Autore: Eco-Verde srl

  • ANAC – Raccolta e trasporto rifiuti, gara da annullare per presenza di varie illegittimità

    L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 284 del 23 luglio 2025 ha deliberato l’annullamento, per varie criticità riscontrate, di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore eventualmente adottati) riguardante la gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e servizi di igiene urbana. 

    Tra i profili illegittimi per ANAC: obbligo di dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara, comprova di un fatturato specifico maturato nell’arco di un triennio (e non decennio) e obbligo di dimostrare il possesso di un deposito/cantiere funzionale all’espletamento del servizio in assegnazione.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/287/SA-GIU/PE del 28.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Nuova classificazione dei rifiuti di batterie

    La nuova normativa europea (Decisione 2025/934/Ue), entrata in vigore il 9 giugno 2025, introduce importanti cambiamenti nella classificazione e gestione dei rifiuti di batterie che si applicherà dal 9 novembre 2026.

    La nuova decisione è stata prevista dal Regolamento (UE) 2023/1542 (Regolamento Batterie) che ha espressamente delegato alla Commissione Europea il compito di aggiornare l’elenco dei codici dei rifiuti per allinearlo alle nuove esigenze di classificazione delle batterie.

    Le novità riguardano:

    • Nuovi codici per le batterie ed i rifiuti di batterie e l’integrale riscrittura del capitolo 1606;
    • Nuovi codici pericolosi ad hoc per identificare le frazioni intermedie dal trattamento dei rifiuti delle batterie denominate “massa nera” e divieto di esportazione verso Paesi non Ocse;
    • Nuovo codice specifico per la raccolta differenziata urbana delle batterie a base di litio;
    • Soppressione dei codici EER 190211, 200133 e 200134.

    La “massa nera” (Black Mass) è una polvere scura, ricca di metalli (litio, cobalto, nichel, manganese, grafite), che si ottiene dalla frantumazione e dal primo trattamento meccanico delle batterie a fine vita, in particolare quelle al litio.

    Finora, non esisteva un codice EER specifico. Veniva spesso classificata con codici generici, a volte come rifiuto non pericoloso, creando ambiguità e rischi ambientali.

    La decisione introduce codici EER specifici e pericolosi per la massa nera. Questo significa che sarà identificata in modo univoco come rifiuto pericoloso. La classificazione come rifiuto pericoloso attiva il divieto di esportazione verso Paesi non appartenenti all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), come previsto dal Regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti.

    L’obiettivo è duplice:

    1. Evitare che materiali potenzialmente dannosi vengano smaltiti in Paesi con standard ambientali meno rigorosi.

    2. Mantenere all’interno dell’UE materie prime critiche preziose (contenute nella massa nera) per favorire l’economia circolare.

    Il capitolo 16 06 (“Batterie ed accumulatori”) non viene solo aggiornato, ma completamente riscritto. Questo implica che tutti gli operatori del settore (produttori, gestori di rifiuti, impianti di trattamento) dovranno rivedere le loro procedure di classificazione.

    I codici che vengono eliminati sono:

    o 20 01 33*: Rifiuto urbano pericoloso relativo a batterie e accumulatori

    o 20 01 34: Rifiuto urbano non pericoloso relativo a batterie e accumulatori

    o 19 02 11*: Rifiuto pericoloso generico derivante da trattamenti specifici

    La loro eliminazione è una conseguenza logica della creazione di codici molto più specifici nel nuovo capitolo 16 06, che rendono superflue queste voci generiche.

    La norma stabilisce che intere categorie di batterie, una volta diventate rifiuto, siano automaticamente classificate come pericolose, senza necessità di ulteriori analisi. Questo riguarda:

    • Tutti i rifiuti di batterie al Litio (es. Ioni di Litio, Litio-Polimero, ecc.);
    • Rifiuti di batterie al Nichel-Zinco (Ni-Zn);
    • Rifiuti di batterie al Sodio-Zolfo (Na-S);
    • Rifiuti di batterie Alcaline (es. le comuni stilo e ministilo).

