Autore: Eco-Verde srl

  • Sentenza Consiglio di Stato su mancata partecipazione Comune a conferenza servizi AIA

    Il Consiglio di Stato, nella sentenza 13 gennaio 2025, n. 215, ha stabilito che il Comune non rientra tra i soggetti titolari di competenze ambientali che, ai sensi del D.lgs. n.  152/2006, devono essere invitati alla Conferenza di servizi indetta ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/097/SAEC-GIU/LE del 10.03.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di Newsletter ASSOAMBIENTE

  • Chiarita la responsabilità del trasportatore nel traffico illecito di rifiuti

    La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 2602 del 22 gennaio 2025, ha chiarito la responsabilità del trasportatore nel traffico illecito di rifiuti. Il caso riguardava un trasportatore che aveva accettato un carico senza verificarne l’analisi merceologica, da cui sarebbe emersa una difformità rispetto a quanto dichiarato. La Corte ha stabilito che il trasportatore risponde penalmente se tali difformità sono rilevabili con la normale diligenza professionale. È quindi essenziale che gli operatori del settore controllino documentazione e natura dei rifiuti trasportati per evitare sanzioni.

    A cura di Omnisyst

  • Le emissioni di gas serra legate alle attività produttive rappresentano un indicatore chiave per misurare l’impatto ambientale dell’industria. 

    Secondo i dati Eurostat, nel terzo trimestre del 2024 le emissioni nell’UE sono diminuite dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, con il settore energetico che ha registrato la riduzione più significativa (-6,7%). Tuttavia, le emissioni generate dalle attività produttive e industriali continuano a essere un elemento centrale nel dibattito sulla transizione ecologica. Un’analisi approfondita di questi dati può fornire spunti cruciali per l’adozione di strategie di riduzione efficaci.

    Approfondisci al seguente link:

    ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_ac_aigg_q/default/table?lang=en&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_3qIV0EaYx0egpXgDHY-CFcTiNFbgpXNocqy_2AAl8tkRT9ChgbuNOhwfBVnJISpWL2vV3moLfqzq-JU5XEDBcu5BHkVF3BHHoLvHGvoTLSU7jQno&_hsmi=105391000&utm_content=105391000&utm_source=hs_email

    A cura di Omnisyst

  • Geolocalizzazione sui veicoli a motore che trasportano rifiuti pericolosi – VIDEOGUIDA deliberazione n.3 del 19 dicembre 2024

    La deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo stabilisce che entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte al RENTRI e alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali dovranno installare sistemi di geolocalizzazione sui veicoli a motore che trasportano rifiuti pericolosi.

    Di seguito una video guida sulla deliberazione

    A cura di Albo Nazionale Gestori Ambientali

  • Proroga registrazione RENTRI al 14 aprile 2025 – Le nuove scadenze per l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)

    Con l’introduzione della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono stati aggiornati i termini per l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), un passo fondamentale per migliorare la gestione e il monitoraggio dei rifiuti in Italia. Questa nuova normativa è stata confermata dal Decreto Milleproroghe, che ha previsto la proroga dei termini di adesione al registro, fissando la scadenza definitiva al 14 aprile 2025.

    La Proroga delle Scadenze

    Fino a oggi, la scadenza per l’iscrizione era prevista per il 1° marzo 2025, ma la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha spostato il termine finale per la registrazione al 14 aprile 2025. Questo rinvio è stato stabilito per consentire alle aziende più tempo per completare l’adeguamento alle nuove normative. La proroga è stata introdotta per evitare problematiche legate alla mancanza di tempo necessario per ottemperare agli obblighi normativi, soprattutto per le piccole e medie imprese che potrebbero trovarsi in difficoltà nell’organizzare e completare le procedure di registrazione.

    Implicazioni per le Imprese

    Le imprese che non adempiranno agli obblighi previsti dalla legge entro il termine stabilito rischiano sanzioni amministrative. È fondamentale quindi che tutte le realtà coinvolte nella gestione dei rifiuti si attivino per completare l’iscrizione entro la nuova data, evitando problemi legati a possibili multe o interruzione dell’attività. L’iscrizione al RENTRI comporta una serie di passaggi burocratici e tecnici, che vanno seguiti scrupolosamente per evitare inconvenienti.

