News da Eco-Verde srl

  • Dal 9 agosto è in vigore il DL 116/2025: inasprite sanzioni per tutelare l’ambiente

    Pene più severe per chi inquina e primi 15 milioni di euro per le bonifiche al Commissario Vadalà.

    Sono i due aspetti centrali del decreto legge nr. 116 approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che introduce misure straordinarie per “contrastare i reati ambientali e restituire legalità ai territori colpiti da roghi e traffici illeciti di rifiuti, tutelando la salute pubblica e l’ambiente”. Il Dl è stato proposto dal Presidente Giorgia Meloni, dai Ministro della giustizia Carlo Nordio, dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin e dell’interno Matteo Piantedosi.

    Il provvedimento, si legge in una nota del Governo, mira a contrastare i reati ambientali e a tutelare maggiormente la salute pubblica e l’ambiente. Si introduce la possibilità di arresto in flagranza differita anche per i reati ambientali più gravi, come disastro ambientale e traffico illecito di rifiuti. Vengono rafforzate le pene per l’abbandono e la gestione non autorizzata di rifiuti, con misure accessorie come la sospensione della patente, il fermo del veicolo e l’esclusione dall’Albo dei gestori ambientali per le imprese non in regola.

    Per contrastare l’abbandono di rifiuti da veicoli sarà possibile utilizzare anche immagini di videosorveglianza. Inoltre, si prevede l’amministrazione giudiziaria delle aziende coinvolte in attività inquinanti, soprattutto se legate alla criminalità organizzata. Sono stanziati 15 milioni di euro per il 2025 per la rimozione dei rifiuti e l’avvio delle attività di bonifica, che saranno successivamente integrati con ulteriori risorse per bonifiche e messa in sicurezza in capo alla struttura del commissario unico alle bonifiche.

    Gilberto Pichetto Fratin e Vannia Gava, Ministro e Vice ministra all’Ambiente, affermano che “con questo provvedimento lo Stato alza il livello di guardia su un territorio martoriato. Per accelerare il risanamento serviva un inasprimento delle pene. Questo decreto afferma con forza che chi inquina paga, senza sconti. È un segnale chiaro dello Stato a tutela dei cittadini e dei territori”.

    Ecco alcuni punti chiave del D.L. 8 agosto 2025, n. 116:

    • Ampliamento dei reati ambientali:
      Il decreto modifica la disciplina dei rifiuti, intervenendo su fattispecie penalmente rilevanti e introducendo nuove sanzioni. 
    • Responsabilità degli enti:
      Vengono introdotte novità riguardo la responsabilità degli enti (responsabilità 231) per i reati ambientali. 
    • Finanziamento delle bonifiche:
      Prevede l’assegnazione di fondi al Commissario Unico per finanziare le attività di rimozione dei rifiuti e avviare le bonifiche, con stanziamenti specifici per il 2025. 
    • Miglioramento dei modelli organizzativi:
      Impone alle imprese un aggiornamento dei modelli organizzativi al fine di rafforzare le mappature, i controlli e la formazione per prevenire il rischio di illeciti. 

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Piombo: dal 1 settembre 2025 cambia la classificazione CLP. Conseguenze sul trasporto di materiali e di rifiuti contenenti Pb

    Premessa: cos’è il CLP

    Il 1 settembre 2025 entra in vigore la revisione del Regolamento (CE) n. 1272/2009, conosciuto con l’acronimo “CLP” (Classification – Labelling – Packaging cioè Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele pericolose).

    Il CLP,  vincolante per tutti gli Stati membri dell’UE, classifica tutte quelle sostanze e miscele potenzialmente pericolosi per la salute umana e per l’ambiente.

    La classificazione CLP però non si applica agli articoli, definiti (art. 2, punto 9) come “un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”.

    Pertanto, ad esempio, un contrappeso in piombo puro per l’attività di pesca sportiva è escluso da questa definizione (la sua forma prevale sulla composizione).