    L’introduzione di un nuovo codice specifico per la raccolta differenziata urbana delle batterie al litio ha un’importante conseguenza pratica: i Comuni e le aziende di igiene urbana dovranno gestire i rifiuti di batterie al litio (provenienti da cellulari, PC, power bank, piccoli elettrodomestici) con un flusso separato e tracciato, identificato da un codice di rifiuto pericoloso dedicato. Questo migliora la sicurezza (riducendo il rischio di incendi nei centri di raccolta) e la tracciabilità per il successivo riciclo.

    In sintesi, la nuova normativa aumenta il livello di dettaglio e di rigore nella gestione dei rifiuti di batterie, allineando la classificazione legale alla reale composizione chimica e pericolosità dei materiali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la tracciabilità e promuovere un’economia circolare all’interno dell’UE.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    A cura di www.ecocamere.it

  • Consultazione su legge europea semplificazione settore ambientale

    La Commissione europea ha lanciato una call for evidence rivolta a tutti i soggetti interessati e finalizzata a conoscere il punto di vista degli operatori sulla possibile individuazione di misure per la riduzione degli oneri amministrativi, la semplificazione e lo snellimento dei requisiti richiesti per operare nel settore ambientale, della gestione dei rifiuti e delle emissioni industriali. 

    L’iniziativa affronterà anche le sfide relative alle autorizzazioni in materia di valutazioni ambientali. Nel documento la Commissione evidenzia la necessità di un impegno concreto in quanto, come riportato nella Bussola per la Competitività, viene fissato l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25% per tutte le imprese e di almeno il 35% per le piccole e medie imprese (PMI). 

    La Bussola chiede inoltre di accelerare le autorizzazioni per un maggior numero di settori chiave per la transizione verso un’economia pulita e digitale nell’UE. L’Associazione lavorerà insieme alle associazioni europee per fornire il proprio punto di vista. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/282/SAEC-EUR/CS del 24.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Sentenza Consiglio di Stato: i sindaci non hanno potere sui piani di raccolta dei rifiuti prodotti delle navi

    Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4133 del 14 maggio 2025 ha stabilito che le Autorità portuali non hanno l’obbligo di coinvolgere i Sindaci nell’adozione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti delle navi, che possono anche non essere coerenti con il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/283/SAEC-GIU/LE del 24.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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  • MTR ARERA e revisione prezzi nell’appalto per la gestione di rifiuti – Consiglio di Stato n. 6466/2025

    Con la sentenza n. 6466/2025 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul rapporto tra la normativa in materia di revisione prezzi nei contratti di appalto di servizi e la disciplina regolatoria prevista dal Metodo Tariffario Rifiuti dell’ARERA volta alla determinazione dei c.d. “prezzi massimi”.

    Con la sentenza i giudici, respingendo l’appello dell’impresa, statuiscono che non esiste alcun diritto automatico all’adeguamento dei prezzi ancorato al sistema tariffario del MTR.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/284/SAEC-ARE/TO del 24.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • FALLIMENTO E RISARCIMENTO DANNO DA INQUINAMENTO

    Tribunale Milano n. 4771/2025

    La sentenza numero 4771/ 2025 del Tribunale di Milano è occasione per affrontare un tema poco dibattuto che pone in relazione il risarcimento del danno, che deriva da emissioni di polveri e il fallimento del soggetto che ha provocato le emissioni.

    La richiesta di risarcimento si interseca con la normativa “fallimentare” e deve fare i conti con limiti che in altri contesti non troverebbe. La vicenda, che trova soluzione nella sentenza, presenta dei caratteri di complessità, ma si distingue per essere categorica nell’escludere la responsabilità del “fallimento” che è ritenuto incolpevole ed escludere, dunque, anche la domanda di risarcimento del danno da inquinamento a carico del fallimento. In altri contesti, la giurisprudenza non è così precisa ed anzi spesso attrae nella responsabilità il proprietario facendolo l’uscire dalla zona d’ombra dell’incolpevolezza.

