Categoria: Ambiente

  • RIFIUTI. PER LA CASSAZIONE I TITOLARI DI IMPRESA RISPONDONO DEGLI ILLECITI DI COLLABORATORI E DIPENDENTI

    Con la sentenza n. 7095 del 23 febbraio 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione interviene sul tema della gestione dei rifiuti, chiarendo in modo netto l’estensione delle responsabilità in caso di attività illecite.

    Secondo i giudici di legittimità, la responsabilità non ricade esclusivamente su chi materialmente compie l’illecito ma si estende anche ai titolari dell’impresa. Questi ultimi, infatti, possono essere chiamati a rispondere per omessa vigilanza sull’operato di dipendenti o collaboratori.

    Il principio si fonda sui doveri di diligenza e sul più ampio quadro normativo delineato dall’art. 178 del d.lgs. 152/2006, che disciplina la gestione dei rifiuti secondo criteri di precauzione, prevenzione, sostenibilità e responsabilizzazione. La norma richiama inoltre il principio di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella filiera e ribadisce il cardine del “chi inquina paga”.

    La Cassazione precisa tuttavia che la responsabilità del titolare può essere esclusa qualora venga dimostrata l’esistenza di una delega di funzioni valida ed efficace, che trasferisca in modo concreto i poteri di gestione e controllo.

    Nella stessa pronuncia, la Corte si sofferma anche sull’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici ribadiscono che tale beneficio può essere negato quando la condotta presenta un elevato grado di offensività. Nel caso esaminato, tale requisito è stato ravvisato nella rilevante quantità di rifiuti trasportati illecitamente, pari a circa 30-40 pneumatici fuori uso.

    La decisione rafforza dunque il principio di responsabilità diffusa nella gestione dei rifiuti, richiamando le imprese a un controllo attento e continuo delle attività svolte al proprio interno.

    Link di seguito:

    https://unioneartigiani.it/news/rifiuti-per-la-cassazione-i-titolari-di-impresa-rispondono-degli-illeciti-di-collaboratori-e-dipendenti

    A cura di unioneartigiani.it

  • Gestori ambientali: obbligo geolocalizzazione veicoli categoria 5

    L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha introdotto una novità per le aziende che si occupano di trasporto rifiuti, stabilendo l’obbligo di dotare gli autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione.

    Il nuovo requisito per la Categoria 5

    Questa misura interessa in modo specifico le imprese iscritte nella Categoria 5. D’ora in poi, l’installazione di dispositivi in grado di tracciare in maniera puntuale il percorso dei rifiuti rappresenta una condizione di idoneità tecnica imprescindibile per mantenere attiva l’iscrizione all’Albo.

    Entro quando mettersi in regola

    Le aziende del settore avranno tempo fino al 30 giugno 2026 per adeguarsi alla normativa. Per confermare l’avvenuta installazione del sistema di geolocalizzazione, il legale rappresentante dell’impresa dovrà trasmettere un’apposita istanza telematica. Nel caso in cui l’azienda disponga di più veicoli, la procedura è flessibile: è infatti consentito presentare istanze separate e distinte per ogni singolo automezzo.

    Cosa rischia chi non rispetta le tempistiche

    Le conseguenze per chi non si adegua entro i termini stabiliti sono dirette e penalizzanti. Dal 1° luglio 2026, tutti i mezzi per i quali non sarà pervenuta la necessaria attestazione di conformità verranno cancellati d’ufficio dalla sezione dell’Albo relativa alla Categoria 5. Se un autoveicolo dovesse essere cancellato per inadempienza, l’azienda potrà richiederne la reiscrizione inviando una nuova istanza telematica. Tuttavia, il legislatore precisa che rimane imperativo dimostrare di possedere il requisito tecnico entro la scadenza originaria del 30 giugno 2026: il mancato rispetto di questa condizione porterà inesorabilmente a una seconda cancellazione d’ufficio.

