News da Eco-Verde srl

  • Dal 9 agosto è in vigore il DL 116/2025: inasprite sanzioni per tutelare l’ambiente

    Pene più severe per chi inquina e primi 15 milioni di euro per le bonifiche al Commissario Vadalà.

    Sono i due aspetti centrali del decreto legge nr. 116 approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che introduce misure straordinarie per “contrastare i reati ambientali e restituire legalità ai territori colpiti da roghi e traffici illeciti di rifiuti, tutelando la salute pubblica e l’ambiente”. Il Dl è stato proposto dal Presidente Giorgia Meloni, dai Ministro della giustizia Carlo Nordio, dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin e dell’interno Matteo Piantedosi.

    Il provvedimento, si legge in una nota del Governo, mira a contrastare i reati ambientali e a tutelare maggiormente la salute pubblica e l’ambiente. Si introduce la possibilità di arresto in flagranza differita anche per i reati ambientali più gravi, come disastro ambientale e traffico illecito di rifiuti. Vengono rafforzate le pene per l’abbandono e la gestione non autorizzata di rifiuti, con misure accessorie come la sospensione della patente, il fermo del veicolo e l’esclusione dall’Albo dei gestori ambientali per le imprese non in regola.

    Per contrastare l’abbandono di rifiuti da veicoli sarà possibile utilizzare anche immagini di videosorveglianza. Inoltre, si prevede l’amministrazione giudiziaria delle aziende coinvolte in attività inquinanti, soprattutto se legate alla criminalità organizzata. Sono stanziati 15 milioni di euro per il 2025 per la rimozione dei rifiuti e l’avvio delle attività di bonifica, che saranno successivamente integrati con ulteriori risorse per bonifiche e messa in sicurezza in capo alla struttura del commissario unico alle bonifiche.

    Gilberto Pichetto Fratin e Vannia Gava, Ministro e Vice ministra all’Ambiente, affermano che “con questo provvedimento lo Stato alza il livello di guardia su un territorio martoriato. Per accelerare il risanamento serviva un inasprimento delle pene. Questo decreto afferma con forza che chi inquina paga, senza sconti. È un segnale chiaro dello Stato a tutela dei cittadini e dei territori”.

    Ecco alcuni punti chiave del D.L. 8 agosto 2025, n. 116:

    • Ampliamento dei reati ambientali:
      Il decreto modifica la disciplina dei rifiuti, intervenendo su fattispecie penalmente rilevanti e introducendo nuove sanzioni. 
    • Responsabilità degli enti:
      Vengono introdotte novità riguardo la responsabilità degli enti (responsabilità 231) per i reati ambientali. 
    • Finanziamento delle bonifiche:
      Prevede l’assegnazione di fondi al Commissario Unico per finanziare le attività di rimozione dei rifiuti e avviare le bonifiche, con stanziamenti specifici per il 2025. 
    • Miglioramento dei modelli organizzativi:
      Impone alle imprese un aggiornamento dei modelli organizzativi al fine di rafforzare le mappature, i controlli e la formazione per prevenire il rischio di illeciti. 

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Piombo: dal 1 settembre 2025 cambia la classificazione CLP. Conseguenze sul trasporto di materiali e di rifiuti contenenti Pb

    Premessa: cos’è il CLP

    Il 1 settembre 2025 entra in vigore la revisione del Regolamento (CE) n. 1272/2009, conosciuto con l’acronimo “CLP” (Classification – Labelling – Packaging cioè Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele pericolose).

    Il CLP,  vincolante per tutti gli Stati membri dell’UE, classifica tutte quelle sostanze e miscele potenzialmente pericolosi per la salute umana e per l’ambiente.

    La classificazione CLP però non si applica agli articoli, definiti (art. 2, punto 9) come “un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”.

    Pertanto, ad esempio, un contrappeso in piombo puro per l’attività di pesca sportiva è escluso da questa definizione (la sua forma prevale sulla composizione).

    Premessa: cos’è l’ADR

    L’ADR è l’ “Accordo Internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada” e regolamenta in tutti i Paesi aderenti (ad oggi in tutto 54) il trasporto su strada di merci pericolose.

    Si tratta di una norma tecnica, che si rinnova ogni due anni: il 01/07/2025 è entrato in vigore l’Accordo ADR 2025.

    L’ADR stabilisce i criteri di classificazione delle merci che possono risultare pericolose, in caso di incidenti, durante le fasi di imballaggio, movimentazione, carico, trasporto, scarico.

    Si evidenzia che i criteri di classificazione dei pericoli per l’ADR sono diversi da quelli del CLP ed anche da quelli delle normative sulla gestione rifiuti (in Italia: D. Lgs 152/06).

    Cosa prevede il CLP dal prossimo 01/09/2025

    La revisione della classificazione CLP del piombo stabilisce che a partire dal 1 settembre 2025:

    – le miscele solide (diametro delle particelle ≥ 1 mm) contenenti più dello 0,25% di piombo 

    – le miscele pulverulente (diametro delle particelle < 1 mm) contenenti più dello 0,025% di piombo

    siano entrambe classificate pericolose per l’ambiente acquatico, con parametri ancora più cautelativi rispetto ai precedenti.

    Le conseguenze per il trasporto su strada dal prossimo 01/09/2025

    La nuova classificazione CLP comporta che tutti i materiali (se non ricadenti nella definizione di “articoli”) contenenti più dello 0,25% di piombo in forma massiva o più dello 0,025% di piombo in forma pulverulenta, debbano essere trasportati in regime di ADR.

    Nel dettaglio, per l’ADR 2025 queste miscele sono classificate come segue:

    • classe: 9
    • numero UN: 3077
    • descrizione: Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s.
    • gruppo di imballaggio: III
    • categoria di trasporto: 3
    • codice restrizione in galleria: nessuno.

    Questo si traduce per le imprese in:

    –       Valutazione dei materiali gestiti: stabilire eventuali nuovi obblighi in materia ad esempio di adeguamento della documentazione inerente alla sicurezza (es. revisione delle Schede di sicurezza)

    –       Analisi delle attuali modalità di trasporto e necessità di adeguamento: rivolgersi a trasportatori in regola con le disposizioni dell’ADR (patente ADR dell’autista, dotazioni di bordo, segnalazione dei veicoli ecc.)

    –       Individuazione degli obblighi in materia di nomina Consulente ADR: valutare tipologia e numero di spedizioni annuali, per capire se siano applicabili le esenzioni previste dal D.M. 07/08/2023

    –       Adempimento agli obblighi formativi: adeguare la formazione del personale per rispondere alle prescrizioni del cap. 1.3 ADR 2025

    Interazioni tra CLP, ADR e normativa gestione rifiuti

    Il CLP, l’ Accordo ADR e la normativa gestione rifiuti sono tre regolamentazioni diverse, indipendenti e le cui interazioni vanno valutate caso per caso.

    In particolare:

    –       il CLP all’art. 1, comma 3 specifica che i rifiuti “non sono da considerarsi sostanza, una miscela o un articolo ai sensi del presente regolamento” e quindi non sono assoggettati alle regole del CLP;

    –       l’ Allegato D alla parte Quarta del D. Lgs 152/06 (Testo Unico Ambientale) specifica che “i limiti di concentrazione….non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva…I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco”.

    Le conseguenze sulla classificazione di rifiuti contenenti piombo

    Quindi il CLP non riguarda i rifiuti e, per la normativa rifiuti, solo le leghe di metalli che sono individuate come pericolose nell’elenco dei codici europei rifiuti (CER o EER) vanno classificate come pericolose.

    Tradotto, dal 1 settembre 2025 dal punto di vista classificazione rifiuti nulla cambia.

    Ad esempio, il piombo di cui al codice EER 170403 (voce non pericolosa “assoluta”) resta un rifiuto da gestire come non pericoloso, anche dopo il 01/09/2025.