    La sentenza sembra dire, con fermezza, che il soggetto che non gestisce ovvero non controlla l’attività che ha prodotto il danno da inquinamento è certamente incolpevole. L’applicazione del principio “chi inquina paga” e la ricerca dell’effettivo responsabile porta anche la inapplicabilità della responsabilità oggettiva che incombe su soggetto che ha la custodia dell’attività ed anche del soggetto esercita attività pericolose.

    Il Tribunale rigetta la richiesta di insinuare nel fallimento il risarcimento del danno richiesto dalla proprietaria di un immobile per i danni ambientali subiti nel tempo a causa delle emissioni della acciaieria limitrofa.

    In particolare: continua lettura articolo Fallimento e risarcimento del danno ambientale

    A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Miteni – PFAS …in attesa della sentenza

    Per ora conosciamo solo il dispositivo della sentenza e siamo in attesa delle motivazioni forse a settembre 2025.

    La vicenda dell’azienda Miteni è legata alla contaminazione nel Veneto dei PFAS, ovvero di sostanze gravemente nocive per la salute. La situazione è complessa . Tuttavia si pubblica il dispositivo della sentenza, blerato dei nomi e dei riferimenti, che permette comunque di cogliere l’importanza degli importi, la molteplicità delle parti coinvolte, le numerose parti civili che hanno trovato soddisfazione, l’obbligo di ripristinare i luoghi e la responsabilità dell’ente ex Dlgs. 231/2001.

    E’ una fotografia di un processo destinato a creare precedenti; luogo dove ognuno ha portato il suo interesse e la sua storia. 

    leggi dispositivo blerato sentenza-miteni-26.06.2025

    A cura di StudiolegaleAmbiente – Cinzia Silvestri

  • “Valore limite prestazione ambientale”

    Direttiva 2024/1785 – emissioni industriali (IED)

    Cosa significa? Un esempio

    La direttiva 2024/ 1785 modifica la direttiva sull’emissione industriale 2010/ 75/UE (Direttive IED). Molte sono le novità da affrontare.  L’articolo 3 rimane dedicato alle definizioni ma compaiono inserimenti nuovi che impatteranno direttamente sulle aziende. Selezioniamo l’articolo 3, dedicato alle definizioni, e il comma 5bis del tutto nuovo rispetto alla direttiva 2010/75.

    Articolo 3 comma 5 bis inserisce la definizione di valore limite di prestazione ambientale, ovvero un valore di prestazione incluso in un’autorizzazione – e dunque espresso dall’ente pubblico di riferimento; valore che viene espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici.

    La definizione generica e non ha una comprensione immediata …..continua lettura articolo ed esempio di applicazione valore di prestazione significato

    A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Riuso, riparazione, ricostruzione e riciclo: pilastri dell’economia circolare

    Dai veicoli fuori uso non si ricavano solo materie prime seconde, ma anche componenti in grado di avere ancora una seconda vita, evitando così la produzione di ricambi nuovi e il relativo impatto ambientale.

    Articolo scaricabile al seguente link: https://assoambiente.org/rassegna_stampa_file/Pneurama_luglio.pdf

    A cura di Massimo Condolo – Pneurama Magazine e NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Legge 105/2025 (conversione DL Infrastrutture) – CAM edilizia e energie rinnovabili

    Con la conversione in legge del DL Infrastrutture viene introdotta anche una modifica all’articolo 57 “Clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) tale per cui i Criteri Ambientali Minimi relativi al settore edilizia sono direttamente applicabili per gli affidamenti pubblici degli interventi di ristrutturazione, nonché demolizione e ricostruzione. 

    Confermate le disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili introducendo nelle cosiddette “zone di accelerazione” anche le aree industriali. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/277/SAEC-NOT/CS del 23.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE