DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 N.172

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Il 26 Novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, con entrata in vigore dal 27 Novembre 2021.

Le novità introdotte da questo decreto sono:

– Dal 15 dicembre la validità del Green Pass sarà vincolata alla somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, il personale amministrativo della sanità, i docenti e personale amministrativo della scuola, i militari e le forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria) e il personale del soccorso pubblico.

– Dal 6 dicembre fino al 15 gennaio viene introdotto il Green Pass Rafforzato, che sarà rilasciato solo al conseguimento del ciclo vaccinale o dopo guarigione dal Sars-CoV-2, ed andrà ad affiancare il Green Pass “tradizionale” rilasciato a chi si sottopone ad un tampone molecolare negativo (validità 72 ore) o antigenico (validità 48 ore).

Il Green Pass Rafforzato sarà obbligatorio per accedere a:

       > attività al chiuso come ristoranti, cinema, teatri o cerimonie;

       > per andare allo stadio;

       > per poter utilizzare gli impianti sciistici in zona arancione;

Per tutte le altre attività sarà necessario il Green Pass “tradizionale”.

– L’obbligo del Green Pass dal 6 dicembre è esteso a:

       > alberghi e strutture ricettive (non locazioni turistiche brevi);

       > ristoranti degli alberghi o di altre strutture ricettive riservate ai clienti ivi alloggiati;

       > mense e catering continuative su base contrattuale;

       > spogliatoi per l’attività sportiva;

       > servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;

       > servizi di trasporto pubblico locale;

       > autobus adibiti a servizio di NCC impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico

          locale e regionale.

– La validità del Green Pass è ridotta da 12 mesi a 9 mesi.

– Le prefetture dovranno prevedere un piano provinciale per l’effettuazione costante di  controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge e sono obbligate a redigere una relazione da inviare al Ministero dell’Interno.

– La somministrazione della terza dose del vaccino può già essere effettuata decorsi 5 mesi dalla seconda.

Per chi è già in possesso del Green Pass ottenuto al completamento del ciclo vaccinale o dopo avvenuta guarigione, per ottenere il Green Pass Rafforzato non deve fare niente, perché subirà un aggiornamento la app “Verifica C19”, che sarà in grado di distinguere i due certificati, non assegnando l’ok ai non vaccinati nei casi in cui questo non è previsto.

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