Categoria: Ambiente

  • Spedizioni di rifiuti, via libera definitivo alla riforma

    Il Consiglio Ue ha approvato la riforma del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, pronto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A partire dal 2026 stop alle esportazioni di plastica verso paesi non OCSE e via libera al nuovo sistema digitalizzato per la gestione degli adempimenti

    Facilitare lo scambio, tra paesi Ue, di rifiuti diretti a recupero, ma soprattutto limitare le esportazioni – incluse quelle illegali – verso paesi terzi, che nel 2020 hanno raggiunto i 32,7 milioni di tonnellate, pari a circa il 16 % del commercio mondiale di rifiuti. Con uno stop all’invio di scarti in plastica verso i Paesi non OCSE. Queste le direttrici lungo le quali agirà la riforma del regolamento europeo sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, approvata oggi in via definitiva dal Consiglio Ue e pronta alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A far data dalla quale scatterà il periodo transitorio di due anni, trascorso il quale il regolamento diventerà a tutti gli effetti operativo. La riforma, fortemente voluta dalla Commissione uscente nel quadro del nuovo piano d’azione sull’economia circolare, riscriverà le regole e le procedure che dal 2006 a oggi, in linea con la Convenzione di Basilea, hanno disciplinato le spedizioni di rifiuti sia tra Stati membri che fuori dai confini dell’Unione. Ridisegnando, in parte, anche i confini del mercato internazionale degli scarti.

    La proposta di riforma presentata dalla Commissione a novembre del 2021 è stata infatti rafforzata dall’intesa raggiunta da Consiglio e Parlamento al termine dei negoziati sul testo. Su iniziativa degli eurodeputati infatti il testo è stato potenziato con la previsione di un drastico giro di vite per i rifiuti non pericolosi in plastica. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della riforma, quindi intorno alla primavera del 2026, questi non potranno essere più esportati verso paesi non OCSE. Una vera e propria messa al bando che durerà almeno cinque anni, dopodiché i paesi di destinazione potranno fare richiesta di riprendere le importazioni, a patto di dimostrare di poter gestire i rifiuti in ingresso nel rispetto dei migliori standard di sostenibilità ambientale e sociale. La stretta sulle esportazioni di plastiche non pericolose riguarderà, sebbene in misura meno radicale, anche quelle dirette verso i paesi EFTA e OCSE (incluse le principali mete per i rifiuti in uscita dall’Ue, ovvero Turchia e India), che dovranno essere sempre soggette alla procedura di notifica e approvazione.

    “Il nuovo regolamento introduce restrizioni per i mercati internazionali dei rifiuti – commenta Claudia Mensi, presidente dell’associazione europea dei gestori di rifiuti FEAD – il che significa che manterremo una quota maggiore dei rifiuti prodotti all’interno dell’Ue. Il nostro ruolo come rappresentanti del settore è ora quello di far comprendere che tali restrizioni richiedono migliori capacità di riciclo e gestione dei rifiuti, una domanda forte e stabile di riciclati e procedure migliorate per poter smaltire queste quantità crescenti”. Motivo per cui nelle ultime settimane i riciclatori hanno chiesto misure di protezione per arginare l’ingresso di polimeri riciclati provenienti dai paesi asiatici. Appello al quale le istituzioni Ue hanno risposto con una clausola di salvaguardia inserita nel nuovo regolamento imballaggi, in via di approvazione, che limita l’import a soli polimeri prodotti in linea con gli standard di qualità e sostenibilità europei.

    Lo stop alle esportazioni varrà solo per i rifiuti non pericolosi in plastica, mentre per tutti i rifiuti diretti a recupero contenuti nella cosiddetta ‘lista verde’ continuerà a valere un regime autorizzativo meno stringente, anche se per i carichi diretti verso destinazioni fuori dall’Ue (sia OCSE che non OCSE) il via libera sarà rilasciato solo a patto che l’impresa esportatrice riesca a dimostrare che l’impianto di destinazione abbia superato audit ambientali indipendenti. Un irrigidimento delle procedure pensato per porre un freno non solo al recupero in strutture precarie sotto il profilo ambientale e sanitario, ma anche a operazioni quasi esclusivamente cartolari. Contratti ‘facili’ con operatori borderline che spesso nascondono veri e propri traffici internazionali.

