Autore: Eco-Verde srl

  • Interoperabilità dei sistemi gestionali con Rentri

    Dal 23 gennaio 2025, come previsto dalla comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 settembre 2024 (pubblicata sul portale RENTRI), sono disponibili le API  (Application Programming Interface) che consentono agli operatori dotati di proprio sistema gestionale di interoperare con il RENTRI al fine di:

    • vidimare digitalmente i formulari di identificazione dei rifiuti

    • vidimare e aprire i registri di carico e scarico.

    Per quanto riguarda i servizi di supporto, gli operatori iscritti possono:

    • vidimare ed emettere formulari di identificazione dei rifiuti e stamparli in “bianco”

    • vidimare e aprire registri di carico e scarico.

    I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

    Analogamente i Produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione o tenuti all’iscrizione solo nelle scadenze di agosto 2025 e febbraio 2026, possono vidimare ed emettere formulari di identificazione dei rifiuti e stamparli in “bianco” attraverso i servizi di supporto.

    Le altre API verranno pubblicate contestualmente all’avvio del RENTRI previsto per il 13 febbraio prossimo, così come l’insieme dei servizi di supporto.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito web del Rentri.

    A cura di www.ecocamere.it

  • RENTRI: Geolocalizzazione – Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024

    Le imprese iscritte alla categoria 5 dovranno certificare la presenza di sistemi di geolocalizzazione a bordo degli autoveicoli entro il 31 dicembre 2025.

    Entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che trasportano rifiuti speciali pericolosi dovranno dotare i propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione e attestarlo tramite autodichiarazione sul portale AGEST che dovrà includere targa e telaio dei veicoli.

    da www.albonazionalegestoriambientali.it

  • La Russia ha confermato gravi danni ambientali nel mar Nero in seguito al danneggiamento di due petroliere

    La Russia ha confermato che la perdita di petrolio seguita al danneggiamento di due petroliere russe nel mar Nero il 15 dicembre ha causato gravi danni ambientali, la cui entità ed estensione non è ancora stata esattamente definita. Secondo le autorità, le petroliere russe trasportavano 9.200 tonnellate di petrolio e circa il 40 per cento del carico potrebbe essersi disperso in mare.

    Le due petroliere erano state fortemente danneggiate durante una tempesta lo scorso 15 dicembre – una si era spezzata ed era affondata – ed entrambe hanno causato una fuoriuscita di petrolio in mare. Gli incidenti sono avvenuti nello stretto di Kerch, che unisce la Russia alla penisola della Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Nei giorni successivi all’incidente, il governo russo ha avviato operazioni di soccorso e di contenimento dei danni e migliaia di volontari erano stati coinvolti nelle operazioni di pulizia dell’area, che alcuni esperti russi hanno però definito insufficienti. Lo scorso 20 dicembre il presidente russo Vladimir Putin aveva definito la perdita di petrolio un «disastro ecologico».

    by www.ilpost.it

  • Dal 1° gennaio in vigore in tutta Italia. È una legge imposta dall’Unione Europea

    Nuove regole obbligatorie scatteranno dal 1° gennaio 2025 per un settore industriale cruciale anche in Italia: qual è la nuova legge imposta dall’UE?

    Nuovi obblighi in arrivo dal 1° gennaio 2025 per un settore industriale specifico dell’UE: gli Stati membri sono tenuti a istituire la raccolta differenziata dei tessili dall’inizio del nuovo anno.

    Le normative che entreranno in vigore fanno parte di un piano più ampio dell’Unione Europea volto a migliorare la sostenibilità nell’industria tessile. Uno degli obiettivi principali è quello di aumentare i tassi di riciclaggio e ridurre l’impatto negativo dell’industria dell’abbigliamento sull’ambiente, che è responsabile di più emissioni di gas serra di tutti i voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme.

    Le nuove norme istituiscono regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR), attraverso i quali gli operatori economici che operano sul mercato dell’UE devono coprire i costi per la raccolta differenziata, selezione e riciclaggio dei loro prodotti tessili.

    L’obiettivo comunitario è quello di favorire lo sviluppo di un circuito virtuoso, in cui i materiali tessili vengono riutilizzati e lavorati, riducendo così l’impatto negativo della moda sull’ambiente. A che punto è l’Italia e come si è preparata all’entrata in vigore degli obblighi dal 1° gennaio 2025? Uno sguardo su cosa sta per cambiare nel nostro Paese e in tutta l’UE.

    Smaltimento tessile: cambia tutto in Europa dal 1° gennaio 2025

    Ridurre e gestire i rifiuti tessili all’insegna della sostenibilità e della responsabilità sono obiettivi strategici dell’UE. Nell’ambito degli ambiziosi target green che l’Unione Europea si è prefissati attraverso un’agenda politica sul rispetto dell’ambiente davvero ricca di cambiamenti, spicca anche il nuovo obbligo per tutti i membri a partire dal 1° gennaio 2025 sulla gestione dei rifiuti tessili.

    Perché si è reso necessario questo intervento? I numeri parlano chiaro e sono frutto di approfondite indagini degli esperti dell’UE: i 27 Stati UE generano 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili all’anno. Solo abbigliamento e calzature rappresentano 5,2 milioni di tonnellate di rifiuti, equivalenti a 12 kg di rifiuti pro capite ogni anno. Attualmente, solo il 22% dei rifiuti tessili post-consumo viene raccolto separatamente per il riutilizzo o il riciclaggio, mentre il resto viene spesso incenerito o messo in discarica.

    In termini di inquinamento, nel 2020 il consumo tessile in Europa ha avuto in media il quarto impatto più elevato sull’ambiente e sui cambiamenti climatici da una prospettiva di ciclo di vita globale. È stata l’area di consumo con il terzo impatto più elevato sull’uso di acqua e suolo e il quinto più elevato in termini di uso di materie prime ed emissioni di gas serra.

    Con la consapevolezza di questi effetti dirompenti, ma spesso invisibili agli occhi e alla coscienza di produttori e consumatori, l’UE ha stabilito nuove regole.

    Il passaggio dell’Europa verso l’EPR (responsabilità del produttore) tessile è guidato da due importanti revisioni del quadro legislativo: la Direttiva quadro sui rifiuti (WFD) e il Piano d’azione per l’economia circolare (CEAP).

    La WFD impone a tutti gli Stati membri dell’UE di implementare la raccolta differenziata dei rifiuti tessili entro il 1° gennaio 2025. Ai comuni è richiesto di dotarsi di infrastrutture per la raccolta differenziata e la selezione dei rifiuti tessili, deviandoli dai rifiuti generici.

    L’implementazione della Responsabilità estesa del produttore (EPR) è invece sospesa, con una bozza di legge che consente l’adeguamento in almeno 18 mesi dopo l’entrata in vigore della legge. Tuttavia, la data di inizio esatta dell’EPR deve ancora essere decisa.

    Cosa cambia? I produttori finanzieranno gli investimenti nelle capacità di raccolta differenziata, cernita, riutilizzo e riciclaggio. Le norme proposte sulla gestione dei rifiuti mirano a:

    • garantire che i tessili usati siano selezionati per il riutilizzo;
    • riciclare in via prioritaria ciò che non è riutilizzabile;
    • offrire più opportunità commerciali alle imprese sociali attive nella raccolta e nel trattamento dei tessili anche di seconda mano;
    • affrontare la questione delle esportazioni illegali di rifiuti tessili verso paesi impreparati a gestirli;
    • chiarire cosa costituisce un rifiuto e cosa è considerato un tessile riutilizzabile;
    • fermare la pratica delle esportazioni di rifiuti mascherate da rifiuti destinati al riutilizzo

    L’UE propone lo schema dei regimi di responsabilità estesa del produttore, che ha avuto successo nel migliorare la gestione dei rifiuti provenienti da diversi prodotti, come imballaggi, batterie e apparecchiature elettriche ed elettroniche.

    I produttori copriranno i costi di gestione dei rifiuti tessili, il che darà loro anche incentivi per ridurre gli sprechi e aumentare la circolarità dei prodotti tessili, progettando prodotti migliori fin dall’inizio. L’importo che i produttori pagheranno al sistema EPR sarà adeguato in base alle prestazioni ambientali dei tessili, un principio noto come “ecomodulazione”.

    L’Italia e lo smaltimento tessile obbligatorio: a che punto siamo?

    L’Italia è considerata un Paese pioniere in questo ambito, poiché l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili è già in vigore per i comuni dal 1° gennaio 2022, come stabilito dal DL 116/2020.

    Sul territorio nazionale sono già operativi quattro consorzi che si occupano della questione: RETEXT.GREEN (fondato da Sistema Moda Italia e Fondazione del Tessile Italiano), ECOTESSILI (fondato da Federdistribuzione), COBAT TESSILE (parte di COBAT, piattaforma multi-consortile controllata da Innovatec) e RE.CREA (coordinato da Camera nazionale della moda Italiana e fondato da diversi noti brand di moda italiani).

    Tuttavia, i risultati non sono ancora soddisfacenti e per attuare gli obblighi europei anche l’Italia è chiamata a una sfida grande, importante, per certi versi complessa. Secondo diversi operatori ed esperti del settore tessile, infatti, manca un filiera del riuso e riciclo completa, che possa mettere in moto un’economia circolare.

    Per esempio, secondo i dati Ispra, tra il 2021 e il 2022 (anno di entrata in vigore in Italia dell’obbligo di smaltimento tessile per i comuni), solo 2,7 kg di tessile pro capite all’anno è stato differenziato (rispetto ai 2,6 Kg pro capite dell’anno precedente). Il settore ha avuto un peso di appena lo 0,8% su tutti i rifiuti raccolti in maniera differenziata. Troppo poco e, soprattutto, insufficiente a garantire gli obblighi richiesti dall’UE. Finora ci si è limitati a garantire la presenza di cassonetti gialli nelle città per raccogliere vestiti usati, ma manca una vera filiera di riuso consapevole e sostenibile.

    Uno degli ostacoli riguarda l’implementazione della responsabilità del produttore per riciclo e smaltimento. In Italia, associazioni delle imprese, i Comuni e i consorzi stanno lavorando proprio per favorire il nuovo regime Epr.

    “Se oggi si raccolgono 160 mila tonnellate di rifiuti tessili, toccherà agli stessi produttori fare in modo che il tasso di raccolta aumenti, recuperando tutto ciò che oggi finisce ancora nell’indifferenziata. Ma tutto questo ha un costo molto elevato”, ha allertato mesi fa sul Corriere Luca Campadello, Strategic Development & Innovation Manager di Erion.

    Creare una filiera del riuso delle fibre tessili sarà cruciale. Occorrono, ovviamente, fondi, incentivi, progetti. In Italia, come in Europa.

    by www.money.it – Violetta Silvestri

  • Nuove disposizioni per la gestione dei RAEE: Quali sono le importanti novità introdotte dalla Legge 166/2024

    La Legge 166/2024 introduce importanti semplificazioni per la raccolta e la gestione dei RAEE (Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

    Tra le principali novità:

    • La norma abroga l’iscrizione alla categoria 3 bis
    • Rivede i processi di ritiro “uno contro uno” e “uno contro zero”, abrogando i precedenti adempimenti
    • Adozione di nuove modalità operative

    Con le nuove disposizioni, per il trasporto verso i centri di raccolta autorizzati o verso impianti autorizzati al trattamento adeguato, compreso il trasporto dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, sarà sufficiente il documento di trasporto con lo scopo di attestare il luogo di produzione, il tipo di materiale e il luogo di destinazione. Sarà possibile iscriversi al centro di coordinamento RAEE mediante una procedura telematica, tutti gli iscritti sono tenuti a comunicare con cadenza annuale i quantitativi di rifiuti gestiti.

    Il nuovo metodo mira a migliorare la gestione dei RAEE attraverso le seguenti novità:

    • Abrogazione della categoria 3-bis
      l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali viene sostituito con l’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE. Tale iscrizione è rivolta a distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica. L’Albo ha provveduto alla cancellazione d’ufficio di tutte le imprese iscritte alla categoria 3 bis per tutte le imprese interessate
    • Ritiro “uno contro uno”
      confermato l’obbligo per distributori, installatori e centri di assistenza di ritirare gratuitamente i RAEE al momento dell’acquisto di un prodotto analogo. La gratuità si estende anche ai distributori di AEE
    • Ritiro “uno contro zero”
      confermato l’obbligo per i distributori di AEE domestiche con superfici di vendita al dettaglio pari o superiori a 400 mq di ritirare gratuitamente i RAEE senza obbligo di acquisto di un prodotto analogo. Anche i distributori con superfici inferiori a 400 mq o che operano attraverso vendite a distanza possono aderire volontariamente a questa modalità
    • Registrazione e comunicazione annuale
      i soggetti interessati sono tenuti alla registrazione al CdC RAEE e comunicare con cadenza annuale i quantitativi di RAEE gestiti. L’iscrizione consente di operare con il criterio di ritiro “uno contro uno” e “uno contro zero”

    A cura di www.cnafe.it

  • Il DL Ambiente è Legge

    In vigore da oggi la L. 191/2024

    Entra in vigore oggi, 17 dicembre 2024, la Legge 13 dicembre 2024, n. 191 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (c.d. D.L. Ambiente).

    Di seguito si riassumono le misure introdotte dal provvedimento così come convertito in Legge:

    • l’art. 1 reca misure in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, apportando modifiche alla Parte seconda del D.L.vo 152/2006;
    • l’art. 2, intervenendo sul settore della prospezione e coltivazione degli idrocarburi, introduce disposizioni volte a coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti;
    • l’art. 3 reca diverse modifiche alla Parte terza del D.L.vo 152/2006 in materia di tutela delle acque, introducendo tra le altre cose la definizione di “acque affinate”;
    • l’art. 4 modifica la Parte quarta del D.L.vo 152/2006; in particolare, rilevanti novità riguardano la figura del responsabile tecnico, ruolo che potrà essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che lo stesso abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. Si segnala che tale indicazione risulta modificata rispetto a quella contenuta nel decreto-legge non ancora convertito. Si conferma, invece, anche in sede di conversione, la modifica dell’allegato L-quinquies del D.L.vo 152/2006 che elenca le attività di cui possono generarsi rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche con l’aggiunta dell’”attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato”. La disposizione inoltre modifica la Legge “Salvamare” (Legge 17 maggio 2022, n. 60): per rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere stabiliti ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D.L.vo 152/2006, e quindi con autorizzazioni rilasciate “caso per caso”;
    • l’art. 5, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali, prevede l’adozione da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di apposito programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali derivanti perlopiù dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica di tali rifiuti;
    • l’art. 6 agisce sugli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, nonché apporta modifiche al titolo V della Parte quarta del D.L.vo 152/2006 dedicato alla bonifica dei siti contaminati;
    • l’art. 7 prevede l’istituzione di una struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara;
    • l’art. 8 e l’art. 9 contengono misure volte a potenziare il contrasto al dissesto idrogeologico; in particolare, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si prevede un ampliamento del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo («piattaforma ReNDiS»);
    • l’art. 10 interviene sulla legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

    In sede di conversione del decreto-legge, sono stati introdotti due nuovi articoli: l’art. 5 bis che apporta modifiche al D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36 relativo alle discariche di rifiuti, prorogando in particolare alcuni termini con riguardo al regime delle deroghe delineato dall’art. 16-ter D.L.vo 36/2003 in materia di limiti di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica, e l’art. 10 bis che mira a rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l’obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra.

    A cura di tuttoambiente.it

  • Informativa – Pagamento diritto annuale Albo Gestori ambientali

    Spett.le Impresa,

    si informa che a partire dal 1° GENNAIO 2025 sarà possibile effettuare il pagamento del diritto annuale dell’Albo nazionale gestori ambientali esclusivamente tramite la propria area riservata AGEST, con le seguenti modalità:

    1. Carta di credito
    2. IConto o Prepagato Telemaco
    3. PagoPA

    Viene abolito il servizio di pagamento a mezzo POS presso gli uffici della Sezione Toscana dell’Albo gestori ambientali – Camera di Commercio di Firenze in Piazza dei Giudici, 3.

    Grazie della collaborazione.

    Cordiali saluti

  • Conferenza nazionale dell’industria del riciclo e rapporto 2024 sul riciclo

    La Fondazione per lo sviluppo sostenibile organizza, con la collaborazione di CONAI e Pianeta2030 (il mensile del Corriere della Sera dedicato alla sostenibilità), e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Ispra e del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, la terza  Conferenza nazionale dell’industria del riciclo, dedicata quest’anno al tema “L’Europa e l’industria del riciclo”, in programma il 13 dicembre 2024, dalle ore 10.00 alle ore 15.30.

    In occasione della Conferenza saranno presentati l’edizione 2024 del Rapporto “Il Riciclo in Italia”, realizzato dalla Fondazione in collaborazione con i settori industriali coinvolti, e sarà presentata la nuova piattaforma interattiva, sul sito Ricicloinitalia.it, che ha l’obiettivo di fornire, con una navigazione semplice ed interattiva, una visione d’insieme dell’industria del riciclo italiano.

    Saranno inoltre annunciati i vincitori del primo Premio dedicato alle start-up del settore degli imballaggi promosso dalla Fondazione insieme al Conai, sulla scia dell’esperienza già avviata in occasione di Ecomondo.

    La partecipazione alla Conferenza è su invito, il live streaming sarà disponibile su Ricicloinitalia.it, Corriere.it e sui canali social del Corriere della Sera.

    Per ulteriori informazioni sul programma della giornata, consultare il sito web della Fondazione.

    A cura di ecocamere.it

  • Nuovi decreti direttoriali Rentri

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato e pubblicato sul portale RENTRI i seguenti tre decreti direttoriali, emanati ai sensi dall’articolo 21 del D.M. 59/2023:

    • n. 253 del 12/12/2024 con il quale si individuano le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
    • n. 255 del 12/12/2024 di adozione della procedura di accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59

    Per approfondimenti, consultare il portale web del RENTRI.

    A cura di ecocamere.it

  • MUD 2025: accesso ai portali solo tramite SPID, CIE e CNS

    Dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (firma digitale).

    Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.

    Informazioni ed i relativi aggiornamenti sulle modalità di presentazione del MUD 2025 (dati 2024) saranno pubblicati nella sezione “MUD” del portale di EcoCamere.

    A cura di ecocamere.it