    Premessa: cos’è l’ADR

    L’ADR è l’ “Accordo Internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada” e regolamenta in tutti i Paesi aderenti (ad oggi in tutto 54) il trasporto su strada di merci pericolose.

    Si tratta di una norma tecnica, che si rinnova ogni due anni: il 01/07/2025 è entrato in vigore l’Accordo ADR 2025.

    L’ADR stabilisce i criteri di classificazione delle merci che possono risultare pericolose, in caso di incidenti, durante le fasi di imballaggio, movimentazione, carico, trasporto, scarico.

    Si evidenzia che i criteri di classificazione dei pericoli per l’ADR sono diversi da quelli del CLP ed anche da quelli delle normative sulla gestione rifiuti (in Italia: D. Lgs 152/06).

    Cosa prevede il CLP dal prossimo 01/09/2025

    La revisione della classificazione CLP del piombo stabilisce che a partire dal 1 settembre 2025:

    – le miscele solide (diametro delle particelle ≥ 1 mm) contenenti più dello 0,25% di piombo 

    – le miscele pulverulente (diametro delle particelle < 1 mm) contenenti più dello 0,025% di piombo

    siano entrambe classificate pericolose per l’ambiente acquatico, con parametri ancora più cautelativi rispetto ai precedenti.

    Le conseguenze per il trasporto su strada dal prossimo 01/09/2025

    La nuova classificazione CLP comporta che tutti i materiali (se non ricadenti nella definizione di “articoli”) contenenti più dello 0,25% di piombo in forma massiva o più dello 0,025% di piombo in forma pulverulenta, debbano essere trasportati in regime di ADR.

    Nel dettaglio, per l’ADR 2025 queste miscele sono classificate come segue:

    • classe: 9
    • numero UN: 3077
    • descrizione: Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s.
    • gruppo di imballaggio: III
    • categoria di trasporto: 3
    • codice restrizione in galleria: nessuno.

    Questo si traduce per le imprese in:

    –       Valutazione dei materiali gestiti: stabilire eventuali nuovi obblighi in materia ad esempio di adeguamento della documentazione inerente alla sicurezza (es. revisione delle Schede di sicurezza)

    –       Analisi delle attuali modalità di trasporto e necessità di adeguamento: rivolgersi a trasportatori in regola con le disposizioni dell’ADR (patente ADR dell’autista, dotazioni di bordo, segnalazione dei veicoli ecc.)

    –       Individuazione degli obblighi in materia di nomina Consulente ADR: valutare tipologia e numero di spedizioni annuali, per capire se siano applicabili le esenzioni previste dal D.M. 07/08/2023

    –       Adempimento agli obblighi formativi: adeguare la formazione del personale per rispondere alle prescrizioni del cap. 1.3 ADR 2025

    Interazioni tra CLP, ADR e normativa gestione rifiuti

    Il CLP, l’ Accordo ADR e la normativa gestione rifiuti sono tre regolamentazioni diverse, indipendenti e le cui interazioni vanno valutate caso per caso.

    In particolare:

    –       il CLP all’art. 1, comma 3 specifica che i rifiuti “non sono da considerarsi sostanza, una miscela o un articolo ai sensi del presente regolamento” e quindi non sono assoggettati alle regole del CLP;

    –       l’ Allegato D alla parte Quarta del D. Lgs 152/06 (Testo Unico Ambientale) specifica che “i limiti di concentrazione….non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva…I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco”.

    Le conseguenze sulla classificazione di rifiuti contenenti piombo

    Quindi il CLP non riguarda i rifiuti e, per la normativa rifiuti, solo le leghe di metalli che sono individuate come pericolose nell’elenco dei codici europei rifiuti (CER o EER) vanno classificate come pericolose.

    Tradotto, dal 1 settembre 2025 dal punto di vista classificazione rifiuti nulla cambia.

