Autore: Eco-Verde srl

  • Nuovo modello di Formulario dei rifiuti

    Siamo a ricordarvi che il nuovo modello di formulario per il conferimento dei rifiuti è scaricabile sul portale RENTRI tramite registrazione con lo SPID.

    Si ricorda inoltre che i VECCHI MODELLI NON SONO PIU’ UTILIZZABILI DALLA DATA ODIERNE (13 FEBBRAIO).

    Di seguito trovate un link per collegarvi alla pagina del RENTRI e alle domande già fatte da altri utenti

    https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud

    Ricorda che non si può usare la carta calcante!!

  • RIPRISTINO AMBIENTE?

    Cosa significa Ripristinare l’Ambiente?

    Non è chiaro a tutti il significato dell’ordine di ripristinare l’ambiente tanto più se indicato in una sentenza penale. Quando si subisce la condanna al ripristino dell’ambiente sorge sempre un moto di sorpresa a carico dell’imputato che magari non aveva concordato la pena su questo punto (ritenendo di poterlo concordare). 

    Ripristinare significa riportare alle condizioni originarie il sito e può assumere infinite modalità a seconda del luogo inquinato (non solo luoghi). La sentenza in commento sembra anche dire che il ripristino richiede una valutazione sul danno precisando che questa valutazione di danno è solo riferita alle misure ripristinatorie non al reato di riferimento che rimane , ad esempio nel caso trattato di “traffico illecito di rifiuti” sempre un reato di pericolo.

    Il Giudice penale invero può ordinare in sede di condanna o di patteggiamento anche il ripristino dello stato dell’ambiente. Tale ordine è spesso confuso con la pena accessoria mentre è a tutti gli effetti una sanzione amministrativa che può essere ordinata d’ufficio in quanto consegue alla commissione del reato. Il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies comma 4 c.p.) ad esempio prevede proprio questo tipo di sanzione che è dunque sottratta alle regole che disciplinano le pene accessorie.

    Vediamo i punti interessanti della sentenza penale della Cassazione che conferma, in parte, la sentenza della Corte di appello di Venezia.

    La Sentenza della Corte di appello di Venezia con sentenza del 19/04/2021 n. 39511, ha applicato  la pena concordata per il reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p., ordinando il ripristino dello stato dell’ambiente. ​

    1. Ricorso per cassazione: Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, contestando l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente, sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente applicato tale sanzione senza giustificare i parametri che ne giustificano l’adozione. Le parti avevano concordato la pena del patteggiamento e la Corte di appello aveva poi ordinato il “ripristino dello stato dell’ambiente” quale elemento nuovo rispetto alla condanna di primo grado. Gli imputati trattano la condanna al ripristino dello stato dell’ambiente come se fosse una pena accessoria, contestando la riformatio in peius ecc…
    2. Decisione della Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, specificando che l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente è una sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege al reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p. ​: in materia di ambiente e territorio, viene conferito al giudice il potere di emanare un ordine finalizzato alla eliminazione delle conseguenze dell’ illecito, si ha l’attribuzione di funzioni speciali aventi carattere amministrativo, sebbene esercitate in sede di giurisdizionale. La sanzione dunque può essere ingiunta anche in secondo grado e a prescindere dalla pena concordata.
    3. Necessità di specifica motivazione: La Corte di Cassazione ha stabilito che l’applicazione della misura sanzionatoria del ripristino dello stato dell’ambiente richiede una specifica motivazione in ordine alla verificazione effettiva del danno o del pericolo per l’ambiente : ” Ne consegue che perchè possa trovare applicazione l’ordine di ripristino dell’ambiente occorre l’accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta illecita, non potendo presumersi l’esistenza di danno o pericolo per l’ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato.
    4. Annullamento con rinvio: La sentenza impugnata è stata rinviata a Giudice di appello per precisare la motivazione del ripristino dell’ambiente sotto il profilo del “danno”.

    segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Produrre idrogeno verde senza energie rinnovabili, dall’Italia il primo sistema al mondo

    Il suo potenziale sta nel fatto che supera i metodi tradizionali di produzione di idrogeno pulito, sia in termini di efficienza che di economicità

    In questo momento in cui si fa un gran parlare di idrogeno e di tecnologie pulite, c’è un progetto che ha davvero qualcosa di rivoluzionario. Per la prima volta al mondo si arriverà a produrre idrogeno verde senza nemmeno dover passare dall’utilizzo di energie rinnovabili. Il progetto in questione, europeo, si chiama Switch ed è coordinato dall’italiana Fondazione Bruno Kessler. Ha anche vinto l’Hydrogen TCP Award of Excellence 2024, prestigioso premio dell’International Energy Agency proprio per il suo essenziale contributo verso un’economia pulita dell’idrogeno e un futuro più sostenibile.

