Autore: Eco-Verde srl

  • CONAI: da luglio 2025 variano i contributi ambientali per gli imballaggi in legno, plastica e vetro e per i compositi a base carta

    In una situazione di rapidi cambiamenti dei contesti economici, difficili da prevedere con largo anticipo, i consorzi Rilegno, Corepla e Coreve hanno aggiornato le stime sulla loro situazione patrimoniale e sulle conseguenti proiezioni finanziarie per il 2025, che richiedono un aumento dei contributi ambientali per garantire la loro gestione operativa.

    Come già accaduto a fine 2023, pur in maniera differente per ciascun materiale, negli ultimi mesi si è assistito – in un quadro di generale inflazione – a una serie di rialzi dei costi legati alla raccolta dei rifiuti di imballaggio e alle conseguenti attività legate al riciclo degli stessi, sempre più complesse per alcuni materiali. Contestualmente, si è osservata, soprattutto per i rottami di vetro, una diminuzione dei ricavi derivanti dalla vendita post-consumo dei materiali.

    In aggiunta, il consorzio Comieco ha manifestato l’intenzione di proseguire sulla strada della modulazione contributiva legata sempre più all’effettiva e certificata riciclabilità degli imballaggi compositi a base carta.

    CONAI ha quindi valutato e approvato le richieste di rimodulazione del contributo ambientale (o CAC) e le relative motivazioni presentate dai suddetti consorzi per gli imballaggi in legno, plastica e vetro e per quelli compositi a prevalenza carta.

    Tutte le variazioni decorreranno dal 1° luglio 2025, con un secondo aumento previsto per il contributo ambientale vetro a partire dal 1° gennaio 2026.

    Anche in vista delle evoluzioni attese per la seconda metà del 2025, connesse al rinnovo dell’Accordo nazionale con ANCI – appena prorogato di sei mesi –, CONAI continuerà a monitorare l’andamento delle filiere dei materiali interessati da queste rimodulazioni.

    Gli imballaggi in carta

    Si amplia il progetto di diversificazione per gli imballaggi in carta, avviato inizialmente per i contenitori compositi a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL), al fine di migliorare l’efficacia del riciclo di imballaggi complessi a base cellulosica consolidando e sviluppando le attività di raccolta e selezione per ottenere un flusso omogeneo di rifiuti da avviare a una fase di riciclo dedicata. Allo stesso tempo si introduce un’importante scontistica per gli imballaggi compositi diversi da quelli per liquidi sottoposti a prova di laboratorio condotta secondo la norma UNI 11743:2019 e per cui è stato valutato il livello di riciclabilità secondo il sistema di valutazione Aticelca® 501[1].

    Dal 2019, infatti, è stato introdotto un contributo aggiuntivo (Extra CAC) per i CPL, poi esteso ad altre tipologie di imballaggi compositi a prevalenza cellulosica nel 2022: le risorse derivanti dagli Extra CAC sono finalizzate a promuovere l’introduzione sul mercato di imballaggi compositi più facilmente riciclabili, a incentivare l’adozione di tecnologie di selezione e riciclo dedicate, e a coprire i maggiori costi energetici e ambientali derivanti dalla presenza di frazioni non cellulosiche in questi specifici imballaggi.

    Dalle sei attuali si passa a otto fasce per gli imballaggi in carta.

    La prima resta dedicata agli imballaggi monomateriale e la seconda ai compositi di tipo A, in cui il peso della componente carta è compreso tra il 90% e il 95% del peso complessivo dell’imballaggio.

    Si sdoppia la fascia dedicata ai compositi di tipo B, in cui il peso della componente carta è compreso tra l’80% e il 90% del peso dell’imballaggio, che era stata finora esentata dal contributo. Una sarà dedicata ai compositi certificati B Aticelca® 501 (B1) e una a quelli non certificati (B2). Al termine di una prima fase di sperimentazione, è possibile che per i compositi di tipo B i valori dell’Extra CAC subiscano variazioni.

    Una fascia resta dedicata ai CPL.

