Autore: Eco-Verde srl

  • Lo stato delle acque in Italia: pubblicato Rapporto Ispra

    Pubblicato il “Rapporto dell’ISPRA sullo stato delle acque in Italia – verso il 4° ciclo di gestione” che riporta una fotografia sullo stato dei corpi idrici nazionali predisposto sulla base delle informazioni del reporting dei Piani di Gestione delle Acque – 3° ciclo di gestione della Direttiva Acque. Introducendo in maniera sintetica ma esaustiva ai principi e al funzionamento della Direttiva, il Rapporto offre, oltre a un quadro conoscitivo di dettaglio delle condizioni dei corpi idrici, delle pressioni a loro carico e delle misure per migliorarne le condizioni, anche la base informativa per una riflessione informata e consapevole.

    In generale dall’analisi di più di 7.700 corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque marino-costiere e di transizione), il 43,6% è in stato/potenziale ecologico buono o superiore, mentre poco più del 75% è in stato chimico buono. 

    Per le acque sotterranee, su un totale di 1.007 corpi idrici, quasi l’80% è in stato quantitativo buono, mentre il 70% è in stato chimico buono. 

    Per quanto riguarda l’analisi effettuata alla scala di distretto idrografico – unità territoriale di riferimento per la pianificazione prevista dalla Direttiva Acque – il Rapporto rivela che la maggior parte dei corpi idrici superficiali in stato elevato ricadono nel distretto della Sardegna e sono costituiti in prevalenza da acque marino-costiere (44%) e di transizione (10%). Le maggiori percentuali di fiumi in stato potenziale ecologico buono si registrano sempre in Sardegna (76% di corpi idrici fluviali del distretto), seguono i distretti delle Alpi Orientali e dell’Appennino Centrale (per entrambi, 43%). Riguardo alle pressioni antropiche, l’inquinamento da fonte diffusa (distribuita sul territorio), in particolare l’agricoltura, rimane la pressione maggiormente incidente sulle acque superficiali, seguita dalla pressione di tipo idromorfologico (ad es. opere di difesa idraulica, attraversamenti di strade/ferrovie), da quella puntuale (in particolare gli scarichi urbani) e dai prelievi.

    I corpi idrici superficiali e sotterranei in stato sconosciuto sono diminuiti notevolmente rispetto al 2° ciclo di gestione della Direttiva Quadro sulle Acque. 

    Sono attese al 2027 aspettative di miglioramento del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dalla Direttiva per i corpi idrici superficiali e sotterranei.

    Il Rapporto è disponibile qui.

    A cura di assoambiente.org

  • ISO 14001:2026 – aggiornata norma sui sistemi di gestione ambientale

    La UNI EN ISO 14001:2026 è stata pubblicata il 15 aprile 2026 (anche in italiano) e rappresenta un aggiornamento per i sistemi di gestione ambientale (SGA), che indica come migliorare le prestazioni green delle organizzazioni, a prescindere da dimensione, tipo e natura.

    La norma offre un quadro pratico e flessibile per gestire gli impatti ambientali e migliorare la compliance.

    Stando a quanto si legge nel comunicato pubblicato dallo stesso Uni, la nuova 14001 presenta, rispetto al passato, una struttura versatile e maggiormente focalizzata su priorità attuali quali il cambiamento climatico, la conservazione della biodiversità e l’efficienza delle risorse. In tale ottica, viene introdotto un approccio al ciclo di vita più attento ai risultati effettivi del sistema gestionale. Sono inoltre fornite indicazioni per l’allineamento con altri standard internazionali in materia di qualità e sicurezza, al fine di facilitare l’integrazione tra i diversi sistemi di gestione.

    Le modifiche intervenute riguardano in particolare:

    • il cambiamento climatico – l’emendamento del 2024 (ISO 14001:2015/Amd1:2024), emanato a seguito della Dichiarazione di Londra dell’ISO sul cambiamento climatico, è ora completamente incorporato nella ISO 14001:2026;
    • la biodiversità e la salute degli ecosistemi – mentre la ISO 14001:2015 manteneva queste considerazioni implicite, la nuova revisione le rende esplicite;
    • la prospettiva del ciclo di vita che diventa obbligatoria per la determinazione del campo di applicazione – mentre la ISO 14001:2015 richiedeva di soffermarsi sul ciclo di vita per gli aspetti ambientali e i controlli operativi, la ISO 14001:2026 estende questo requisito alla determinazione del campo di applicazione del SGA. Il sistema di gestione ambientale dovrà tenere conto non solo delle attività interne, ma anche delle fasi di approvvigionamento delle materie prime, del trasporto, dell’uso dei prodotti/servizi e del fine vita, nella misura in cui tali fasi sono controllabili o influenzabili dall’organizzazione.
       

