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STRUTTURE SANITARIE E STUDI MEDICI: ATTESTAZIONE NUOVI REQUISITI AUTORIZZATIVI E SCIA STUDI MEDICI – SCADENZA RINVIATA AL 2 NOVEMBRE 2021

La Legge Regionale n. 51 del 5 agosto 2009 ed il Regolamento attuativo DPGR n. 79/R del 17 novembre 2016 e s.m.i., disciplinano l’apertura e l’esercizio delle strutture sanitarie private e degli studi professionali. Le suddette norme individuano le caratteristiche ed i criteri per l’esercizio delle strutture sanitarie e degli studi medici ed odontoiatrici soggetti ad autorizzazione e di quelli che devono solamente presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

A seguito delle recenti modifiche introdotte dal DPGR n. 90/R del 16/09/2020 “Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79”, che prevede nuovi requisiti autorizzativi e la presentazione di nuove “Liste di autovalutazione” per attestare il possesso degli stessi,  le strutture sanitarie pubbliche e private già autorizzate e gli studi professionali già in possesso di SCIA erano tenute ad adeguarsi a quanto disposto dal nuovo Regolamento entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso, dandone comunicazione al Comune territorialmente entro trenta giorni dall’avvenuto adeguamento. L’adeguamento prevede l’autocertificazione della conformità ai nuovi requisiti tramite compilazione ed invio del “Modello 8”.

N.B. Tale adempimento NON prevede il pagamento di oneri regionali. Eventuali diritti di istruttoria comunali dipendono dai singoli Comuni

 

Inoltre, l’art. 19 del nuovo Regolamento prevede che siano soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) anche gli studi medici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica. A differenza del previgente Regolamento regionale, che non imponeva obblighi per lo svolgimento di mere visite (cosiddetta “attività libera”), adesso il nuovo Regolamento impone l’obbligo di presentazione della SCIA in modalità semplificata. E’ confermata l’esclusione dall’obbligo di presentare la SCIA per gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, tranne nel caso in cui il medico svolga, a latere della convenzione, attività libero professionale specialistica, nel qual caso ricade nell’obbligo della SCIA, alla pari di ogni libero professionista. Nel caso in cui il medico abbia più studi nel medesimo Comune, può presentare un’unica SCIA allegando le planimetrie e gli altri documenti di tutti gli studi oppure presentare separate SCIA, una per studio, indirizzate al medesimo Comune.

N.B. In ogni caso il pagamento degli oneri regionali pari a 300 euro è previsto solo una volta per Comune. Eventuali diritti di istruttoria comunali dipendono dai singoli Comuni

Il termine massimo per l’adeguamento è pertanto prorogato al 2 novembre 2021.

Eco Verde