    Si sdoppia anche la fascia dedicata ai compositi di tipo C, con un peso della componente carta compreso fra il 60% e l’80% del totale: saranno considerati di tipo C1 quelli certificati C Aticelca® 501 e di tipo C2 quelli non certificati.

    Infine, un’ultima fascia resta dedicata ai compositi di tipo D, in cui il peso della componente carta è inferiore al 60% del peso complessivo dell’imballaggio oppure non è esplicitato.

    Questi in definitiva le variazioni e i nuovi valori degli Extra CAC, con un’agevolazione dedicata ai compositi B1 e C1 certificati:

    Fascia contributivaCACValore CAC complessivo
    attuale (€/t)da luglio 2025 (€/t)
    Fascia 1 – MonomaterialeBase65,0065,00
    Fascia 2 – Compositi tipo ABase65,0065,00
    Fascia 3.1 – Compositi tipo B1 (CERTIFICATI)Base + Extra CAC tipo B165,0065,00 + 10,00
    Fascia 3.2 – Compositi tipo B2 (NON CERTIFICATI)Base + Extra CAC tipo B265,0065,00 + 25,00
    Fascia 4 – CPLBase + Extra CAC CPL65,00 + 20,0065,00 + 70,00
    Fascia 5.1 – Compositi tipo C1 (CERTIFICATI)Base + Extra CAC tipo C165,00 + 110,0065,00 + 65,00
    Fascia 5.2 – Compositi tipo C2 (NON CERTIFICATI)Base + Extra CAC tipo C265,00 + 110,0065,00 + 110,00
    Fascia 6 – Compositi tipo DBase + Extra CAC tipo D65,00 + 240,0065,00 + 240,00

