Videosorveglianza ammissibile per gli inadempimenti

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È ammissibile l’utilizzo del sistema di videosorveglianza per comprovare l’inadempimento disciplinare del lavoratore.

Non ha dubbi la Corte di Cassazione,  che ne ha ritenuto ammissibile l’uso, nonostante tale sistema rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori, nella specie relativa a vicende ricadenti nel testo della norma anteriore alle modifiche apportate dal Jobs act.

Per i giudici, in ogni caso, il ricorso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza va effettuato nel rispetto delle garanzie previste dallo Statuto (legge 300/1970), oltre che delle esigenze organizzative e produttive e della sicurezza sul lavoro.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di cassazione, la contestazione è stata rivolta nei confronti di un educatore professionale che, a fronte del rifiuto di alcuni studenti di obbedire a delle sue direttive, ne aveva afferrato con forza la maglietta e, successivamente, ne aveva spinto uno, procurandone la caduta. Tutte tali azioni erano state riprese dall’impianto video installato nei locali con finalità di sicurezza, in conformità alle previsioni dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Il lavoratore, nel subire il provvedimento disciplinare, aveva contestato, tra le altre cose, il ricorso alle registrazioni, ma il giudice del merito prima e la Corte di cassazione poi, hanno confermato la legittimità della valutazione delle riprese nell’ambito di una più ampia considerazione delle prove raccolte a sostegno della sanzione disciplinare. Nella complessiva valutazione della vicenda erano state prese in considerazione anche la proporzionalità della sanzione al fatto, accertata tenendo conto delle circostanze oggettive e delle modalità soggettive della condotta del lavoratore (oltre alle giustificazioni rese da quest’ultimo) che dimostravano corretto procedere con la sanzione disciplinare.

In tale complessivo esame, la valutazione delle riprese del sistema di sorveglianza era un elemento aggiuntivo e del tutto legittimo, anche considerato che lo stesso era chiaramente destinato a esigenze di sicurezza, essendo orientato a spazi accessibili anche a personale non dipendente e che non accolgono postazioni di lavoro ed essendo stato posizionato a seguito di un accordo sindacale.

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