Autore: Eco-Verde srl

  • Richiesta contributi su revisione normativa REACH

    La Commissione Europea sta lavorando alla proposta di revisione del Regolamento REACH, la quale sarà finalizzata durante l’estate e aperta alla consultazione tra ottobre e novembre 2025. La Valutazione d’Impatto che serve da base per il processo di revisione sarà pubblicata insieme alla proposta.

    A tal proposito si informa che FEAD ha avuto l’opportunità di partecipare all’ultima riunione del CARACAL, tenutasi il 3 e 4 aprile 2025, in cui sono stati anticipati in modo più approfondito i contenuti provvisori della revisione REACH e che è stata invitata a fornire un feedback sul tema entro il prossimo 25 aprile 2025.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/150/SAEC-EUR/FA del 11.04.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Dichiarazione PRTR entro 30 aprile 2025

    Pubblicate da ISPRA le modalità che dovranno essere utilizzate per la dichiarazione da parte dei gestori degli impianti soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo e ai trasferimenti di rifiuti ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del DPR 157/2011 (di attuazione del Regolamento 166/2006/CE) entro il 30 aprile 2025.

    La Dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) rappresenta un obbligo normativo annuale per determinate attività industriali finalizzato alla raccolta, trasmissione e pubblicazione dei dati relativi alle emissioni di inquinanti nell’ambiente e ai trasferimenti di rifiuti e sostanze pericolose. Per l’anno 2025, le disposizioni riguardano i dati riferiti all’esercizio 2024.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/149/SAEC-NOT/LE del 10.04.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • REACH – Commissione UE pubblica guida per le imprese per i divieti sulle microplastiche

    La Commissione europea ha pubblicato le indicazioni alle imprese per riuscire a garantire il rispetto del divieto di immissione sul mercato di microparticelle di plastica.

    La disciplina riguardante le sostanze chimiche (REACH) è stata modificata con il Regolamento (UE) 2023/2055, che riporta nell’Allegato XVII le nuove sostanze soggette a restrizioni, introducendo restrizioni e una serie di obblighi per l’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici (SPM).

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/147/SAEC-EUR/FA del 08.04.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • NEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO

    Regolamento n. 2021/1119 

    Il concetto di “neutralità climatica” si riferisce all’obiettivo di bilanciare le emissioni di gas a effetto serra con la loro rimozione dall’atmosfera, raggiungendo un equilibrio tra le emissioni prodotte e quelle assorbite. Questo concetto è centrale nelle politiche climatiche a livello internazionale e dell’Unione Europea.

    La “neutralità climatica” è stata formalmente definita e integrata nel quadro normativo europeo attraverso il Regolamento (UE) 2021/1119, noto come “Legge europea sul clima”, che stabilisce l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica nell’Unione entro il 2050. Questo regolamento è stato pubblicato il 30 giugno 2021 e rappresenta uno dei primi atti normativi a definire chiaramente l’obiettivo di neutralità climatica a livello dell’Unione Europea

    In sostanza la neutralità climatica prevede lo sforzo comune di tutti gli stati a porre in essere politiche incentivanti a contrastare quei fattori che incidono sul cambiamento climatico e ripristinano uno stato di “normalità”.

    Si riporta il considerando 22,23 del Regolamento 2021/1119 che indica attività operative da porre in essere evocando i “pozzi di assorbimento del carbonio”.

    “I pozzi di assorbimento del carbonio svolgono un ruolo essenziale nella transizione verso la neutralità climatica nell’Unione e, in particolare, i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo apportano un contributo importante in tale contesto.

    Come annunciato nella comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», la Commissione promuoverà un nuovo modello imprenditoriale verde per ricompensare i gestori del territorio per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’assorbimento di carbonio nell’ambito della prossima iniziativa sull’agricoltura del carbonio.

    Inoltre, nella sua comunicazione dell’11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e competitiva», la Commissione si è impegnata a sviluppare un quadro normativo Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.7.2021 L 243/5 per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su una contabilizzazione del carbonio solida e trasparente al fine di monitorare e verificare l’autenticità degli assorbimenti di carbonio, garantendo nel contempo che non vi siano impatti negativi sull’ambiente, in particolare sulla biodiversità, sulla salute pubblica o sugli obiettivi sociali o economici.

