Autore: Eco-Verde srl

  • I nuovi criteri ambientali minimi per le infrastrutture stradali

    Con il Decreto Ministeriale n. 279 del 5 agosto 2024 sono stati definiti i criteri ambientali minimi (CAM) che dovranno essere adottati nell’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, in linea con quanto previsto dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN_GPP.pdf).

    Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il 21 dicembre 2024. A partire da tale data, i CAM si applicheranno a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento.

    Visto l’obbligo generale di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, previsto dall’art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l’applicazione parziale o la mancata applicazione di uno o più dei criteri ambientali contenuti nel provvedimento, dovrà essere espressamente stabilita.

    L’applicazione parziale o la mancata applicazione di uno o più dei criteri ambientali  può essere stabilita dalla stazione appaltante, ad esempio nel documento di indirizzo alla progettazione, per i seguenti motivi: 

    • Prodotto da costruzione non previsto dal progetto; 
    • Particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche.

    Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione CAM di cui al criterio “2.1.1 ”, fornisce la motivazione della non applicabilità o l’applicazione parziale del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso. Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora risultino più restrittivi.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito web della Gazzetta Ufficiale.

    A cura di www.ecocamere.it

  • RIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?

    Interessante sentenza che chiarisce la destinatzione dei rifiuti tessili ed esclude che possano essere trattati come sottoprodotti (art. 184 bis Dlgs. 152/2006) o EOW – cessazione qualifica rifiuto /art. 184 ter Dlgs. 152/2006.

    Percorsi diversi.

    La sentenza, negli ultimi punti, chiarisce la differenza ed il significato delle 2 categorie giuridiche (sottoprodotto e EOW) e soprattutto sottilinea la necessità della prova: se l’imputato ritiene di indicare il tessuto come sottoprodotto deve darne prova in giudizio.

    Si riporta estratto della sentenza che chiarisce il percorso logico/giuridico:

    “3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento.
    3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .. di deposito temporaneo di rifiuti …, di terre e rocce da scavo (… di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali … di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali …., di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall’art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee …., di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali ….
    3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b).
    3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. – Ministero dell’Ambiente – 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero…”

    A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Con l’ entrata in vigore del RENTRI dal 13 febbraio 2025 nuovi registri di carico e scarico rifiuti e nuovi formulari

    ll RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei RIfiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico – operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in modalità telematica.

    Sono previsti obblighi di iscrizione e tempistiche di iscrizioni diverse, in sintesi,  per:

    • Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti (con più di 50 dipendenti): entro il 13.02.2025
    • Produttori con più di 10 e meno di 50 dipendenti: entro il 14.08.2025
    • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti: entro il 13.02.2026
    • sono previste casistiche di esclusione dall’obbligo di iscrizione

    Ciò che inoltre è fondamentale evidenziare è che dalla data del 13 febbraio 2025 gli “storici” modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione del trasporto (FIR) non saranno più attivi.

    A partire dal 13 febbraio 2025 e fino alla data in cui interverrà l’obbligo di iscrizione ciascun ente/impresa :

    • dovrà tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI e da vidimare presso la CCIAA (a partire dal 4 novembre 2024, fermo restando l’utilizzo del registro solo dal 13/2/2025)
    • emetterà  i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale (sarà possibile effettuare la vidimazione dal 23/01/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l’utilizzo del FIR solo dal 13/02/2025)

    Dalla data di iscrizione al RENTRI le imprese/enti obbligati:

    • tengono il registro di carico e scarico con il nuovo modello  in formato digitale

    • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico entro 30 giorni da ciascuna annotazione

    Comunque sia, tutti i produttori di rifiuti obbligati all’iscrizione al RENTRI a decorrere dal 13.02. 2026:

    • emettono i FIR con il nuovo modello in formato digitale

    • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale

    • se impianti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale

    – gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in formato cartaceo utilizzando i nuovi modelli.

    Per l’iscrizione al RENTRI occorrerà pagare diritti di segreteria per ciascuna unità locale e un contributo annuale diversificato in base all’attività svolta e al numero di dipendenti.

    Eco-Verde SrL si tiene a disposizione dei propri Clienti per dare loro assistenza in relazione agli oneri introdotti dalle nuove disposizioni RENTRI.

    Abbiamo attivato diversi servizi in questo ambito, in particolare Vi segnaliamo:

    • un servizio destinato alle piccole imprese relativo all’utilizzo dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e FIR che Vi invitiamo a prenotare presso la nostra sede
    • Sono inoltre disponibili servizi personalizzati per le medie e grandi aziende sia in ambito della produzione che del trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti.

    A disposizione per ulteriori chiarimenti.

    Eco-Verde S.r.L

    Dott.ssa Maria Grazia Morandini

  • End of waste dei rifiuti inerti: pubblicato il nuovo Decreto

    E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 213 dell’11/09/2024, il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.

    Il regolamento stabilisce i criteri, sulla base dei quali, i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato.

    Nel provvedimento sono indicati i rifiuti ammissibili, le operazioni di verifica sui rifiuti in ingresso, il processo di lavorazione e il deposito presso il produttore, le norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce, i requisiti di qualità del prodotto e gli utilizzi  specifici a cui può essere destinato.Il provvedimento entra in vigore il 26 settembre 2024 ed abroga il D.M. 27 settembre 2022, n.152.

    Entro 180 giorni  dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 25 marzo 2025, i produttori di aggregati recuperati dovranno presentare un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o l’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale in regime ordinario.

    Nelle more dell’efficacia di tali aggiornamenti, le imprese possono continuare ad operare in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento.  Nel caso in cui, invece, all’entrata in vigore del Decreto, l’autorizzazione sia in fase di rinnovo,  l’impresa può continuare ad operare in conformità dei titoli posseduti, oggetto del rinnovo. 

    Per maggiori informazioni, consultare il sito della Gazzetta Ufficiale.

    A cura di Ecocamere.it

  • Mare e coste sono sotto attacco, boom di reati ambientali: al primo posto la Campania. Le altre regioni

    s.o.s pianeta

    Pubblicato il rapporto Mare Monstrum di Legambiente ed è allarme rosso: nel 2023 i reati ambientali accertati sono stati 22.956, +29,7% rispetto al 2022. Il legame con i clan

    Boom di reati ambientali contro le coste italiane nel 2023: secondo il report “Mare Monstrum” di Legambiente sull’aggressione criminale alle coste e al mare del nostro Paese i reati ambientali accertati sono stati 22.956, +29,7% rispetto al 2022. Insieme alle violazioni amministrative, la media è di 8,4 illeciti per km di costa, uno ogni 119 metri. Ciclo illegale del cemento (che contribuisce al 45% del totale dei reati accertati lo scorso anno), dei rifiuti, mare inquinato, pesca illegale si confermano gli illeciti più diffusi. Il rapporto è stato presentato alla vigilia dell’anniversario dell’assassinio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica che ha dedicato la sua vita alla tutela del mare e delle coste del Cilento. 

    Secondo il rapporto di Legambiente in fortissimo aumento anche la violazione delle normative che regolano la nautica da diporto: 2.059 illeciti penali accertati nel 2023, + 230% rispetto al 2022. Cresce, però, l’efficacia dell’azione repressiva, come dimostra il numero di persone arrestate (204, +98,1% rispetto al 2022).

    Reati ambientali e clan, il “solito” legame

    Un reato su due (50,3%) si concentra nelle 4 regioni a tradizionale presenza mafiosa, Campania maglia nera (3.095 illeciti penali), Sicilia (3.061), Puglia (3.016) e Calabria (2.371), che guidano nell’ordine, come numeri assoluti, la classifica regionale, seguite dal Lazio (1.529 reati) e dalla Toscana (1.516).

    Nelle prime dieci regioni figurano Sardegna, Veneto, Liguria e Marche. Proprio questa regione è, invece, la prima come numero di illeciti complessivi (reati e violazioni amministrative) per km di costa (38,9), seguita da Friuli-Venezia Giulia (31,9 illeciti per km) e Basilicata (30,9). Di fronte a questo quadro, Legambiente lancia dieci proposte che hanno al centro quattro macro temi: la lotta all’abusivismo edilizio, su cui l’associazione ambientalista chiede ad esempio di velocizzare l’abbattimento degli immobili abusivi, anche prevedendo finanziamenti a favore dei Comuni; la lotta alla maladepurazione, per uscire dalle onerose procedure d’infrazione dell’Unione europea; il tema dei rifiuti; il contrasto della pesca illegale, con adeguati interventi normativi e sanzioni davvero efficaci.

    A cura di Tiscali Ambiente

  • La Cassazione si pronuncia sul rapporto (di “progressione criminosa”) tra i reati di “discarica abusiva” e “abbandono incontrollato di rifiuti”

    Cassazione Penale, Sez. III, 29 agosto 2024 (ud. 10 luglio 2024), n. 33287
    Presidente Ramacci, Relatore Galanti

    Segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la Corte di cassazione si è pronunciata sul rapporto tra i reati di “discarica abusiva” e “abbandono incontrollato di rifiuti” nel caso in cui una iniziale condotta di abbandono prosegua in forme quantitativamente più importanti, sino a progredire verso una vera e propria discarica.

    Il provvedimento impugnato – si legge nella sentenza – «non fa buon governo dei principi che regolano il concorso apparente di norme: esso viene solitamente risolto in dottrina alla luce del criterio di «specialità» e, talvolta, secondo quello della “sussidiarietà” o della “consunzione”; la giurisprudenza di questa Corte, al contrario, è consolidata nel rilevare che l’unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme è da rinvenirsi nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen.».

    In tale ipotesi «si verifica, a fronte di un unico fatto di reato, una “tipicità plurima“, che però è solo apparente, perché solo una sarà la norma che provvederà alla concreta qualificazione e sanzione del fatto stesso».

    Ciò premesso, «nel caso in esame, tra i reati di discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti si verifica un fenomeno di duplice tipicità (apparente) sopravvenuta, quando una iniziale condotta di abbandono di rifiuti prosegua nel tempo in forme quantitativamente più importanti, progredendo verso la discarica abusiva. Entrambi i reati hanno in comune la dismissione di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, ma il criterio discretivo è stato rinvenuto principalmente nelle “dimensioni dell’area occupata” e nella “quantità dei rifiuti depositati“.

    La discarica abusiva – prosegue il collegio – «si connota per le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: l’accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; l’eterogeneità dell’ammasso dei materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione».

    Pertanto, «mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale (come nel caso di plurimi conferimenti) o, pur quando consiste in un’unica azione, è comunque strutturata (ancorché grossolanamente) al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco, nel reato di abbandono la condotta è “meramente occasionale“, ciò essendo desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta medesima, che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive».

    L’abbandono di rifiuti è quindi configurabile «solo nel caso di condotta estemporanea e meramente occasionale e, anche in tale ipotesi, solo laddove la condotta abbia ad oggetto quantitativi modesti, aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche. In tutti gli altri casi sarà configurabile il reato di discarica abusiva».

    In conclusione, secondo la Corte «si è in presenza di un caso di “progressione criminosa” (che si configura quando la progressione determina la modificazione del titolo del reato e consiste non solo nella intensificazione della medesima attività, ma determini il trapasso a diversa fattispecie più grave, per quanto connessa, implicante la prima) che può essere risolto sulla base del principio di specialità, nel senso che il reato di discarica, in quanto più grave, «contiene» quello meno grave di abbandono di rifiuti».

    A cura di www.giurisprudenzapenale.com

  • Per la scommessa idrogeno 800 navi che non esistono

    I tedeschi lanciano la sfida ma l’Italia, con il Centro Bono, aveva già un anno fa tutte le carte vincenti in mano

    Il mistero e neppure troppo buffo dell’idrogeno, indicato a gran voce come fonte energetica alternativa e come una delle chiavi di lettura del Piano Mattei, si infittisce. Un rapporto pubblicato dall’International Chamber of Shipping (ICS), rapporto che ha alle spalle un chiaro input tedesco, annuncia che per soddisfare la domanda annuale globale di idrogeno verde pari a 30 milioni di tonnellate, sarebbe necessaria una flotta di 400 nuove navi in grado di trasportarlo, in sicurezza.

    Il professore Stefan Ulreich, dell’Università tedesca di Biberach, ha quindi acceso i riflettori sulle prospettive dell’idrogeno per la produzione di energia, ma anche per accelerare il processo di decarbonizzazione. Peccato che oltre un anno fa il Centro Giuseppe Bono, avesse messo a punto, consegnato ai suoi soci fondatori (alcuni dei quali potenzialmente interessati in modo diretto allo sviluppo di progetti anche nell’ambito del Piano Mattei) un report dettagliato nel quale si individuavano con maggiore precisione le esigenze tecniche di trasporto dell’idrogeno (in gran parte attraverso il trasporto di ammoniaca), il numero di navi da costruire, le potenzialità per l’industria cantieristica italiana (chiamata a bissare la primogenitura progettuale di fine anni 90 nella progettazione e costruzione di navi metaniere a Genova- Sestri), ma anche le potenzialità di collaborazione con la Tunisia proprio per la realizzazione di queste navi.

    I numeri, illustrati anche nel corso di alcuni seminari e nel corso delle audizioni al Cipom (Comitato interministeriale politiche del mare), oltre che in occasione della costituzione del Centro Bono, erano e restano ben più consistenti, specie facendo mente locale sui tempi di costruzione di tale tipologia di navi che si collocano fra i quattro e i cinque anni per ogni nave e che gli scali di costruzione non sono infiniti.

    411 navi necessarie nel Pacifico, 350 in Europa

    Per i trasporti dell’idrogeno nell’area del Pacifico, finalizzati essenzialmente a garantire l’approvvigionamento di idrogeno (attraverso il trasporto di ammoniaca e idrogeno ed eventualmente metanolo) entro il 2050 dovranno essere operative 411 navi specializzate. Per i trasporti dell’idrogeno con destinazione i Paesi industrializzati dell’Europa saranno necessarie almeno 350 navi. Anche ipotizzando un enorme sforzo costruttivo dei cantieri navali giapponesi e coreani non è difficile prevedere che questi cantieri si impegneranno a dare una precedenza assoluta ai loro mercati di casa. Considerando poi che la Cina non sarebbe attrezzata progettualmente e operativamente per tali tipi di navi molto sofisticate, si spalancherebbero – come evidenziava lo studio preliminare del Centro Bono in rapporti resi disponibili anche per le Istituzioni – le porte per un business di costruzione navale di pieno impiego per almeno 25 anni e non casualmente nello stabilimento Fincantieri di Genova già protagonista del boom metaniere.

    Business cantieristico Italia-Tunisia

    Per altro esisterebbe anche una possibilità di collaborazione – perfettamente integrata negli obiettivi del Piano Mattei – fra i cantieri italiani e un cantiere in Tunisia, Paese nel quale verrebbero prodotte e assemblate le lamiere e quindi il lavoro di base per consegnare il compito di completamento tecnologico e allestimento delle navi agli stabilimenti italiani.

    Esiste poi un problema in più da trasformare in opportunità: gran parte dell’ammoniaca indispensabile anche per la produzione di fertilizzanti proviene, o meglio, proveniva dall’Ucraina e ora le importazioni, ad esempio dall’Australia, richiedono tempi di navigazione estremamente più lunghi, accentuando e dilatando il numero di navi necessarie per disporre di una flotta “idrogeno”, ovvero dedicata ai trasporti dell’idrogeno, in grado di soddisfare le esigenze dei Paesi industrializzati.

    Sicilia probabile base distributiva

    Infine, fonti non ufficiali, confermano che la base italiana per la distribuzione dell’idrogeno in rete (una rete nuova visto che non possono essere utilizzate a questo fine né le reti realizzate per il petrolio, né quelle per il gas) sarebbe la Sicilia collimando ancora una volta con i principi base del Piano Mattei, ma anche del Piano del mare lanciato dal ministro Musumeci.

    A cura di Bruno Dardani di nicolaporro.it

  • Ciclo di webinar sull’andamento della gestione dei rifiuti urbani

    Prosegue anche nel 2024 la collaborazione tra il Green City Network della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) finalizzata ad aggiornare le città italiane sulle novità normative e sull’andamento della gestione dei rifiuti urbani e degli imballaggi delle rispettive aree regionali e di comparazione con le altre aree regionali. 

    I Webinar si terranno nelle seguenti date:

    • Webinar Nord Italia

    9 ottobre 2024 – Ore 15.00 – 17.00

    • Webinar Centro Italia

    17 ottobre 2024 – Ore 15.00 – 17.00

    • Webinar Sud Italia

    24 ottobre 2023 – Ore 15.00 – 17.00

    Per maggiori informazioni e per iscriversi ai webinar, consultare il sito web della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

    A cura di Ecocamere.it

  • Procedura sperimentale per determinare la ecotossicità dei rifiuti

    L’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a luglio 2024 ha pubblicato il quaderno laboratorio Snpa 8/2024 dal titolo “Sviluppo di una procedura sperimentale per la caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti“, sviluppato nell’ambito di un atto convenzionale con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) e con il coinvolgimento attivo delle Agenzie Regionali di Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, delle associazioni di categoria e dei gestori degli impianti.

    Il Regolamento (CE) 2017/997 stabilisce le modalità per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”. Il Regolamento stabilisce i criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo “ecotossico” attraverso l’applicazione del “metodo convenzionale”, in base al quale l’ecotossicità viene definita dal punto di vista chimico, tramite la sommatoria delle concentrazioni delle sostanze classificate pericolose per l’ambiente, secondo il Regolamento 2008/1272/CE (regolamento CLP).

    Come emerge dall’analisi dello studio promosso da ISPRA, i risultati ottenuti da un’estesa attività analitica chimico-ecotossicologica,  su 5 tipologie di rifiuti (car-fluff, rifiuti derivati da TMB, bottom-ash, fly-ash e fanghi industriali) sono stati utilizzati per elaborare una procedura di carattere sperimentale, basata su un approccio di tipo Weight Of Evidence (Woe).Tale procedura, superando il classico approccio tabellare chimico e/o ecotossicologico, introduce un metodo di integrazione ponderata che, tramite indici sintetici chimici ed ecotossicologici, consente di valutare in maniera più realistica il pericolo ambientale complessivo di un rifiuto.

    Per maggiori approfondimenti e prendere visione del documento, consultare il sito web di ISPRA.

    A cura di ecocamere.it e ISPRA

  • Due procedure di infrazione in materia di rifiuti

    In data 25 luglio 2024 la Commissione UE ha avviato contro l’Italia due procedure di infrazione in materia di rifiuti.

    • La prima procedura (INFR(2024)2097) riguarda il non corretto recepimento della direttiva quadro sui rifiuti direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva (Ue) 2018/851.

    L’Italia ha recepito con D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 le norme europee ma secondo la Commissione non avrebbe recepito correttamente diverse disposizioni della direttiva tra cui quelle relative alla responsabilità estesa del produttore, alla garanzia di un riciclaggio di alta qualità, alla raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e all’attuazione di un sistema elettronico di tracciabilità.

    Nel termine di 2 mesi lo Stato italiano dovrà rispondere in merito alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato. Tale parere fisserà una scadenza entro la quale lo Stato membro ha il dovere di conformarsi al diritto dell’Unione europea.

    • L’altra procedura (INFR(2024)2142),  con stessa data,  contesta il mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti. Sulla base degli ultimi dati disponibili comunicati dagli Stati membri, l’Italia come altri paesi non è riuscita a raggiungere diversi obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti stabiliti dall’attuale legislazione dell’Ue in materia di rifiuti.

    In particolare si registra il mancato raggiungimento dell’obiettivo 2020 del 50% di preparazione al riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani e dell’obiettivo di riciclo dei rifiuti elettronici (Raee).

    Il tasso minimo di raccolta che gli Stati membri devono conseguire ogni anno è pari al 65% del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nello Stato membro nei 3 anni precedenti o, in alternativa, all’85% del peso dei raee prodotti nel territorio di tale Stato membro. La maggior parte degli Stati membri non ha  conseguito l’obiettivo.

    La Commissione raccomanda di intensificare gli sforzi di attuazione basandosi sulle raccomandazioni specifiche per Paese individuate nella segnalazione preventiva sui rifiuti del 2023.

    Gli Stati membri raggiunti dalla costituzione in mora dispongono ora di 2 mesi per rispondere.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito del Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    A cura di ecocamere.it