Nuovo CCNL edilizia e aggiornamento della formazione lavoratori ogni 3 anni

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Il CCNL edilizia, siglato il 3 marzo 2022, introduce delle novità per i lavoratori del settore edile anche per quanto riguarda la formazione alla sicurezza sul lavoro.

Innanzitutto, nel nuovo CCNL edilizia, le parti condividono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

La novità più importante riguarda però l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, che dovrà essere effettuato ogni 3 anni (invece che ogni 5, come in precedenza). Come specificato nel CCNL, la periodicità triennale “si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente e per il preposto“.

Il nuovo accordo contrattuale, influisce più in materia di giurisprudenza del lavoro e sindacale, che non di sicurezza sul lavoro. Infatti, l’obbligo di aggiornamento triennale per chi applica il CCNL edilizia non può scavalcare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. né l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Se il datore di lavoro che applica questo contratto si attiene al quinquennio per l’aggiornamento dei lavoratori – come da norme in materia di sicurezza sul lavoro – non incorre nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è però previsto un diverso tipo di sanzione, secondo quanto stabilito all’articolo 509 del Codice Penale “Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo … è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”. Inoltre, nel caso dovesse nascere un contenzioso con il lavoratore, quest’ultimo potrebbe contestare un eventuale licenziamento per giusta causa o citare il datore di lavoro per altri motivi, appellandosi appunto al mancato rispetto del contratto di lavoro.

In caso di sopralluogo dell’Organo di Vigilanza ASL, questa non può contestare la violazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ma provvederà a comunicare la notizia del mancato rispetto del CCNL edilizia all’Ispettorato territoriale del lavoro. A questo punto l’Ispettorato contesterà la sanzione amministrativa per la mancata formazione obbligatoria o per il mancato aggiornamento triennale, con la citata sanzione che ne consegue.

Pertanto, per chi applica il nuovo CCNL edilizia, sarà opportuno far svolgere ai lavoratori l’aggiornamento di 6 ore ogni 3 anni invece che ogni 5.

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Eco-Verde s.r.l.

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