    L’ampliamento di questo progetto di diversificazione prevede un periodo di sperimentazione di un anno e una prima valutazione dei risultati e degli economics dopo sei mesi.
    CONAI e Comieco renderanno disponibili a breve le linee guida per la corretta applicazione operativa dei nuovi criteri da parte delle imprese in cui saranno presenti anche possibili esenzioni per le aziende che immettono sul mercato volumi minimali di imballaggi compositi.
    Gli imballaggi in legno
    È stato deliberato un aumento del contributo ambientale da 7 €/tonnellata a 9 €/ tonnellata per gli imballaggi in legno, al fine di garantire l’equilibrio finanziario e patrimoniale del consorzio Rilegno.
    Questo aumento fa parte di un percorso economico e finanziario largamente previsto dal Consorzio.
    Gli imballaggi in plastica
    Nel 2024 Corepla ha registrato uno straordinario incremento degli imballaggi in plastica a fine vita rinvenuti nella raccolta differenziata (+4,6% stimato sull’intero anno) con notevoli impatti anche sulle ulteriori fasi di gestione quali la selezione e l’avvio a riciclo (con frazioni sempre più complesse e attività sperimentali in corso) o a recupero energetico. Una notizia positiva da un punto di vista ambientale, considerata la necessità di continuare a far crescere i tassi di intercettazione – anche tramite raccolte selettive delle bottiglie – alla luce dei prossimi obiettivi che saranno richiesti agli Stati dell’Unione.
    Nonostante i prezzi medi delle aste abbiano avuto un effetto positivo sui ricavi e contemporaneamente i ricavi da CAC risultino in linea con quelli a budget, l’imprevedibile aumento dei volumi di rifiuti gestiti dal consorzio in tutto il 2024 ha reso necessaria una rimodulazione del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica.
    Anche per l’anno 2025 restano confermate le nove fasce in vigore dal 2023, con valori sempre più legati ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi inclusi in ciascuna fascia. Per sei fasce si registra un aumento e per tre una lieve diminuzione che è espressione del deficit di catena (saldo tra costi ed eventuali ricavi da cessione a riciclo), sempre a partire dal 1° luglio 2025.
    Per la fascia A1.1 il CAC passerà da 24,00 €/tonnellata a 40,00 €/ tonnellata.
    Per la fascia A1.2, da 90,00 €/ tonnellata a 87,00 €/ tonnellata.
    Per la A2, da 220,00 €/tonnellata a 258,00 €/tonnellata.
    Per la B1.1, da 224,00 €/ tonnellata a 219,00 €/ tonnellata.
    Per la B1.2*, da 233,00 €/ tonnellata a 228,00 €/ tonnellata.
    Per la B2.1, da 441,00 €/ tonnellata a 611,00 €/ tonnellata.
    Per la B2.2, da 589,00 €/ tonnellata a 724,00 €/ tonnellata.
    Per la B2.3, da 650,00 €/tonnellata a 785,00 €/ tonnellata.
    Per la C, infine, da 655,00 €/tonnellata a 790,00 €/tonnellata.
    * Ulteriori novità riguardanti l’adeguamento del Regolamento aste Corepla per le bottiglie in PET (fascia B1.2)
    Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del d.lgs. 196/2021 di recepimento della direttiva (UE) 2019/904 (la cosiddetta Direttiva SUP), a partire dal 2025, le bottiglie in PET per bevande dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata, come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale. Il comma 5 dell’articolo prevede che i Sistemi EPR competenti (fra cui Corepla), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di utilizzo di plastica riciclata, assicurino il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori di bottiglie per bevande, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.
    Come prima forma di adempimento a quest’ultimo disposto normativo, sin dal marzo 2022, Corepla, mediante modifica dell’apposito Regolamento, ha esteso, a determinate condizioni, agli Imbottigliatori – sia consorziati di Corepla sia non consorziati ma comunque con bottiglie assoggettate al CAC – la possibilità di accreditarsi alle aste per la vendita dei contenitori per liquidi post consumo in PET provenienti dalle attività di selezione della raccolta differenziata (di seguito i CPL PET).
    Poiché tale prima modifica non fornisce agli Imbottigliatori alcuna assicurazione di effettivo rientro in possesso dei CPL PET, né definisce la relativa quota percentuale come previsto dalla norma sopra citata, Corepla sta apportando al Regolamento aste ulteriori modifiche.
    L’informazione è stata già data da Corepla agli imbottigliatori consorziati interessati, mentre per i non consorziati è stata inviata apposita comunicazione alle associazioni del settore (Assobibe, Assolatte, Mineracqua e Unionfood).
    Per i contenuti dell’informazione: www.corepla.it/news/adeguamento-del-regolamento-aste-corepla/
    Gli imballaggi in vetro
    Il contributo ambientale per il vetro passerà da 15 €/tonnellata a 35 €/tonnellata da luglio 2025 e a 40 €/tonnellata dal 1° gennaio 2026. L’importante intervento mira a garantire un livello patrimoniale minimo per sostenere le attività operative e di riciclo. Il consorzio Coreve ha infatti segnalato una continua diminuzione dei ricavi provenienti dalla vendita di materiali, aggravata da un calo dei prezzi medi d’asta, ridotti a un quarto nell’ultima asta di ottobre rispetto a quelli di inizio 2024. Si è inoltre aggiunto un forte rientro di quantità di rifiuti di imballaggi in vetro nella gestione del Consorzio proprio a fronte di tali andamenti del mercato dei rottami, con conseguenti maggiori costi operativi.
    Questo andamento, unitamente ad altri fattori tipici altrettanto connessi alle specificità del mercato del rottame di vetro, ha determinato un inaspettato quanto repentino peggioramento del risultato economico per il 2024 e la necessità di intervenire sul 2025.
    Le procedure semplificate per l’import
    Le rimodulazioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni.
    Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà dai 98,00 euro/tonnellata a 114,00 €/tonnellata dal 1° luglio 2025.
    Con la medesima decorrenza l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) passerà per i prodotti alimentari imballati da 0,15% a 0,17% e per i prodotti non alimentari imballati da 0,08% a 0,09%.
    I contributi forfettari/aliquote saranno quindi i seguenti:
    ProceduraAttualeDa 1° luglio 2025
    Forfettaria “per tara” – €/tonnellata98,00114,00
    Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) – %0,150,17
    Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) – %0,080,09

    Per domande e chiarimenti è a disposizione il numero verde 800337799 e la casella email infocontributo@conai.org.

    A cura di conai.org

  • Rentri: pubblicata la documentazione per i soggetti delegati

    L’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59 prevede che i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III dello stesso D.M., anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

    A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del citato art. 18 sono tenuti a iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle modalità operative di cui all’articolo 21 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.