    Questa prospettiva rafforzata del ciclo di vita e l’enfasi sull’efficienza delle risorse supportano direttamente i principi circolari (anche se nessun requisito esplicito di “economia circolare” appaia nella ISO 14001:2026).

    Per maggiori informazioni si rimanda al sito UNI, disponibile qui.

    A cura di assoambiente.org

  • Valutazione Direttiva plastica monouso (SUPD) – Avviato sondaggio UE

    N.B.: La Direttiva SUP (Single Use Plastic) è un intervento normativo dell’Unione Europea, che dovrà essere recepito dagli stati membri, che dal 2021 vieta l’utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio.

    La Commissione Europea ha lanciato un sondaggio finalizzato a supportare uno studio riguardante la valutazione della Direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso (SUPD), che scadrà il prossimo 8 maggio 2028. 

    Si ricorda che la direttiva SUP, che ha l’obiettivo di ridurre l’inquinamento da plastica monouso, vietando specifici prodotti e promuovendo alternative, è oggetto di una valutazione completa che dovrebbe concludersi entro il 3 luglio 2027.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/189/SAEC-EUR/FA del 27.04.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di assoambiente.org

  • DIWASS – Apertura iscrizione operatori e informazioni dalla Commissione europea

    La Commissione europea, in considerazione dell’avvio della possibilità per gli operatori di registrarsi nel sistema digitale europeo per la spedizione dei rifiuti (DIWASS), ha reso disponibili due siti web finalizzati a supportare i soggetti obbligati. 

    Il primo è dedicato al sistema DIWASS in generale mentre il secondo riguarda le modalità di registrazione degli operatori obbligati in DIWASS. 

    Sempre in materia, Regione Lombardia ha trasmesso ulteriore nota di aggiornamento per le imprese operanti nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti sul territorio lombardo.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/183/SAEC-EUR/CS del 24.04.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di assoambiente.org

  • Economia circolare in UE, report dall’EEA: le condizioni vantaggiose per il successo

    Due documenti informativi, pubblicati contestualmente dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), uno che esamina gli ostacoli e i fattori abilitanti per la diffusione dei modelli di business circolari e l’altro che analizza come l’Europa dovrebbe garantire una transizione equa verso un’economia circolare, a supporto del preannunciato Circular Economy Act della Commissione UE.

    Trasformare in realtà le ambizioni europee di un’economia circolare dipenderà dal renderla incentrata sulle persone, in particolare garantendo che le norme dell’UE in vigore contribuiscano al suo successo per imprenditori, titolari di aziende, cittadini e lavoratori.

    È quanto evidenziano due briefing pubblicati il 21 aprile 2026 dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) a supporto del Circular Economy Act della Commissione UE, previsto entro l’anno:
    –Scaling circular business models in Europe, esamina gli ostacoli e i fattori abilitanti per la diffusione dei modelli di business circolari;
    –Just transition to a circular economy, analizza come l’Europa dovrebbe garantire una transizione equa verso un’economia circolare.

    Le aziende e gli imprenditori che fanno della circolarità un elemento chiave delle proprie attività o start-up, con l’obiettivo di ridurre le pressioni ambientali e climatiche, secondo l’EEA, incontrano ostacoli significativi quando cercano di espandersi su larga scala. A ciò si lega la necessità di garantire che i posti di lavoro creati attraverso l’economia circolare siano equi, inclusivi e di buona qualità.

    Questo sarà importante negli anni a venire, poiché il solo mercato europeo della rigenerazione ha il potenziale per creare mezzo milione di nuovi posti di lavoro entro il 2030, secondo il Clean Industrial Deal dell’UE.

    “Le persone devono essere al centro delle ambizioni europee in materia di economia circolare– ha dichiarato Leena Ylä-Mononen, Direttrice esecutiva dell’EEA –Questa transizione verso la circolarità contribuirà alla nostra prosperità e le imprese emergenti nel settore circolare necessitano di condizioni di parità, mentre i lavoratori devono poter beneficiare di posti di lavoro dignitosi, sviluppo delle competenze e opportunità. L’economia circolare è tanto una questione di equità sociale quanto di politica economica e uno strumento per proteggere il nostro ambiente e il clima”.

    Far crescere le imprese circolari – espandendo, diversificando e approfondendo la loro presenza – rimane una delle sfide principali. L’adozione e la diffusione su larga scala dei modelli di business circolari in Europa non sono ancora evidenti. Esistono diversi modi per raggiungere tale obiettivo:
    –espandere la propria attività raggiungendo un maggior numero di clienti e aprendo nuovi mercati;
    –ampliare la crescita contribuendo a cambiare le strutture in cui le imprese operano;
    –raggiungere una diffusione profonda, favorendo cambiamenti culturali e comportamentali nei cittadini e nei clienti.

