Autore: Eco-Verde srl

  • LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 – Legge Quadro in materia di ricostruzione post- calamità

    Possibilità di integrazione del codice EER 20.03.99 (rifiuti da eventi calamitosi) ai sensi della Legge Quadro n. 40/2025

    In data 1° aprile 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge Quadro in materia di ricostruzione post-calamità – Legge 40/2025 – (GU Serie Generale n. 76 del 01-04-2025), con entrata in vigore il 2 aprile 2025. La norma introduce misure strutturali per la gestione delle emergenze, con particolare riferimento al trattamento dei rifiuti derivanti da eventi calamitosi, definendo in via preventiva le modalità di trattamento e consolidando alcune prassi già adottate in passato attraverso provvedimenti emergenziali “caso per caso”.

    In particolare, la legge classifica come rifiuti urbani non pericolosi (codice EER 20.03.99) i rifiuti generati da eventi calamitosi (esclusi quelli contenenti amianto), nonché quelli residuati dalla selezione di materiali contenenti amianto, matrici recuperabili, rifiuti pericolosi, RAEE, pile e accumulatori. Tuttavia, la stessa non introduce deroghe automatiche in merito all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto di tale tipologia di rifiuto, e quindi, anche in contesti emergenziali, sarà necessario ricorrere a ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006.

    Pertanto, al fine di anticipare i tempi di risposta operativa in situazioni emergenziali e ridurre la necessità di interventi autorizzativi straordinari, le imprese iscritte in categoria 1, qualora interessate, possono integrare nelle proprie autorizzazioni il codice EER: “20.03.99 – Rifiuto urbano derivante da eventi calamitosi (escluso quello contenente amianto), nonché quello residuato dalla selezione del materiale contenente amianto, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori, di cui alla Legge Quadro n. 40/2025.”

    Le imprese potranno presentare, in qualsiasi momento, l’istanza di aggiornamento tramite il portale telematico dell’Albo, accedendo alla propria area riservata e specificando nella relazione tecnica che la richiesta risulta motivata dall’adeguamento alla citata Legge Quadro.

    La presente iniziativa ha carattere preventivo e si prefigge l’obiettivo di fornire, anche durante un contesto emergenziale, un supporto strategico finalizzato a garantire la prontezza e l’efficacia di risposta del sistema Albo nella gestione dei rifiuti derivanti da eventi calamitosi.

    A cura di Newsl@lbo – n.12 – Albo Nazionale Gestori Ambientali

  • ASSONIME – Rassegna di giurisprudenza Codice dei Contratti Pubblici e valutazione di equivalenza tutele dei CCNL.

    Nell’ambito della collaborazione in essere tra Assoambiente ed ASSONIME, segnaliamo il terzo numero dell’“Osservatorio sul nuovo Codice dei contratti pubblici” in merito al quale ASSONIME pubblica periodicamente approfondimenti su vari temi. In particolare in questo numero sono riportate diverse pronunce giurisprudenziali in merito alla valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative, oltre ad un quarto capitolo relativo alle indicazioni dell’ANAC in tema di e-procurement.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/273/ SA-LAV/MI del 18.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Il botto a Roma

    Gpl, feriti e futuro. Il punto non è criminalizzare una tecnologia, ma capire come conviverci in sicurezza.

    Link per il collegamento rapido all’articolo di giornale ”Il Foglio”: https://assoambiente.org/rassegna_stampa_file/IlFoglio5luglio.pdf

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE ed il Foglio

  • Due mammut giganteschi sulla collina sopra la discarica: la nuova installazione a Peccioli

    Dopo i Giganti ecco le opere che conquistano il Triangolo Verde di Legoli, l’impianto di smaltimento e trattamento rifiuti

    Erano elefanti preistorici, alti quattro metri e lunghi sei, che tra 2,6 milioni e 70mila anni fa, vivevano in tutta Italia, anche nella Valdera. Oggi sono tornati dalla preistoria e hanno scelto Peccioli. Più della fantascienza può l’arte: due mammut sono le nuove e gigantesche installazioni che da sabato 12 luglio conquistano il Triangolo Verde di Legoli, l’impianto di smaltimento e trattamento rifiuti.

    L’iniziativa di Belvedere Spa va a valorizzare ancora una volta un luogo particolare, la collina sopra la discarica, per un progetto curato dall’azienda pecciolese Naturaliter.

    “La scelta di far nascere, o ri-nascere se preferite, due “creature” così antiche è importante e va nella linea narrativa di un impianto di smaltimento e trattamento rifiuti che è anche simbolo di rigenerazione – spiega il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni -. 