    Switch è il primo sistema al mondo che assicura una fornitura ininterrotta di idrogeno pulito

    Un’economia sempre più orientata all’idrogeno sostenibile promette una riduzione delle emissioni, una maggiore sicurezza energetica e un futuro più green. Switch (Smart Ways for In-Situ Totally Integrated and Continuous Multisource Generation of Hydrogen) è una tecnologia pulita, low cost, in grado di garantire una fornitura ininterrotta di idrogeno, indipendentemente dalla disponibilità delle fonti di energie rinnovabili: porta quindi a una potenziale rivoluzione nel modo di produrre e utilizzare l’idrogeno.

    Uno dei principi chiave del Green Deal Ue è garantire un approvvigionamento energetico dell’Unione sicuro e conveniente. La generazione di nuovo idrogeno mira a sostenere la crescita di sistemi energetici puliti e a basse emissioni di carbonio, per una società completamente decarbonizzata.

    Il problema però è che oggi la grande maggioranza di idrogeno viene prodotta da gas naturale e da petrolio, con la conseguente coproduzione di anidride carbonica. L’idrogeno rimanente viene generato tramite elettrolisi, sebbene la maggior parte di questa produzione si basi su fonti non rinnovabili. In pratica, si produce energia pulita usando energia inquinante.

    Switch, finanziato dalla Clean Hydrogen Partnership e sostenuto dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020, è fatto da sette partner europei: Fondazione Bruno Kessler, a capo del progetto, Dlr-Centro Aerospaziale Tedesco, Epfl-Ècole polytechnique fédérale di Losanna, le aziende europee HyGear e Solyd Era, la società di consulenza Sweco e la multinazionale Shell.

    Di fatto, il suo potenziale rivoluzionario sta nel fatto che supera i metodi tradizionali di produzione di idrogeno verde, sia in termini di efficienza che di economicità, e, anche, di rispetto dell’ambiente, come ha spiegato Matteo Testi, coordinatore del progetto e responsabile dell’unità HyRES presso il centro Sustainable Energy di Fondazione Bruno Kessler.

    Come funziona Switch

    È progettato per le stazioni di rifornimento, per la mobilità di auto a idrogeno e altri veicoli, per le aziende interessate a decarbonizzare i propri processi assicurandone la continuità e per tutti quei settori che necessitano di un approvvigionamento di idrogeno sostenibile e sicuro.

    Nel corso di quattro anni di ricerca, il consorzio Switch è riuscito a creare un sistema che soddisfa l’intermittenza dell’energia rinnovabile, visto che è in grado di passare rapidamente dalle modalità di funzionamento dell’elettrolisi alle celle a combustibile.

    Ma come funziona questa tecnologia mai vista prima? Si tratta di una cella reversibile a ossido solido, in grado di funzionare sia come elettrolizzatore sia come pila a combustibile. In modalità “elettrolisi”, Switch utilizza l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili per generare idrogeno verde, scindendo l’acqua in idrogeno, appunto, e ossigeno.

    Quando invece non ha a disposizione la fonte rinnovabile, il sistema, alimentato da gas naturale o biometano, inverte il ciclo in modalità “pila a combustibile”, modalità in cui il gas in entrata viene trasformato in idrogeno, generando anche elettricità e calore, con una bassa emissione di CO2. In questo modo, è possibile ottenere una costante fornitura di idrogeno, pulito.

    A cura di Miriam Carraretto – Giornalista politico-economica – quifinanza.it

  • Approvato il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi

    Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato il Regolamento UE 2025/40 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) serie L del 22 gennaio 2025) che modifica la disciplina sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e che abroga la Direttiva UE 94/62/C.

    Il campo di applicazione del provvedimento  (art. 2 ) sono  tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi vengono utilizzati.