    Il documento “Scaling circular business models in Europe, basa su un Rapporto del Centro tematico europeo sull’economia circolare e l’uso delle risorse (ETC CE). Sostiene che questo tipo di ampliamento su scala più ampia è necessario affinché le ambizioni europee in materia di economia circolare possano essere realizzate e affinché l’UE possa conseguire gli obiettivi generali in ambito economico, sociale, ambientale e climatico.

    Tipologie di modelli di business circolari (Fonte: EEA).
    Tipologie di modelli di business circolari (Fonte: EEA).

    La maggior parte dei modelli di business circolari continua a concentrarsi prevalentemente sulla gestione dei rifiuti e sullo smaltimento dei prodotti a fine vita. È necessario un maggiore supporto per implementare e ampliare anche altri tipi di modelli di business circolari, come quelli che consentono di prolungare la vita utile dei prodotti o quelli che promuovono un maggiore riutilizzo attraverso il noleggio, il leasing o la condivisione su scala più ampia, in grado di generare un impatto maggiore.

    Analogamente, occorre intraprendere ulteriori azioni per favorire l’emergere di imprese circolari, anche attraverso una migliore regolamentazione e altre politiche che promuovano i modelli di business che adottano la circolarità e offrono condizioni di parità, incentivando l’innovazione tecnologica che riduce i costi, promuovendo finanziamenti e assicurazioni favorevoli alle imprese circolari e promuovendo l’innovazione sociale e i progetti dal basso per contribuire a modificare i comportamenti dei consumatori.

    Lavori circolari equi e giusti

    L’altro documento informativo “Just transition to a circular economy“, basato su 3 Rapporti ETC CE, mostra come l’integrazione della giustizia nelle politiche per l’economia circolare possa rafforzare i risultati ambientali e sociali. Ciò sarà importante in quanto una crescente dell’economia circolare comporterà cambiamenti nel mercato del lavoro europeo.

    Approccio concettuale verso un’economia circolare equa (Fonte: EEA).

    Secondo il briefing, tra il 2014 e il 2023, il numero di posti di lavoro legati all’economia circolare nell’UE-27 è cresciuto del 10%, raggiungendo circa 4,4 milioni. Sebbene l’economia circolare crei nuovi posti di lavoro, alcuni sono mal pagati o precari, e le posizioni che richiedono maggiori competenze spesso avvantaggiano gruppi già privilegiati, evidenziando la necessità di migliorare la qualità del lavoro, rafforzare lo sviluppo delle competenze e garantire un accesso più inclusivo alle opportunità.

    Le politiche di economia circolare sono più efficaci quando equità, inclusione e ampia partecipazione sono integrate in tutte le fasi di progettazione e attuazione. Questi elementi rafforzano la coesione sociale, la resilienza economica e la fiducia del pubblico, creando le condizioni per un’implementazione efficace e per la realizzazione di benefici ambientali.

    A cura di regionieambiente.it e assoambiente.org

  • Circularity Gap Report 2026: il modello lineare spreca un terzo del PIL globale

    Per la prima volta, il rapporto di Circle Economy e Deloitte include una valutazione sul Value Gap, una metodologia alternativa al prodotto interno lordo

    Il modello economico lineare è insostenibile non solo per l’ambiente, ma anche per le nostre tasche. È ciò che emerge dall’edizione 2026 del Circularity Gap Report che per la prima volta calcola le perdite economiche (Value Gap) causate dell’approccio “estrai, produci, smaltisci” tipico delle economie moderne: 25.400 miliardi di euro all’anno, l’equivalente di circa un terzo del PIL globale. In sostanza: per ogni 3 euro di valore creato nel mondo, 1 euro viene sprecato.

    Un deficit impressionante che secondo Circle Economy, l’organizzazione che in collaborazione con il ramo olandese di Deloitte ha redatto il documento − sarebbe possibile rimpinguare solo attraverso una transizione verso un modello circolare.

    “Per la prima volta il rapporto include una valutazione sul Value Gap”, ha dichiarato Arnold Tukker, professore di ecologia industriale all’Università di Leiden. “Sebbene dal punto di vista metodologico si tratti di un argomento intrinsecamente complesso da affrontare con pieno rigore scientifico, rappresenta un’espansione strategicamente preziosa della portata del rapporto. Il denaro continua a guidare la maggior parte delle decisioni in ambito aziendale e politico.”

    Le falle del modello lineare

    L’estrazione, la lavorazione e il consumo di materia sono attività intrinsecamente legate alla crisi climatica: emettono in atmosfera gran quantità di gas serra, contribuiscono alla perdita di biodiversità e allo stress idrico. I materiali di origine antropica superano persino tutta la biomassa vivente. Eppure, questo aumento del consumo di materiali non produce più grossi rendimenti, soprattutto nei paesi ricchi. La produttività globale delle risorse (ovvero la produzione economica generata per unità di materiale utilizzato) si è di fatto arrestata nell’ultimo decennio, con sprechi che si manifestano soprattutto in cinque aspetti: residui di lavorazione non valorizzati, inefficienza energetica, spreco alimentare, rifiuti smaltiti in discarica e degrado prematuro del capitale fisso.

    Secondo il report, il valore perso durante la trasformazione delle materie prime in semilavorati o prodotti finali a causa di inefficienze, difetti e riduzione della resa ammonta a 904 miliardi di euro; le dispersioni del sistema energetico costano circa 8.700 miliardi; gli alimenti commestibili che escono dalla catena di approvvigionamento senza essere consumati – comprese le perdite durante lo stoccaggio, il trasporto, la vendita al dettaglio e il consumo finale − valgono 650 miliardi. I rifiuti non valorizzati (10.000 miliardi) e la perdita di valore subita nel corso dell’anno da macchinari, impianti, fabbricati e mezzi di trasporto (5.200 miliardi) chiudono l’elenco degli sperperi del modello lineare.

    “Gran parte di questa perdita di valore non è marginale o accidentale, ma strutturale e sistemica”, ha dichiarato Alvaro Conde, responsabile del report per Circle Economy, durante la conferenza di lancio del report. “L’economia odierna è orientata alla massimizzazione della produzione economica a qualsiasi costo ambientale e sociale. Il risultato? un’estrazione di risorse sempre crescente, un sottoutilizzo delle risorse e una produzione di rifiuti esponenziale.”

    Il PIL racconta solo una parte dell’economia

    Gli indicatori economici convenzionali, in particolare il prodotto interno lordo (PIL), misurano il valore monetario dei beni e dei servizi finali prodotti in un determinato periodo, ma non tengono conto di tante delle esternalità insite nell’architettura economica di un paese: dalla generazione di rifiuti all’ammortamento dei beni, fino all’esaurimento delle risorse necessarie a sostenere la produttività. Ciò crea una lacuna cognitiva su cosa effettivamente produca valore o performi economicamente.

    Il PIL resta comunque lo standard globale di confronto tra paesi, ma secondo gli autori di Circle Economy manca un’alternativa altrettanto semplice e standardizzata. Per esempio, il deterioramento e l’esaurimento delle risorse naturali, tra cui minerali critici, fonti fossili, suoli ed ecosistemi, rappresentano ulteriori perdite di capitale naturale che non vengono contabilizzate.

    Il Value Gap come alternativa

    A differenza delle altre edizioni, focalizzate prevalentemente sul tasso di circolarità − sceso al nuovo minimo del 6,9% − quest’anno Circle Economy e Deloitte Netherlands hanno applicato su scala globale una metodologia alternativa al PIL: il Value Gap, un indicatore economico che quantifica la differenza tra il valore potenzialmente recuperabile attraverso un uso circolare dei materiali e quello che viene effettivamente dissipato per sprechi, degrado delle risorse, inquinamento e sottoutilizzo dei beni. In altre parole, è un indicatore che mette in luce dove l’economia “butta via” valore invece di conservarlo nel tempo.

    Tuttavia, è concepito come un indice destinato a evolvere con nuovi dati, metodi e definizioni di valore. Nelle prossime versioni del report, sostiene Circle Economy, il Value Gap potrà integrare meglio il degrado del capitale naturale (suolo, acqua, biodiversità) e del capitale fisico (infrastrutture, macchinari), e superare alcuni limiti metodologici descritti dagli stessi autori.

    A cura di Simone Fant su www.renewablematter.eu

  • DM 8 marzo 2026 – revisione riparto risorse siti orfani PNRR

    Il MASE con decreto 8 marzo 2026 ha apportato modifiche al Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani mediante sostituzione dell’allegato 2 – Misura M2C4, Investimento 3,4 del PNRR per un necessario aggiornamento del costo degli interventi e la relativa modifica del riparto delle risorse tra le regioni e province autonome.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/169/SAEC-SUO/PE del 15.04.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di assoambiente.org

  • Rifiuti. Responsabilità per la bonifica e obblighi del proprietario incolpevole

    L’obbligo di procedere alla bonifica e alla messa in sicurezza di un sito contaminato grava esclusivamente sul responsabile dell’inquinamento in forza del principio “chi inquina paga”, senza che l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o la perdita della detenzione del bene sollevino il trasgressore dai propri doveri. Il proprietario incolpevole è tenuto solo all’adozione delle misure di prevenzione e non può essere destinatario di ordini di bonifica o di messa in sicurezza d’emergenza (MISE), rimanendo la sua responsabilità patrimoniale limitata al valore di mercato del sito in caso di interventi d’ufficio della P.A.. La volontaria iniziativa del proprietario ex art. 245 d.lgs. 152/2006 non è coercibile dall’Amministrazione e può dar luogo a un obbligo di prosecuzione degli interventi solo laddove la manifestazione di volontà sia specifica e inequivocabile, integrando i presupposti della gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c.. Un atto amministrativo che si limiti a richiamare una precedente individuazione del responsabile, senza nuova istruttoria, è meramente confermativo e privo di autonoma lesività

    Pubblicato il 11/03/2026

    N. 01972/2026REG.PROV.COLL.

    N. 00867/2025 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 867 del 2025, proposto da Eurodolciaria s.r.l. in Liquidazione Giudiziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Grella, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti, 21;

    contro

    Provincia di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Petretti, Giorgio Vavassori, Katia Nava, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268 A;
    Comune di Verdellino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Bonomi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Antonio Ghislanzoni n. 41;
    Regione Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) Lombardia, Agenzia di Tutela della Salute Ats della Provincia di Bergamo, non costituiti in giudizio;
    Società Immobiliare La Rodiola s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati, Elisabetta Alexandra Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00996/2024.

    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo, del Comune di Verdellino e della Immobiliare La Rodiola s.r.l.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;

    FATTO

    La società Eurodolciaria s.r.l. ha condotto in locazione uno stabilimento per la produzione di dolciumi ubicato nel Comune di Verdellino, di proprietà della società Immobiliare La Rodiola s.r.l, presso il quale è stata rilevata una contaminazione dovuta allo sversamento di oli combustibili.

    A conclusione del procedimento finalizzato all’individuazione del soggetto responsabile, la Provincia di Bergamo ha adottato l’ordinanza prot. n. 7808, del 9 febbraio 2017, con la quale ha diffidato la società Eurodolciaria s.r.l., in quanto ritenuta responsabile dell’inquinamento, ad attivare le procedure di cui al Titolo V, Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

    Con sentenza n. 57, del 21 dicembre 2022, del Tribunale di Monza è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di Eurodolciaria s.r.l. e contestualmente nominato il curatore della procedura.

    Con nota prot. n. 11909, del 27 febbraio 2023, preso atto dell’apertura della procedura di liquidazione, il Comune ha invitato la società a “depositare…la proposta di intervento di Bonifica/MISO delle acque di falda comprensiva dell’’aggiornamento dell’Analisi di Rischio sanitario, considerando come sorgente anche la matrice acque sotterranee” a “produrre la seguente documentazione:

    A) Cronoprogramma degli interventi da realizzare che dovrà prevedere:

    i)ricambio delle “calze assorbenti” specificando i piezometri interessati;

    ii)monitoraggio dell’intera rete piezometrica, (per quanto concerne le date per effettuare gli interventi in contraddittorio con Arpa, si invitano le SS.VV. ad un preventivo confronto con i funzionari indicati in indirizzo);

    B) Presentazione di un progetto di Bonifica/MISO delle acque di falda, comprensivo dell’’aggiornamento dell’Analisi di Rischio sanitario, considerando come sorgente anche la matrice acque sotterranee”, precisando che “ i documenti di cui al punto A) dovranno essere presentati entro e non oltre 30 giorni di ricevimento della presente, mentre per il punto B) entro e non oltre il 30 giugno p.v presentare entro e non oltre il 30.06.2023”.

    In replica alla predetta nota, con comunicazione del 17 marzo 2023, la curatela ha opposto l’intervenuta restituzione alla proprietà dell’area interessata con decreto del giudice delegato del 14 marzo 2023.

    La Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 19935, del 31 marzo 2023, indirizzata, tra gli altri, alla curatela e alla società Eurodolciaria s.r.l., ha evidenziato che “l’obbligo di provvedere alla bonifica del sito in oggetto permane in capo alla società Eurodolciaria S.r.l. perché – essendo l’obbligo di bonifica in capo al responsabile dell’inquinamento in virtù del principio comunitario che “chi inquina paga”, recepito nel vigente ordinamento ambientale (Titolo V Bonifica di siti contaminati della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale – art. 239, comma 1) – la medesima Società, con nota provinciale prot. n. 7808 del 09.02.2017, è stata individuata, in applicazione dell’art. 245 del D.Lgs. 152/2006, quale soggetto responsabile della situazione di contaminazione rilevata nel sito in oggetto, e alla medesima Società è stato diffidato e ordinato di provvedere ad eseguire quanto necessario per la bonifica del sito.

    Il provvedimento è stato confermato dal T.a.r Brescia con la decisione n. 722 del 19.02.2022, passata in giudicato.

    Con ricorso di primo grado recante R.G. n. 388/2023 Eurodolciaria s.r.l. ha impugnato la nota prot. n. 4077, del 27 febbraio 2023, nonché la nota della Provincia di Bergamo prot. n. 19935 del 31 marzo 2023, lamentando con unico motivo “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione, della l. 241/1990, del d.lgs. 152/2006, del d.lgs. 14/2019, della l.r. Lombardia 23/2006. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento di fatto, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, difetto di motivazione, carenza d’istruttoria, ingiustizia manifesta, illegittimità derivata e difetto di legittimazione passiva”.

    Successivamente, con la nota prot. n. 33145, del 1° giugno 2023, La Rodiola s.r.l. ha comunicato, tra gli altri, al Comune di Verdellino e alla Provincia di Bergamo, di volere confermare la propria “volontà di prendersi in carico da subito la gestione delle problematiche ambientali dell’area”.

    Con nota prot. n. 11082, del 22 giugno 2023, il Comune di Verdellino ha invitato la società Immobiliare La Rodiola s.r.l. a trasmettere il cronoprogramma degli interventi per garantire il presidio dell’area e il monitoraggio dell’intera rete piezometrica, oltre al progetto di bonifica/MISO [messa in sicurezza operativa] delle acque di falda, comprensivo dell’aggiornamento dell’analisi di rischio.

    Con nota prot. n. 366, del 9 gennaio 2024, il Comune di Verdellino, dando atto che “nei termini concordati e alla data odierna la Soc. Immobiliare La Rodiola s.r.l. non ha prodotto alcunché e che nella data stabilita con Arpa Bergamo del 06/12/2023, non sono stati eseguiti i monitoraggi dei piezometri individuati” ha invitato “la Soc. Immobiliare la Rodiola a produrre entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente quanto concordato nel suddetto Incontro Tecnico e a voler comunicare la nuova data di esecuzione dei monitoraggi, da concordarsi previamente, con il personale di Arpa Bergamo. Si evidenzia altresì che l’inerzia del soggetto obbligato, potrebbe esporlo a possibili conseguenze penali”.

    Con successiva nota prot. 09.11.EZ., del 7 febbraio 2024, dopo aver richiamato le comunicazioni intervenute nel corso del procedimento, la Provincia di Bergamo ha richiesto “ai soggetti in indirizzo di comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, i propri intendimenti al riguardo”.

    Con ricorso notificato in data 7 marzo 2024, recante al R.G. n.186/2024, La Rodiola s.r.l. ha impugnato la nota del Comune di Verdellino prot. n. 366, del 9 gennaio 2024, articolando i seguenti a quattro motivi: I. Incompetenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 244, comma 2 e 245, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 244, comma 2 e 245, comma 2, del d.lgs n. 152 del 2006. – violazione del principio “chi inquina paga”. III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 245 del d. lgs. n. 152 del 2006 e degli artt. 2028 e ss. del c.c.. IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 250 del d. lgs. 152/2006.

    Il T.a.r., con la decisione 23 ottobre 2024, n. 996, dopo aver riunito i predetti ricorsi, ha:

    i) in relazione alla domanda proposta con il ricorso recante R.G. n. 388/2023, dichiarato l’inammissibilità della domanda di annullamento della nota della Provincia di Bergamo del 31 marzo 2023 e l’irricevibilità domanda di annullamento della nota del Comune di Verdellino del 27 febbraio 2023.

    ii) in relazione al ricorso recante R.G. n. 186/2024, ritenuto l’infondatezza della domanda di annullamento, evidenziando che l’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario incolpevole viene meno allorché successivamente intervenga l’indisponibilità del proprietario, atteso che “la procedura di bonifica fondata sulla volontaria iniziativa del proprietario dell’area inquinata, prosegue solo fino a quando permanga l’adesione dell’interessato, sicché, qualora sopravvenga l’indisponibilità del proprietario, la procedura si arresta e l’amministrazione non dispone di poteri autoritativi diretti ad imporre misure correlate all’attuazione di interventi programmati ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 152/2006 e, ancora più in radice, per l’assenza di una reale efficacia impegnativa delle dichiarazioni rese con comunicazione unilaterale del 30 maggio 2023 con cui Radiola ha affermato che “confermiamo la nostra volontà di prenderci carico da subito la gestione delle problematiche ambientali dell’area”.

    La sola società Eurodolciaria ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.

    Nel giudizio di appello si sono costituiti la Provincia di Bergamo, il Comune di Verdellino e la Immobiliare La Rodiola s.r.l., chiedendo di dichiarare l’appello infondato.

    All’udienza del 13 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’impugnativa della nota provinciale del 31 marzo 2023 per assenza di lesività, ritenendola meramente confermativa del contenuto del provvedimento di individuazione del responsabile dell’inquinamento emesso dalla Provincia di Bergamo con la precedente nota prot. n. 7808, del 9 febbraio 2017.

    Secondo l’appellante, il T.a.r. avrebbe errato nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso di Eurodolciaria per carenza di lesività della nota provinciale del 31 marzo 2023 impugnata, in quanto quest’ultima sarebbe stata emessa all’esito di una “rinnovata attività istruttoria e riferendosi ad una situazione mutata nel tempo, con contenuti formalmente e sostanzialmente diversi”. Tale conclusione si imporrebbe anche alla luce del fatto che dovrebbe escludersi la formazione di un giudicato in relazione al precedente provvedimento provinciale del 2017, posto che il T.a.r. Lombardia, con la decisione n. 722/22, si sarebbe limitato a sindacare tale provvedimento sul piano meramente formale.

    Il motivo è infondato.

    Secondo un costante orientamento del Consiglio di Stato, gli atti “meramente confermativi” sono quegli atti che, a differenza degli atti “di conferma”, si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell’amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, tipica dei c.d. “provvedimenti di secondo grado”, essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza del carattere di autonoma lesività (Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6606; id. 8 novembre 2019, n. 7655; id. 17 gennaio 2019, n. 432; id., sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7230; id., sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5341; id., sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5301; id., sez. III, 8 giugno 2018, n. 3493; id., sez. V, 10 aprile 2018, n. 2172; id. 27 novembre 2017, n. 5547; id., sez. IV, 27 gennaio 2017, n. 357; id. 12 ottobre 2016, n. 4214; id. 29 febbraio 2016, n. 812).

    L’atto meramente confermativo ricorre, pertanto, quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2018, n. 3867); esso si connota per la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, di cui si opera un integrale richiamo. Tale condizione, quale sostanziale diniego di esercizio del riesame dell’affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, lo rende privo di spessore provvedimentale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 giugno 2021, n. 4237; id. 29 marzo 2021, n. 2622).

    Di contro, l’atto di conferma in senso proprio è quello adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi e, pertanto, connotato anche da una nuova motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2020, n. 4525; id., sez. II, 24 giugno 2020, n. 4054; id., sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3207; id., sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4214; id. 29 febbraio 2016, n. 812; id. 12 febbraio 2015, n. 758; id. 14 aprile 2014, n. 1805).

    In applicazione di tali consolidate coordinate interpretative, ritiene il Collegio che la nota della Provincia di Bergamo prot. n. 19935, del 31 marzo 2023, rappresenti un atto “meramente confermativo” dell’ordinanza provinciale del 9 febbraio 2017, in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, con essa la Provincia si è limitata a confermare la responsabilità di Eurodolciaria attraverso il richiamo alla precedente nota comunale che l’aveva già individuata quale soggetto autore dell’inquinamento.

    Tale conclusione si ricava, in primo luogo, dall’inequivoco tenore letterale della nota in esame, con la quale la Provincia si è limitata ad affermare che “l’obbligo di provvedere alla bonifica del sito permane in capo alla Società Eurodolciaria S.r.l. […] la medesima Società, con nota provinciale prot. n. 7808 del 9.02.2017, è stata individuata, in applicazione dell’art. 245 del D. Lgs. 152/2006, quale soggetto responsabile della contaminazione rilevata nel sito in oggetto, e alla medesima Società è stato diffidato e ordinato di provvedere ad eseguire quanto necessario per la bonifica del sito. Il provvedimento è stato confermato dal TAR Brescia con Sentenza n. 722 del 19.02.2022, passata in giudicato.”.

    La conclusione in esame trova, inoltre, conferma nel fatto che, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, successivamente all’adozione della nota provinciale del 2017 non vi è stata alcuna nuova attività istruttoria.

    Il che è, del resto, coerente con la circostanza per cui il soggetto responsabile dell’inquinamento era già stato definitivamente individuato, fin dal 2017, nella Società Eurodolciaria.

    In tal senso è possibile trarre argomento anche dal fatto che, con il ricorso recante n. rg. 385/2017 r.g., la società Eurodolciaria s.r.l. aveva chiesto al T.a.r. Lombardia, l’annullamento della PEC prot. 7808 del 9 febbraio 2017 con la quale il Dirigente del Settore Ambiente le aveva notificato la “Diffida con ordinanza ad attivare le procedure di cui al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”, individuandola quale soggetto responsabile della contaminazione e diffidandola dal “provvedere ad eseguire, secondo le modalità e tempistiche di cui al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (…) quanto necessario per la bonifica del sito in oggetto”.

