesso di olio assorbito dall’alimento.
    1. Provvedere ad una frequente sostituzione degli oli e dei grassi. Vigilare sulla qualità dell’olio durante la frittura, tenendo presente che un olio molto usato si può già riconoscere dall’imbrunimento, dalla viscosità e dalla tendenza a produrre fumo durante la frittura.
    1. Filtrare l’olio usato, se ancora atto alla frittura, su idonei sistemi e/o sostanze inerti (coadiuvanti di filtrazione); pulire a fondo il filtro e la vasca dell’olio. Le croste carbonizzate, i residui oleosi viscosi o i resti di un olio vecchio accelerano l’alterazione dell’olio.
    1. Evitare tassativamente la pratica della “ricolmatura” (aggiunta di olio fresco all’olio usato). L’olio fresco si altera molto più rapidamente a contatto con l’olio usato.
    2. Proteggere gli oli ed i grassi dalla luce.
    3. Friggere alimenti in pezzi il più possibile uniformi, per dimensioni, per poter decidere, per tutti, un tempo uniforme di cottura
    4. Prima di immettere gli alimenti da friggere, verificare che l’olio sia caldo al punto giusto.
  • Valutazione Campi Elettromagnetici

    Valutazione Campi Elettromagnetici

    Il 2 settembre è entrato in vigore il D.Lgs 159/2016 (G.U. del 18 agosto 2016) che attua la Direttiva 2013/35/UE sulle “sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.

    Tali disposizioni riguardano la protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

    Per “campi elettromagnetici” si intendono: i campi elettrici statici, i campi magnetici statici e i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze comprese tra 0 e 300 Ghz.

    I campi elettromagnetici rappresentano uno dei rischi fisici oggetto della disciplina in materia di salute e sicurezza di cui al titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.

    Il nuovo Decreto modifica il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) agli artt. dal 206 al 212, aggiornando il campo di applicazione, le definizioni, i valori limite di esposizione e valori di azione, la valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione, le disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi, la sorveglianza sanitaria e le deroghe.

    E’ stato inoltre introdotto il nuovo art. 210 bis che riguarda nello specifico l’informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

    La disciplina relativa alla protezione dai rischi derivanti da campi elettromagnetici si applica alle attività lavorative dove vi sia possibilità di esposizione a campi elettromagnetici con frequenza da 0 Hz a 300 GHz ed è finalizzata:

    – alla riduzione degli effetti a breve termine che tali campi possono determinare sull’uomo, detti “effetti biosifici”: un campo elettromagnetico può causare al lavoratore effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti corporei, oppure effetti non termici come la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali;

    – alla riduzione, o, se possibile, eliminazione, dei rischi derivanti dalla presenza di oggetti che in un campo elettromagnetico possono causare interferenze con le attrezzature o con dispositivi medici, propulsione di oggetti, innesco di incendi o esplosioni, ecc (“effetti indiretti”).

    Il capo IV non riguarda i rischi derivanti dall’esposizione a lungo termine a campi elettromagnetici.
    La valutazione del rischio derivante da esposizione a campi elettromagnetici non è necessaria se i lavoratori utilizzano esclusivamente attrezzature normalmente immesse sul mercato per uso non professionale e conformi alle norme di prodotto dell’Unione europea, che stabiliscono livelli di sicurezza più rigorosi di quelli fissati dal capo IV del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.
    Il datore di lavoro deve, nell’ambito della valutazione di tutti i rischi, considerare anche quelli derivanti dai campi elettromagnetici che possono essere generati da attrezzature, impianti e altre attività lavorative, tenendo conto dei valori limite di esposizione (VLE).
    I valori limite di esposizione sono da considerarsi rispettati qualora la valutazione evidenzi valori di esposizione inferiori ai valori di azione (VA), mentre se i valori di azione sono superati, il datore di lavoro deve adottare specifiche misure tecnico-organizzative al fine di prevenire il superamento dei valori limite di esposizione. La valutazione si effettua tenendo conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza del fabbricante; qualora non sia possibile accedere a tali informazioni, la valutazione dell’esposizione si effettua sulla base di misurazioni e calcoli.

    Le misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori sono adottate, sulla base della valutazione per eliminare il rischio, ovvero ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori limite di esposizione, prioritariamente prevedendo:

    – la sostituzione delle attrezzature che generano i campi elettromagnetici;

    – l’adozione di altre metodologie di lavoro;

    – la riduzione dell’esposizione e l’adozione di barriere di protezione.

