Sentenza Consiglio di Stato 4799/2026: la certificazione End of Waste non esclude l’obbligo di controllo sui materiali

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L’utilizzatore professionale di materiale qualificato come End of Waste non può fare affidamento esclusivo sulla certificazione rilasciata dal fornitore per escludere la propria responsabilità nella gestione dei rifiuti. Qualora la presenza di elementi estranei e di rifiuti sia immediatamente percepibile a occhio nudo e riconoscibile secondo l’ordinaria diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., l’operatore è tenuto a rilevarne l’anomalia già nelle fasi di scarico e impiego del materiale. La certificazione non esonera dall’obbligo di verifica delle evidenti condizioni materiali della fornitura né esclude la responsabilità per l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti riconoscibili senza specifiche indagini tecniche.

La sentenza la trovi al seguente link:

https://biblus.acca.it/download/sentenza-consiglio-di-stato-4799-2026-la-certificazione-end-of-waste-non-esclude-lobbligo-di-controllo-sui-materiali/?wpdmdl=364031&refresh=6a4157d22b0a51782667218

A cura di biblus.acca.it