    Fino a ora quest’idea di rinascita era rappresentata dalle sculture umane dei Giganti “Presenze”, due proprio all’interno dell’impianto. Con gli animali preistorici il Sistema Peccioli riesce a dare anche ai rifiuti stessi una nuova idea di circolarità, mostrando come quel passato così lontano si vada a riunire e fondere al mondo di oggi”.

    Sulla collina si vede così un allestimento scenico di grande impatto al pari di quello dei Giganti. Adesso tocca ai due elefanti preistorici: “Li abbiamo scelti anche perché sono una realtà di Peccioli che questa volta ha messo a disposizione la sua esperienza trentennale nel settore della tassidermia e delle esposizioni culturali. Combinando arte, scienza e tecnica”.

    A cura di www.intoscana.it

  • Climate Camp: il cambiamento climatico in un cortometraggio

    Hai tra i 18 e i 35 anni e desideri diventare parte attiva nella sfida al cambiamento climatico? Il percorso formativo gratuito Climate Camp, nato nell’ambito del progetto europeo di cooperazione transfrontaliera INCIT, si rivolge a un massimo di 30 partecipanti – francesi e italiani – ed è finalizzato alla produzione di due cortometraggi sul cambiamento climatico all’interno di quest’area alpina. Da ottobre a febbraio 2026 avrai la possibilità di vivere un’esperienza laboratoriale interculturale – online e in presenza – per apprendere competenze tecniche e artistiche, dall’ideazione dello storytelling al montaggio. I corti realizzati saranno proiettati in festival cinematografici e culturali per informare e sensibilizzare il grande pubblico. Compila il form e invia la tua candidatura: hai tempo fino al 15 settembre!

    Link per l’approfondimento: https://www.to.camcom.it/incit-climate-camp?mtm_campaign=CN20250718#msdynmkt_trackingcontext=f2d4708c-692c-425b-af93-761be6560000

    A cura di Camera di commercio, industria, artigianato e agricolturadi Torino – Camera news

  • VIA e autorizzazione ambientale: il Consiglio di Stato su termini di efficacia e di decadenza

    • Quando si considera “realizzato” un progetto ai fini della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)?
    • È possibile rinnovare un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) basandosi su una VIA scaduta?
    • Qual è il corretto rapporto tra fasi esecutive di un impianto e continuità degli strumenti autorizzatori ambientali?

    VIA scaduta: quali sono gli effetti sul progetto?

    A rispondere ad alcuni dubbi sui termini di efficacia e sull’eventuale decadenza della Valutazione di Impatto Ambientale è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 23 giugno 2025, n. 5466, esprimendosi sul diniego, da parte di un’Amministrazione regionale, al rinnovo dell’AIA per le fasi 2 e 3 di una discarica già autorizzata in VIA nel 2011 e avviata nella sola prima fase.

    La società appellante sosteneva che, avendo messo in esercizio l’impianto nel quinquennio di validità della VIA, il progetto potesse considerarsi “realizzato”, e che quindi fosse legittima la prosecuzione delle attività anche oltre tale scadenza, con semplice aggiornamento delle AIA.

    Una tesi che non ha convinto Palazzo Spada, sulla base di presupposti normativi ripercorsi all’interno della sentenza.

    La VIA come atto di valutazione e non di autorizzazione

    La pronuncia chiarisce un punto di metodo fondamentale per chi si occupa di impianti e procedure ambientali: la VIA non è un’autorizzazione “a costruire”, ma una valutazione preventiva degli impatti ambientali di un progetto nella sua globalità. È uno strumento tecnico e programmatorio, finalizzato a valutare l’idoneità ambientale dell’intervento.

    In questo senso, l’efficacia temporale della VIA non può essere derogata da valutazioni discrezionali della PA o da argomentazioni fondate sull’affidamento dell’operatore. I valori ambientali tutelati hanno prevalenza.

    Il rapporto con l’AIA: complementarità, non sostituibilità

    La società appellante riteneva che l’AIA già rilasciata potesse in qualche modo “coprire” le lacune della VIA scaduta. Ma il Consiglio di Stato riafferma con chiarezza il principio secondo cui “L’autorizzazione integrata ambientale presuppone l’efficacia della VIA. In mancanza, non è possibile procedere al rinnovo.”

    In altre parole, VIA e AIA non sono strumenti alternativi, ma complementari. Il riesame dell’AIA per nuove fasi esecutive richiede una VIA attuale, valida e coerente con le condizioni ambientali nel frattempo mutate.

    Validità della VIA e il concetto di progetto realizzato

    Al centro della pronuncia sono la validità quinquennale della VIA e il concetto di “progetto realizzato”. I giudici d’appello hanno richiamato l’art. 25, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, così come l’art. 18 della l.r. Toscana n. 79/1998 (ratione temporis applicabile), i quali stabiliscono chiaramente che “La pronuncia di compatibilità ambientale ha una validità di cinque anni. Decorso tale termine senza che siano stati avviati i lavori di realizzazione del progetto, è necessaria una nuova VIA.”

