Diritto alla riparazione, sostituzione e passaporto digitale: le nuove regole europee sulle batterie

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Il Regolamento (Ue) 2023/1542 sulle batterie – applicabile dal 18 febbraio 2024 e recepito in Italia con il D.Lgs. 29/2026 in vigore dal 7 marzo 2026 – ridisegna in profondità il ciclo di vita di tutti gli accumulatori immessi sul mercato europeo.

Non è una norma tecnica per addetti ai lavori: riguarda chi compra uno smartphone, chi possiede un’auto elettrica, chi gestisce un piccolo negozio di elettronica o importa prodotti con batterie incorporate. Le scadenze sono già in corso, ma alcune delle più impattanti arriveranno tra il 2026 e il 2027.

Dal 18 febbraio 2027, i prodotti con batterie portatili dovranno essere progettati in modo che l’utente finale possa rimuovere e sostituire la batteria autonomamente, utilizzando strumenti disponibili in commercio. Lo stabilisce l’articolo 11 del Regolamento (Ue) 2023/1542, che supera definitivamente il modello dei dispositivi sigillati – pratica diventata standard nell’elettronica di consumo nell’ultimo decennio.

La norma prevede deroghe limitate: la batteria può essere sostituibile solo da professionisti indipendenti nei casi in cui la rimozione diretta da parte dell’utente comprometterebbe la sicurezza del dispositivo. Non è una via d’uscita strutturale per i produttori, ma un’eccezione circoscritta.

Per chi acquista oggi, l’implicazione è concreta: smartphone, tablet, laptop, dispositivi indossabili immessi sul mercato UE dopo quella data dovranno garantire la sostituibilità della batteria. Non come opzione di servizio, ma come requisito di progettazione.

Il passaporto digitale: trasparenza su tutto il ciclo di vita.

Sempre dal 18 febbraio 2027, batterie per veicoli elettrici (Ev), batterie per mezzi di trasporto leggeri (Lmt) e batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh dovranno essere accompagnate da un passaporto digitale accessibile tramite QrCode, come previsto dall’articolo 77 del Regolamento.

Il documento elettronico conterrà informazioni sulla composizione chimica, l’origine delle materie prime, l’impronta di carbonio, lo stato di salute della batteria e le istruzioni per il fine vita. Per chi possiede o acquista un veicolo elettrico, significa poter verificare – con uno smartphone – la storia della batteria: quanti cicli ha completato, qual è la sua capacità residua, come smaltirla correttamente.

Non tutti i dati saranno pubblici: le informazioni commercialmente sensibili resteranno accessibili solo a operatori autorizzati. Ma la parte relativa alle prestazioni e alla gestione del fine vita sarà aperta.

Anticipando il passaporto, da agosto 2026 tutte le batterie dovranno già portare etichette leggibili con indicazione di capacità, composizione chimica, data di fabbricazione, peso e simbolo di raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Regolamento e confermato dal D.Lgs. 29/2026.

Famiglie e raccolta: nuovi obiettivi, nuova infrastruttura

Il Regolamento fissa obiettivi di raccolta progressivi e vincolanti per tutti gli Stati membri. Secondo l’articolo 69 del Regolamento (Ue) 2023/1542, il tasso di raccolta per le batterie portatili deve raggiungere il 63% entro il 31 dicembre 2027 e il 73% entro il 31 dicembre 2030.

Per le batterie Lmt – quelle di biciclette e monopattini elettrici, sempre più diffuse nelle famiglie urbane – l’obiettivo è 51% entro il 2028 e 61% entro il 2031.

Per rendere questi obiettivi raggiungibili, il D.Lgs. 29/2026 ha introdotto una semplificazione rilevante: i punti di raccolta delle batterie portatili sono esonerati dagli obblighi autorizzativi del Testo Unico Ambientale, dall’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dalla tenuta dei registri di carico e scarico, dalla comunicazione Mud e dall’obbligo di iscrizione al portale Rentri.

Un alleggerimento burocratico che dovrebbe facilitare la diffusione capillare dei punti di raccolta, anche in esercizi commerciali di piccole dimensioni.

Pmi: esenzioni parziali, obblighi strutturali

Il tema della due diligence è quello dove il Regolamento differenzia più esplicitamente tra grandi operatori e piccole imprese. L’articolo 47 stabilisce che gli obblighi di verifica delle catene di approvvigionamento delle materie prime – con mappatura dei rischi ambientali e sociali – si applicano solo agli operatori economici che nell’esercizio precedente hanno registrato un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro, o che fanno parte di un gruppo che supera quella soglia su base consolidata.

Le Pmi al di sotto di quella soglia sono esonerate. L’esenzione non è tuttavia totale. Gli obblighi di conformità Ce, di etichettatura e di partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa del produttore si applicano a tutti gli operatori, indipendentemente dalla dimensione. Chi importa o distribuisce batterie – o prodotti che le incorporano – deve garantire che siano conformi al Regolamento, recare la marcatura Ce e rispettare le scadenze di etichettatura.

Questo include negozianti, importatori di prodotti elettronici e distributori di e-bike. Per le Pmi del commercio al dettaglio, l’impatto più immediato riguarda la gestione del fine vita: dal 18 agosto 2025 il Capo VIII del Regolamento è già applicabile, con obblighi di raccolta gratuita delle batterie usate da parte dei produttori e dei distributori.

Il consumatore ha il diritto di riconsegnare gratuitamente la batteria esausta nel punto di acquisto.

I numeri del riciclo: obiettivi quantitativi per materiali critici

Il Regolamento definisce con precisione i livelli minimi di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie. Secondo l’Allegato XII, entro il 31 dicembre 2027 gli impianti di riciclo autorizzati dovranno recuperare almeno il 50% del litio contenuto nelle batterie trattate, con target che salgono all’80% entro il 2031.

Per cobalto, rame, piombo e nichel, gli obiettivi sono più severi: 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031. Sul fronte del contenuto riciclato nelle batterie nuove, l’articolo 8 fissa le quote minime che entreranno in vigore otto anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento: 16% per il cobalto, 85% per il piombo, 6% per litio e nichel.

Tredici anni dopo, le quote salgono a 26% per il cobalto e 12% per il litio. Si tratta di requisiti che toccano direttamente i produttori, ma che ridisegnano anche la domanda di batterie sul mercato europeo a valle.

Materie critiche e autonomia europea

Sullo sfondo di questi adempimenti operativi c’è una scommessa industriale di lungo periodo. La Commissione europea ha identificato il litio, il cobalto e il nichel tra le materie prime critiche la cui fornitura è oggi concentrata in pochi paesi terzi – Cina, Congo, Cile – con rischi di dipendenza strategica già evidenti nelle crisi di approvvigionamento del 2021-2022.

Il Regolamento costruisce un’infrastruttura normativa – passaporto digitale, obblighi di riciclo, soglie di contenuto riciclato – che serve anche a trattenere i materiali all’interno del ciclo produttivo europeo.

I progetti Ipcei (Important Projects of Common European Interest) per la filiera delle batterie e il Critical Raw Materials Act del 2024 si muovono nella stessa direzione. La coerenza del quadro c’è; la capacità industriale di rispettare le scadenze, soprattutto per il riciclo del litio, resta la variabile aperta.

A cura di Alfredo Agosti su www.greenplanner.it e assoambiente.org