    (23) Il ripristino degli ecosistemi contribuirebbe a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a promuovere la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Inoltre, il «triplo ruolo» delle foreste, in particolare in quanto pozzi di assorbimento, stoccaggio e sostituzione, contribuisce alla riduzione dei gas a effetto serra nell’atmosfera, assicurando al contempo che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri servizi.

    Precisa il considerando n. 29 rinnovando l’impegno alle “energie rinnovabili” che si muovono appunto nell’ambito della “neutralità climatica”

    Alla luce dell’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e in considerazione degli impegni internazionali assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi, sono necessari sforzi costanti per garantire la graduale eliminazione delle sovvenzioni all’energia che sono incompatibili con tale obiettivo, in particolare per quanto riguarda i combustibili fossili, senza incidere sugli sforzi volti a ridurre la povertà energetica.

    leggi articolo sul sito relativo al significato di GREEN DEAL

    Leggi Regolamento UE 2021/1119 neutralità climatica

    A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • TESSILI: RESPONSABILITA’ ESTESA

    SCHEMA DECRETO – CONSULTAZIONI FINO A 5 MAGGIO 2025

    Aperta la consultazione del decreto sulla responsabilità estesa dei gestori di rifiuti tessili. Non si tratta di ulteriore decreto su EOW (End of Waste – ad esempio rifiuti a base di gesso) ma  un decreto che impone responsabilità a tutta la filiera del tessile. Si tratta di gestire bene il rifiuto e sopratutto di evitare il rifiuto, il più possibile.

    Lo schema di decreto si rivolge a tutti i settori:

    “1. Il presente decreto istituisce la responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, materassi, tessili o assimilati, per la casa e per l’ospitalità (di seguito denominati anche prodotti tessili) e definisce i requisiti in applicazione degli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche D.lgs. n. 152/2006 o Decreto), al fine di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, dalla produzione e dalla gestione dei prodotti tessili al termine del loro utilizzo, rafforzando lungo tutta la catena del valore la prevenzione, la selezione, il riutilizzo, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

    Compare la parola “riparazione” che è un modo per evitare il rifiuto e che viene espressamente definita:

    f) riparazione: insieme delle operazioni necessarie per rendere un prodotto tessile usato non divenuto rifiuto idoneo a un nuovo utilizzo;

    e trova la sua finalità:

    4. Il presente decreto determina le modalità relative al riutilizzo, alla riparazione dei prodotti tessili e alla gestione dei rifiuti tessili, con particolare riferimento ai rifiuti tessili post-consumo raccolti in ambito urbano, la relativa responsabilità finanziaria e organizzativa, nonché le misure che i soggetti sottoposti a responsabilità estesa del produttore devono adottare. 

    Leggi schema di decreto Tessili e responsabilità estesa

    Leggi articolo su questo sito: rifiuti tessili: sottoprodotti?

    Leggi articolo su questo sito: tessili: rifiuti o non rifiuti?

    A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Sottoprodotti, novità dal Veneto

    Riconosciute la filiera delle pelli e della pietra

    Interessanti novità in materia di sottoprodotti a livello regionale: infatti, con recenti provvedimenti la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 38 del 25 marzo 2025 due documenti di riconoscimento per filiera.
    Si tratta del Decreto n. 78 del 7 marzo 2025, che riconosce il sottoprodotto denominato “Rifili, pezzami, ritagli di pelle finita” derivante dalla lavorazione conciaria (in quest’ambito, infatti, è sempre presente una fase di rifilo manuale, con coltello o forbice). Il sottoprodotto di pelle, che risponde ai requisiti dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06, può essere destinato alla produzione di calzature, di pelletteria, di guanti, di oggetti di arredo in pelle, di abbigliamento in pelle o alla riparazione di prodotti in pelle. Il documento individua i trattamenti cui può essere sottoposto il residuo, i requisiti tecnici e ambientali, gli aspetti gestionali nonché la tracciabilità del sottoprodotto.