    I principali obiettivi delle nuove disposizioni sono:

    • ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l’uso di determinati tipi di imballaggi monouso e imponendo limiti agli operatori economici;
    • garantire la sostenibilità degli imballaggi;
    • disciplinare la responsabilità estesa del produttore;
    • favorire il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio

    Il Regolamento, attraverso nuovi adempimenti per i soggetti della filiera e per gli operatori economici (artt. 5-12), persegue la finalità di assicurare la sostenibilità degli imballaggi, tra questi :

    • prescrizioni di sostenibilità; 
    • prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione;
    • procedure di salvaguardia da adottare per gli imballaggi che presentano rischi;
    • presenza di sostanze chimiche (PFAS);
    • contenuto minimo di riciclato;
    • condizioni per garantire il riuso;
    • appalti pubblici verdi come strumento per incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili.

    L’applicazione degli obblighi previsti sarà graduale, a partire dal 12 agosto 2026.

    Con le nuove norme, tutti gli imballaggi (ad eccezione di legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera) dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi. Le misure comprendono anche obiettivi sul contenuto minimo riciclato per gli imballaggi di plastica e obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per i rifiuti di imballaggio.  Le disposizioni relative al contenuto di riciclato, si applicheranno successivamente a partire dal 1º gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore di un apposito atto di esecuzione della Commissione. 

    Infine, entro il 2029, il 90% dei contenitori in metallo e plastica monouso per bevande fino a tre litri dovranno essere raccolti separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione o altre soluzioni che consentano di raggiungere l’obiettivo di raccolta.

    Sono previsti obiettivi di riutilizzo specifici da raggiungere entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, e superalcolici), imballaggi multipli e imballaggi per la vendita e per il trasporto. A determinate condizioni, gli Stati membri possono concedere deroghe di cinque anni a questi requisiti. I distributori finali di bevande e alimenti da asporto dovranno dare ai consumatori la possibilità di utilizzare i loro contenitori e adoperarsi per offrire il 10 % dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile entro il 2030.

    Gli obiettivi di riduzione per gli Stati membri prevedono: 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 e una particolare attenzione ai rifiuti di imballaggio in plastica. Per limitare gli sprechi, è stata stabilita una proporzione massima di spazio vuoto del 50% che si applicherà agli imballaggi multipli e a quelli per il trasporto e per il commercio elettronico. In aggiunta, fabbricanti e importatori dovranno garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo. Determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1° gennaio 2030. Tra questi troviamo gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caffè e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero .

    In base alle nuove norme, le imprese che vendono prodotti da asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o con alimenti pronti, senza costi aggiuntivi.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito web della GUUE.

    A cura di www.ecocamere.it

  • D-l 3/2025 – Decreto ex-Ilva

    Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare – Ufficio di Presidenza

    Audizioni sul ddl 1359 (d-l 3/2025 – Continuità produttiva e occupazionale ex Ilva) di rappresentanti di: Commissari straordinari del Gruppo Ilva, Commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, Casartigiani, CNA, Confartigianato, Federacciai, Confapi, AIGI, Confimi Industria, Confindustria Taranto, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UGL Metalmeccanici, UILM e USB

    https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/d-l-32025-decreto-ex-ilva

    A cura di webtv.senato.it/webtv/

  • Contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU)

    Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 8 giugno 2011 è stato pubblicato il Decreto 11.04.11 n. 82 che regolamenta il contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso (di seguito denominato ‘Contributo PFU’).

    CHE COSA E’

    Il Decreto 11 aprile 2011 n. 82 fissa il pagamento di un contributo sempre a carico del cliente finale , finalizzato alla copertura dei costi necessari per adempiere allo smaltimento degli pneumatici fuori uso, che consiste nel prelievo degli pneumatici dalle officine/gommisti/autodemolizioni e successivo trasporto presso appositi centri di stoccaggio dove avvengono le operazioni di frantumazione e riciclaggio/recupero degli pneumatici usati; tale attività viene pertanto finanziata con i contributi riscossi al momento della vendita dei veicoli nuovi e degli pneumatici.

    DOVE SI APPLICA

    Il decreto 11.04.11 n. 82 si applica solamente per il mercato Italia (di seguito troverete tutti i dettagli)

    TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI PFU E MODALITA’ DI RISCOSSIONE.

    Esistono due tipologie ben distinte di contributi PFU che seguono modalità di riscossione e importi ben differenti. Essi sono:

    a) Contributo PFU derivante da attività di DEMOLIZIONE dei veicoli a fine vita (primo equipaggiamento della macchina)

    A far data dall’ 11 maggio 2012 , chiunque vende all’utilizzatore finale macchine munite di pneumatici (solitamente è il concessionario/rivenditore, ma sovente capita che sia lo stesso costruttore di macchine a vendere all’utilizzatore finale), ha l’obbligo di applicare il contributo PFU primo equipaggiamento nella fattura di vendita della macchina venduta inserendolo, all’interno della fattura, in una voce ben distinta e scorporato dunque dal prezzo della macchina.

    Il venditore della macchina ha l’obbligo di versare tale contributo così riscosso presso un fondo appositamente costituito in seno l’ACI. Per fare ciò, il venditore della macchina deve registrarsi sul sito creato appositamente dall’ACI ( www.pneumaticifuoriuso.it ) al fine di poter comunicare le macchine vendute e versare dunque il contributo.

    Il contributo PFU primo equipaggiamento si applica alla vendita in Italia di veicoli ‘nuovi’ , il che vuol dire che non si applica ai veicoli venduti all’estero, oppure veicoli ‘usati’, oppure veicoli venduti per la prima volta in Italia ma già immatricolati all’estero. Il contributo PFU primo equipaggiamento si applica invece ai veicoli DEMO o km zero.

    Nel caso di vendita di veicolo ‘nuovo’ su cui sono installati pneumatici ricostruiti , la fattura di vendita del veicolo nuovo deve contenere il contributo PFU primo equipaggiamento

    L’importo del contributo PFU primo equipaggiamento è stabilito dal Ministero dell’ Ambiente e viene pubblicato su decreto ministeriale solitamente con cadenza annuale; tale importo varia in base alla tipologia del veicolo ospitante lo pneumatico e il peso del singolo pneumatico, mentre non è funzione del numero di pneumatici di cui è dotata la macchina.

    b) Contributo PFU derivante da attività SERVICE (ricambi)

    A far data dal 7 settembre 2011 , chiunque vende pneumatici come ricambi (non solo all’utilizzatore finale) ha l’obbligo di applicare il contributo PFU service nella fattura di vendita degli pneumatici venduti inserendolo, all’interno della fattura, in una voce ben distinta e scorporato dunque dal prezzo degli pneumatici.

    Il venditore degli pneumatici di ricambio non deve ‘versare’ il contributo PFU service che ha riscosso dal cliente ma lo deve ‘incassare’ al fine di ‘recuperare’ l’importo che lui stesso ha pagato al suo fornitore di pneumatici; ricordo che il contributo PFU service, così come quello di primo equipaggiamento, è sempre a carico del cliente finale.

    Il contributo PFU service si applica alla vendita in Italia di pneumatici ‘nuovi’, e dunque anche agli pneumatici importati dall’estero e venduti in Italia.

    Nel caso di vendita come ricambio di pneumatici ricostruiti , non occorre applicare alcun tipo di contributo PFU service, in quanto per essi in precedenza è stato già versato il contributo PFU service.

    L’importo del contributo PFU service varia in funzione della marca dello pneumatico e del peso, ed è stabilito dalle Società di raccolta (tipo Ecopneus, EcoTyre ecc) a cui le case costruttrici di pneumatici/importatori italiani devono obbligatoriamente aderire.

    OBBLIGHI A CARICO DEI COSTRUTTORI DI MACCHINE AGRICOLE

    • Qualora il costruttore di macchine agricole venda una macchina munita di pneumatici direttamente a un utilizzatore finale, dovrà inserire in fattura di vendita, in riga separata, l’importo del contributo PFU primo equipaggiamento; inoltre dovrà provvedere a versare tale contributo così riscosso presso il fondo ACI, previa registrazione sul sito www.pneumaticifuoriuso.it.
    • Qualora il costruttore di macchine agricole venda gli pneumatici come ricambio a un cliente (che NON necessariamente deve essere un utilizzatore finale), dovrà inserire in fattura di vendita, in riga separata, l’importo del contributo PFU service. Gli pneumatici che il costruttore di macchine vende come ricambio, dovranno essere stati acquistati a sua volta come ricambio e non come primo equipaggiamento della macchina (pertanto il costruttore di macchine dovrà segnalare al suo fornitore la destinazione d’uso degli pneumatici acquistati).
    • Qualora il costruttore di macchine agricole si configura come importatore e distributore di pneumatici in Italia, dovrà necessariamente aderire a una delle Società di raccolta presenti sul territorio nazionale (tipo Ecopneus, Ecotyre ecc) al fine di versare anticipatamente il contributo PFU service.

    A cura di FEDERUNACOMA

  • Rapporto Rifiuti Urbani 2024

    Il 19 dicembre scorso, a Roma, l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha presentato i risultati emersi dall’edizione 2024 del Rapporto Rifiuti Urbani relativo alla produzione, raccolta, gestione e l’import/export dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, a livello nazionale, regionale e provinciale. 

    Il rapporto riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione del sistema tariffario, ed una ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale aggiornata all’anno 2023.

    Nel 2023, con il PIL in aumento dello 0,7%, la produzione nazionale dei rifiuti urbani, dopo il calo del precedente biennio, si attesta a quasi 29,3 milioni di tonnelate con un incremento dello 0,7%. Nei 14 comuni con popolazione residente al di sopra dei 200 mila abitanti, tra 2022 e 2023 si registra una stabilità della produzione.

    La raccolta differenziata nazionale registra un valore complessiva del 66,6%, con percentuali del 73,4% al Nord, del 62,3% al Centro e del 58,9% al Sud. Il 50,8% dei rifiuti urbani è riciclato, in crescita rispetto al precedente anno (49,2%). I rifiuti urbani complessivamente smaltiti in discarica rappresentano il 15,8% dei rifiuti urbani prodotti, attestandosi a 4,6 milioni di tonnelate, in calo rispetto al quantitativo conferito nel 2022 (5,2 milioni di tonnellate).  

    Per quanto riguarda gli imballaggi, nel 2023 tutte le frazioni merceologiche hanno già ampiamente raggiunto i target di riciclaggio fissati a livello europeo per il 2025, ad eccezione della plastica (48% a fronte di un obiettivo del 50% al 2025)

    Il rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2024 è disponibile sul sito di ISPRA.

    Fonte: ISPRA

    A cura di www.ecocamere.it

  • ADR: nuova direttiva UE sul trasporto di merci pericolose

    La Direttiva delegata (UE) 2025/149, adottata dalla Commissione Europea il 15 novembre 2024,  è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24 gennaio 2025

    Questo provvedimento modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

    Il provvedimento, che entrerà in vigore il 13 febbraio 2025,aggiorna i riferimenti contenuti nella direttiva 2008/68/Ce sul trasporto interno delle merci pericolose agli accordi internazionali che regolano il trasporto delle merci pericolose su strada (ADR), su rotaia (RID) o per via navigabile interna (ADN). Così facendo, vengono resi cogenti a livello Ue gli allegati di tali Accordi internazionali  a partire dal 1° gennaio 2025.

    Gli Stati membri avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per recepire le nuove indicazioni. Nel nostro ordinamento il recepimento potrà avvenire tramite provvedimento amministrativo ministeriale come espressamente previsto dall’articolo 5 del Dlgs 35/2010 (Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose).

    Per maggiori approfondimenti, consultare il sito web della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

  • Ex Ilva, il governo approva un decreto legge per l’autorizzazione integrata ambientale

    Il Consiglio dei ministri licenzia nuove norme per gli impianti di interesse strategico, introducendo la valutazione di rischio sanitario. Il complesso siderurgico è in prorogatio da agosto 2023

    Il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l’ex Ilva dovrà tenere conto anche dei rischi di carattere sanitario. Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro Adolfo Urso, cambia la disciplina per il rilascio per tutti gli impianti di interesse strategico. In considerazione dell’esigenza di inserire, nel procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) degli stabilimenti ex Ilva, la valutazione dei profili di rischio sanitario, il governo approva un decreto legge che modifica la normativa e la procedura per l’aggiornamento dei criteri metodologici per il rilascio del rapporto di valutazione del danno sanitario (Vds).

    I nuovi criteri di valutazione

    In particolare, si prevede che tale rapporto debba fornire elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti anche ai fini del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale. A cambiare – fa sapere una nota di Palazzo Chigi – è anche la procedura di riesame dell’Aia per gli impianti di interesse strategico nazionale, prevedendo che il gestore (oltre a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell’autorizzazione, compresi i risultati del controllo delle emissioni, anche associati alle migliori tecniche applicabili), debba fornire il rapporto di valutazione del danno sanitario (Vds) relativo allo scenario emissivo connesso all’assetto impiantistico e produttivo oggetto dell’istanza di riesame. Inoltre, si stabilisce che, nelle more dell’aggiornamento dei criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di Vds, i gestori degli stabilimenti strategici predispongano lo studio di valutazione di impatto sanitario (Vis) e disciplina la procedura per la predisposizione della Vis nell’ambito della procedura di riesame dell’aia, con una disciplina transitoria relativa ai procedimenti di riesame dell’Aia per gli impianti strategici.

