Autore: Eco-Verde srl

  • Significativo /misurabile: quale accertamento?

    “Significativo” e “misurabile”: Senza accertamento tecnico?

    Cass. pen. n. 12514/2025

    Il caso: officina meccanica/oli esausti

    Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., contestato ai ricorrenti, in relazione alla gestione irregolare di una officina meccanica. Gli imputati sono stati accusati di aver causato una compromissione significativa e misurabile di porzioni estese di suolo/ sottosuolo circostanti l’officina, attraverso il versamento di oli esausti di altri materiali inquinanti, per lungo tempo. La posizione degli imputati era inoltre aggravata dal fatto di aver continuato l’attività – con continuo versamento sul suolo di oli esausti – anche dopo il sequestro del sito.

    La sentenza

    La sentenza della Cassazione penale numero 12514/2025, permette alcune considerazioni interessanti in ordine al reato di inquinamento ambientale ai sensi dell’articolo 452-bis del Codice penale.

    Secondo la Cassazione, la prova dell’inquinamento non deve necessariamente essere verificata con accertamenti tecnici, perizie, per intenderci. La prova dell’inquinamento è possibile anche sulla base di evidenze macroscopiche o dati concreti che dimostrino però una compromissione o un deterioramento significativo e soprattutto misurabile delle matrici ambientali.

    La Cassazione, attenzione, non esclude che ci possa essere la necessità, in determinati casi, di verifiche tecniche precise ma sottolinea che possono verificarsi delle situazioni in cui non ci sia questa necessità. Sono casi in cui esiste una macroscopica evidenza.

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    Ad esempio, nel caso di distruzione .…. continua lettura articolo commento cass-pen. 12514:202

    A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Nuova direttiva sulle acque reflue urbane: trattamento dei microinquinanti obbligatorio dal 2045

    La nuova direttiva europea sulle acque reflue urbane, entrata in vigore all’inizio del 2025 e in attesa di recepimento da parte degli Stati membri, ha scatenato, a distanza di un paio di mesi, una violenta reazione del settore farmaceutico e cosmetico. Secondo il nuovo testo, i produttori di prodotti farmaceutici e cosmetici saranno, infatti, chiamati a coprire almeno l’80% dei costi aggiuntivi per il trattamento quaternario delle acque reflue – il quarto livello di trattamento di depurazione previsto dalla direttiva, volto a eliminare la presenza di cosiddetti “microinquinanti” – attraverso un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) e in conformità al principio “chi inquina paga”.

    Il settore è considerato la principale fonte di microinquinanti nelle acque reflue urbane. Ma molte aziende non ci stanno. A cominciare da quelle aderenti alla Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA), che ha presentato un’istanza presso il Tribunale dell’Unione Europea “per fare chiarezza sulla direttiva”, in particolare su “come la decisione di includere solo due settori nella responsabilità del trattamento quaternario delle acque reflue urbane in Europa si allinei con il principio ‘chi inquina paga’ dell’Ue”, come dichiara in una nota del 10 marzo 2025. Giorno in cui anche Medicines for Europe, associazione dei produttori europei di equivalenti, biosimilari e medicinali a valore aggiunto, comunica il proprio sostegno al ricorso presentato “da dieci multinazionali del settore dei farmaci fuori brevetto (off patent)” contro la direttiva al fine di “evitare un onere di costi discriminatorio e sproporzionato e quindi a salvaguardare l’accesso dei pazienti ai medicinali essenziali”.

    Indice dei contenuti

    Le stime dei costi di Medicines for Europe

    Il ragionamento di Medicines for Europe è il seguente: il prezzo dei prodotti della cosmesi potrà essere adeguato rispetto ai nuovi oneri; i produttori di medicinali equivalenti non avranno la possibilità di adeguare liberamente i prezzi per effettuare una compensazione e si ritroveranno con prodotti resi economicamente non sostenibili dalla nuova direttiva. Il sistema EPR colpisce in modo sproporzionato i produttori di medicinali fuori brevetto, che rappresentano il 70% dei medicinali dispensati dai sistemi sanitari Ue e il 90% dei medicinali essenziali, ma solo il 19% della spesa farmaceutica.

