Dal 14 maggio 2026 è in vigore il Decreto 26 marzo 2026 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026.
Il provvedimento interviene in modo organico sulla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani, abrogando il D.M. 8 aprile 2008 e il D.M. 13 maggio 2009.
L’obiettivo è aggiornare il quadro regolatorio relativo alla realizzazione, organizzazione e gestione di tali strutture, adeguandolo alle esigenze di maggiore controllo, sicurezza, tracciabilità e corretta separazione delle diverse frazioni di rifiuto.
Con la nuova disciplina si assiste a un cambio di prospettiva: il centro di raccolta non è più visto come un semplice luogo attrezzato dove conferire i rifiuti, ma come un elemento strutturato e strategico del sistema di gestione dei rifiuti urbani. Di conseguenza, le regole diventano molto più dettagliate e uniformi.
La nuova disciplina definisce in maniera puntuale:
- le caratteristiche tecnico-strutturali dei centri e le tipologie di rifiuti conferibili;
- i requisiti per la gestione e il funzionamento con la separazione più rigorosa delle diverse frazioni;
- gestione specifica dei rifiuti pericolosi;
- le modalità di conferimento da parte dell’utenza;
- le regole per il deposito temporaneo e il successivo avvio a recupero o smaltimento;
- gli obblighi documentali e di contabilizzazione dei flussi;
- formazione del personale;
- possibilità di promuovere il riutilizzo;
- i tempi di adeguamento per i centri già esistenti (12 mesi ).
Un altro elemento di novità riguarda il ruolo del Regolamento di gestione. Se già prima esistevano regolamenti locali, oggi questi diventano uno strumento centrale e devono contenere una serie di elementi ben definiti. Il regolamento deve individuare in particolare:
- i soggetti autorizzati ad accedere al centro;
- gli orari e le modalità di conferimento;
- le tipologie di rifiuti conferibili;
- eventuali limiti quantitativi;
- le modalità di controllo all’ingresso;
- le regole di comportamento per gli utenti;
- le modalità di gestione dei rifiuti conferiti;
- le responsabilità del gestore;
- le procedure in caso di conferimenti non conformi.
Il regolamento assume quindi un ruolo centrale, perché traduce le previsioni normative generali in regole operative applicabili al singolo centro di raccolta.
Dal punto di vista concreto della gestione dei rifiuti, la nuova disciplina introduce una separazione più rigorosa delle diverse frazioni. In passato questa distinzione era prevista, ma meno articolata; oggi si richiede una vera e propria organizzazione per aree dedicate, con particolare attenzione a categorie specifiche. Questo comporta anche una maggiore complessità gestionale, ma migliora la qualità della raccolta differenziata e facilita il recupero dei materiali. All’interno del centro devono essere previste aree distinte e chiaramente individuate, in modo da garantire la separazione dei rifiuti per tipologia e pericolosità.
In particolare, devono essere distinte:
- aree per il conferimento dei rifiuti non pericolosi;
- aree per il deposito dei rifiuti pericolosi;
- aree per i RAEE;
- aree per batterie e accumulatori;
- aree per rifiuti liquidi;
- aree per rifiuti biodegradabili;
- eventuali spazi per beni destinati al riutilizzo;
- aree di manovra e transito dei mezzi.
La separazione fisica e gestionale delle diverse frazioni consente di evitare miscelazioni improprie e di mantenere le caratteristiche dei rifiuti ai fini del successivo recupero o smaltimento.
Particolare attenzione è riservata ai rifiuti pericolosi, che devono essere depositati in condizioni tali da prevenire rischi per l’ambiente e per la salute. Le aree destinate a tali rifiuti devono essere:
- separate dalle altre zone del centro;
- adeguatamente protette dagli agenti atmosferici, ove necessario;
- dotate di contenitori idonei;
- provviste di sistemi di contenimento;
- chiaramente identificate mediante cartellonistica;
- gestite da personale formato.
Un’altra differenza importante riguarda la tracciabilità. Nella normativa precedente, gli obblighi documentali erano meno strutturati e potevano variare nelle modalità applicative. Oggi, invece, vengono introdotte schede standardizzate sia per l’ingresso dei rifiuti nel centro sia per la loro uscita verso gli impianti di recupero o smaltimento. Questo consente un controllo molto più puntuale dei flussi e rende più facile l’attività di vigilanza da parte delle autorità. In particolare, sono previste:
- schede relative ai rifiuti conferiti al centro;
- schede relative ai rifiuti avviati a recupero o smaltimento;
- contabilizzazione dei flussi;
- registrazione delle quantità;
- indicazione della destinazione finale;
- conservazione della documentazione.
Il decreto è corredato da specifici allegati che hanno la funzione di standardizzare la raccolta delle informazioni.
In particolare:
- l’Allegato 1 individua l’elenco dei rifiuti conferibili;
- l’Allegato 2 contiene la scheda dei rifiuti conferiti al centro di raccolta;
- l’Allegato 3 contiene la scheda dei rifiuti avviati a recupero o smaltimento dal centro di raccolta.
Questi strumenti permettono di documentare sia la fase di ingresso del rifiuto sia quella di uscita verso l’impianto autorizzato.
La gestione dei centri di raccolta richiede l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Il gestore deve assicurare che le attività siano svolte nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, garantendo: il controllo dei conferimenti; la corretta separazione dei rifiuti; il mantenimento dell’ordine e della pulizia; la sicurezza degli operatori e degli utenti; la tenuta della documentazione richiesta; l’avvio dei rifiuti a impianti autorizzati; il rispetto dei limiti temporali e quantitativi di deposito.
Inoltre, la nuova disciplina valorizza maggiormente il ruolo del personale. Se prima la formazione era spesso implicita nel nuovo regolamento è chiaro che gli operatori devono essere preparati a svolgere attività di controllo, assistenza agli utenti e gestione delle situazioni di rischio. Il personale operante presso il centro deve essere in grado di:
- assistere gli utenti durante il conferimento;
- verificare la conformità dei rifiuti conferiti;
- indirizzare correttamente le diverse frazioni;
- impedire conferimenti non ammessi;
- gestire situazioni di rischio;
- applicare le procedure di sicurezza;
- compilare o verificare la documentazione prevista.
Il gestore si assume la responsabilità di controllare che i rifiuti conferiti siano compatibili con quelli ammessi dal regolamento e dagli allegati al decreto. Il controllo riguarda: la provenienza del rifiuto; la tipologia del rifiuto; la corretta classificazione; quantitativi conferiti e la conformità alle condizioni di accesso. In caso di rifiuti non ammessi, il conferimento deve essere respinto o gestito secondo le procedure previste.
Una disposizione assente nella disciplina precedente, a parte la previsione dell’angolo del riuso, è l’introduzione di spazi dedicati al riutilizzo e alla preparazione per il riutilizzo. Questa previsione riflette il passaggio verso un modello di economia circolare: non tutto ciò che viene conferito è necessariamente rifiuto da smaltire, ma può diventare una risorsa ancora utilizzabile. È un cambiamento culturale oltre che operativo.
Tali spazi possono riguardare, ad esempio: mobili; piccoli elettrodomestici; biciclette; attrezzature domestiche, oggetti e beni ancora funzionali.
L’obiettivo è ridurre la produzione di rifiuti e favorire il prolungamento della vita utile dei beni.
I centri di raccolta già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi. L’adeguamento dei CdR può riguardare diversi profili:
- requisiti strutturali;
- organizzazione interna;
- sistemi di raccolta delle acque;
- cartellonistica;
- separazione delle aree;
- modalità di deposito;
- gestione documentale;
- formazione del personale;
- iscrizione o aggiornamento dell’iscrizione all’Albo.
Questo periodo transitorio consente agli enti gestori di programmare gli interventi necessari senza interrompere il servizio.
In sintesi, rispetto alla disciplina precedente, la nuova normativa rende i centri di raccolta più controllati, più sicuri, più tracciabili e meglio integrati nel sistema complessivo di gestione dei rifiuti, segnando il passaggio da una regolazione essenziale a un modello più evoluto e strutturato.
Per maggiori informazioni, consultare il sito web della Gazzetta Ufficiale.
A cura di www.ecocamere.it
