Autore: Eco-Verde srl

  • Restrizione rilascio microplastiche – Linee Guida ECHA su modalità rendicontazione

    L’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha pubblicato le linee guida per la comunicazione all’ECHA stessa delle informazioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2055, che modifica il Regolamento REACH, introducendo restrizioni all’immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici (comunemente nota come “restrizione delle microplastiche”), in cui rientra anche il granulo e il polverino da PFU. 

    Lo scopo delle linee guida di ECHA è quello di aiutare i produttori, gli utenti industriali a valle e i fornitori di SPM a rispettare i requisiti di rendicontazione annuale all’ECHA. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/205/SAEC-EUR/CS del 07.05.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    Link per le linee guida ECHA dal MISE: https://reach.mise.gov.it/notizie/365-linea-guida-echa-sull-attuazione-della-restrizione-sulle-microplastiche-per-quanto-riguarda-la-trasmissione-delle-informazioni-ad-echa

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    A cura di assoambiente.org

  • Diritto alla riparazione, sostituzione e passaporto digitale: le nuove regole europee sulle batterie

    Il Regolamento (Ue) 2023/1542 sulle batterie – applicabile dal 18 febbraio 2024 e recepito in Italia con il D.Lgs. 29/2026 in vigore dal 7 marzo 2026 – ridisegna in profondità il ciclo di vita di tutti gli accumulatori immessi sul mercato europeo.

    Non è una norma tecnica per addetti ai lavori: riguarda chi compra uno smartphone, chi possiede un’auto elettrica, chi gestisce un piccolo negozio di elettronica o importa prodotti con batterie incorporate. Le scadenze sono già in corso, ma alcune delle più impattanti arriveranno tra il 2026 e il 2027.

    Dal 18 febbraio 2027, i prodotti con batterie portatili dovranno essere progettati in modo che l’utente finale possa rimuovere e sostituire la batteria autonomamente, utilizzando strumenti disponibili in commercio. Lo stabilisce l’articolo 11 del Regolamento (Ue) 2023/1542, che supera definitivamente il modello dei dispositivi sigillati – pratica diventata standard nell’elettronica di consumo nell’ultimo decennio.

    La norma prevede deroghe limitate: la batteria può essere sostituibile solo da professionisti indipendenti nei casi in cui la rimozione diretta da parte dell’utente comprometterebbe la sicurezza del dispositivo. Non è una via d’uscita strutturale per i produttori, ma un’eccezione circoscritta.

    Per chi acquista oggi, l’implicazione è concreta: smartphone, tablet, laptop, dispositivi indossabili immessi sul mercato UE dopo quella data dovranno garantire la sostituibilità della batteria. Non come opzione di servizio, ma come requisito di progettazione.

    Il passaporto digitale: trasparenza su tutto il ciclo di vita.

    Sempre dal 18 febbraio 2027, batterie per veicoli elettrici (Ev), batterie per mezzi di trasporto leggeri (Lmt) e batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh dovranno essere accompagnate da un passaporto digitale accessibile tramite QrCode, come previsto dall’articolo 77 del Regolamento.

    Il documento elettronico conterrà informazioni sulla composizione chimica, l’origine delle materie prime, l’impronta di carbonio, lo stato di salute della batteria e le istruzioni per il fine vita. Per chi possiede o acquista un veicolo elettrico, significa poter verificare – con uno smartphone – la storia della batteria: quanti cicli ha completato, qual è la sua capacità residua, come smaltirla correttamente.

    Non tutti i dati saranno pubblici: le informazioni commercialmente sensibili resteranno accessibili solo a operatori autorizzati. Ma la parte relativa alle prestazioni e alla gestione del fine vita sarà aperta.

    Anticipando il passaporto, da agosto 2026 tutte le batterie dovranno già portare etichette leggibili con indicazione di capacità, composizione chimica, data di fabbricazione, peso e simbolo di raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Regolamento e confermato dal D.Lgs. 29/2026.

    Famiglie e raccolta: nuovi obiettivi, nuova infrastruttura

    Il Regolamento fissa obiettivi di raccolta progressivi e vincolanti per tutti gli Stati membri. Secondo l’articolo 69 del Regolamento (Ue) 2023/1542, il tasso di raccolta per le batterie portatili deve raggiungere il 63% entro il 31 dicembre 2027 e il 73% entro il 31 dicembre 2030.

    Per le batterie Lmt – quelle di biciclette e monopattini elettrici, sempre più diffuse nelle famiglie urbane – l’obiettivo è 51% entro il 2028 e 61% entro il 2031.

    Per rendere questi obiettivi raggiungibili, il D.Lgs. 29/2026 ha introdotto una semplificazione rilevante: i punti di raccolta delle batterie portatili sono esonerati dagli obblighi autorizzativi del Testo Unico Ambientale, dall’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dalla tenuta dei registri di carico e scarico, dalla comunicazione Mud e dall’obbligo di iscrizione al portale Rentri.

    Un alleggerimento burocratico che dovrebbe facilitare la diffusione capillare dei punti di raccolta, anche in esercizi commerciali di piccole dimensioni.

    Pmi: esenzioni parziali, obblighi strutturali

    Il tema della due diligence è quello dove il Regolamento differenzia più esplicitamente tra grandi operatori e piccole imprese. L’articolo 47 stabilisce che gli obblighi di verifica delle catene di approvvigionamento delle materie prime – con mappatura dei rischi ambientali e sociali – si applicano solo agli operatori economici che nell’esercizio precedente hanno registrato un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro, o che fanno parte di un gruppo che supera quella soglia su base consolidata.

    Le Pmi al di sotto di quella soglia sono esonerate. L’esenzione non è tuttavia totale. Gli obblighi di conformità Ce, di etichettatura e di partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa del produttore si applicano a tutti gli operatori, indipendentemente dalla dimensione. Chi importa o distribuisce batterie – o prodotti che le incorporano – deve garantire che siano conformi al Regolamento, recare la marcatura Ce e rispettare le scadenze di etichettatura.

    Questo include negozianti, importatori di prodotti elettronici e distributori di e-bike. Per le Pmi del commercio al dettaglio, l’impatto più immediato riguarda la gestione del fine vita: dal 18 agosto 2025 il Capo VIII del Regolamento è già applicabile, con obblighi di raccolta gratuita delle batterie usate da parte dei produttori e dei distributori.

    Il consumatore ha il diritto di riconsegnare gratuitamente la batteria esausta nel punto di acquisto.

    I numeri del riciclo: obiettivi quantitativi per materiali critici

    Il Regolamento definisce con precisione i livelli minimi di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie. Secondo l’Allegato XII, entro il 31 dicembre 2027 gli impianti di riciclo autorizzati dovranno recuperare almeno il 50% del litio contenuto nelle batterie trattate, con target che salgono all’80% entro il 2031.

    Per cobalto, rame, piombo e nichel, gli obiettivi sono più severi: 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031. Sul fronte del contenuto riciclato nelle batterie nuove, l’articolo 8 fissa le quote minime che entreranno in vigore otto anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento: 16% per il cobalto, 85% per il piombo, 6% per litio e nichel.

    Tredici anni dopo, le quote salgono a 26% per il cobalto e 12% per il litio. Si tratta di requisiti che toccano direttamente i produttori, ma che ridisegnano anche la domanda di batterie sul mercato europeo a valle.

    Materie critiche e autonomia europea

    Sullo sfondo di questi adempimenti operativi c’è una scommessa industriale di lungo periodo. La Commissione europea ha identificato il litio, il cobalto e il nichel tra le materie prime critiche la cui fornitura è oggi concentrata in pochi paesi terzi – Cina, Congo, Cile – con rischi di dipendenza strategica già evidenti nelle crisi di approvvigionamento del 2021-2022.

    Il Regolamento costruisce un’infrastruttura normativa – passaporto digitale, obblighi di riciclo, soglie di contenuto riciclato – che serve anche a trattenere i materiali all’interno del ciclo produttivo europeo.

    I progetti Ipcei (Important Projects of Common European Interest) per la filiera delle batterie e il Critical Raw Materials Act del 2024 si muovono nella stessa direzione. La coerenza del quadro c’è; la capacità industriale di rispettare le scadenze, soprattutto per il riciclo del litio, resta la variabile aperta.

    A cura di Alfredo Agosti su www.greenplanner.it e assoambiente.org

  • Materie prime critiche, il CITE approva sette progetti italiani: il riciclo al centro della strategia

    Via libera del CITE a sette proposte italiane nella seconda call del Critical Raw Materials Act, ora all’esame della Commissione europea. Il riciclo si conferma asse prioritario, con cinque progetti dedicati e un focus sulla filiera interna delle materie prime critiche. Per il governo, la sfida è rafforzare autonomia strategica e competitività industriale

    Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) ha approvato sette proposte progettuali presentate da imprese italiane nell’ambito della seconda call sui progetti strategici prevista dal Critical Raw Materials Act, aprendo una nuova fase del percorso che ora passa alla valutazione della Commissione europea. Si tratta di iniziative che puntano a rafforzare il ruolo dell’Italia nelle filiere delle materie prime critiche, in un contesto in cui sicurezza economica, autonomia strategica e resilienza industriale sono sempre più centrali nelle politiche europee.

    “L’Italia, grazie alle capacità delle proprie imprese, prosegue il posizionamento nelle filiere strategiche delle materie prime critiche, tassello fondamentale per la sicurezza economica ed energetica” ha commentato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha presieduto la riunione del CITE. “Puntiamo su innovazione, sostenibilità e recupero efficiente delle risorse – ha detto – massimizzando la capacità produttiva interna di materie prime derivanti dal riciclo, in piena coerenza con l’obiettivo europeo di autonomia strategica e sicurezza economica: l’Italia, in questo contesto, si conferma oggi ancor di più riferimento forte e credibile”.

    Una linea ribadita anche dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha richiamato il contesto geopolitico e industriale in cui si inseriscono le iniziative. “Anche queste iniziative confermano che l’Italia può assumere la leadership in Europa nelle materie prime critiche, tanto più necessario in questa nuova fase geopolitica in cui prevale il conflitto”. Il ministro ha poi sottolineato la dimensione strategica della sfida: “Abbiamo il dovere, l’urgenza e la responsabilità di contribuire concretamente all’autonomia strategica del nostro continente e supportare la resilienza del nostro sistema industriale nella competizione globale garantendo quanto serve alla duplice sfida della tecnologia digitale e green”.

    L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato nel 2025, quando nella prima selezione europea quattro progetti italiani nel settore del riciclo erano già stati riconosciuti come strategici, confermando una traiettoria di rafforzamento progressivo del ruolo nazionale in questo ambito. La nuova tornata amplia ulteriormente il perimetro delle candidature, con progetti distribuiti su più territori e filiere, dalla difesa al fotovoltaico, fino al recupero avanzato di metalli e materiali critici. “Il riciclo , anche in questa seconda call di Progetti Strategici si conferma prioritario, dimostrando il forte orientamento italiano verso questo settore, che vede l’Italia tra i Paesi europei più impegnati”, ha sottolineato Pichetto.

    Tra i progetti approvati dal CITE figurano: CRM4Defence – Byproducts and Recycling of CRM for Defence, promosso da Leonardo S.p.A. e localizzato in più regioni italiane; Neodymium Circular Magnets, progetto integrato di riciclo e trasformazione sviluppato da RarEarth S.r.l nelle Marche; REW-ITA green HUB di OMCD TEK HUB S.p.A in Piemonte; 9PV-up di 9-Tech in Veneto, dedicato al recupero di materiali da pannelli fotovoltaici a fine vita; Alkeemia PureGraph di Alkeemia S.p.A., sempre in Veneto, focalizzato sulla trasformazione; Relith del Massaro Group nel Lazio; e infine ReSuPLIR, progetto di estrazione e riciclo proposto da Italrecycling & Investment S.r.l. in Toscana. Il passaggio ora all’esame della Commissione europea sarà decisivo per il riconoscimento del carattere strategico, condizione che consente di accedere a procedure accelerate e a strumenti di sostegno previsti dal quadro normativo europeo.

    A cura di Redazione Ricicla.tv

  • ESR – decisioni di esecuzione con nuove quote di riduzione gas serra settori ESR, tra cui rifiuti

    Con la Decisione di Esecuzione (UE) 2026/895 della Commissione europea vengono definiti le nuove assegnazioni annuali di emissioni di gas serra degli Stati membri nel 2026-2030 per i settori inclusi nell’Effort Sharing Regulation (ESR), tra cui i rifiuti. 

    Per quanto riguarda l’Italia, entro il 2030 le emissioni dei settori no ETS dovranno scendere per la prima volta sotto la soglia dei 200 milioni di tonnellate, segnando una netta riduzione rispetto agli oltre 270 milioni autorizzati nel 2021.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/197/SAEC-EUR/FA del 04.05.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    N.B.: I settori ESR (Effort Sharing Regulation, o Regolamento sulla condivisione degli sforzi) sono i settori economici europei responsabili delle emissioni di gas serra non inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS). In sintesi, l’ESR copre le emissioni diffuse e regola gli obiettivi di riduzione nazionali per i settori che non fanno parte del mercato del carbonio industriale.

    A cura di assoambiente.org

  • Lettera alle istituzioni UE sul Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggi – draft dichiarazione congiunta del settore

    Plastic Recyclers Europe (PRE) ha redatto una dichiarazione aperta a firma di quanti interessati da inviare alle istituzioni europee in cui sottolinea l’importanza strategica del Regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) per l’industria europea del riciclo e per tutto il contesto dell’economia circolare. 

    Il documento sottolinea l’importanza di un’attuazione rapida e coerente delle norme per favorire gli investimenti nell’economia circolare e garantire la stabilità del mercato unico, evidenzia quindi la necessità di una cornice legislativa chiara per raggiungere gli obiettivi climatici europei e migliorare la competitività industriale in un contesto globale complesso, infine suggerisce un corretto utilizzo di normative secondarie per i dettagli tecnici.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/198/SAEC-EUR/FA del 04.05.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di assoambiente.org

  • Spedizione rifiuti UE – Deroga per la Svizzera del divieto export rifiuti urbani indifferenziati

    La Commissione europea ha avanzato una proposta emendativa del Regolamento (UE) 1157/2024 sulla spedizione dei rifiuti (WSR), che consentirebbe la spedizione di rifiuti urbani indifferenziati verso la Svizzera in deroga a quanto attualmente previsto.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/199/SAEC-EUR/CS del 04.05.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di assoambiente.org

  • Centri di raccolta dei rifiuti urbani: la nuova disciplina

    In G.U. il D.M. 26 marzo 2026

    Dal 14 maggio 2026 entrerà in vigore il Decreto 26 marzo 2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2026.

    Il provvedimento abroga il D.M. 8 aprile 2008 e il D.M. 13 maggio 2009 e introduce una disciplina aggiornata dei centri di raccolta, definendone le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.

    I centri di raccolta sono individuati come aree presidiate e allestite, nelle quali si svolgono le attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti sia da utenze domestiche sia da utenze non domestiche.

    La realizzazione dei centri è demandata agli enti di governo d’ambito territoriale ottimale o ai comuni, che vi provvedono in coerenza con gli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti. Gli stessi enti disciplinano, mediante regolamento, l’organizzazione e la gestione dei centri, individuando le tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di accesso e le regole di utilizzo da parte dell’utenza.

    Il decreto stabilisce inoltre specifici requisiti tecnici e strutturali, prevedendo che i centri siano progettati e realizzati nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute, ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi, evitando rischi per acqua, aria e suolo. Le strutture devono essere localizzate in aree idonee, preferibilmente già impermeabilizzate, e dotate di recinzione, viabilità interna, illuminazione, pavimentazione impermeabilizzata e sistemi di gestione delle acque.

    All’interno dei centri devono essere previste aree distinte per il conferimento e il deposito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, adeguatamente protette e attrezzate con contenitori idonei e misure di sicurezza. Devono inoltre essere presenti cartellonistica informativa e un piano di ripristino del sito da attuare al termine dell’attività.

    Per la gestione dei centri è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato. Le operazioni devono essere svolte in condizioni di sicurezza, garantendo la separazione dei rifiuti e il mantenimento delle loro caratteristiche ai fini del recupero o smaltimento.

    Il provvedimento disciplina anche le modalità di gestione di specifiche categorie di rifiuti, tra cui rifiuti liquidi, RAEE, batterie, rifiuti sanitari e rifiuti biodegradabili, introducendo misure di sicurezza e contenimento e stabilendo limiti temporali e quantitativi di deposito. Sono inoltre previste disposizioni sulla tenuta dei registri, sulla contabilizzazione dei flussi di rifiuti e sulla possibilità di individuare spazi dedicati al riutilizzo e alla preparazione per il riutilizzo di beni usati.

    Infine, i centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.

    Il decreto è corredato da tre allegati: allegato 1 (elenco dei rifiuti conferibili), allegato 2 (scheda dei rifiuti conferiti al centro di raccolta) e allegato 3 (scheda dei rifiuti avviati a recupero o smaltimento dal centro di raccolta).

    Già disponibile il corso aggiornato “Addetto alla gestione dei centri di raccolta“, tenuto da Giovanni Cadeddu, dal 16 al 17 giugno in live streaming.

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    A cura di www.tuttoambiente.it e assoambiente.org