    La direttiva stima in 1,2 miliardi di euro all’anno il costo del trattamento delle acque, cifra che sarebbe, invece, sottostimata secondo le proiezioni basate su stime nazionali di Paesi come la Germania e secondo il raggruppamento europeo degli enti e delle imprese incaricate del trattamento delle acque a livello nazionale, che attesterebbero il costo dell’operazione tra i 5 e gli 11 miliardi di euro annui. Anche le cifre più basse fornite dalla Commissione europea sarebbero comunque insostenibili secondo le proiezioni di Medicines for Europe: l’industria dei farmaci equivalenti e biosimilari si troverebbe a sostenere fino al 60% dei costi dello schema, con un impatto senza precedenti sulle forniture di medicinali utilizzati ogni giorno da milioni di pazienti in Europa.

    La battaglia giuridica di EFPIA

    EFPIA ha invece impugnato la direttiva per ottenere “chiarezza giuridica” in merito, considerando arbitraria la decisione di ritenere solo le industrie farmaceutiche e cosmetiche responsabili dei costi di trattamento delle acque reflue urbane. Una decisione che, secondo EFPIA, “non solo è intrinsecamente ingiusta, ma mina l’ambizione del Green Deal e non riuscirà a incentivare altri settori a ridurre i microinquinanti nell’acqua”. I principi dell’UE di non discriminazione, proporzionalità e del “chi inquina paga” non si riflettono nella direttiva; gli obblighi imposti dalla direttiva ai produttori di farmaci sono inoltre contrari al requisito della certezza del diritto. “L’Europa ha bisogno di una legislazione ambientale che funzioni, in cui tutti i settori siano incentivati a ridurre in modo sostenibile i microinquinanti e in cui i costi di trattamento per i produttori siano allineati al volume di microinquinanti presenti nelle nostre acque”, ha dichiarato Nathalie Moll, direttrice generale dell’EFPIA.

    La direttiva 2024/3019: nuove norme per un trattamento più efficiente

    La direttiva 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) – che rivede la direttiva adottata nel 1991 per proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue da fonti urbane e settori specifici – è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e va recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2027.

    L’oggetto del provvedimento è all’articolo 1: “la presente direttiva stabilisce norme sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane, allo scopo di proteggere l’ambiente e la salute umana, in conformità all’approccio One Health, riducendo progressivamente le emissioni di gas a effetto serra a livelli sostenibili, migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque e contribuendo alla transizione verso un’economia circolare. Essa stabilisce inoltre norme sull’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane, sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane e sull’attuazione del principio ‘chi inquina paga’”.

    La tabella di marcia della nuova direttiva

    Il testo fissa per l’entrata in vigore di nuovi obblighi di depurazione la seguente tabella di marcia: entro il 2035 tutti gli agglomerati con almeno 1000 abitanti equivalenti devono essere dotati di reti fognarie alle quali devono essere collegate tutte le fonti di acque reflue domestiche (a differenza delle norme precedenti che stabilivano una soglia minima di 2000 abitanti equivalenti). Per questi stessi agglomerati, sempre entro il 2035 gli Stati membri devono provvedere al trattamento secondario: rimuovere la materia organica biodegradabile dalle acque reflue urbane prima dello scarico nell’ambiente. Il trattamento terziario, cioè l’eliminazione dell’azoto e del fosforo, sarà obbligatorio entro il 2039 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di almeno 150 000 abitanti equivalenti. Per tali impianti, entro il 2045 gli Stati membri dovranno applicare un trattamento supplementare, il trattamento quaternario, per rimuovere i microinquinanti.

    Diventano più stringenti le regole per il monitoraggio di vari parametri di salute pubblica riguardanti inquinanti chimici, microplastiche, agenti patogeni e resistenza antimicrobica. Previsto anche l’obbligo degli Stati membri di promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, in particolare nelle zone soggette a stress idrico.

    Le nuove norme introducono anche un obiettivo di neutralità energetica: entro il 2045 gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 abitanti equivalenti o più dovranno utilizzare energia da fonti rinnovabili generata dai rispettivi impianti.

    La valutazione di Legambiente

    Secondo Andrea Minutolo, coordinatore dell’ufficio scientifico di Legambiente, a cui abbiamo chiesto un parere, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane va nella giusta direzione e si inserisce in un contesto normativo più ampio volto monitorare costantemente la qualità dei nostri corpi idrici e di limitare tempestivamente fenomeni di inquinamento e cattiva gestione. “Basti pensare – dice Minutolo – come, secondo le ultime valutazioni fatte, il tasso di conformità della depurazione in Italia è complessivamente pari al 56 %, al di sotto della media UE del 76 %. 