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    Per quanto riguarda la seconda filiera riconosciuta, il Decreto n. 79 del 10 marzo 2025 riconosce quali sottoprodotti gli sfridi e i fanghi di segagione derivanti dalla trasformazione del calcare lastrolare denominato “Pietra della Lessinia – Pietra di Prun (Rosa, Bianca)”. I fanghi si differenziano dagli sfridi esclusivamente per granulometria e contenuto d’acqua. Il calcare subisce lavorazioni esclusivamente meccaniche (taglio, spessoramento, levigatura, ecc …) e i limi di segagione una filtropressatura. I sottoprodotti possono essere impiegati in progetti di ricomposizione ambientale delle cave, riqualificazione ambientale per il recupero di aree degradate, rimodellamenti morfologici funzionali alla realizzazione di infrastrutture. Il documento precisa che eventuali trattamenti (come la riduzione volumetrica degli sfridi o l’unione di fanghi e sfridi) possono essere effettuati sia dal produttore che dall’utilizzatore del sottoprodotto. Il tempo di deposito non può superare i 36 mesi, pena la gestione quale rifiuto.

    A cura di Ecotest Magazine #10

  • Legge 40/2025 su interventi post calamità

    Pubblicata la legge 18 marzo 2025, n. 40 che definisce il coordinamento delle procedure di ricostruzione nei territori colpiti da calamità, anche in relazione al trattamento e alla rimozione di macerie e rifiuti.

    Per quanto riguarda il trattamento delle macerie derivanti dall’evento catastrofale, l’articolo 19 contiene una dettagliata disciplina, che presenta anche deroghe al D.lgs. n. 152/2006, con tutti gli aspetti che vanno presi in considerazione nella stesura del Piano per la gestione delle macerie. Il medesimo articolo detta inoltre una serie di norme per la raccolta e il trasporto dei materiali, specifiche disposizioni per la gestione dei rifiuti elettronici, gli obblighi dei gestori dei siti di deposito temporaneo delle macerie e la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/144/SAEC-NOT/CS del 02.04.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • L’impatto ambientale dei rifiuti alimentari: strategie efficaci per ridurre gli sprechi

    L’industria alimentare ha un impatto notevole sulla sostenibilità: prima per l’emissione di gas serra di cui si rende responsabile nella produzione del cibo e poi per la quantità di rifiuti alimentari che causa.

    La filiera alimentare, lo sappiamo, è fondamentale e necessaria, dal momento che non ne possiamo fare a meno. Per questo sondare opportunità per mitigare il suo effetto sugli ecosistemi è così importante. Fortunatamente le strategie sono diverse e si possono implementare in tutti gli stadi della produzione, dall’agricoltura alla gestione degli scarti.

    I rifiuti alimentari, per esempio, possono essere ridotti e in questo caso si parla di rifiuti alimentari evitabili. Allo stesso modo possiamo ridurre l’impronta climatica che lasciano, agendo sul contenimento delle emissioni nella catena da cui vengono prodotti, su interventi di riciclo e sulle attività per valorizzarli.

    I vantaggi del contenimento dello spreco alimentare

    Come accennato, guardando alla sostenibilità in termini di tutela delle risorse e dell’ambiente, non mancano le iniziative per regolare lo spreco alimentare.

    Come in tutte le gestioni più attente e accorte, una riduzione degli sprechi può corrispondere anche a un taglio dei costi. Il caso specifico dei rifiuti alimentari non è diverso e anzi, ampiamente documentato da studi e inchieste.

    Infatti, secondo una ricerca presentata nel 2017 da Champions 12.3, un gruppo britannico che comprende attori pubblici e privati del settore alimentare impegnati nell’obiettivo 12.3 dell’Agenda 2030 dell’ONU per ridurre lo spreco, il margine di crescita economica è notevole.
    I dati raccolti da 1.200 attività di settore appartenenti a circa 700 imprese in 17 diversi stati hanno dimostrato non solo un ritorno dell’investimento a fronte di una riduzione degli sprechi ma, per oltre la metà delle attività, a ogni sterlina investita è corrisposto un rientro di almeno 14 sterline.

    Le ragioni per una limitazione di rifiuti alimentari sono valide dal punto di vista economico ma anche e soprattutto sono legate all’etica e alla sostenibilità.

    Perciò uno sviluppo economico virtuoso e a impatto ridotto è possibile anche per il comparto alimentare, intervenendo a più livelli e valutando investimenti nella giusta direzione.

    Quanti e quali sono i rifiuti alimentari?

