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DURC di congruità: dal 1 Novembre 2021 obbligo per i cantieri pubblici e privati

Dal 1° Novembre 2021 diventa obbligatorio il DURC di congruità per ogni cantiere pubblico e privato.

Nel Decreto Semplificazioni del 2020 – DL 76 del 16/07/2020 si legge che al Documento Unico di Regolarità Contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sopra indicato.

Le attività interessate sono tutte quelle del settore edile, comprese quelle affini, funzionalmente e direttamente connesse all’attività resa dell’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile nazionale e territoriale; mentre, con riferimento ai lavori privati, le disposizioni si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti di importo pari o superiore a 70.000 €.

Il DURC di congruità verrà rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato (committente) entro 10 giorni dalla richiesta. In sostanza, tutte le denunce di inizio lavori presentate alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente saranno soggette alla verifica di congruità.

Per la verifica della congruità viene tenuto conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento:

– al valore complessivo dell’opera;

– al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;

– alla committenza;

– alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

La verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavoro.

L’esito positivo della verifica di congruità consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e determina le condizioni per il rilascio del DURC.

L’esito negativo della verifica di congruità innesca un meccanismo di regolarizzazione, dove la Cassa Edile/Edilcassa evidenza le difformità riscontrate all’impresa affidataria e la invita alla regolarizzazione della propria posizione attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilità per la congruità entro 15 giorni. La regolarizzazione nei tempi previsti consente il rilascio dell’attestazione di congruità.

Se viene accertato uno scostamento rispetto agli indici di congruità pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva per il rilascio del DURC.

Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente iscrive l’impresa affidataria nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI). L’impresa affidataria successivamente può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera tramite l’esibizione di idonea documentazione che attesti costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

Eco Verde

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