    Ad esempio, il piombo di cui al codice EER 170403 (voce non pericolosa “assoluta”) resta un rifiuto da gestire come non pericoloso, anche dopo il 01/09/2025.

    Possibili deroghe o proroghe

    Alcune fonti indicano che il Ministero stia lavorando ad una soluzione che eviti problemi alla logistica di un settore più che mai strategico, come il recupero e la produzione dei metalli e loro leghe.

    Si attendono quindi evoluzioni in tal senso ma, considerando l’imminente periodo di vacanza estive, non è garantito arrivino in tempo per la scadenza del 01/09/2025.

    A cura di rifiutiadr.it

  • Al via il secondo scaglione di iscrizione al R.E.N.T.RI., Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti!

    Dal 15/06/2025 al 14/08/2025 è scattato il secondo scaglione dei soggetti obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri

    • Chi sono i soggetti obbligati ad iscriversi nel secondo scaglione?

    Gli enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da trattamenti effettuati sulle acque, da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) con più di 10 e fino a 50 dipendenti (compresi) sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità rifiuti dal 15/06/2025 al 14/08/2025.

    In caso abbiate necessità di supporto, vi invitiamo a prendere contatti con i nostri uffici, saremo lieti di fornirvi tutte le informazioni necessarie e di farvi avere offerta dedicata per assistervi in questo nuovo percorso.

    Link per le slide di iscrizione al RENTRI: https://www.rentri.gov.it/default/media/formazione/Procedura_Iscrizione_ciclo2025.pdf

    Tutorial di iscrizione al RENTRI:

    Link per le tempistiche di iscrizione ed adempimenti al RENTRI:

    https://www.rentri.gov.it/default/media/formazione/tempistiche-di-iscrizione-ed-adempimenti.pdf

  • Con l’ entrata in vigore del RENTRI dal 13 febbraio 2025 nuovi registri di carico e scarico rifiuti e nuovi formulari

    ll RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei RIfiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico – operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in modalità telematica.

    Sono previsti obblighi di iscrizione e tempistiche di iscrizioni diverse, in sintesi,  per:

    • Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti (con più di 50 dipendenti): entro il 13.02.2025
    • Produttori con più di 10 e meno di 50 dipendenti: entro il 14.08.2025
    • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti: entro il 13.02.2026
    • sono previste casistiche di esclusione dall’obbligo di iscrizione

    Ciò che inoltre è fondamentale evidenziare è che dalla data del 13 febbraio 2025 gli “storici” modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione del trasporto (FIR) non saranno più attivi.

    A partire dal 13 febbraio 2025 e fino alla data in cui interverrà l’obbligo di iscrizione ciascun ente/impresa :

    • dovrà tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI e da vidimare presso la CCIAA (a partire dal 4 novembre 2024, fermo restando l’utilizzo del registro solo dal 13/2/2025)
    • emetterà  i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale (sarà possibile effettuare la vidimazione dal 23/01/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l’utilizzo del FIR solo dal 13/02/2025)

    Dalla data di iscrizione al RENTRI le imprese/enti obbligati:

    • tengono il registro di carico e scarico con il nuovo modello  in formato digitale

    • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico entro 30 giorni da ciascuna annotazione

    Comunque sia, tutti i produttori di rifiuti obbligati all’iscrizione al RENTRI a decorrere dal 13.02. 2026:

    • emettono i FIR con il nuovo modello in formato digitale

    • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale

    • se impianti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale

    – gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in formato cartaceo utilizzando i nuovi modelli.

    Per l’iscrizione al RENTRI occorrerà pagare diritti di segreteria per ciascuna unità locale e un contributo annuale diversificato in base all’attività svolta e al numero di dipendenti.

    Eco-Verde SrL si tiene a disposizione dei propri Clienti per dare loro assistenza in relazione agli oneri introdotti dalle nuove disposizioni RENTRI.