    Secondo la ricorrente, l’avvenuta messa in esercizio della prima fase sarebbe stata sufficiente a “salvare” la VIA originaria anche per le fasi successive. Un’impostazione ribaltata dal Collegio: la nozione di “progetto” non può essere ridotta alla sola parte avviata, ma coincide con l’intero articolato realizzativo sottoposto alla VIA. In questo caso, le tre fasi costituivano un unico progetto e, in quanto tale, dovevano essere realizzate entro il termine massimo di 5 anni, per cui “l’integrale realizzazione dell’intervento (e non la mera messa in esercizio parziale) è condizione necessaria per il mantenimento dell’efficacia della VIA.”

    La validità quinquennale è quindi un limite inderogabile, e non è possibile prorogare o frazionare la VIA in assenza di una richiesta tempestiva e motivata con riferimento al mutato contesto ambientale.

    La coerenza con le Direttive UE

    Il Consiglio di Stato ha anche respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ritenendo che la normativa nazionale – in particolare l’art. 25, comma 5 del Codice dell’Ambiente – sia pienamente conforme ai principi della direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

    Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza europea:

    • la direttiva VIA stabilisce obblighi procedurali relativi ai progetti pubblici e privati che possono avere impatti ambientali significativi, prevedendo che l’autorizzazione sia preceduta da una valutazione ambientale;
    • è richiesto che esistano lavori o interventi fisici concreti affinché un’attività si qualifichi come “progetto”;
    • anche le modifiche o estensioni di progetti già autorizzati costituiscono un nuovo progetto se comportano interventi fisici rilevanti;
    • la direttiva non impone una procedura unica a tutti gli Stati membri, ma consente di integrare la VIA nelle procedure esistenti di autorizzazione o di definirne di specifiche.

    Elemento centrale è la definizione di “progetto”, che presuppone l’esistenza di lavori o interventi fisici concreti. In quest’ottica, anche le modifiche o estensioni di progetti esistenti devono tradursi in interventi che modifichino la realtà fisica originaria, costituendo così una nuova attività valutabile ai fini ambientali.

    Secondo il Collegio, proprio in applicazione di tali principi, la decadenza della VIA in caso di mancata realizzazione dell’intero progetto entro cinque anni è coerente con la logica di attualità e concretezza dell’intervento, che richiede una verifica aggiornata degli impatti effettivi. Ogni fase progettuale che non si traduca tempestivamente in attività fisica concreta deve dunque essere oggetto di nuova valutazione, poiché il contesto ambientale di riferimento potrebbe essere nel frattempo mutato.

    In questo quadro, la normativa italiana rispetta l’impostazione della direttiva, garantendo che le autorizzazioni ambientali non siano il risultato di atti meramente formali, ma di procedimenti valutativi effettivamente calibrati sul progetto da realizzare e sul contesto ambientale aggiornato.

    Conclusioni

    L’appello è stato quindi respinto, confermando la decadenza della validità della VIA e stabilendo alcuni importanti principi:

    • in caso di programmazione plurifase, ogni porzione di progetto non realizzata entro cinque anni richiede nuova VIA;
    • la messa in esercizio parziale non estende la validità della valutazione iniziale;
    • le fasi esecutive vanno attuate entro i termini di efficacia della VIA;
    • è necessario pianificare per tempo eventuali richieste di proroga o nuove valutazioni;
    • l’efficacia della VIA è perentoria: non è possibile rilasciare AIA in assenza di una valutazione ambientale attuale;
    • ogni rinnovo autorizzativo va ancorato alla verifica aggiornata della sostenibilità del progetto.

    A cura di  Redazione tecnica in www.lavoripubblici.it

  • Keu nei materiali edili, il Tar Toscana annulla una prescrizione della Regione

    Il Tar della Toscana ha in parte accolto e in parte respinto il ricorso del Consorzio Aquarno

    Il Tar della Toscana ha in parte accolto e in parte respinto il ricorso del Consorzio Aquarno contro alcune prescrizioni imposte nel 2023 dalla Regione Toscana in merito all’impianto di trattamento fanghi di Santa Croce sull’Arno. Nello specifico ha annullato “la prescrizione con cui si imponeva una modifica del ciclo produttivo del Keu tale da escluderne in ogni caso le potenzialità ossidative”, in quanto ancora non si conoscono fenomeni ossidativi.