    L’adeguamento alle nuove norme

    L’autorizzazione integrata ambientale per l’ex Ilva è scaduta ad agosto 2023. La società continua ad operare in regime di prorogatio. L’ultima valutazione di impatto sanitario presentata qualche mese fa al ministero dell’Ambiente da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria è stata redatta sulla base di un’ipotesi di produzione di 8 milioni di acciaio l’anno (nel 2024 la produzione si è fermata a 2 milioni). Nella documentazione inviata al ministero si sostiene che il rischio di impatto sulla salute è ampiamente accettabile. L’azienda ha trasmesso la documentazione anche all’Istituto superiore di sanità, il cui giudizio di merito è fondamentale per la decisione del governo. Adesso Acciaierie d’Italia dovrà integrare il materiale inviato al ministero, adeguandolo alle prescrizioni del nuovo decreto legge.

    A cura di di Raffaele Lorusso da www.repubblica.it

  • Vacilla il green deal europeo ora che anche Parigi e Berlino danno la spallata

    Il ritorno di Trump alla Casa Bianca costringe la Ue a cambiare rotta per non finire schiacciata

    Scricchiola sempre di più l’impianto del green deal europeo colpito dalle crescenti pressioni politiche ormai trasversali che impongono alla Commissione europea una revisione del piano che, dopo nemmeno sei anni dal lancio, dimostra tutti i limiti e pericoli per la nostra economia.

    Le politiche green europee vengono messe in discussione non più solo dai tradizionali detrattori ma anche da figure e partiti che fino a pochi anni fa ne erano i principali promotori, oggi consapevoli del cambio radicale dello scenario globale. Già il risultato delle elezioni di giugno con la crescita dei partiti di centrodestra aveva rappresentato un primo segnale che le istituzioni Ue non potevano non tenere in considerazione ma l’elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti è un evento impossibile da ignorare; d’altrocanto Trump non ha usato giri di parole definendo il green deal «un imbroglio». Ma è soprattutto da un dato di realtà che Ursula Von der Leyen deve partire: se si va avanti così e non si cambiano le cose, l’economia Ue, schiacciata tra Usa e Cina, rischia di schiantarsi.

    Per questo motivo mercoledì il Collegio dei commissari varerà il Competitiveness Compass (la Bussola della competitività), un piano che ha l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici imposti alle imprese nell’Ue, del 25% per le grandi aziende e del 35% per le pmi. A fine febbraio è invece prevista la presentazione di una proposta legislativa di semplificazione chiamata Omnibus per la revisione di una prima parte della legislazione del green deal già in vigore. Dovrebbero essere riviste tre normative europee che impongono alle imprese degli oneri burocratici per perseguire la sostenibilità ambientale tra cui la direttiva Csrd (Corporate Sustainability Reporting Directive) sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese e quella sulla diligenza dovuta (due diligence) da parte delle grandi e medie aziende nel controllo delle loro catene del valore. L’obiettivo è rendere la regolamentazione europea «più semplice, più leggera, più veloce» recependo i suggerimenti del Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea ma anche di dare risposte concrete alle crescenti pressioni politiche.

    Il governo francese, in passato tra i principali fautori del green deal, pochi giorni fa ha infatti esortato Bruxelles a rinviare a tempo indeterminato le norme verdi dell’Ue per le imprese, in particolare la nuova direttiva europea sulla due diligence aziendale e la direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale. I leader del Partito popolare europeo in un documento redatto al termine della propria riunione in Germania nei giorni scorsi, hanno invece chiesto alla Commissione di rinviare di almeno due anni l’entrata in vigore delle norme sulla sostenibilità finanziaria e aziendale, nonché la nuova tassa sulle emissioni di carbonio alle frontiere dell’Ue.

    Anche il primo ministro polacco Donald Tusk si è scagliato contro le politiche green europee chiedendo una «revisione di tutti gli atti giuridici, compresi quelli previsti dal green deal». A questo punto la domanda non è se il green deal verrà rivisto ma quando.

    A cura di Francesco Giubilei di www.ilgiornale.it