    Cosa cambia con la nuova scadenza?

    Il rinvio della scadenza al 14 aprile 2025 offre una finestra temporale ulteriore che consentirà alle aziende di ottimizzare i processi e completare l’iscrizione senza fretta. Questo margine extra è stato accolto positivamente da molti operatori del settore, che hanno ora la possibilità di adattarsi alle nuove normative in modo più organizzato. Le autorità locali, nel frattempo, continueranno a vigilare per garantire che tutte le aziende si allineino ai requisiti di tracciabilità imposti dalla legge.

    A cura di www.novasafe.it

  • Formazione RENTRI: Nuove date per la formazione 2025

    Parte a marzo il quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.

    Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved e Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.

    Il percorso formativo è formato da una serie di webinar i cui destinatari sono le imprese e gli enti interessati a operare sul RENTRI.

    Gli eventi, la cui partecipazione è completamente gratuita, si svolgeranno tra marzo e giugno 2025 la loro durata è di circa 60 minuti; al termine di questi non verrà rilasciato alcun attestato di partecipazione.

    Il link per la registrazione all’evento verrà reso disponibile una settimana prima.

    Di seguito gli argomenti e le date dei prossimi eventi formativi.

    FIR e servizi di supporto

    • Come compila il fir il produttore anche nel caso di trasporto in conto proprio dei rifiuti – venerdì 14 marzo ore 11
    • Come compila il fir il produttore nel caso di rifiuto prodotto fuori dall’unità locale che porta nel deposito temporaneo – lunedì 24 marzo ore 11
    • Come compila il fir il trasportatore quando il produttore ne fa richiesta – lunedì 7 aprile ore 11

    REGISTRI e servizi di supporto

    • Come compila il registro un produttore e come scarica la copia completa del Fir – giovedì 17 aprile ore 11
    • Come compila il registro il trasportatore e trasmette la copia completa del Fir cartaceo al produttore – venerdì 9 maggio ore 11
    • Come compila il registro un impianto che riceve da terzi e poi tratta internamente e con produzione di materiali – venerdì 23 maggio ore 11
    • Come compila il registro il produttore autorizzato e tenere in messa in riserva o deposito temporaneo – venerdì 6 giugno ore 11
    • Come compila il registro l’intermediario – venerdì 20 giugno ore 11

    A cura di www.albonazionalegestoriambientali.it

  • A.I.A.: Titolare e … Gestore

    Gestore e titolare della A.I.A. – Cass. pen. 9614/2014

    La Cassazione penale n. 9614/2014 affronta il problema della responsabilità tra titolare della AIA e gestore effettivo dell’impianto (trattamento rifiuti). Accade spesso che il titolare della A.I.A. non sia l’effettivo gestore dell’impianto. La decisione è ancora attuale e individua il centro di imputazione delle responsabilità, salvi i dovuti distinguo.

    –

    Il caso trattato dalla Corte si riferisce alla violazione dell’art. 29 quattuordecies comma 2 Dlgs. 152/2006, violazioni di prescrizioni dell’autorizzazione, previgente al Dlgs. 46/2014 e dunque tale violazione configurava ancora il reato, la contravvenzione (oggi depenalizzato).
    Il caso trattato dalla Cassazione vede una società consortile ed il presidente del CDA intestatari e titolari dell’AIA; società consortile che poi attribuiva la gestione ad altra società a mezzo di una concessione (contratto pubblico).Tuttavia si segnala le responsabilità tra gestore effettivo e titolare dell’autorizzazione non è netto e di facile individuazione. E’ necessario entrare nei singoli rapporti contrattuali .

    La sentenza della Corte riporta in capo al titolare dell’AIA ogni  responsabilità.

    RESPONSABILITA’ TITOLARE A.I.A.

    A fronte della contestazione penale al titolare dell’AIA ovvero al suo presidente (società Consortile) l’imputato si difendeva ritenendo che la responsabilità doveva essere attribuita alla società di gestione il cui contratto di concessione trasferiva totalmente ogni responsabilità. 

    La Cassazione ricorda  i diversi sistemi di imputazione di responsabilità in sede ambientale e precisa il motivo per il quale  il titolare della AIA è ritenuto il responsabile.

    Brevemente:

    La responsabilità del titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si definisce come l’obbligo di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate. ​ Questo include la verifica e il controllo continuo delle attività svolte nell’impianto, anche se la gestione operativa è affidata a un’altra entità. ​

    Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il titolare dell’AIA, ovvero l’azienda consortile rappresentata dall’imputato, è responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. ​ Questo significa che il titolare deve garantire che le condizioni dell’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente dal fatto che la gestione operativa sia stata concessa a un’altra società. ​ La responsabilità non può essere delegata completamente al gestore dell’impianto. ​

    Nel contesto della sentenza, la differenza tra titolare e gestore dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è la seguente:

    • Titolare dell’AIA: È l’entità che ha ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale. ​ In questo caso, l’azienda consortile di cui l’imputato è il presidente del consiglio di amministrazione. Il titolare è responsabile di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente da chi effettivamente gestisce l’impianto. ​
    • Gestore dell’impianto: È l’entità che effettivamente svolge le operazioni di gestione dell’impianto, come la realizzazione, la gestione operativa e la manutenzione. ​ Nel caso specifico, la gestione operativa dell’impianto è stata affidata in concessione a un’altra società. ​

    La Corte ha stabilito che, nonostante la gestione operativa sia stata affidata a un’altra società, il titolare dell’AIA (l’azienda consortile) rimane responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. ​

    Scrive la Cassazione:

    “…Come correttamente osservato dal Tribunale, la presenza in atti di un contratto di concessione, che affidava al concessionario gli oneri relativi alla realizzazione e alla gestione dell’ impianto e le relative responsabilità e riservava all’azienda consortile di cui l’ imputato è legale rappresentante il controllo sulla fase di costruzione e gestione, non vale ad escludere la responsabilità dell’ imputato stesso. Non deve dimenticarsi, infatti, che il soggetto titolare dell’autorizzazione ambientale era proprio l’azienda consortile, che era dunque tenuta a verificare l’osservanza di t u t t e le prescrizioni imposte nell’autorizzazione medesima….”

    A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • MILLEPROROGHE 2025R1 – recupero energetico – 31.12.2025DL 202/2024 e conversione in Legge

    Per gli impianti di produzione del cemento è arrivata altra proroga (in deroga) al 31.12.2025 relativa al recupero rifiuti come combustibile/energia.
    L’art. 11 comma 2-septies (DL 202/2024 come convertito) milleproroghe 2025) è veramente illeggibile e recita:
    “All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

    1) Il Parlamento, a mezzo di nota, precisa il significato: “L’art. 11 comma 2-septies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, differisce di un anno, cioè̀ fino al 31 dicembre 2025, l’efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico…”.

    2) Il Parlamento, nel Dossier, precisa che “l’operazione “R1” consiste nell’utilizzazione (di rifiuti) principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (cd. combustibili solidi secondari – CSS)”…. continua lettura artico R1 cemento proroga

    Leggi anche articolo su INTERPELLO R1 – IMPIANTI DIVERSI

    A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Portale MUD telematico solo autenticazione elettronica

    Dal 2025 l’accesso al portale www.mudtelematico.it per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, RAEE, VFU ed Imballaggi potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.

    Di seguito il link per collegarvi al link telematico: https://www.mudtelematico.it/

  • Cambio di Registro di Carico/Scarico dei Rifiuti

    Con la data di oggi 13/02/2025 si apre il nuovo modello di registro di carico e scarico dei rifiuti a seconda del gruppo di appartenenza.

    E si chiude il vecchio modello di registro di carico e scarico.
    In definitiva si deve stampare il registro vecchio modello fino al 12/02/2025.

    Supporto della pagine RENTRI

    https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud