Quando una VIA scade e cosa comporta per l’AIA: il Consiglio di Stato fissa i paletti temporali e spiega cosa comporta la mancata realizzazione dell’intero progetto entro il termine quinquennale.
- Quando si considera “realizzato” un progetto ai fini della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)?
- È possibile rinnovare un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) basandosi su una VIA scaduta?
- Qual è il corretto rapporto tra fasi esecutive di un impianto e continuità degli strumenti autorizzatori ambientali?
VIA scaduta: quali sono gli effetti sul progetto?
A rispondere ad alcuni dubbi sui termini di efficacia e sull’eventuale decadenza della Valutazione di Impatto Ambientale è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 23 giugno 2025, n. 5466, esprimendosi sul diniego, da parte di un’Amministrazione regionale, al rinnovo dell’AIA per le fasi 2 e 3 di una discarica già autorizzata in VIA nel 2011 e avviata nella sola prima fase.
La società appellante sosteneva che, avendo messo in esercizio l’impianto nel quinquennio di validità della VIA, il progetto potesse considerarsi “realizzato”, e che quindi fosse legittima la prosecuzione delle attività anche oltre tale scadenza, con semplice aggiornamento delle AIA.
Una tesi che non ha convinto Palazzo Spada, sulla base di presupposti normativi ripercorsi all’interno della sentenza.
La VIA come atto di valutazione e non di autorizzazione
La pronuncia chiarisce un punto di metodo fondamentale per chi si occupa di impianti e procedure ambientali: la VIA non è un’autorizzazione “a costruire”, ma una valutazione preventiva degli impatti ambientali di un progetto nella sua globalità. È uno strumento tecnico e programmatorio, finalizzato a valutare l’idoneità ambientale dell’intervento.
In questo senso, l’efficacia temporale della VIA non può essere derogata da valutazioni discrezionali della PA o da argomentazioni fondate sull’affidamento dell’operatore. I valori ambientali tutelati hanno prevalenza.
Il rapporto con l’AIA: complementarità, non sostituibilità
La società appellante riteneva che l’AIA già rilasciata potesse in qualche modo “coprire” le lacune della VIA scaduta. Ma il Consiglio di Stato riafferma con chiarezza il principio secondo cui “L’autorizzazione integrata ambientale presuppone l’efficacia della VIA. In mancanza, non è possibile procedere al rinnovo.”
In altre parole, VIA e AIA non sono strumenti alternativi, ma complementari. Il riesame dell’AIA per nuove fasi esecutive richiede una VIA attuale, valida e coerente con le condizioni ambientali nel frattempo mutate.
Validità della VIA e il concetto di progetto realizzato
Al centro della pronuncia sono la validità quinquennale della VIA e il concetto di “progetto realizzato”. I giudici d’appello hanno richiamato l’art. 25, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, così come l’art. 18 della l.r. Toscana n. 79/1998 (ratione temporis applicabile), i quali stabiliscono chiaramente che “La pronuncia di compatibilità ambientale ha una validità di cinque anni. Decorso tale termine senza che siano stati avviati i lavori di realizzazione del progetto, è necessaria una nuova VIA.”
Secondo la ricorrente, l’avvenuta messa in esercizio della prima fase sarebbe stata sufficiente a “salvare” la VIA originaria anche per le fasi successive. Un’impostazione ribaltata dal Collegio: la nozione di “progetto” non può essere ridotta alla sola parte avviata, ma coincide con l’intero articolato realizzativo sottoposto alla VIA. In questo caso, le tre fasi costituivano un unico progetto e, in quanto tale, dovevano essere realizzate entro il termine massimo di 5 anni, per cui “l’integrale realizzazione dell’intervento (e non la mera messa in esercizio parziale) è condizione necessaria per il mantenimento dell’efficacia della VIA.”
La validità quinquennale è quindi un limite inderogabile, e non è possibile prorogare o frazionare la VIA in assenza di una richiesta tempestiva e motivata con riferimento al mutato contesto ambientale.
La coerenza con le Direttive UE
Il Consiglio di Stato ha anche respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ritenendo che la normativa nazionale – in particolare l’art. 25, comma 5 del Codice dell’Ambiente – sia pienamente conforme ai principi della direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.
Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza europea:
- la direttiva VIA stabilisce obblighi procedurali relativi ai progetti pubblici e privati che possono avere impatti ambientali significativi, prevedendo che l’autorizzazione sia preceduta da una valutazione ambientale;
- è richiesto che esistano lavori o interventi fisici concreti affinché un’attività si qualifichi come “progetto”;
- anche le modifiche o estensioni di progetti già autorizzati costituiscono un nuovo progetto se comportano interventi fisici rilevanti;
- la direttiva non impone una procedura unica a tutti gli Stati membri, ma consente di integrare la VIA nelle procedure esistenti di autorizzazione o di definirne di specifiche.
Elemento centrale è la definizione di “progetto”, che presuppone l’esistenza di lavori o interventi fisici concreti. In quest’ottica, anche le modifiche o estensioni di progetti esistenti devono tradursi in interventi che modifichino la realtà fisica originaria, costituendo così una nuova attività valutabile ai fini ambientali.
Secondo il Collegio, proprio in applicazione di tali principi, la decadenza della VIA in caso di mancata realizzazione dell’intero progetto entro cinque anni è coerente con la logica di attualità e concretezza dell’intervento, che richiede una verifica aggiornata degli impatti effettivi. Ogni fase progettuale che non si traduca tempestivamente in attività fisica concreta deve dunque essere oggetto di nuova valutazione, poiché il contesto ambientale di riferimento potrebbe essere nel frattempo mutato.
In questo quadro, la normativa italiana rispetta l’impostazione della direttiva, garantendo che le autorizzazioni ambientali non siano il risultato di atti meramente formali, ma di procedimenti valutativi effettivamente calibrati sul progetto da realizzare e sul contesto ambientale aggiornato.
Conclusioni
L’appello è stato quindi respinto, confermando la decadenza della validità della VIA e stabilendo alcuni importanti principi:
- in caso di programmazione plurifase, ogni porzione di progetto non realizzata entro cinque anni richiede nuova VIA;
- la messa in esercizio parziale non estende la validità della valutazione iniziale;
- le fasi esecutive vanno attuate entro i termini di efficacia della VIA;
- è necessario pianificare per tempo eventuali richieste di proroga o nuove valutazioni;
- l’efficacia della VIA è perentoria: non è possibile rilasciare AIA in assenza di una valutazione ambientale attuale;
- ogni rinnovo autorizzativo va ancorato alla verifica aggiornata della sostenibilità del progetto.
A cura di Redazione tecnica in www.lavoripubblici.it

Lascia un commento