    A livello nazionale, gli scarichi di acque reflue urbane contribuiscono in modo significativo a una qualità dell’acqua non buona nel 45,8% dei corpi idrici superficiali, tra fiumi, laghi e costieri. In questo scenario, in linea con il principio “chi inquina paga”, è stata introdotta anche la responsabilità estesa del produttore (EPR) per i medicinali per uso umano e i prodotti cosmetici. Questo passaggio è stato necessario per coprire i costi del trattamento aggiuntivo, di tipo quaternario, per rimuovere i microinquinanti dalle acque reflue urbane. Costi che altrimenti sarebbero potuti ricadere sulle spalle degli utenti, ovvero i cittadini”.

    A cura di Alice Scialoja di www.rigeneriamoterritorio.it

  • No, non è stato il clima folle. Perché il blackout spagnolo mette a nudo molti tabù energetici

    Al seguente link si può scaricare l’articolo: Allegato

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    Articolo a cura di Chicco Testa da Il Foglio e NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Appalti raccolta e trasporto rifiuti, i nuovi “Cam”


    I nuovi “Criteri ambientali minimi” (Cam) da inserire negli appalti pubblici del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvati dal Ministero dell’Ambiente il 7/4/2025 puntano su prevenzione, riuso, e qualità della raccolta differenziata.

    Le prescrizioni “green” approvate con decreto dal Ministero dell’ambiente dovranno essere inserite nei bandi pubblici di gara e impegnano tutte le imprese che vogliono aggiudicarsi il servizio di gestione integrata dei rifiuti. I precetti approvati affrontano i diversi aspetti ambientali associati al ciclo di vita del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Sono ricompresi anche il servizio di pulizia e spazzamento, la fornitura di veicoli e dei contenitori per la raccolta. I nuovi “Cam” propongono soluzioni che favoriscono la riduzione complessiva degli impatti ambientali del servizio, tenendo in considerazione sia il contesto di mercato, sia i modelli di organizzazione, con specifica attenzione alle differenze territoriali.

    In particolare, l’obiettivo dei nuovi “Criteri ambientali minimi” negli appalti del servizio rifiuti è, in primo luogo, quello di prevenire la produzione di rifiuti con azioni di sensibilizzazione degli utenti e la promozione dello scambio e del riuso. A questo si accompagna quello di massimizzare qualità e quantità della raccolta differenziata con target impegnativi in ottica “circolare”. Infine c’è la spinta alla diffusione di beni riciclabili e contenenti materiale riciclato tramite l’acquisizione di contenitori e sacchetti in materiale riciclato e riciclabili, nonché la promozione delle filiere del riciclo.

    I “Cam” approvati con il Dm Ambiente 7 aprile 2025 dal 18 giugno 2025 sostituiranno i precedenti approvati con Dm 23 giugno 2022.

    Documenti di riferimento

    Dm Transizione ecologica 23 giugno 2022

    Criteri ambientali minimi – Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, fornitura di contenitori e sacchetti per raccolta rifiuti urbani, fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per raccolta e trasporto rifiuti e per spazzamento stradale

    Dlgs 31 marzo 2023, n. 36

    Codice dei contratti pubblici – Attuazione legge delega 78/2022 – Abrogazione Dlgs 50/2016

    Codice appalti ed ambiente, le regole verdi per partecipare alle gare pubbliche

    Le imprese che intendono fornire beni e servizi alla Pubblica Amministrazione devono partecipare a procedure ad evidenza pubblica e rispettare determinati standard di sostenibilità ambientale. Le norme che regolano questi processi sono contenute nel “Codice dei contratti pubblici”, recentemente aggiornato con il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in sostituzione del Dlgs 50/2016. Nel Dossier si offre l’esame della disciplina in questione, con un focus speciale relativo ai decreti recanti i criteri ambientali minimi (cd. “Cam”) che gli operatori devono osservare. Il documento è aggiornato ai nuovi criteri ambientali minimi (cd. “Cam”) per il servizio di gestione rifiuti e per i servizi di ristoro e distribuzione di acqua potabile pubblicati nell’aprile 2025

    Dm Ambiente 7 aprile 2025

    Criteri ambientali minimi per affidamento servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani, pulizia e spazzamento stradale, fornitura veicoli e contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (ADATTAMENTO REDAZIONALE DEL TESTO UFFICIALE CON STRUTTURA COMPLETAMENTE NAVIGABILE E INDICE INTERATTIVO, ANCHE PER GLI ALLEGATI)

    Appalti ed ambiente (Codice dei contratti pubblici – Cam/Criteri ambientali minimi)

    L’area dedicata al Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) e provvedimenti satellite (tra cui quelli relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica). Un sistema normativo che, in recepimento delle direttive Ue su appalti pubblici e contratti di concessione, impone il conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica. Con i testi ragionati ed aggiornati di tutti i “criteri ambientali minimi” (cd. “Cam”) cui specifici beni e servizi devono rispondere per poter efficacemente partecipare alle gare pubbliche.