    Link di seguito:

    https://www.lapam.eu/notizie/normative/ambiente/gestori-ambientali-obbligo-geolocalizzazione-veicoli-categoria-5

    A cura di www.lapam.eu

  • Trasporto rifiuti con Iva al 10%,confermata l’aliquota agevolata

    La prestazione, ai fini fiscali, non è accessoria alla gestione dei rifiuti, ma autonoma e prescinde dalle operazioni che la seguono anche se queste non usufruiscono del trattamento di favore

    Il trasporto di rifiuti, anche se finalizzato al conferimento in discarica e all’incenerimento senza recupero efficiente di energia, è soggetto all’aliquota Iva ridotta del 10 per cento. La prestazione non risente del ridimensionamento dell’agevolazione previsto dalla legge di bilancio 2025 per favorire le attività di riciclo dei rifiuti. È quanto chiarisce la risposta n. 6 a una consulenza giuridica.

    L’input al chiarimento deriva dai quesiti posti da un’associazione, che rappresenta le imprese del comparto trasporto e logistica dei rifiuti, in merito all’applicazione dell’aliquota Iva al 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025.

    La rivisitazione della norma ha posto dei paletti all’applicazione dell’imposta ridotta. Prima della modifica la disciplina prevedeva che le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti, sia urbani sia speciali, oltre alla gestione di impianti di fognatura e depurazione, potessero usufruire, in presenza dei requisiti richiesti, dell’aliquota del 10 per cento.

    Il Bilancio 2025 ha escluso dal trattamento speciale le operazioni di conferimento in discarica e l’incenerimento privo di recupero efficiente di energia, che, di conseguenza, sono ora soggetti alla misura ordinaria del 22 per cento.

    I dubbi dall’associazione riguardano, tuttavia, esclusivamente il trattamento Iva applicabile all’attività di trasporto dei rifiuti. In sintesi, la richiedente vuol sapere se per tale prestazione è prevista l’aliquota del 10% a prescindere dalla causale di smaltimento indicata sul Formulario di identificazione dei rifiuti (Fir) ossia sul documento che accompagna ogni trasporto di rifiuti. Più nello specifico, l’incertezza riguarda il comportamento da adottare quando la causale che identifica un’operazione con aliquota ordinaria del 22% come avviene, ad esempio, per la sigla D1.

    L’Agenzia delle entrate, prima di fornire la sua risposta, ha ritenuto necessario consultare il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica visto che la materia coinvolge nozioni tecniche proprie del Testo unico ambientale. Al riguardo, il Tua chiarisce, l’altro, che la “gestione dei rifiuti” comprende una serie di operazioni autonome tra loro, fra cui anche il trasporto. In particolare, specifica che il trasporto non rappresenta una fase accessoria dello smaltimento, ma un’attività indipendente, dotata di una disciplina propria sia sotto il profilo autorizzatorio sia sotto il profilo della tracciabilità dei rifiuti.

    Ciò significa che il trasporto, anche se diretto a una discarica o a un inceneritore, va distinto dall’operazione di smaltimento finale, che resta distinta e imputabile solo al gestore dell’impianto.

    Dal chiarimento del Mase emerge che l’esclusione dall’aliquota agevolata prevista dalla disciplina riformata riguarda soltanto il conferimento fisico del rifiuto alla discarica o all’impianto di incenerimento senza recupero efficiente di energia e non le fasi precedenti, trasporto incluso.In linea con il parere del ministero, l’Agenzia conferma che il trasporto dei rifiuti, a prescindere dalla destinazione, in quanto operazione autonoma ricompresa, in base al Tua, nella gestione dei rifiuti, è soggetto all’aliquota Iva del 10 per cento. È irrilevante, a tal fine, la causale riportata sul Fir o la successiva destinazione del rifiuto, la qualificazione Iva dipende unicamente dalla natura della prestazione resa.

    Link in allegato:

    https://www.fiscooggi.it/portale/-/trasporto-rifiuti-con-iva-al-10-

    A cura di fiscooggi.it

  • Evento SDA Bocconi – Creare valore economico sostenibile attraverso la gestione circolare dei residui industriali. Milano, 9 ottobre 2025

    Il prossimo 9 ottobre 2025 (ore 17.30-20.00) SDA Bocconi, in collaborazione con Omnisyst, ha organizzato un evento a numero chiuso in cui saranno presentati i risultati di una ricerca scientifica condotta da Bocconi School of Management sull’integrazione tra decarbonizzazione ed economia circolare, con un focus sulla gestione circolare dei residui industriali.