    Secondo il Tar, allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino la formazione di cromo esavalente nei cosiddetti “aggregati legati” (cioè Keu trattato con cemento), nemmeno dopo invecchiamento o frantumazione. Pertanto, non sarebbe logico imporre modifiche su basi non ancora scientificamente accertate. In una nota si legge che “il comportamento del Keu in tale forma di riutilizzo (con particolare riferimento all’innesco di processi ossidativi tali da sviluppare cromo esavalente, allo stato degli atti non emergenti) deve ancora essere indagato dal punto di vista scientifico e perciò il Tar, nel pronunciarsi sul provvedimento di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) reso dalla Regione Toscana nei confronti del Consorzio Aquarno, ha annullato la prescrizione con cui si imponeva una modifica del ciclo produttivo del Keu tale da escluderne in ogni caso le potenzialità ossidative.

    Il Tar ha ritenuto che non sia logico imporre una modifica di tal genere se si è ancora in attesa di conoscere se ed in che misura vi siano fenomeni ossidativi del Keu negli ‘aggregati legati’, anche quando questi ultimi siano invecchiati o frantumati”. Restano invece valide le altre prescrizioni, che prevedono verifiche e controlli continui sul Keu usato in edilizia. Il Tar ha ritenuto legittimo mantenere un monitoraggio costante, lasciando spazio a future valutazioni della Regione in base a nuove evidenze scientifiche.

    A cura di www.gonews.it

  • Regolamento POP – Integrazione elenco sostanze vietate

    Il prossimo 4 agosto 2025 entrerà in vigore il Regolamento delegato (UE) 2025/843 che modifica ed ha inserito nell’allegato I del Regolamento 2019/1021 (Regolamento POP) – che contiene l’elenco delle sostanze per le quali è vietata la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso – il composto UV-328. 

    Il composto UV-328 è un additivo che viene aggiunto alla plastica per la produzione di un’ampia gamma di prodotti e che ha la funzione di stabilizzante avendo la capacità di filtrare i raggi ultravioletti. Nel Regolamento vengono comunque previste una serie significative di deroghe al divieto di impiego del composto. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/269/SAEC-EUR/CS del 17.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • CACER: pubblicate le regole operative aggiornate e il bando aggiornato per richiedere gli incentivi

    E’ stato pubblicato oggi sul sito del MASE il DM n. 228 del 17 luglio 2025 volto ad approvare l’aggiornamento delle regole operative per accedere agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo alla luce delle novità introdotte dal decreto n. 127 del 16 maggio 2025 pubblicato il 25 giugno scorso.

    Il decreto correttivo n.127/2025, applicabile anche alle richieste già presentate, ha modificato alcune previsioni del decreto CACER, inserendo alcune importanti novità in materia di concessione dei benefici PNRR. Le disposizioni oggetto di modifica recepiscono le revisioni tecniche del PNRR, valutate positivamente dalla Commissione Europea e approvate dal Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025: 

    • è stato ampliato il perimetro soggettivo della misura PNRR estendendo il limite applicativo ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti; 
    • entro il termine del 30 giugno 2026 i soggetti beneficiari del contributo PNRR dovranno ultimare i lavori di realizzazione dell’impianto ammesso a finanziamento in luogo di assicurarne, entro lo stesso termine, l’entrata in esercizio; 
    • gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027; 
    • è stata incrementata dal 10% al 30% la quota percentuale che i beneficiari possono chiedere a titolo di anticipazione del contributo PNRR concedibile.
       

    In ragione di queste novità sono stati integrati e perfezionati ulteriori aspetti delle Regole Operative relativi principalmente a:

    • le modalità di presentazione della richiesta di verifica preliminare di ammissibilità; 
    • le principali tipologie di modifiche alle configurazioni di autoconsumo diffuso e al progetto PNRR; 
    • l’indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di alcune ipotesi di “finalità sociali” per la destinazione dell’importo della tariffa premio eccedentario;
    • l’aggiornamento dei modelli delle istanze ai fini dell’accesso ai benefici.
       

    Il MASE ha pubblicato inoltre il DM n. 229 del 17 luglio per aggiornare l’avviso pubblico (bando) per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR. 

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Consultazione UE valuta modelli comunicazione dati su riciclo batterie per gli Stati membri

    La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica al fine di definire i format che gli Stati membri dovrebbero utilizzare al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione dei dati sulla raccolta ed il trattamento dei rifiuti di batterie.  

    L’Art. 76 del Regolamento (UE) 2023/1542 rinvia, infatti, ad un successivo Atto di esecuzione della Commissione – da adottare entro il 18 agosto 2025 – per stabilire il formato dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare in UE sulla gestione dei rifiuti di batterie.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/270/SAEC-EUR/PE del 17.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE