Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, entrato in vigore il 22 Ottobre 2021.
Nel Capo III del Decreto, all’art. 13 si parla di “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e vengono apportate sostanziali modifiche al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Viene inoltre conferita all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una vasta capacità di intervento ispettivo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, materia precedentemente trattata in prevalenza dalla ASL.
Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Le violazioni che comportano la sospensione dell’attività sono individuate nel nuovo Allegato I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e riguardano:
– rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE), mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e relativa nomina del responsabile, mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza per la rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
– rischi di caduta dall’alto: mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
– rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
– rischio di elettrocuzione: mancanza di disposizioni organizzative e procedurali per lavori in prossimità di linee elettriche e per la presenza di conduttori nudi in tensione, mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti.
Il provvedimento di sospensione può essere adottato anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
Per quanto riguarda il lavoro irregolare, il provvedimento di sospensione scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del Lavoro che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di un instaurazione di un rapporto di lavoro.
Per la revoca del provvedimento di sospensione, su istanza dell’imprenditore sospeso, l’organo di vigilanza deve controllare che sussistano le seguenti condizioni:
– regolarizzazione dei lavoratori non risultanti, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
– accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nel caso di violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
– rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.
Oltre a quanto sopra l’imprenditore è obbligato al pagamento di una somma di denaro, che per le sospensioni in materia di salute e sicurezza varia in base alle violazioni riscontrate. Le somme sopra citate sono raddoppiate se, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la stessa azienda ha ricevuto un provvedimento di sospensione.
È possibile ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma prevista, se su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni richiamate, l’imprenditore sospeso paga immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta, mentre l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, va versato entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca: in caso di omesso o di parziale versamento dell’importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato.
Il quadro sanzionatorio prevede che il soggetto sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione può essere punito con l’arresto fino a sei mesi nelle sospensioni per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro o con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 € a 6.400 € nelle sospensioni per lavoro irregolare.
Di seguito si rimanda al link del testo del Decreto Legge e del nuovo Allegato I:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg

Lascia un commento