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DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022 N.1

Il 7 gennaio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L n.1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, con entrata in vigore dall’8 gennaio 2022.

Le novità del nuovo Decreto Legge sono:

Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età.

Per gli Over 50 in ambito lavorativo, sia pubblico che privato (compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati), è obbligatoria l’esibizione della Certificazione Verde Rafforzata dal 15 febbraio 2022.

Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”.

I lavoratori che non saranno in grado di produrre la Certificazione Verde Rafforzata saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della Certificazione Verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è prevista retribuzione.

Le sanzioni previste per chi non rispetta l’obbligo vaccinale sono:

– 100 € per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur essendo obbligati;

– da 600 a 1.500 € per chi non presenta la Certificazione Verde Rafforzata sul luogo di lavoro. Se la violazione è reiterata, la somma viene raddoppiata.

Obbligo vaccinale per tutto il personale universitario, il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il personale degli Istituti tecnici superiori, senza limiti di età, equiparandoli a tutto il personale scolastico.

Obbligo di presentazione della Certificazione Verde Base per l’accesso ai servizi alla persona e per le visite in presenza ai detenuti degli istituti penitenziari dal 20 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, mentre per i pubblici uffici, i servizi postali, bancari e finanziari e le attività commerciali dal 1 febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022.

Nelle scuole elementari, in presenza di un caso di positività in classe, viene applicata la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni.

In presenza di almeno di due casi di positività nella classe, viene applicata la DAD per la durata di 10 giorni.

Nelle scuole secondarie di primo grado, in presenza di un caso di positività in classe, viene applicata la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni.

Con due casi di positività, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti da 120 giorni, si applica la DAD per la durata di dieci giorni.

Con almeno tre casi di positività nella classe si applica la DAD per la durata di 10 giorni.

Ecco una calendarizzazione delle nuove regole:

https://ancitoscana.it/images/coronavirus/2.jpeg


Di seguito il link con rimando al testo ufficiale del Decreto Legge 1/22 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg

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