Decreto-legge n. 116/2025 – art. 256 Dlgs. 152/2006
TUTTO cambia. L’attività di gestione rifiuti non autorizzata, l’art. 256 Dlgs. 152/2006, era ed è il reato più comune in materia ambientale. Facile cadere nella violazione di tale condotta che veniva punita con una contravvenzione spesso sanabile o comunque munita di un impatto valutabile.
I commi 6,7,8,9 dell’art. 256 sono rimasti invariati ma la revisione e l’introduzione di nuove condotte punibili con sanzioni alte e comunque con un impatto diverso sulla vita delle aziende, obbliga alla conoscenza puntuale. Vero è che tali condotte, che prevedono condanne alle reclusione di una certa gravità, trovano poi negli altri articoli del DL 116/2025 conseguenze rilevanti che assimilano tali condotte ai reati previsti nel codice penale (art. 452 bis c.p. ss.).
I commi 1 bis (gestione ), 3 (discarica), e 3 bis (aggravanti) non possono godere, ad esempio, del beneficio processuale della esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis del c.p….. leggi articolo su questo sito
Anche il modello 231 (responsabilità degli enti) dovrà essere revisionato alla luce dei nuovi reati (del punto ci occuperemo a breve).
Per il momento è utile e necessario conoscere l’impatto immediato della revisione dell’art. 256 d.lgs. 152/2006 e si OFFRE elenco dell’aumento delle pene e della comparazione tra il vecchio e nuovo articolo 256 Dlgs. 152/2006.
Pena della reclusione (comma 1)- attività gestione
Il nuovo art. 256 invece introduce enormi novità perché la condotta diviene reato grave (delitto)
punito con la pena della reclusione
da 6 mesi a 3 anni (se rifiuti non pericolosi) e
da 1 a 5 anni nel caso di rifiuti pericolosi nel caso del primo comma, il più comune. … continua lettura articolo e schema comparazione art. 256 prima e dopo DL 116/2025

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