    Possibili deroghe o proroghe

    Alcune fonti indicano che il Ministero stia lavorando ad una soluzione che eviti problemi alla logistica di un settore più che mai strategico, come il recupero e la produzione dei metalli e loro leghe.

    Si attendono quindi evoluzioni in tal senso ma, considerando l’imminente periodo di vacanza estive, non è garantito arrivino in tempo per la scadenza del 01/09/2025.

    A cura di rifiutiadr.it

  • Al via il secondo scaglione di iscrizione al R.E.N.T.RI., Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti!

    Dal 15/06/2025 al 14/08/2025 è scattato il secondo scaglione dei soggetti obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri

    • Chi sono i soggetti obbligati ad iscriversi nel secondo scaglione?

    Gli enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da trattamenti effettuati sulle acque, da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) con più di 10 e fino a 50 dipendenti (compresi) sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità rifiuti dal 15/06/2025 al 14/08/2025.

    In caso abbiate necessità di supporto, vi invitiamo a prendere contatti con i nostri uffici, saremo lieti di fornirvi tutte le informazioni necessarie e di farvi avere offerta dedicata per assistervi in questo nuovo percorso.

    Link per le slide di iscrizione al RENTRI: https://www.rentri.gov.it/default/media/formazione/Procedura_Iscrizione_ciclo2025.pdf

    Tutorial di iscrizione al RENTRI:

    Link per le tempistiche di iscrizione ed adempimenti al RENTRI:

    https://www.rentri.gov.it/default/media/formazione/tempistiche-di-iscrizione-ed-adempimenti.pdf

  • Con l’ entrata in vigore del RENTRI dal 13 febbraio 2025 nuovi registri di carico e scarico rifiuti e nuovi formulari

    ll RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei RIfiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico – operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in modalità telematica.

    Sono previsti obblighi di iscrizione e tempistiche di iscrizioni diverse, in sintesi,  per:

    • Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti (con più di 50 dipendenti): entro il 13.02.2025
    • Produttori con più di 10 e meno di 50 dipendenti: entro il 14.08.2025
    • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti: entro il 13.02.2026
    • sono previste casistiche di esclusione dall’obbligo di iscrizione

    Ciò che inoltre è fondamentale evidenziare è che dalla data del 13 febbraio 2025 gli “storici” modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione del trasporto (FIR) non saranno più attivi.

    A partire dal 13 febbraio 2025 e fino alla data in cui interverrà l’obbligo di iscrizione ciascun ente/impresa :

    • dovrà tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI e da vidimare presso la CCIAA (a partire dal 4 novembre 2024, fermo restando l’utilizzo del registro solo dal 13/2/2025)
    • emetterà  i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale (sarà possibile effettuare la vidimazione dal 23/01/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l’utilizzo del FIR solo dal 13/02/2025)

    Dalla data di iscrizione al RENTRI le imprese/enti obbligati:

    • tengono il registro di carico e scarico con il nuovo modello  in formato digitale

    • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico entro 30 giorni da ciascuna annotazione

    Comunque sia, tutti i produttori di rifiuti obbligati all’iscrizione al RENTRI a decorrere dal 13.02. 2026:

    • emettono i FIR con il nuovo modello in formato digitale

    • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale

    • se impianti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale

    – gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in formato cartaceo utilizzando i nuovi modelli.

    Per l’iscrizione al RENTRI occorrerà pagare diritti di segreteria per ciascuna unità locale e un contributo annuale diversificato in base all’attività svolta e al numero di dipendenti.

    Eco-Verde SrL si tiene a disposizione dei propri Clienti per dare loro assistenza in relazione agli oneri introdotti dalle nuove disposizioni RENTRI.

    Abbiamo attivato diversi servizi in questo ambito, in particolare Vi segnaliamo:

    • un servizio destinato alle piccole imprese relativo all’utilizzo dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e FIR che Vi invitiamo a prenotare presso la nostra sede
    • Sono inoltre disponibili servizi personalizzati per le medie e grandi aziende sia in ambito della produzione che del trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti.