    Il termine “rifiuti alimentari” si riferisce a tutti gli alimenti diventati rifiuti.
    A livello giuridico, la definizione è contenuta nella Direttiva 2018/851/UE, che modifica la Direttiva 2008/98/CE e fa riferimento al Regolamento CE 178/2002.

    I dati presenti contenuti nel Food Waste Index Report 2024 dell’ONU quantificano la produzione mondiale annua di rifiuti alimentari in un valore monetario di oltre 1.000 miliardi di dollari statunitensi.
    Se l’impatto economico dello spreco alimentare in Italia corrisponde a quasi un punto di PIL (oltre 15 miliardi di euro nel 2019 secondo i dati ENEA), quello ambientale non è certo inferiore. Sempre secondo i dati ONU, infatti, a livello globale si devono ai rifiuti alimentari, includendo perdite e sprechi, emissioni di gas serra pari all’8-10% del totale.

    Allargando il quadro, come riportato nello studio risalente al 2022 di Ritchie, Rosado e Roser pubblicato online sul portale Our World in Data, il comparto del settore del cibo nel suo complesso è responsabile del 26% delle emissioni totali prodotte: equivalenti a 13,7 miliardi di tonnellate di CO2.

    Abbiamo definito quanti e quali sono i rifiuti alimentari, ma come si interviene su un impatto così grande a livello globale?
    L’incidenza di questo comparto può essere ridotta e contenuta. Le aziende del settore alimentare hanno la possibilità di mettere in atto pratiche virtuose per promuovere uno sviluppo più in linea con la sostenibilità del pianeta e degli ecosistemi.

    Riduzione delle risorse, aumento delle emissioni e problemi di gestione: i danni dello spreco alimentare 

    L’impatto ambientale del cibo si misura per gli sprechi di cui è responsabile, ma anche per le risorse di cui si serve.

    Il settore della produzione di alimenti, infatti, è il più grande consumatore di acqua. La sola agricoltura a livello globale – e senza contare quindi le attività successive di lavorazione alimentare – utilizza il 70% delle risorse idriche a disposizione, sempre secondo i dati contenuti nello studio di Ritchie, Rosado e Roser.

    Per quanto riguarda le emissioni, oltre a quelle riconducibili alla produzione diretta che abbiamo detto corrispondere al 26%, è importante ricordare anche l’incidenza indiretta.
    Il suolo destinato alle produzioni agricole o di allevamento, infatti, ha ridotto considerevolmente le foreste il cui contributo all’assorbimento di CO2 resta fondamentale.
    Protagonista in senso negativo anche della diminuzione della biodiversità, il settore primario quando sceglie un modello intensivo risulta particolarmente dannoso per l’ambiente.

    A livello di trasformazione dei prodotti alimentari, all’impronta di carbonio originata dai consumi energetici e dai materiali impiegati – la plastica su tutti – si uniscono gli sprechi di una materia prima deperibile, che necessita di trasporto e trattamenti dedicati.

    Insomma, se già il settore ha un impatto pesante a livello ambientale, gli sprechi e i rifiuti alimentari non fanno che accentuare il problema.
    La buona notizia è che dove c’è uno spreco si può intervenire per contenerlo, ridurlo o, nel migliore dei casi, azzerarlo.

    Strategie sostenibili: recupero e riutilizzo dei rifiuti alimentari

    Valorizzare gli scarti alimentari è una pratica che ben si inserisce all’interno dell’economia circolare come indicato anche nell’obiettivo 12.5 dell’Agenda 2030 dell’ONU. Inoltre, è un’opportunità per promuovere modelli di consumo più sostenibili per le persone e per l’ambiente.

    Omnisyst incentiva il riutilizzo delle risorse esistenti che incarna l’economia circolare favorendo la simbiosi industriale dei rifiuti alimentari per indurre le aziende a vedere in un modello condiviso un fattore di innovazione e crescita. 

    In un’ottica di recupero, i rifiuti alimentari divengono sottoprodotti alimentari, materie prime riutilizzabili e regolate da specifiche normative di riferimento.
    Nei sottoprodotti alimentari si contano tutti gli scarti, sia quelli di frutta e verdura, che lattiero-caseari, di macellazione o ittici, solo per fare alcuni esempi.

    Il percorso che punta a dare valore ai rifiuti alimentari non guarda unicamente a soluzioni come il compostaggio che trasforma gli scarti in fertilizzante organico, oppure la produzione di mangimi per gli allevamenti o ancora prodotti per il pet-food domestico.
    La tecnologia aiuta a recuperare gli scarti alimentari in diverse modalità fruibili da parte di tanti settori industriali.

    Come si combatte lo spreco alimentare

    A seconda degli scarti e quindi della categoria dei sottoprodotti alimentari impiegati nel riciclo, le tecnologie coinvolte cambiano e offrono scenari di riutilizzo diversi.
    Vediamo qualche esempio.

    • Convertire i rifiuti alimentari in biogas, una fonte di energia rinnovabile, è una soluzione innovativa e di grande impatto. In un contesto di economia circolare, infatti, trasformare un residuo in risorsa energetica è virtuoso per due ragioni: non aver perso l’opportunità di valorizzare uno scarto e averlo reso il più possibile spendibile.
    • Un altro esempio riguarda la produzione di bioplastiche che sfrutta materie prime di origine vegetale come i sottoprodotti alimentari di questa natura. Con processi di estrazione e trasformazione si ottengono imballaggi, componenti industriali e prodotti che in virtù dei materiali che li compongono possono essere biodegradabili.
    • Ancora, grazie a impianti e tecnologie specifiche si possono ottenere da residui alimentari materie prime in sostituzione di quelle vergini impiegabili nell’industria tessile o nel settore dell’edilizia: nel primo caso divenendo fibre per la produzione di tessuti, nel secondo materiale isolante o da costruzione.
    • Nell’industria della cosmesi e della cura personale i prodotti di origine animale o alimentare sono impiegati con sempre maggior frequenza; destinare gli scarti a questo ambito permette inoltre di limitare il ricorso ad agenti chimici, offrendo un prodotto finale più sostenibile.

    Non mancano le opportunità per trasformare uno scarto in una risorsa e, per un settore con un’impronta sull’ambiente così marcata, scegliere strategie di riciclo diventa un’opportunità da cogliere.

    Il modello circolare e l’impatto delle aziende alimentari

    Come abbiamo sottolineato, nella filiera di produzione del cibo, si può intervenire a più livelli per contenere l’impatto ambientale.
    Come tutti i comparti industriali, scegliere un approvvigionamento energetico green è il primo passo. Successivamente, nella trasformazione degli alimenti si può agire per efficientare la filiera e scegliere per il prodotto finito packaging ottenuti da materiali riciclati o meglio ancora compostabili.

    Le iniziative per ridurre le emissioni non mancano e nello specifico, per un settore in cui gli scarti hanno questa incidenza sull’ambiente, promuoverne il riciclo è altrettanto importante.

    In un’azienda alimentare, scegliere un gestore ambientale che sostiene l’economia circolare aiuta a dare valore agli scarti e ai residui ottenuti dalla propria produzione.

    Aziende come Omnisyst incoraggiano le organizzazioni a entrare in un percorso simbiotico di scambio e il comparto alimentare non fa eccezione. Trasformare i rifiuti in risorse contribuisce a ridurre il proprio impatto ambientale e a contenere le emissioni di CO2.

    Lo sviluppo di una crescita virtuosa si costruisce con l’azione di pratiche sostenibili, anche e soprattutto nella gestione dei residui.
    Le aziende alimentari possono infatti avere un’influenza positiva perché dispongono di uno scarto che presenta tante possibilità per essere reinvestito nella produttività.

    A cura di OmniNews di Aprile

  • Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE – Italia sanzionata per inadempimento degli obblighi della Direttiva acque reflue

    La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emanato la sentenza 27 marzo 2025 (causa C-501/23) in cui ha imposto all’Italia sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane in relazione a quattro agglomerati (in Sicilia e in Valle d’Aosta).

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/139/SAEC-GIU/FA del 01.04.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

    obbligo di rimozione – Consiglio di Stato n. 1883/2025

    Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione dell’obbligo della curatela fallimentare in merito alla rimozione dei rifiuti e riepiloga  i principi che sorreggono l’obbligo per la curatela di intervenire a rimuovere i rifiuti. La sentenza è interessante e permette un primo focus sul momento in cui il fallimento apprende, acquisisce e diviene detentore dei beni del fallito. Nel caso in esame invero la curatela rinunciava alla liquidazione di alcuni beni e sosteneva che tale rinuncia esentava la curatela anche dagli obblighi “pubblici” di rimozione dei rifiuti ordinati dalla pubblica amministrazione con ordinanza contingibile ed urgente.