    Proprio sul fronte del contrasto al traffico illecito, il nuovo regolamento prevede l’istituzione di un gruppo di controllo per migliorare la cooperazione tra i paesi dell’Ue, con l’obiettivo di prevenire e individuare le spedizioni illegali. In collaborazione con le autorità nazionali la Commissione potrà effettuare ispezioni negli Stati membri, laddove sussistano sufficienti sospetti che si stiano verificando spedizioni illegali di rifiuti, magari mascherati da prodotti di seconda mano o riciclati. Il nuovo regolamento, infatti, non si applicherà alle esportazioni di end of waste e di beni usati, a patto però che in entrambi i casi gli Stati membri si assicurino che il regime giuridico dei materiali esportati sia stato determinato nel rispetto della disciplina europea in materia.

    A fare da contraltare alla stretta sulle procedure per le esportazioni verso paesi terzi, la completa digitalizzazione di quelle relative alle movimentazioni dentro i confini dell’Ue. Entro il 2026 tutti gli adempimenti verranno fatti confluire in un sistema centralizzato in capo alla Commissione europea, con tempi scadenzati per la richiesta di informazioni e il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti competenti. Sempre in tema di semplificazioni la riforma rafforza anche l’istituto delle pre-autorizzazioni, fin qui poco utilizzato, che consente agli impianti di recupero localizzati in un determinato paese di ricevere rifiuti dall’estero con procedure più snelle. L’obiettivo, in questo caso, è quello di facilitare lo scambio tra Stati membri rafforzando il mercato interno dei rifiuti recuperabili, mentre l’avvio a smaltimento in un altro paese Ue verrà consentito solo in circostanze ben motivate e in ogni caso nel rispetto della procedura di notifica e approvazione. “Sarà essenziale un’attuazione agevole e armonizzata del nuovo regolamento da parte di tutte le autorità competenti – spiega Mensi – poiché non è prevista una revisione fino al 2035″.

    di Redazione Ricicla.tv

  • Decreto MILLEPROROGHE 2024 convertito: tutti i rinvii in materia ambientale

    In Gazzetta ufficiale la Legge di Conversione (Legge del 23 febbraio 2024, n. 18) al Decreto Milleproroghe 2024 (DL 30 dicembre 2023, n. 215) che porta con sé diverse proroghe in materia di ambiente.

    Vediamo le principali novità e le proroghe introdotte per il mondo rifiuti, bonifiche e siti contaminati.

    Siti contaminati: bonifiche Sito d’Interesse Nazionale

    Proroga al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (art. 12, comma 2);

    Proroghe Rifiuti 2024

    Proroga di sei mesi il termine per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (art. 12, comma 3);

    Differisce al 30 giugno 2024 il termine (scaduto il 13 dicembre 2023) fino al quale è ammessa l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare (art. 12, comma 6-septies, introdotto durante l’esame in sede referente);

    Proroghe 2024 Acque

    Proroga – fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – il termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato (a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente (art. 12, comma 5, modificato durante l’esame in sede referente);

    Stabilimenti industriali e riqualificazione Ilva

    Proroga fino al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine entro il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza ambientale (art. 12, comma 1);

    Proroga di un anno – dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 – l’incarico di Commissario straordinario per la bonifica e la riqualificazione dell’area di Taranto, prevedendo, altresì, l’attribuzione al Commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati (art. 12, comma 6);

  • MUD 2024: la scadenza è il 1°luglio 2024

    È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.

    Il MASE comunica che, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 1° luglio 2024.

    La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2024 è demandata al MASE che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

    Da lunedì 11 marzo, si potranno presentare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024, ed in particolare:

    • portaIe teIematico per Ia trasmissione deIIe Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, ImbaIIaggi;
    • portaIe teIematico per Ia compilazione e trasmissione deIIa Comunicazione rifiuti urbani e raccoIti in convenzione;
    • portaIe teIematico per Ia compiIazione e trasmissione deIIa Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
    • portale telematico per Ia compiIazione deIIa Comunicazione Rifiuti semplificata.

  • Rapporto Ambientale 2023 da ISPRA

    Il 21 febbraio, a Roma, l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha presentato i risultati emersi dall’edizione 2023 del Rapporto Ambiente, studio strutturato in due parti: la prima descrive le realtà regionali attraverso l’analisi di 21 indicatori che definiscono le tendenze delle principali tematiche ambientali, mentre la seconda è composta da brevi articoli che riguardano specificità regionali e/o attività SNPA particolarmente rilevanti e di interesse per la collettività.