    A disposizione per ulteriori chiarimenti.

    Eco-Verde S.r.L

    Dott.ssa Maria Grazia Morandini

  • Pubblicazione Delibere e Circolari su iscrizione dei liberi professionisti e aggiornamento dell’Elenco europeo dei rifiuti.

    Pubblicate sul sito dell’Albo Gestori Ambientali due Delibere riguardanti l’istituzione della nuova categoria 2-quater, finalizzate a regolamentare, rispettivamente, l’iscrizione all’Albo dei liberi professionisti (Deliberazione n. 4/2026) ed i modelli di provvedimento d’iscrizione e diniego da parte delle Sezioni Regionali (Deliberazione n. 5/2026) ed una Circolare con le prime indicazioni operative fornite dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori per l’attuazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 relativa all’Elenco europeo dei rifiuti che introduce nuove disposizioni per la classificazione dei rifiuti derivanti da batterie.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/345/SAEC-ALB/LE del 24.07.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.»

    A cura di Albo nazionale gestori ambientali e Assoambiente

  • Pubblicazione e consultazione della Commissione UE sul DNSH – Richiesta contributi

    La Commissione Europea ha pubblicato una bozza di documento programmatico e ha avviato una consultazione pubblica riguardo le attività che prevedono l’applicazione del principio “Non arrecare danno significativo” (DNSH).

    Nel documento pubblicato, la Commissione propone un elenco di attività considerate come recanti un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali. In questo elenco la Commissione ha incluso le discariche, gli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) per i rifiuti urbani e gli impianti di incenerimento dei rifiuti, con alcune esclusioni.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/342/SAEC-EUR/FA del 23.07.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di Assoambiente e Commissione europea

  • ISPRA-SNPA: Rapporto rifiuti speciali 2026

    ISPRA e SNPA hanno pubblicato l’edizione 2026 del Rapporto Rifiuti Speciali che contiene i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti speciali in Italia nel 2024. Il Rapporto evidenzia che la produzione complessiva di rifiuti speciali derivanti da attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio, di trattamento rifiuti e risanamento, ha subito una netta accelerazione, superando i 172 Mt e registrando un incremento del +4,6% rispetto al 2023 (circa 7,6 MT in più), a riprova del forte scollamento rispetto alla crescita più contenuta dell’economia nazionale (+0,8% del PIL e +1,3% dei consumi).

    Per quanto riguarda la produzione il settore delle costruzioni e demolizioni si conferma il principale contributore di rifiuti speciali, generando da solo 90,4 Mt (il 52,5% del totale nazionale). Seguono trattamento rifiuti e risanamento (23,1%), attività manifatturiere (15,9%) e altre attività economiche (8,5%). La quasi totalità dei rifiuti speciali prodotti è di natura non pericolosa (93,7%), in crescita del 4,5% rispetto al 2023. I rifiuti pericolosi si attestano a 10,8 Mt, registrando però un aumento più marcato in termini percentuali (+6,0%, pari a 612 mila tonnellate in più).

    Fonte: Ispra

    Per quanto riguarda la distribuzione geografica il Nord Italia rappresenta il 56% di produzione totale, con la sola Lombardia che ne produce 36,4 Mt (il 21,2% del dato italiano), seguita da Veneto (18 Mt), Emilia-Romagna (15 Mt) e Piemonte (13,9 Mt). Il Centro Italia si attesta a 31,3 Mt (18,2% del totale), con i valori maggiori che si registrano in Toscana (11,5 Mt) e Lazio (11,2 Mt). Nel Sud Italia la produzione si attesta a 44,3 Mt (25,8% del totale). La Campania è la regione con la produzione più alta (11,7 Mt), seguita da Sicilia (10,1 Mt) e Puglia (9,3 Mt).

    Rispetto alla gestione dei rifiuti speciali il Rapporto evidenzia che nel 2024 ne sono stati gestiti 187,2 Mt, di cui il 94,8% costituito da rifiuti non pericolosi. (177,5 Mt). Il recupero di materia è la forma di gestione a cui si ricorre maggiormente con il 74,3% del totale, pari a 139,1 Mt (+ 6,3% rispetto al 2023). Il ricorso alla discarica è in progressivo calo (-2% sul 2023 e -23,9% rispetto al 2021) e si attesta al 13,9%.

    NOTA – nell’incenerimento sono comprese le quantità di rifiuti speciali trattati in impianti di incienerimento con recupero energetico dedicati, prevalentemente, al trattamento dei rifiuti urbani e classificati R1 ai sensi dell’allegato II della Diretrtiva 2008/98/CE

    Fonte: Ispra

    Il Rapporto evidenzia che l’Italia nel 2024 ha esportato 5,1 Mt, soprattutto verso la Germania, e importato 7 Mt, costituiti principalmente rottami metallici da Germania e Francia per le acciaierie nazionali. I rifiuti esportati sono costituiti per il 66,3% da “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale” (capitolo 19 dell’elenco europeo dei rifiuti) e per il 15,4% da “rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione” (capitolo 17). Rispetto al 2023 l’export di rifiuti ha fatto registrare una riduzione del 7,8%. Dei rifiuti esportati 3,3 Mt sono costituiti da rifiuti non pericolosi mentre di quelli importati sono 6,9 Mt.

    La rete impiantistica è costituita da 10.563 impianti di gestione dei rifiuti speciali operativi sul territorio nazionale. Nel Nord Italia ne sono localizzati più della metà (5.808), con la Lombardia che si conferma fulcro nazionale ospitandone quasi il 20% (pari a 2.068 impianti). Gli impianti dedicati al recupero di materia sono 4.620, pari al 43,7% del totale.

    Il Report poi dedica una serie di approfondimenti su particolari flussi di rifiuti, tra cui:

    • Veicoli fuori uso – gli impianti operativi in Italia sono 1.409 e insieme hanno trattato circa 1,2 Mt di VFU con un aumento del 19,9% rispetto al 2023. Il tasso di riciclaggio sale all’86,7% (superando l’obiettivo dell’85%), ma ancora lontano dal target del 95% di recupero totale, a causa dell’assenza di impianti per il recupero energetico. 
    • Rifiuti da costruzione e demolizione – sono state prodotte più di 88 Mt, con 23,5 Mt costituite da terre e rocce e 247.000 t da materiali di dragaggio. Il tasso di riciclo – calcolato al netto dei quantitativi relativi alle terre e rocce e ai fanghi di dragaggio – raggiunge l’82,4%, superando ampiamente il target europeo del 70%.
    • Pneumatici fuori uso – sono state gestite 495.000 t di PFU. L’85% viene avviato a recupero di materia e viene anche evidenziata la necessità di migliorare la raccolta.
    • Rifiuti tessili e conciari – la produzione si è attestata ad oltre 551.000 t (+5,9% rispetto al 2023). A trainare il flusso sono principalmente gli scarti del settore conciario (72,2%), mentre il comparto tessile rappresenta il restante 27,8%.
    • Fanghi trattamento acque reflue urbane – ne sono state prodotte 3,1 Mt, con il 53,7% del totale gestito avviato a recupero. Rispetto al 2023 lo smaltimento in discarica si è ridotto del 60% (pari a 24.000 t).
    • Amianto – pesa la mancanza di un’attività sistematica di decontaminazione sul territorio. Nel 2024 sono state prodotte 272.000 t di rifiuti contenenti amianto, in forte crescita rispetto al 2023 (+13,4%).

    Per maggiori informazioni si rimanda al testo del rapporto disponibile qui.

    A cura di Assoambiente e ISPRA

  • Sostanze preoccupanti negli imballaggi – ECHA richiede contributi

    L’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha avviato una consultazione finalizzata al lavoro per la creazione di un elenco di sostanze preoccupanti perché potenzialmente pericolose presenti negli imballaggi, ai sensi del PPWR.

    Il lavoro dell’ECHA ha portato all’identificazione di circa 700 sostanze segnalate come preoccupanti (Substances of concern – SoC), motivando le motivazioni per ciascuna sostanza.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/340/SAEC-EUR/FA del 22.07.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di Assoambiente e ECHA

  • Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026 –  Liberi professionisti iscritti in albi professionali che prevedono lo svolgimento di attività manutentive

    A seguito della modifica apportata all’art. 212, comma 5 del d.lgs. 152/2006 che prevede la possibilità, per i liberi professionisti iscritti in albi professionali che prevedono lo svolgimento di attività manutentive, di iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti, il Comitato nazionale ha individuato la sottocategoria 2-quater specificatamente dedicata a tali soggetti definendone criteri e requisiti d’iscrizione.

    Link di seguito: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/DEL4_22.07.2026

    A cura di Albo Nazionale Gestori Ambientali

  • RENTRI: dal MASE nuovi chiarimenti operativi

    Pubblicati i riscontri ai quesiti emersi nel tavolo di confronto del 3 luglio

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato i chiarimenti forniti in merito ai principali quesiti emersi durante il tavolo di confronto del 3 luglio 2026, riguardanti l’operatività del RENTRI e del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

    Tra i temi affrontati, il Ministero ha comunicato che è in corso una valutazione tecnica per consentire la registrazione separata dell’inizio e della fine delle soste tecniche durante il trasporto dei rifiuti. In attesa dell’eventuale aggiornamento delle specifiche tecniche e delle istruzioni di compilazione del FIR, sarà predisposta una specifica scheda informativa per gestire questa casistica nella fase transitoria. Il MASE invita inoltre a segnalare casi concreti di “sosta tecnica” riscontrati nella pratica operativa, così da supportare le valutazioni in corso.

    Per quanto riguarda i rifiuti in uscita dai Centri di raccolta comunali, il Ministero ritiene condivisibile la richiesta di aggiornare la scheda informativa relativa agli obblighi del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, che sarà adeguata al quadro normativo vigente. Eventuali modifiche alla scheda dedicata ai gestori dei centri di raccolta saranno valutate successivamente.

    Sul tema della definizione di “giorno lavorativo” nelle procedure previste in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI, il MASE precisa che tale definizione non rientra nelle proprie competenze, riservandosi comunque ulteriori approfondimenti. Ricorda inoltre che la decorrenza delle modalità operative di sicurezza è stata indicata con un apposito avviso pubblicato sul portale RENTRI.

    In merito alla verifica analitica presso gli impianti di destinazione, il Ministero conferma i contenuti della scheda informativa aggiornata il 19 maggio 2026, precisando che il campo “In attesa di verifica analitica” deve essere barrato quando il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi e che le modalità di gestione restano quelle previste dalle autorizzazioni dell’impianto. Sul tema è in corso un confronto con ISPRA.

    Per le micro interruzioni dei servizi RENTRI, il MASE comunica che la questione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti per individuare le modalità di gestione più idonee ed eventuali implementazioni della procedura.

    Con riferimento alla correzione dei FIR digitali, il Ministero ricorda che è già disponibile la funzione di rollback, che consente di annullare la firma appena apposta entro 15 minuti e modificare i dati inseriti. La funzionalità è disponibile nell’area operatori, tramite l’app RENTRI FIR Digitale e via API. È inoltre allo studio la possibilità di estendere il tempo a disposizione per il rollback, valutandone gli effetti sulla tracciabilità dei rifiuti.

    Infine, in relazione all’esenzione dall’obbligo del FIR digitale nei casi di trasbordo effettuati nell’ambito del servizio pubblico di raccolta, il MASE richiama il contenuto della propria nota del 21 aprile 2026, ritenendo che la disciplina prevista dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 sia già sufficientemente chiara in merito.

    A cura di www.tuttoambiente.it