    Le modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 stabiliscono, al punto 3.5.2, i requisiti che i soggetti individuati dall’art. 18 devono indicare in sede di iscrizione.  

    La Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali, ha definito la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla pratica di iscrizione per attestare il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalle modalità operative sopra citate.

    In particolare:

    • I soggetti che in quanto gestori di una piattaforma di conferimento o imprese di trasporto chiedono di operare in quanto gestori di un circuito organizzato di raccolta devono allegare una dichiarazione predisposta secondo il modello “ModelloRequisitiCircOrgRaccolta”.

    • Le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, laddove non facciano capo a forze sociali rappresentate all’interno del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, o non siano rappresentative dei settori economici titolati a partecipare ai Consigli delle Camere di commercio devono allegare, oltre alla copia di un contratto collettivo nazionale del lavoro da esse sottoscritto, una dichiarazione predisposta secondo il modello “ModelloRequisitiCoperturaTerritoriale”.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito web del RENTRI.

    A cura di ecocamere.it

  • Novità normative per le apparecchiature elettriche ed elettroniche

    La nuova Legge 14 novembre 2024, n. 166 Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche integra e modifica il D.Lgs. 49/2014 e il D.Lgs. 152/2006. In particolare:
    – semplificazioni nell’attività di raccolta dei RAEE  in riferimento alla documentazione necessaria per il ritiro dei rifiuti elettronici e al venir meno dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
    – disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico.

    Scarica il D.Lgs. 49/2014 con le ultime modifiche:

    https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2024/11/Decreto-49-AGGIORNATO-2024_11.pdf

    Da ‘Le comunicazioni dell’Ambiente’ N.22 di Dicembre 2024

    A cura di Ufficio Promozione Ambiente – Albo Gestori Ambientali Sez. Toscana c/o Camera di Commercio di Firenze

  • RAEE: abrogata la categoria 3 bis

    Con la Circolare n. 3 del 25 novembre 2024, l’Albo Nazionale gestori ambientali ha voluto fornire chiarimenti sull’applicazione dell’art. 14 bis della Legge 14 novembre 2024, n. 166 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”

    In particolar modo,  ai commi 7 e 10 dell’art.14 bis, del suddetto provvedimento è sancito che:

    ✓ “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale

    gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”(comma 7);

    ✓ “I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati” (comma 10).

    Ai sensi del combinato disposto dei suddetti commi 7 e 10, pertanto, la categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, deve ritenersi abrogata.

    In accordo con tale recente previsione, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per le imprese interessate a far data dal 15 novembre 2024.Qualora tali imprese risultino iscritte anche ad altre categorie, l’iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito web dell’Albo nazionale gestori ambientali.

    A cura di ecocamere.it

  •  settimana per l’educazione alla sostenibilità 2024: 25-30 novembre

    L’IMPATTO DELLA PLASTICA SU SALUTE E AMBIENTE

    Il Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità Agenda 2030 – sotto l’auspicio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO – dedica prossima SETTIMANA DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 2024, al tema introdotto nel documento della Presidenza presente nella sezione documenti, con il titolo: 

    L’IMPATTO DELLA PLASTICA SU SALUTE E AMBIENTE

    Per aderire alla Settimana 2024, che si svolgerà dal 25 al 30 novembre è necessario ENTRO e non oltre il 25 NOVEMBRE:
    1) leggere le linee guida per l’adesione;
    2) ideare ed organizzare sul proprio territorio di riferimento un’iniziativa educativa aperta e gratuita ( esempi concreti nei Programmi delle diverse edizioni della Settimana, in fondo a questa pagina)
    3) formulare una scheda di adesione (modello 2022 come guida) di una pagina al massimo, quest’anno con formato libero ma includendo le informazioni richieste gli anni precedenti e inoltrando un file modificabile alla segreteria.
    4) inviare una email di richiesta di adesione allegando la scheda di adesione, scrivendo direttamente a filippodelogu@gmail.com.