    Il Consiglio di Stato precisa il momento di acquisizione della detenzione, precisa l’ambito giuridico della rinuncia alla liquidazione, rinnova l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo alla curatela.

    Scrive il CdS: “…Ad avviso della parte appellante, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabili, alla fattispecie in esame, i principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021, non considerando che la Curatela fallimentare non avrebbe mai avuto la materiale disponibilità dei terreni di che trattasi in ragione della rinuncia effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, ter comma 8, della Legge fallimentare, secondo cui “ Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”.

    Secondo il Collegio invero “…la detenzione dei beni del fallito è acquisita ipso iure dalla Curatela fallimentare al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’art. 133 co. 1 c.p.c…”.

    Il Fallimento invece sostiene che la rinuncia della curatela alla liquidazione del bene esime da ogni responsabilità.

    Rileva il Collegio che “siffatta “rinuncia”, anzitutto, postula, sul piano logico-giuridico, la previa disponibilità del bene in ragione proprio della sua inclusione nella massa fallimentare sin dall’apertura della procedura concorsuale, non essendo, all’evidenza, possibile rinunciare a qualcosa di cui non si abbia anche la previa disponibilità giuridica…Pertanto, la rinuncia in esame,..ha per oggetto non l’acquisizione ma la liquidazione del bene, posto che, diversamente opinando, l’ordinanza sarebbe nulla per inesistenza dell’oggetto, in ragione dell’impossibilità di rinunciare a qualcosa di cui non si abbia la disponibilità.

    Precisa il Collegio: ” Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra la rinuncia ad acquisire beni pervenuti al fallito in corso di procedura (art. 42 co. 2 e co. 3 L.F.) e l’autorizzazione a non acquisire all’attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente (art. 104 ter, comma 8 bis, L.F.), poiché mentre nel primo caso l’inclusione alla massa fallimentare è rimessa alla decisione del Curatore in quanto presupponente il compimento di un precipuo atto negoziale che, se omesso in ragione dell’anti-economicità dell’operazione sul piano delle prospettive di liquidazione, preclude il perfezionamento dell’acquisto, nel secondo caso, invece, è automatica, in quanto dipendente da un fatto giuridico in senso stretto, ossia la titolarità del bene già acquisita dal fallito prima della sentenza dichiarativa di fallimento, potendo il Curatore in questi casi soltanto decidere se includere o meno il bene nel programma di liquidazione.

    La curatela dunque non si spoglia del bene e delle relative responsabilità anche in caso di obbligo di rimozione di rifiuti in proprietà della fallita.

    Dunque, continua il Consiglio: “…Al ricorrere di tale ultima fattispecie, il bene continua a rimanere nella disponibilità giuridica della Curatela fallimentare, in quanto componente del patrimonio della società fallita e, come tale, anche foriero di responsabilità per eventuali danni a terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. La dichiarazione di fallimento, infatti, non realizza un fenomeno di tipo successorio, privando, soltanto, la società fallita della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei suoi creditori secondo le regole concorsuali previste dalla legge. L’effetto, in pratica, è il medesimo di un pignoramento omnibus, ossia di un pignoramento di tutti i beni del debitore.

    Il che, per quanto di rilievo nella fattispecie in esame, implica la configurabilità di un persistente obbligo di vigilanza sul bene non sottoposto alle attività di liquidazione per la tutela dei creditori fallimentari, onde evitare la possibile insinuazione al passivo di creditori sopravvenuti.

    … poiché il fondo inquinato apparteneva alla società fallita, la Curatela ne è divenuta detentrice ipso iure…..Deve, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, trovare conferma il principio di diritto, formulato dalla citata decisione del CGARS, secondo cui la scelta della Curatela di non procedere alle attività di liquidazione di un bene non equivale ad un atto di abbandono del bene stesso, non potendo produrre l’effetto di estrometterlo dalla sfera giuridica del debitore che ne sia titolare….

    A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri