
Decreto Trasparenza al lavoratore; meglio un’unica informativa privacy.
Il decreto 104/2022, noto anche come Decreto Trasparenza, impone l’obbligo ai datori di lavoro di dare informazioni esaustive ai lavoratori a proposito dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati utilizzati nel corso dell’attività lavorativa e per la gestione dei rapporti di lavoro (fin dalla fase pre-assuntiva).
Quindi, ci sono due livelli informativi che stanno in piedi entrambi e il Garante raccomanda, per i rapporti di lavoro instaurati dopo l’1/8/2022, che le specifiche informazioni sui sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati siano fornite congiuntamente alle informazioni previste dal Gdpr e «quindi nello stesso documento».
Sul punto si aggiunge che se si inserisce nell’informativa privacy il blocco informativo del decreto Trasparenza, è meglio comunque darne evidenza formale, ad esempio con paragrafi separati e con un titolo esplicito. Se, invece, si mettesse tutto insieme, si potrebbe alimentare il dubbio su eventuali omissioni: d’altra parte, come scrive il Garante, ci sono alcune informazioni del decreto 104 che sono una specificazione di informazioni già previste dal Gdpr.
Quanto alle sanzioni rimane, tra l’altro, sempre da chiarire quali si applichino (se quelle del Gdpr o quelle del decreto Trasparenza), per lo meno con riferimento alle violazioni degli obblighi informativi presenti, in forma rispettivamente generale e specifica, in tutte e due le normative.
Per i rapporti di lavoro anteriori all’1/8/2022 i dipendenti possono ottenere le informazioni previa richiesta scritta al datore di lavoro, tenuto a rispondere entro 60 giorni: questa procedura, scrive il Garante, si aggiunge a quella prevista dal Gdpr per l’accesso ai dati (per la quale c’è, però, il diverso termine di risposta, di regola, di un mese).
Il Garante punta, poi, l’attenzione su altri adempimenti previsti da altre leggi e dal Gdpr, che i datori di lavoro non devono dimenticare. Non c’è solo l’informativa, ma ci sono anche: gli obblighi relativi ai controlli a distanza; la valutazione di impatto privacy, anche quando si comprano prodotti da terzi (il datore deve disattivare funzioni illegittime) l’aggiornamento (senza obbligo di notizia ai lavoratori) del registro dei trattamenti.
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