    Abbiamo attivato diversi servizi in questo ambito, in particolare Vi segnaliamo:

    • un servizio destinato alle piccole imprese relativo all’utilizzo dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e FIR che Vi invitiamo a prenotare presso la nostra sede
    • Sono inoltre disponibili servizi personalizzati per le medie e grandi aziende sia in ambito della produzione che del trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti.

    A disposizione per ulteriori chiarimenti.

    Eco-Verde S.r.L

    Dott.ssa Maria Grazia Morandini

  • Biometano Pnrr, GSE avvia la facility: per 376 interventi termine lavori slitta a maggio 2028

    Con l’atto pubblicato l’11 maggio il GSE ammette ai contributi 376 interventi per il biometano, per un valore complessivo nell’ordine di 1,48 miliardi di euro e circa 172 mila Smc/h incentivati. Gli impianti dovranno entrare in esercizio entro maggio 2028. Restano da formalizzare circa 174 interventi per completare il perimetro della nuova facility Pnrr


    Il GSE accelera la messa a terra della nuova ‘facility’ biometano del Pnrr: con l’atto pubblicato l’11 maggio 2026 vengono ammessi ai contributi 376 interventi, per un valore complessivo nell’ordine di 1,48 miliardi di euro e una capacità produttiva incentivata pari a circa 172 mila Smc/h. Si tratta del primo blocco operativo della nuova misura, dopo l’ultima revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

    Considerando che, secondo le stime emerse nelle precedenti procedure competitive, gli interventi complessivamente destinati a rientrare nella facility dovrebbero essere circa 550, resterebbero ancora da formalizzare circa 174 atti di concessione. I soggetti beneficiari avranno ora 30 giorni per sottoscrivere gli atti di accettazione e dovranno completare gli interventi entro 24 mesi dalla pubblicazione del provvedimento, quindi entro maggio 2028.

    L’atto del Gestore dei servizi energetici rappresenta uno dei primi passaggi concreti dopo la revisione della misura introdotta con il decreto Pnrr e poi confermata in sede di conversione. Come già anticipato nei mesi scorsi, Bruxelles ha accolto la richiesta italiana di trasformare l’intervento in un programma di sovvenzione da 2,2 miliardi di euro affidato al GSE. Contestualmente, è stato anche modificando il target dell’investimento: non più 2,3 miliardi di metri cubi annui di nuova produzione di biometano ma un obiettivo di natura amministrativa, vale a dire la sottoscrizione degli accordi di finanziamento con i beneficiari entro giugno 2026.

    L’elenco pubblicato dal GSE comprende i due terzi circa degli operatori risultati assegnatari nelle cinque procedure competitive per il biometano, con una netta prevalenza di impianti agricoli e una percentuale minore di impianti per il trattamento di rifiuti organici. La distribuzione territoriale degli interventi conferma la forte concentrazione della filiera nel Nord Italia — in particolare tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte — ma evidenzia anche una presenza crescente di progetti nel Centro-Sud, soprattutto in Puglia, Lazio, Sicilia e Sardegna.

    A cura di Redazione Ricicla.tv

  • Restrizione rilascio microplastiche – Linee Guida ECHA su modalità rendicontazione

    L’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha pubblicato le linee guida per la comunicazione all’ECHA stessa delle informazioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2055, che modifica il Regolamento REACH, introducendo restrizioni all’immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici (comunemente nota come “restrizione delle microplastiche”), in cui rientra anche il granulo e il polverino da PFU. 

    Lo scopo delle linee guida di ECHA è quello di aiutare i produttori, gli utenti industriali a valle e i fornitori di SPM a rispettare i requisiti di rendicontazione annuale all’ECHA. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/205/SAEC-EUR/CS del 07.05.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    Link per le linee guida ECHA dal MISE: https://reach.mise.gov.it/notizie/365-linea-guida-echa-sull-attuazione-della-restrizione-sulle-microplastiche-per-quanto-riguarda-la-trasmissione-delle-informazioni-ad-echa

    A cura di assoambiente.org