OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI DIVIETO ASSUNZIONE DI ALCOL
Il legislatore ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nella attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici ai lavoratori e ha previsto, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, la verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
La Legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” introduce il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL.
Il Provvedimento del 16/03/2006 della “Conferenza Stato Regioni” individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 125/2001). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra tali attività:
La Regione Toscana, con la Deliberazione del 9 dicembre 2013, n. 1065 “Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Approvazione”, ha emanato linee di indirizzo per l’applicazione delle normative sopra citate, ribadendo l’obbligo di una specifica valutazione del rischio per l’individuazione delle mansioni soggette a controlli (comunque già previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Ha introdotto inoltre l’obbligo di informazione di tutti i lavoratori (anche per mezzo della consegna di opuscoli o materiali informativi) e l’OBBLIGO DI FORMAZIONE dei lavoratori ricompresi nell’elenco sui rischi da alcol.
Pertanto, il Datore di Lavoro, a seguito degli esiti dell’effettuazione della specifica valutazione del rischio alcol, deve programmare la “formazione specifica dei lavoratori ricompresi nell’elenco sui rischi da alcol per la salute e la performance” secondo i contenuti minimi della Deliberazione della RT del 9 dicembre 2013, n. 1065 (di norma della durata di 4 ore).
Comunichiamo alla gentile Clientela che i nostri uffici resteranno
chiusi da mercoledì 27 fino a venerdì 29 dicembre 2023.
Tutto lo Staff di Eco-Verde augura alla gentile clientela
Buone Feste e felice Anno Nuovo! 🎄