Categoria: Ambiente

  • Abolizione SISTRI

    Abolizione SISTRI

    DL Semplificazioni,confermato lo stop a SISTRI

    La notizia dell’abolizione del Sistri è ufficiale, lo riporta un comunicato stampa emanato direttamente dal Ministero dell’Ambiente, il quale conferma che a partire dal 1°Gennaio 2019, il Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti sarà abolito.

    Il 15 dicembre 2018 è entrato in vigore il D.l. 135/2018 (Semplificazioni) che stabilisce la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), con decorrenza gennaio 2019.

    Vengono così aboliti anche i contributi da versare per la costituzione e il funzionamento del Sistri a carico degli operatori iscritti.

    Dal 1 gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria. I soggetti tenuti alla tracciabilità dei rifiuti compiranno i propri adempimenti nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 03/12/2010, n. 205, ovverosia, attraverso il ricorso a moduli cartacei, compilando i registri di carico e scarico e formulari di identificazione.

     

  • Proroga SISTRI

    Proroga SISTRI

    Sistri – Proroga apparato sanzioni

    Stai navigando alla ricerca di informazioni in merito al SISTRI?

    Ti comunichiamo che con la pubblicazione della recente Legge n.205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio), entrata in vigore il 1 gennaio 2018,  è stato prorogato ulteriormente il termine dell’entrata in vigore del sistema sanzionatorio SISTRI relativamente al suo non corretto utilizzo, al 1 gennaio 2019.

    Resta fermo fino al 31.12.2018 (salvo proroga), l’obbligo di utilizzo dei registri di carico e scarico rifiuti e dei formulari e l’applicazione delle relative sanzioni in caso di mancata o errata compilazione, nonché l’applicazione delle sanzioni previste per la mancata iscrizione al SISTRI (per i soggetti obbligati) e per l’omesso versamento del contributo annuale SISTRI (nonostante siano state ridotte del 50%).

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  • Non solo MUD

    Non solo MUD

    Eco-Verde vi ricorda che entro la fine di Aprile, oltre ad avere la scadenza per la compilazione e la dichiarazione del MUD,  scadranno altri adempimenti da portare a termine per la gestione dei rifiuti, vi ricordiamo infatti:

    • Contributo Sistri 2017 per aziende produttrici di rifiuti pericolosi con oltre 10 addetti. Per conoscere l’importo del contributo e per il pagamento accedere con la chiavetta in dotazione all’areapersonale del portale Sistri.
    • Contributo annuale per l’iscrizione all’albo dei Gestori Ambientali per trasportatori di propri rifiuti e distributori ed installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  • MUD 2017

    MUD 2017

    Vi ricordiamo che come ogni anno è necessario compilare e trasmettere il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) alla Camera di Commercio territorialmente competente, con riferimento all’anno 2016.

    In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015.

    La scadenza è il 30 aprile 2017: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio 2017.

    La compilazione del MUD è obbligatoria per i soggetti che sono così individuati:

             Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

             Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

             Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

             Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

             Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

    A seguito di pubblicazione aggiornata sul sito Eco-Verde siamo a precisare che secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché’ i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto, sono quindi esenti dalla presentazione della suddetta dichiarazione.