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OBBLIGO DI DENUNCIA DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO

L’autorizzazione per attivare un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro è sempre obbligatoria per aziende e attività commerciali e, secondo quanto stabilito all’art. 4 della Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), impianti audiovisivi e altri strumenti, dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per: esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale. Si ricorda che l’autorizzazione è preventiva rispetto all’attivazione dell’impianto.

Prima di poter installare un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro, dunque, è necessario acquisire l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, previa presentazione di apposita istanza. Unica eccezione  a tale previsione è avere uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali presenti in azienda (qualora siano rappresentate).

Inoltre, sul luogo di lavoro, in ogni caso, andrà posta particolare attenzione al posizionamento delle telecamere: la legge prevede che non possano essere inquadrate postazioni di lavoro fisse o aree dedicate all’attività lavorativa.

Installare sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione può costare alle imprese un esborso economico considerevole e/o, nei casi più gravi, anche dei provvedimenti di tipo penale (come da sentenza della Cassazione n. 4331 del 30 gennaio 2014).

Le sanzioni prevedono come minimo multe da 154,00 a 1.549,00 euro o l’arresto da 15 giorni a un anno (salvo che il fatto non costituisca reato), ma in alcuni casi possono essere anche superiori a tali importi.

Eco Verde

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