Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il nuovo D.Lgs. 105 che introduce le nuove regole in materia di congedo parentale, maternità e paternità.
Questo nuovo decreto riconosce al padre lavoratore un congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi, che viene applicato anche al padre adottivo o affidatario, e può essere fruito a partire dai 2 mesi precedenti il parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio (e in caso di morte perinatale del figlio). Per il parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Per tutta la durata del congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.
Per quanto riguarda le lavoratrici autonome, viene estesa l’indennità giornaliera di maternità anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possono essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico ASL.
E’ anche prevista una nuova articolazione per i congedi parentali.
In particolare, a ciascun lavoratore dipendente spetta per 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione fino al dodicesimo anno (e non più al sesto) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Entrambi i genitori hanno poi diritto, in alternativa tra loro, a un periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi. In sintesi quindi i mesi di congedo indennizzabile salgono da 6 a 9 mesi complessivi, per un limite massimo di 6 mesi a genitore.
Al genitore solo invece sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.
Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata, è stata riconosciuta la possibilità di utilizzare il congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo) di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore, ed entrambi hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
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