    Le iniziative proposte saranno valutate e approvate se conformi alle linee guida, e saranno inserite – se approvate – nel Programma Nazionale delle Iniziative CNESA2030 2024. L’approvazione delle iniziative proposte non sarà comunicata individualmente, ma attraverso l’inserimento nel Programma Nazionale delle Iniziative 2024 (ciascuno potrà verificare l’inserimento o meno all’interno del Programma e quindi pubblicizzare la propria iniziativa come “INIZIATIVA UFFICIALMENTE INSERITA NEL PROGRAMMA NAZIONALE DELLE INIZIATIVE PER LA SETTIMANA DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 2024”).
    NB: L’inserimento delle iniziative nel Programma Nazionale non implica il Patrocinio CNI UNESCO e non autorizza quindi all’utilizzo del logo CNI UNESCO. Chi è interessato a  richiedere il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO può inoltrare separata domanda scritta per mezzo dell’apposito formulario al Presidente della Commissione Nazionale, all’indirizzo comm.unesco@esteri.it non meno di 60 giorni prima dell’evento. Qui tutte le info:http://www.unesco.it/it/PatrociniCandidature/Detail/198 

    Alcuni requisiti di base sono richiesti per l’adesione al CNES Agenda 2030 e alle iniziative organizzate per la campagna, inclusa la “Settimana”. Gli aderenti dovranno impegnarsi affinché le iniziative proposte siano il più possibile conformi ai criteri indicati, pur nel rispetto delle specificità, capacità e risorse delle organizzazioni promotrici. Di seguito sono elencate le linee guida cui ispirarsi:

    1) finalità educativo-­‐formativa dell’attività proposta, che non dovrà essere meramente informativa ma orientata a diffondere saperi, sensibilità e abilità, promuovere valori, formare competenze, incoraggiare l’assunzione di comportamenti virtuosi;

    2) carattere innovativo-­‐interattivo delle metodologie e degli strumenti utilizzati, per coinvolgere attivamente i destinatari con meccanismi partecipativi, attività pratiche e dimostrative, tecnologie comunicative/informatiche. Sono incoraggiati creatività, uso delle arti (musica, cinema e teatro, poesia, pittura, etc.) come strumenti educativi nonché come occasione di riflessione;

    3) legame con il contesto culturale e territoriale di riferimento, per comprendere e valorizzare le specificità culturali, ambientali, e storiche che lo caratterizzano;

    4) capacità di affrontare le diverse dimensioni (economiche, sociali, ambientali e culturali) dei temi trattati evidenziandone l’interdipendenza e secondo un approccio multi-­‐disciplinare;

    5) coinvolgimento di diversi attori (istituzioni, privati, società civile, associazioni, scuole, università) ai fini di costruire percorsi educativi e formativi orientati a principi di partecipazione, condivisione, integrazione tra saperi e competenze diverse;

    6) presenza di meccanismi di verifica e monitoraggio degli esiti dell’iniziativa;

    7) presenza di attività di comunicazione e diffusione dell’iniziativa;

    8) limitazione dell’impatto ecologico e sociale dell’iniziativa: prevenzione dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento dell’iniziativa stessa, riduzione degli sprechi, soprattutto idrici ed energetici, utilizzo di fonti energetiche pulite, incoraggiamento di forme di mobilità sostenibile, compensazione delle emissioni di CO2 prodotte, utilizzo di prodotti certificati, alimenti biologici e a “chilometri 0”, assenza di discriminazioni etniche, religiose, di genere etc.;

    9) assenza di fini pubblicitari e di lucro, anche indiretti, e partecipazione a titolo gratuito dei destinatari (REQUISITO INDEROGABILE)

    N.B. Possono aderire alla Settimana UNESCO CNES – Agenda 2030 tutti gli enti e le organizzazioni impegnate a diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile (istituzioni, enti locali, scuole, università, associazioni, fondazioni, parchi, imprese, cooperative etc). Le eventuali spese dell’iniziativa devono essere coperte con fondi reperiti dall’ente organizzatore e/o dei partner, anche tramite finanziamenti pubblici o sponsorizzazioni private, purché non derivanti da enti di dubbia eticità. L’Associazione per la Commissione Nazionale UNESCO Italia Onlus e la Commissione UNESCO non sono in grado di contribuire alla copertura delle spese delle singole iniziative.