    Dallo studio emerge che il Paese è in linea con gli obiettivi europei e di sviluppo sostenibile per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che raggiunge buoni livelli di raccolta differenziata dei rifiuti e diminuisce lo smaltimento in discarica. Emerge, però, un aumento della produzione dei rifiuti speciali e l’incidenza del turismo sui rifiuti urbani, criticità relative allo stato delle emissioni di gas serra e consumo di suolo. 

    Per maggiori informazioni, consultare Il Rapporto Ambiente – Edizione 2023 sito di ISPRA.

    Oppure la sintesi del Rapporto Ambientale:

  • Rentri, il futuro è digitale! – evento curato da Ricicla.tv

    Dalle modalità operative alle istruzioni di compilazione dei modelli informatici di registri di carico e scarico e formulari, passando per i nuovi strumenti dell’amministrazione digitale: in un webinar curato da Ricicla.tv con la partnership di Nica, TeA Consulting e Gruppo Zucchetti, tutto quello che c’è da sapere, e da fare, per arrivare preparati al debutto del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.

    Una autentica rivoluzione, per produttori, trasportatori e gestori di rifiuti, che richiederà da parte delle imprese obbligate un ‘salto quantico’ nella direzione della digitalizzazione dei processi amministrativi. Clicca sui link per scaricare le slide dei relatori!

  • ENERGIA e QUOTE DI CARBONIO. Legge di conversione n.169/2023 del decreto-legge n.131/2023

    Sulla Gazzetta ufficiale del 28 novembre 2023 è stata pubblicata la legge di conversione n.169/2023 del decreto-legge n.131/2023, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

    La legge di conversione in esame entra in vigore il 29 novembre 2023.

    A seguito di una analisi del provvedimento, si segnala che non vi sono state rilevanti modifiche a quanto già disposto dal decreto-legge n.131/2023.

    Si ricordano le principali disposizioni introdotte dal decreto convertito:

    All’art.3 “Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica”, si è stabilito che al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano certi requisiti stabiliti al comma 1, sempre dell’art. 3.

    Sempre all’art. 3, comma 8, si ricorda che le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

    Tali imprese sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:
    – a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
    – b) ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
    – c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.

    www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/29/23G00141/sg

  • Attività economiche sostenibili, criteri UE per definirle

    • Definisce quando si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

    • Modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.

  • Imballaggi Normativa 2023, posizione sul nuovo regolamento dall’UE

    Mercoledì 22 novembre 2023, il Parlamento ha adottato la sua posizione sul nuovo regolamento UE in materia di imballaggi, per affrontare l’aumento dei rifiuti e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.

    I deputati hanno adottato la risoluzione legislativa, che costituisce il mandato del Parlamento per i negoziati con i governi dell’UE.

    Riduzione degli imballaggi, uso limitato per alcuni tipi e divieto per le “sostanze chimiche per sempre”

    Il Parlamento ha sostenuto obiettivi generali di riduzione dei rifiuti prodotti dagli imballaggi proposti nel regolamento:

    • il 5% entro il 2030;
    • il 10% per il 2035;
    • il 15% entro il 2040.

    I deputati hanno poi proposto obiettivi specifici di riduzione dei rifiuti per gli imballaggi in plastica:

    • 10% entro il 2030;
    • 15% entro il 2035;
    • 20% entro il 2040.

    I deputati vogliono vietare la vendita di sacchetti di plastica molto leggeri (inferiori a 15 micron), a meno che non siano necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi, per aiutare a prevenire lo spreco di cibo.

    Vogliono inoltre limitare fortemente l’uso di alcuni formati di imballaggio monouso, le confezioni in miniatura degli hotel per i prodotti da toilette e le pellicole termoretraibili per le valigie negli aeroporti.

    Per prevenire effetti negativi sulla salute, i deputati chiedono di vietare l’uso delle cosiddette “sostanze chimiche per sempre” aggiunte intenzionalmente (sostanze alchiliche per- e polifluorurate o PFAS) e del bisfenolo A negli imballaggi a contatto con gli alimenti.

    Incoraggiare il riutilizzo e le opzioni di ricarica per i consumatori

    Nel testo adottato, i deputati chiariscono i requisiti per il riutilizzo o la ricarica degli imballaggi. I distributori finali di bevande e cibi da asporto nel settore della ristorazione (inclusi hotel, ristoranti e bar) dovrebbero offrire ai consumatori la possibilità di portare e utilizzare il proprio contenitore.

    Migliore raccolta e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio

    Le norme adottate dai deputati prevedono che tutti gli imballaggi siano riciclabili e rispondano a una serie di criteri rigorosi da definire attraverso la legislazione secondaria. Sono previste alcune eccezioni temporanee, ad esempio per gli imballaggi alimentari in legno e cera. (AM 392)

    I deputati vogliono infine che i Paesi dell’UE garantiscano la raccolta differenziata del 90% dei materiali contenuti negli imballaggi (plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone) entro il 2029.

    Citazione

    La relatrice Frédérique Ries (Renew, BE) ha dichiarato: “Il Parlamento sta inviando un messaggio forte a favore di una revisione completa del mercato europeo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Questa legislazione è essenziale per la competitività e l’innovazione europea e allinea le ambizioni ambientali alla realtà industriale. Insieme a politiche efficaci di riutilizzo e riciclaggio, ci assicuriamo che gli imballaggi siano sicuri per i consumatori, aggiungendo il divieto di utilizzare sostanze chimiche nocive negli imballaggi alimentari, in particolare i PFAS”.

    Prossime tappe

    Il Parlamento è pronto ad avviare i colloqui con i governi nazionali sulla forma finale della legge, una volta che il Consiglio avrà adottato la sua posizione.

    Contesto

    Nel 2018, gli imballaggi hanno generato un fatturato di 355 miliardi di euro nell’UE. Si tratta di una fonte di rifiuti in costante aumento: il totale dell’UE è passato da 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 84 milioni di tonnellate nel 2021. Nello stesso anno, ogni europeo ha generato 188,7 kg di rifiuti di imballaggio, una cifra che si prevede aumenterà a 209 kg nel 2030 in assenza di misure.

    Revisione della direttiva 94/62/EC su imballaggi e rifiuti derivanti da imballaggi (REFIT)

    https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-packaging-and-packaging-waste-directive-(refit)

  • MUD 2021: entro il 16 Giugno 2021

    La scadenza naturale del 30/04 slitta di 120 giorni per la pubblicazione del DPR 23/12/2020 “Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione per l’anno 2021”Infatti la Legge 25 gennaio 1994 n.70, che ha istituito il MUD, prevede all’Art. 6 c. 2-bis che:
    2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
    Cosa c’è da sapere:
    – Slittamento della scadenza
    – Adeguamento alle nuove disposizioni in materia di RAEE e di End o West di particolari tipologie di rifiuti
    – La struttura della Dichiarazione è rimasta pressoché invariata, come pure le modalità di trasmissione
    – Ricordarsi “si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
    Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito Pago Pa (NON BOLLETTINO POSTALE)
    Nessuna variazione dei soggetti obbligati
    Soggetti obbligati alla presentazione del MUD
    – chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti;
    – commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti;
    -imprese ed enti che effettuano recupero e/ o smaltimento di rifiuti;
    – consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti;
    – produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
    – produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al D. Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), (artigianali diversi da urbani), d) (industriali diversi da urbani), g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti.
    Ricordarsi che con Dlgs 116/2020 sono state apportate modifiche nella classificazione dei rifiuti, in particolare fra quelli ritenuti R. Urbani e R. Speciali.
    Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD
    – produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse dalla c), d) o g) di cui al D. Lgs. 152/2006 art.184 co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti
    – produttori iniziali fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D. Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), d), g)
    – imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (cat. 2-bis dell’Albo Gestori ambientali)
    -imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010
    – imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 €/ anno e che producono rifiuti speciali pericolosi (per i rifiuti speciali non pericolosi sono esclusi a priori, vedi punto 1).
    – In realtà, l’esonero dal MUD per gli imprenditori agricoli è da considerare valido a prescindere dal volume d’affari per i rifiuti pericolosi, in quanto viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016 per tali soggetti e per le attività di servizio alla persona.
    Infatti, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art.190 co.6 i seguenti soggetti:
    Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quindi anche con volume d’affari oltre 8.000 €/anno);
    i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (estetisti, parrucchieri, tatuatori…) che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
    i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa; possono adempiere all’obbligo di presentazione del MUD con una delle seguenti modalità, tra loro alternative:
    a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti di dal D. Lgs. 152/2006 art. 193;
    b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui di cui al D. Lgs. 152/2006 art 18.

  • MUD 2020

    MUD 2020

    Gentili Clienti,

    il 30 aprile 2020 scadrà come ogni anno il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2019.

    Ad oggi, la compilazione del MUD è obbligatoria per i seguenti soggetti:

    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
    • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

     

    Per chi fosse interessato ad usufruire del nostro servizio di compilazione e trasmissione della suddetta dichiarazione, può contattare i nostri uffici o scrivere attraverso il form CONTATTI.