    All’evento saranno presenti alcuni dei principali attori del settore, da Chicco Testa, Presidente di Assoambiente, a Laura D’Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile presso Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

    Lo studio approfondisce il contesto normativo, le tecnologie digitali (tracciabilità, AI, Blockchain, IoT) e i benefici ambientali ed economici, attraverso casi studio e analisi settoriali. 

    Per quanti interessati a partecipare segnaliamo di seguito il link per l’iscrizione (uno dedicato in particolare ai soci Assoambiente):

    • per i soci Assoambiente: 

    https://www.sdabocconi.it/it/eventi-scuola/creare-valore-economico-sostenibile-attraverso-la-gestione-circolare-dei-residui-industriali-20251009

    • per quanti interessati (non soci Assoambiente): 

    https://valore.omnisyst.it/ricerca-bocconi-omnisyst  

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • CAM strade – Pubblicato decreto di modifica

    Con il Decreto 11 settembre 2025 il MASE ha aggiornato l’allegato 1 del DM 5 agosto 2024, recante i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (cd. CAM Strade).

     L’intervento recepisce le diverse criticità e refusi, emersi in fase di applicazione del CAM strade, riscontrati e segnalati da stazioni appaltanti e operatori del settore.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/342/SAEC-NOT/CS del 25.09.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Sentenza Cassazione su legittimità della delega in questioni ambientali

    La terza Sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa, nell’ambito di un procedimento penale a carico dei vertici di un Consorzio di Comuni costituito per la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue, sulla legittimità della delega relativamente alla materia ambientale. 

    La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità degli imputati per aver omesso di controllare l’operato della società a cui era stato delegato il compito di gestire, controllare e manutenere gli impianti. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/343/SAEC-GIU/CS del 25.09.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Miteni – PFAS …in attesa della sentenza

    Per ora conosciamo solo il dispositivo della sentenza e siamo in attesa delle motivazioni forse a settembre 2025. La vicenda della azienda Miteni è legata alla contaminazione nel Veneto dei PFAS ovvero di sostanze gravemente nocive per la salute. La situazione è complessa .

    Tuttavia si pubblica il dispositivo della sentenza, blerato dei nomi e dei riferimenti, che permette comunque di cogliere l’importanza degli importi, la molteplicità delle parti coinvolte, le numerose parti civili che hanno trovato soddisfazione, l’obbligo di ripristinare i luoghi e la responsabilità dell’ente ex Dlgs. 231/2001. E’ una fotografia di un processo destinato a creare precedenti; luogo dove ognuno ha portato il suo interesse e la sua storia. 

    leggi dispositivo blerato sentenza-miteni-26.06.2025

    A cura di StudiolegaleAmbiente – Cinzia Silvestri

  • RENTRi – interoperabilità: pubblicato il calendario eventi formativi

    A partire dal mese di settembre riprendono gli eventi di formazione e supporto per l’interoperabilità RENTRi organizzati da Ecocerved e rivolti ai produttori di software. 

    Il link per la partecipazione sarà pubblicato, nelle date degli eventi, sul portale dei servizi dell’interoperabilità.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/323/SAEC-NOT/LE del 05.09.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Seminario TIFORMA su MTR-3 ARERA – 30 settembre 2025 ore 9:30 e memo seminario 23 settembre su delibera qualità tecnica rifiuti di ARERA

    TIFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (videoconferenza) di interesse per il comparto dal titolo ” Delibera ARERA 397/2025/R/rif: Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)” previsto per il 30 settembre 2025 dalle 9:30 alle 13:30.

    Si ricorda inoltre che il prossimo 23 settembre 2025 dalle 10:00 alle 13:30 TIFORMA ha organizzato il seminario (videoconferenza) su “Qualità Tecnica Rifiuti: Aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF” .

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/322/SAEC-ARE/PE del 04.09.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE