La Corte di Cassazione, ha ribadito un principio fondamentale nella disciplina della gestione dei rifiuti: risponde non soltanto chi trasporta rifiuti senza autorizzazione, ma anche l’impresa che li riceve se non controlla che il trasportatore o l’intermediario siano regolarmente autorizzati.
Secondo la Corte, la ditta autorizzata alle attività di recupero ha un preciso dovere: di verificare che il soggetto che conferisce i rifiuti sia munito dei titoli richiesti, come l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Se l’impresa ricevente non effettua tali verifiche, risponde del reato di gestione illecita dei rifiuti insieme al trasportatore non autorizzato. Si configura dunque un concorso di persone nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p., in relazione alla violazione dell’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
Questa sentenza rafforza l’orientamento della giurisprudenza già consolidato: per cui nell’ambito della gestione dei rifiuti, ogni operatore della filiera è chiamato a svolgere un ruolo attivo di controllo e verifica. Non basta essere autorizzati:
- la responsabilità penale, sorge non solo quando si compiono atti positivi contrari alla legge, ma anche quando si omettono i controlli dovuti, consentendo la gestione irregolare.
- ciascun soggetto deve accertarsi della regolarità dei titoli abilitativi di chi interviene prima o dopo di lui nel ciclo dei rifiuti, evitando di affidarsi alle dichiarazioni o alle apparenze;
- il destinatario dei rifiuti, in particolare, non può ricevere il materiale senza verificare la legittimazione di chi lo conferisce, perché un comportamento negligente contribuisce alla realizzazione dell’illecito;
A cura di Newsletter EcoCamere
