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ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) AI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (DL) che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Il decreto-legge recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” indica che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per l’attività lavorativa o di formazione o di volontariato e varrà per tutti: dipendenti, imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali, …

Di seguito le principali previsioni in relazione al lavoro privato, in attesa del testo ufficiale del Decreto e delle eventuali e successive indicazioni operative in merito.

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde saranno richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato saranno i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre dovranno essere definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli dovranno essere effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro dovranno individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni; si ricorda che secondo quanto indicato dall’art. 13 comma 3 del DPCM 17 giugno 2021 tali soggetti devono essere incaricati con atto formale recante le istruzioni necessarie sull’esercizio dell’attività di verifica.

Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel DL, “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

 

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Si indica che per le imprese con meno di quindici dipendenti, “dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 202”’.

 

Green pass e modalità di verifica

Il Green pass deve essere verificato mediante apposita App e secondo le modalità all’art.13 del DPCM del 17 giugno 2021.

L’App di verifica è installata su un dispositivo mobile, che consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. L’applicazione italiana, denominata VerificaC19, è conforme alla versione europea, ma dispone di un numero inferiore di dati visualizzabili dall’operatore, in ottica di minimizzazione delle informazioni trattate. Ecco come deve avviene la verifica del Green pass:

-la Certificazione è richiesta dal verificatore incaricato all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo)

-l’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato

-l’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida

-l’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa

 

N.B. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DPCM 17 giugno 2021, l’attività di verifica delle certificazioni NON deve comportare, in nessun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma. Pertanto, è fatto espressamente divieto di raccogliere copie cartacee o informatizzate delle certificazioni verdi Covid19 onde non incorrere in violazioni in materia di trattamento dei dati personali.

 

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.  

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Eco Verde

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