La prestazione, ai fini fiscali, non è accessoria alla gestione dei rifiuti, ma autonoma e prescinde dalle operazioni che la seguono anche se queste non usufruiscono del trattamento di favore

Il trasporto di rifiuti, anche se finalizzato al conferimento in discarica e all’incenerimento senza recupero efficiente di energia, è soggetto all’aliquota Iva ridotta del 10 per cento. La prestazione non risente del ridimensionamento dell’agevolazione previsto dalla legge di bilancio 2025 per favorire le attività di riciclo dei rifiuti. È quanto chiarisce la risposta n. 6 a una consulenza giuridica.
L’input al chiarimento deriva dai quesiti posti da un’associazione, che rappresenta le imprese del comparto trasporto e logistica dei rifiuti, in merito all’applicazione dell’aliquota Iva al 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025.
La rivisitazione della norma ha posto dei paletti all’applicazione dell’imposta ridotta. Prima della modifica la disciplina prevedeva che le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti, sia urbani sia speciali, oltre alla gestione di impianti di fognatura e depurazione, potessero usufruire, in presenza dei requisiti richiesti, dell’aliquota del 10 per cento.
Il Bilancio 2025 ha escluso dal trattamento speciale le operazioni di conferimento in discarica e l’incenerimento privo di recupero efficiente di energia, che, di conseguenza, sono ora soggetti alla misura ordinaria del 22 per cento.
I dubbi dall’associazione riguardano, tuttavia, esclusivamente il trattamento Iva applicabile all’attività di trasporto dei rifiuti. In sintesi, la richiedente vuol sapere se per tale prestazione è prevista l’aliquota del 10% a prescindere dalla causale di smaltimento indicata sul Formulario di identificazione dei rifiuti (Fir) ossia sul documento che accompagna ogni trasporto di rifiuti. Più nello specifico, l’incertezza riguarda il comportamento da adottare quando la causale che identifica un’operazione con aliquota ordinaria del 22% come avviene, ad esempio, per la sigla D1.
L’Agenzia delle entrate, prima di fornire la sua risposta, ha ritenuto necessario consultare il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica visto che la materia coinvolge nozioni tecniche proprie del Testo unico ambientale. Al riguardo, il Tua chiarisce, l’altro, che la “gestione dei rifiuti” comprende una serie di operazioni autonome tra loro, fra cui anche il trasporto. In particolare, specifica che il trasporto non rappresenta una fase accessoria dello smaltimento, ma un’attività indipendente, dotata di una disciplina propria sia sotto il profilo autorizzatorio sia sotto il profilo della tracciabilità dei rifiuti.
Ciò significa che il trasporto, anche se diretto a una discarica o a un inceneritore, va distinto dall’operazione di smaltimento finale, che resta distinta e imputabile solo al gestore dell’impianto.
Dal chiarimento del Mase emerge che l’esclusione dall’aliquota agevolata prevista dalla disciplina riformata riguarda soltanto il conferimento fisico del rifiuto alla discarica o all’impianto di incenerimento senza recupero efficiente di energia e non le fasi precedenti, trasporto incluso.In linea con il parere del ministero, l’Agenzia conferma che il trasporto dei rifiuti, a prescindere dalla destinazione, in quanto operazione autonoma ricompresa, in base al Tua, nella gestione dei rifiuti, è soggetto all’aliquota Iva del 10 per cento. È irrilevante, a tal fine, la causale riportata sul Fir o la successiva destinazione del rifiuto, la qualificazione Iva dipende unicamente dalla natura della prestazione resa.
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A cura di fiscooggi.it