    A cura di notizie EcoCamere

  • L’Albo gestori ambientali ad Ecomondo 2024

    L’Albo nazionale gestori ambientali ha partecipato alla 27a edizione della fiera Ecomondo, che si è svolta a Rimini dal 5 all’8 novembre 2024. 

    In occasione della fiera, presso lo stand dell’Albo si sono svolti dei seminari informativi sui temi di maggiore interesse per le imprese.

    E’ ora possibile visualizzare tutti i video dei seminari collegandosi al sito web dell’Albo.

    A cura di Ecocamere

    www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Eventi/Special/Ecomondo2024

    @ Ecomondo 2024 – The green tecnology expo – Rimini Fiera

    A cura di Albo Nazionale Gestori Ambientali

  • Il servizio di stampa del nuovo format del registro di carico e scarico cartaceo

    Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.

    I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

    Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.

    Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

    I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI.

    Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.

    Ricordiamo che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito web del Rentri.

    A cura di EcoCamere

  • Il recupero dei rifiuti in Europa

    Eurostat (Istituto di statistica dell’Unione europea) ha pubblicato uno studio che ha evidenziato, dal 2004 al 2022, un aumento dei rifiuti recuperati (40,6%) in Europa, mentre la quota complessiva dei rifiuti trattati è aumentata solo del 5%. Nello stesso periodo, il quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento è sceso del 25,1 %.

    Nel 2022, nell’Unione Europea sono stati trattati circa 1.992 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui il 61,4% è stato recuperato e il 38,6% è stato smaltito: il riciclaggio è la forma di recupero più utilizzata (40,8%), seguito dal riempimento (14,2%) e dal recupero di energia (6,4%).

    Lo studio ha messo inoltre in evidenza come i livelli di riciclo siano differenti nei vari Stati membri: l’Italia, nel 2022, ha riciclato l’83,4% dei rifiuti, oltre i 30 punti percentuali della media UE, seguita da Belgio e Slovacchia (entrambi con il 68.3%). Nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani, è la Germania che ricicla maggiormente con il 71% di riciclo, rispetto alla media europea che si attesta sotto il 50%.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito di Eurostat.

    Fonte: Eurostat

    A cura di EcoCamere

  • Le novità introdotte dal DL Ambiente

    Il Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” è stato pubblicato sulla G.U. n. 244 del 17/10/2024, poi entrato in vigore il 18 ottobre 2024. 

    Il nuovo decreto apporta modifiche ed integrazioni a diversi ambiti del D.Lgs. 152/2006 per motivi di straordinaria necessità e urgenza nell’ottica dell’assolvimento agli impegni assunti sul piano europeo e internazionale, nonché per assicurare la migliore gestione dei materiali e dei rifiuti e  semplificare i procedimenti di valutazione ambientale.

    In particolare il provvedimento riguarda i seguenti ambiti:

    • Albo nazionale gestori ambientali

    Il decreto modifica l’art. 212 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
     – Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023;
     – Viene previsto che il legale rappresentante dell’impresa può assumere la qualifica di Responsabile tecnico rifiuti per l’impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico nella stessa impresa per almeno 5 anni consecutivi, attraverso l’inserimento del comma 16-bis.

    • Rifiuti – End of waste

    È istituito il “Nucleo End of waste (New)” collocato presso la direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.

    • Rifiuti – Assimilazione ope legis ai rifiuti urbani – Manutenzione verde

    Le attività di “manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato” vengono inserite tra quelle che producono rifiuti simili per legge ai rifiuti urbani (allegato L-quinquies alla Parte IV del Dlgs 152/2006).

    • Autorizzazione integrata ambientale (Aia)

    Con una modifica all’articolo 29-sexies comma 5 del Dlgs 152/2006 viene indicato quale è l’Autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, individuandola nel Direttore generale del Ministero dell’ambiente.

    • Danno ambientale e bonifiche

    La disposizione detta delle disposizioni in deroga alla disciplina delle bonifiche di cui al Titolo V della Parte IV del Dlgs 152/2006 per gli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani. In deroga a quanto previsto dall’articolo 242, comma 3 del Dlgs 152/2006, se l’Arpa/Appa non si pronuncia nei termini, il Piano è concordato con l’Istituto superiore per la protezione ambientale (Ispra) che si pronuncia entro i 15 giorni successivi.

    I risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica se necessaria, e il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall’Autorità competente.

    Prevista, infine,  la modifica all’articolo 244 del Dlgs 152/2006 in cui si pongono a carico del responsabile dell’inquinamento le spese sostenute dagli Enti preposti per le indagini effettuate per ricercarlo.

    • Valutazione di impatto ambientale

    Le novità riguardano:

     – La modifica dell’art. 19 del Dlgs 152/2006  ridisegna parzialmente il procedimento di verifica di assoggettabilità a Via (screening), prevedendo che scaduti i termini per le osservazioni del pubblico, l’Autorità competente entro 15 giorni può chiedere al proponente chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto a Via. Il proponente deve fornirli entro 30 giorni. La mancata risposta produce come effetto il respingimento della domanda e l’archiviazione del procedimento;

     – Viene fissata la durata del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via attualmente non specificata. Analogamente a quanto già previsto per il provvedimento di Via, anche quello di verifica di assoggettabilità a Via ha l’efficacia indicata nel provvedimento, comunque non inferiore a 5 anni. Analoghe alla disciplina della Via le modalità per la richiesta di proroga;

    – Modifica dell’articolo 25 del Dlgs 152/2006 che stabilisce che nel caso di dissenso del Ministero della cultura nell’ambito del procedimento di Via e di devoluzione della decisione al Consiglio dei Ministri con superamento del parere negativo del Ministero citato, la delibera del Consiglio dei Ministri sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di Via favorevole che comprende l’autorizzazione paesaggistica. In ogni caso di procedimenti di valutazione di impatto ambientale statale la delibera del Consiglio dei Ministri che risolve il dissenso delle Amministrazioni sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di Via;

    – Modifica all’articolo 26-bis del Dlgs 152/2006 che disciplina la fase preliminare, eventuale, alla presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur). Con la modifica si corregge un errore presente nella norma: le Amministrazioni riunite nella Conferenza di servizi aiuteranno l’impresa a capire quali informazioni vanno inseriti nello Studio di impatto ambientale e non allo Studio preliminare ambientale.

    Per prendere visione del Decreto, consultare il sito della Gazzetta Ufficiale.

    A cura di www.ecocamere.it

  • Residui dell’attività di costruzione e demolizione

    La sezione Toscana dell’Albo gestori ambientali e la Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con Ecocerved, propongono un percorso gratuito in 3 appuntamenti onlline il cui obiettivo è fornire le conoscenze fondamentali per individuare i sottoprodotti e classificare correttamente il rifiuto prodotto dall’attività di costruzione e demolizione rifiuti.Gli inerti da costruzione e demolizione rappresentano una componente molto rilevante dei residui classificati come rifiuti speciali e la loro cattiva gestione costituisce uno spreco di risorse e di opportunità. È quindi importante chiarire obblighi e adempimenti di questo settore e indirizzare gli operatori verso le opportunità di migliorare le procedure produttive e tecnico amministrative per la valorizzazione dei residui e il riciclo dei rifiuti.

    La formazione, completamente gratuita, si terrà on line e si compone di 3 sessioni consequenziali della durata di 3 ore ciascuna. È tuttavia possibile partecipare ai singoli corsi specificandolo nel modulo di iscrizione.

    Per partecipare è necessario l’iscrizione entro il giorno 12/11/2024.

    Programma completo:

    14 novembre ore 9.30 -12.30
    Rifiuti prodotti dal settore edile

    21 novembre ore 9.30 -12.30
    Terre e rocce da scavo e suoi sottoprodotti

    28 novembre ore 9.30 -12.30
    La cessazione della qualifica del rifiuto Edile – EoW

    Per il programma completo consultare il sito web della CCIAA Firenze.

    A cura di www.ecocamere.it