    I luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azioni devono essere indicati con apposita segnaletica ed il loro accesso deve essere limitato in maniera opportuna.

    Le attività di informazione e formazione dei lavoratori devono riguardare le risultanze della valutazione del rischio, gli effetti dei campi elettromagnetici ed i rischi specifici per i lavoratori particolari, quali:

    – soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche;

    – soggetti particolarmente sensibili;

    – donne in gravidanza.

    La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata con periodicità almeno annuale e può essere richiesta dal lavoratore in caso di segnalazione di effetti indesiderati o inattesi sulla salute.
    Il superamento dei valori limite di esposizione (VLE) è ammesso solo in determinati casi ed a determinate condizioni dettagliatamente stabiliti o, ricorrendone i presupposti, per deroga temporanea autorizzata dal Ministero del Lavoro.

  • Oli Esausti

    Oli Esausti

    Tutte le aziende che effettuano cotture mediante friggitrici, hanno l’obbligo di controllare la salubrità dell’olio mediante kit per monitorare la presenza dei composti polari.

    Pertanto è obbligatorio che nel Manuale della Sicurezza Alimentare (Piano HACCP) venga inserita la procedura di controllo degli oli usati, il cambio e lo smaltimento degli stessi.

     

    La Circolare n° 1/1991 del Ministero della Sanità dice che: “… i grassi e gli oli con composti polari superiori al 25% non sono adatti al consumo”.

     

    Il rischio di deterioramento dell’olio è legato al punto di fumo, cioè quella temperatura a cui un grasso alimentare riscaldato comincia a decomporsi (disidratarsi), alterando la propria struttura molecolare e formando acroleina, una sostanza tossica e cancerogena. Inoltre, quando il grasso comincia a sviluppare fumo, questo è maggiormente fastidioso per l’inalazione e per gli occhi proprio a causa del contenuto in acroleina.

    Il punto di fumo è una caratteristica del grasso, che dipende dalla miscela di acidi grassi contenuti, della percentuale in acqua e di altri fattori: pertanto può essere stimato solo come valore medio per tipo di grasso. Il punto di fumo è dunque un valore determinante per la buona uscita della frittura e soprattutto per la salubrità del piatto e per la salute dell’operatore.

    Per le fritture sono consigliati dunque quegli oli con un punto di fumo elevato, superiore ai 180°C.

    È quindi importante non riutilizzare troppe volte lo stesso olio poiché i grassi potrebbero essere già stati denaturati.

  • Scadenza per l’utilizzo di Trattori Agricoli e Forestali

    Scadenza per l’utilizzo di Trattori Agricoli e Forestali

    Entro marzo 2017, anche chi fino ad ora era stato esentato dall’obbligo di acquisizione dell’abilitazione all’uso dei trattori agricoli e forestali – sia a ruote che a cingoli – (potendo documentare di avere una esperienza di guida del trattore all’interno del ciclo lavorativo aziendale di almeno due anni nei dieci anni precedenti), avrà l’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento (della durata di 4 ore) ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

     

    Resta inteso che chiunque non possa documentare l’esperienza biennale pregressa è tenuto all’acquisizione del titolo abilitativo prima di essere adibito all’uso dell’attrezzatura, pertanto dovrà frequentare l’intero corso di formazione (13 ore – 3 teoria + 5 pratica trattore a ruote + 5 pratica trattore a cingoli) e sostenere i relativi esami (scritto e pratico).
  • Tabelle Nutrizionali

    Tabelle Nutrizionali

    Secondo la Circolare Ministeriale del 16 Novembre 2016, alcuni produttori di alimenti sono stati esentati dall’obbligo della <犀利士
    a href=”https://www.eco-verde.com/etichette-nutrizionali/” target=”_blank”>dichiarazione nutrizionale
     (clicca per altre informazioni).
    In particolare, il punto 19 dell’allegato V estende la deroga all’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera 1) del  regolamento UE n. 1169/2011  agli “alimenti , anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.
    La disposizione del punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011 si ritiene debba applicarsi a:
    -Alimenti artigianali
    -Fornitura diretta al consumatore finale o a “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”
    -Fabbricante di piccole quantità di prodotti: fanno parte di questa categoria tutti coloro che rientrano nella categoria delle microimprese (con fatturato annuo inferiore a € 2.000.000 e un numero di dipendenti inferiore a 10).
    -Livello locale delle strutture di vendita: “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini”.
    -Vendita al dettaglio: attività svolta da chi acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

  • Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP

    Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP

    AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO RSPP

     

    L’aggiornamento ha periodicità quinquennale e decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (11 gennaio 2012), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati dal settore ATECO di appartenenza, individuata come segue:
    BASSO – 6 ore
    MEDIO – 10 ore
    ALTO – 14 ore
    L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del citato Accordo.
    Nei corsi di aggiornamento quinquennale non devono essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
    – approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
    – sistemi di gestione e processi organizzativi;
    – fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
    – tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

     

    PROGRAMMI FORMATIVI

    Aggiornamento rischio basso – Durata 6 ore

    Approfondimenti giuridico-normativi: il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
    Approfondimenti tecnico-organizzativi: la sicurezza dei macchinari e degli impianti
    I sistemi di gestione e i processi organizzativi: linee guida UNI INAIL 2001 sui SGSSL
    Le fonti di rischio: lo stress lavoro-correlato; altri rischi specifici del settore lavorativo (elettrico, VDT, ecc.)
    Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

    Aggiornamento rischio medio – Durata 10 ore

    Approfondimenti giuridico-normativi: il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
    Approfondimenti tecnico-organizzativi: la sicurezza delle macchine e degli impianti
    I sistemi di gestione e i processi organizzativi: linee guida UNI INAIL 2001 sui SGSSL
    Le fonti di rischio:
    • sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
    • stress lavoro-correlato
    • rischi specifici del settore lavorativo
    Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
    Gli adempimenti di informazione, formazione e addestramento: artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Accordi Stato Regione del 21 dicembre 2011 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012

    Aggiornamento rischio alto – Durata 14 ore

    Approfondimenti giuridico-normativi: il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
    Approfondimenti tecnico-organizzativi:
    • la sicurezza delle macchine e degli impianti: manutenzione e verifiche periodiche
    • criteri di selezione e uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
    I sistemi di gestione e i processi organizzativi:
    • linee guida UNI INAIL 2001 sui SGSSL
    • lo Standard British Ohsas 18001:2007
    Le fonti di rischio:
    • sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
    • stress lavoro-correlato
    • rischi specifici del settore lavorativo
    Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
    Gli adempimenti di informazione, formazione e addestramento: artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Accordi Stato Regione del 21 dicembre 2011 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012

  • Legionella

    Legionella

    Sottoponiamo alla vostra attenzione la presente informativa relativa al problema della “LEGIONELLA”, ricordandovi che il mancato rispetto delle norme e delle leggi vigenti in materia di prevenzione della Legionellosi, può comportare pericoli molto gravi per il responsabile della struttura recettiva.
    Il batterio Legionella, ampliamente diffuso in natura, si trova principalmente associato alla presenza di acqua come sorgenti termali, falde idriche e ambienti umidi in genere. Da queste sorgenti la Legionella può colonizzare gli impianti idrosanitari (rubinetti, docce, lavandini …) e aeraulici (condizionatori, umidificatori…).
    Si può pertanto creare una potenziale situazione a rischio per la salute umana, che può portare sino alla morte del soggetto contaminato, specialmente gli individui più sensibili (anziani, bambini, adulti con patologie cardio-respiratorie…) che possono trovarsi presso le seguenti attività:

     

    HOTEL, ALBERGHI, B&B, CASE VACANZE, AGRITURISMI, PISCINE, PALESTRE, CENTRI BENESSERE, STABILIMENTI TERMALI, STRUTTURE SANITARIE.

     

    Il Datore di lavoro delle suddette strutture deve documentare la valutazione del rischio Legionella e predisporre un Manuale di Autocontrollo secondo le ultime Linee Guida del 07 maggio 2015 approvate in Conferenza Stato Regione ed effettuare campionamenti e analisi microbiologiche dell’acqua per la ricerca della Legionella.

    Pertanto, alla luce del recepimento della nuova normativa, anche chi avesse già provveduto alla predisposizione del Manuale e Procedure per la prevenzione della Legionella, è tenuto ad aggiornarlo con i contenuti delle Linee Guida del 07 maggio 2015 approvate in Conferenza Stato Regione.

    ECO-VERDE srl, in qualità di società di servizi, è in grado di offrire il più ampio supporto per adempiere a tutti gli obblighi di legge, compresa la redazione e l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi relativo alla Legionella.

     

    legionella

    Batterio Legionella su piastra