OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI DIVIETO ASSUNZIONE DI ALCOL
Il legislatore ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nella attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici ai lavoratori e ha previsto, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, la verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
La Legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” introduce il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL.
Il Provvedimento del 16/03/2006 della “Conferenza Stato Regioni” individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 125/2001). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra tali attività:
- conduzione di generatori di vapore
- vendita di fitosanitari
- manutenzione degli ascensori
- dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
- mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private
- vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi
- mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private
- attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
- mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci
- lavoratori addetti ai comparti edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza
La Regione Toscana, con la Deliberazione del 9 dicembre 2013, n. 1065 “Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Approvazione”, ha emanato linee di indirizzo per l’applicazione delle normative sopra citate, ribadendo l’obbligo di una specifica valutazione del rischio per l’individuazione delle mansioni soggette a controlli (comunque già previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Ha introdotto inoltre l’obbligo di informazione di tutti i lavoratori (anche per mezzo della consegna di opuscoli o materiali informativi) e l’OBBLIGO DI FORMAZIONE dei lavoratori ricompresi nell’elenco sui rischi da alcol.
Pertanto, il Datore di Lavoro, a seguito degli esiti dell’effettuazione della specifica valutazione del rischio alcol, deve programmare la “formazione specifica dei lavoratori ricompresi nell’elenco sui rischi da alcol per la salute e la performance” secondo i contenuti minimi della Deliberazione della RT del 9 dicembre 2013, n. 1065 (di norma della durata di 4 ore).


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