    A cura di Francesco Petrucci di Rete Ambiente NETWORK

  • CAM Rifiuti – il MASE aggiorna i criteri al nuovo Codice Appalti

    Pubblicato il Decreto del 7 aprile 2025 con cui il MASE ha aggiornato i Criteri ambientali minimi (CAM) Rifiuti (Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2025, n. 92). Il Decreto abroga il precedente del 23 giugno 2022 ed entrerà in vigore il 18 giugno 2025.

    L’aggiornamento, su aspetti non strutturali, si è reso necessario in virtù dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice degli appalti).

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/160/SA-NOT/TO del 22.04.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • ALBO GESTORI – Deliberazione 3/2025 su iscrizione Cat. 1 per raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti

    Pubblicata la Deliberazione Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3/2025 con cui viene consentito alle imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti ai fini dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali di potersi avvalere delle stesse dotazioni minime di personale e veicoli che sono già richieste ai soggetti che svolgono esclusivamente attività di raccolta differenziata e trasporto di alcune tipologie di rifiuti (tra cui tessili, batterie e farmaci) e che sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle richieste per l’attività complessiva di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/154/SAEC-ALB/LE del 17.04.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Assicurazione imprese contro eventi calamitosi – FAQ del MASE

    Il MASE, a seguito di una serie di richieste di chiarimento pervenute in merito all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al Decreto 18/2025 “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali”, ha predisposto e pubblicato sul proprio sito le risposte ad alcune delle FAQ raccolte, fornendo delle prime indicazioni sul tema. Come riportato nella precedenti comunicazioni, l’obbligo assicurativo per le grandi imprese è partito il 31 marzo 2025, mentre le medie imprese avranno tempo fino al 1° ottobre 2025 e quelle piccole fino al 31 dicembre 2025. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/155/SAEC-NOT/CS del 17.04.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Attestazione idoneità dei veicoli

    In cosa consiste la modalità di compilazione dell’attestazione di idoneità dei veicoli di cui alla Delibera 9/2022?

    I dati relativi ai nuovi veicoli e i codici EER richiesti devono essere inseriti esclusivamente tramite AgestTelematico. Il sistema genera il modello precompilato di attestazione riportante un codice identificativo collegato al Foglio Riepilogativo.

    Il Responsabile tecnico:

    1. verifica la correttezza delle informazioni riportate nel modello precompilato di attestazione integrandolo con le informazioni mancanti ed altri informazioni di dettaglio;
    2. verifica i codici contenuti nel foglio riepilogativo;
    3. appone la propria firma, digitale o autografa.

    L’elenco dei codici EER deve essere allegato all’attestazione?

    No, i codici attestati risultano dal Foglio Riepilogativo dell’istanza avente il codice identificativo uguale all’attestazione di idoneità generata dal sistema.

    Di seguito il link per scaricare la Deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2022: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/121-Del9_15.12.2022.pdf

    A cura di News@lbo – n.9 di Albo Nazionale Gestori Ambientali

  • Classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice EER 

    Per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (art. 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti e dell‘Elenco codici EER rifiuti  aggiornato al 01/06/2021.

    Chiarimenti in merito all’utilizzo dei codici EER 99 sono stati forniti dal Comitato Nazionale con Circolare n. 4 del 26 aprile 2022.

    A cura di News@lbo – n.9 di Albo Nazionale Gestori Ambientali

  • Sentenza Consiglio di Stato su localizzazione impianti inquinanti

    Secondo la Sentenza del Consiglio di Stato del 10 febbraio 2025, n. 1071, per contestare la realizzazione di un impianto ad elevato impatto ambientale basta che il Comune limitrofo prospetti potenziali ripercussioni negative sul proprio territorio, senza dover provare la reale pericolosità dell’opera. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/153/SAEC-GIU/LE del 16.04.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE