#

DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021 N.221

Il 24 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.221 che introduce nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2021.

Di seguito si elencano le principali novità.

Stato di emergenza nazionale

Lo stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è stato prorogato al 31 marzo 2022.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

Dal 1 febbraio 2022, la validità della Certificazione Verde rilasciata a seguito della vaccinazione è ridotta da 9 a 6 mesi.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dal 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore del seguente Decreto Legge, è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto e trova applicazione anche in zona bianca, fino al 31 gennaio 2022.

Fino al 31 marzo 2022 è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei suddetti luoghi e per il medesimo periodo di tempo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sono obbligatori anche per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto.

Consumo di cibi e bevande

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della Certificazione Verde rafforzata.

Disposizioni in materia di eventi di massa o feste all’aperto

Fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste, gli eventi a queste assimilati e i concerti che prevedono assembramenti anche all’aperto. Sono sospese anche le attività svolte in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Accesso strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

A decorrere dal 30 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice sono consentite esclusivamente a:

– soggetti muniti di Certificazione Verde COVID-19 a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;

– soggetti in possesso di Certificazione Verde COVID-19 a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente all’esito negativo del test antigenico rapito o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso.

Estensione Certificazioni Verdi COVID-19 “base”

Dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza, la Certificazione Verde COVID-19 “base” viene richiesta anche per lo svolgimento di corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione Certificazioni Verdi COVID-19 “rafforzate”

Dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza, la Certificazione Verde COVID-19 “rafforzata”, quindi rilasciata solo tramite vaccinazione o guarigione dal covid-19, diviene obbligatoria per l’accesso ai seguenti servizi:

– al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;

– musei e mostre;

– centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

– parchi tematici e di divertimento;

– al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi centri educativi per l’infanzia);

– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Di seguito il link per il rimando al testo completo del Decreto Legge:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg

Eco Verde

🥚🐇Tutto lo staff di Eco-Verde augura alla gentile clientela una Buona Pasqua!🐇🥚