    Dall’esame della menzionata decisione n. 722/22, diversamente da quanto ritenuto nel motivo di appello in esame, emerge chiaramente che il giudicato si è formato in relazione alla questione della responsabilità della Eurodolciaria s.r.l. in ordine alla contaminazione ambientale del fondo di proprietà della Radiola.

    Tale conclusione si ricava dall’esame del petitum azionato nell’ambito di quest’ultimo giudizio, chiaramente finalizzato ad ottenere l’annullamento dell’“l’ordinanza del responsabile del Servizio Rifiuti prot. n. 09.11/MP del 9 febbraio 2017, che ha individuato nella società ricorrente il soggetto responsabile della contaminazione da olio combustibile BTZ (nafta) del sito di via Berlino nel Comune di Verdellino, e ha ingiunto alla stessa di procedere alla bonifica ai sensi degli artt. 242 e 250 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”.

    Con un secondo mezzo di gravame, la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato la tardività dell’impugnativa avverso l’atto comunale del 27febbraio 2023.

    Ad avviso della parte appellante, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere il ricorso avverso la nota comunale tardivo, in quanto l’interesse a ricorrere in capo a Eurodolciaria sarebbe sorto solo per effetto dell’adozione della successiva nota provinciale, poi impugnata, che avrebbe recepito, in esito alla conclusione di un autonomo procedimento, il contenuto del precedente atto comunale; inoltre, la statuizione del T.a.r. sul punto si porrebbe in contrasto con quanto dallo stesso stabilito in relazione all’incompetenza del Comune a diffidare alla bonifica i responsabili dell’inquinamento.

    Ciò sulla base dell’assunto che nei procedimenti finalizzati alla messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati il Comune, per legge, non avrebbe alcuna competenza decisionale ai sensi degli artt. 244 e ss. del D. Lgs. 152/2006.

    Il motivo è infondato.

    Diversamente da quanto in precedenza osservato in relazione alla nota della Provincia di Bergamo prot. n. 19935 del 31 marzo 2023, la nota del Comune di Verdellino del 9.1.2024 presenta una inequivocabile portata immediatamente lesiva per la società Immobiliare La Rodiola, contenendo una esplicita diffida nei confronti di quest’ultima.

    In tale senso è possibile trarre argomento principalmente dalla parte di essa in cui “si evidenzia altresì che l’inerzia del soggetto obbligato, potrebbe esporlo a possibili conseguenze penali”.

    Nessun argomento di segno contrario è possibile trarre dall’ipotizzato vizio di incompetenza del Comune nell’adozione del provvedimento in esame, posto che, in conformità ai principi generali, tale vizio avrebbe dovuto essere fatto valere entro il termine di decadenza decorrente dall’adozione del provvedimento stesso.

    La conferma della decisione impugnata esimerebbe il Collegio dall’esaminare i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dalla pronuncia impugnata e riproposti in appello.

    In ogni caso, tali motivi sono infondati.

    In primo luogo, l’appellante lamenta il difetto di legittimazione passiva in capo alla società e alla Curatela in relazione all’obbligo di bonifica, assumendo che “Le aree interessate dal fenomeno inquinante sono di esclusiva proprietà della Immobiliare La Rodiola che, inoltre, dal 24.03.2023 – quindi in data precedente alla notifica del provvedimento provinciale del 31.03.2023 – è ritornata in possesso dei descritti immobili ormai non più nella disponibilità di Eurodolciaria non essendone più detentrice”.

    Sulla base di tale premessa, la parte appellante sostiene di non poter essere individuata come destinataria di un obbligo di bonifica del sito perché, come chiarito dall’adunanza plenaria n. 3/2021, tale obbligo spetterebbe solo al soggetto detentore del sito.

    Il motivo è infondato.

    In via di estrema sintesi, il quadro normativo di riferimento può essere così ricostruito:

    i) l’art. 242 (rubricato “Procedure operative ed amministrative”) individua gli obblighi ricadenti sul soggetto responsabile della contaminazione per ciò che riguarda (inter alia) le misure di prevenzione, di ripristino e di messa in sicurezza di emergenza dell’area. La disposizione in questione non riferisce alcun obbligo al proprietario dell’area;

    ii) l’art. 244 (rubricato “Ordinanze”) disciplina il caso in cui la contaminazione dell’area abbia superato i valori di concentrazione della soglia di contaminazione (CSR). In tali ipotesi la Provincia territorialmente competente diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi degli artt. 242 e seguenti. L’ordinanza in esame viene comunque notificata anche al proprietario dell’area “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253” (ovvero al fine di rendere operative le disposizioni che impongono oneri reali e privilegi speciali sull’area);

    iii) l’art. 245 (rubricato “Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione”) consente al proprietario incolpevole – ma in assenza di un obbligo specifico – di attivare gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica dell’area. Il comma 2 fa carico al proprietario, il quale abbia rilevato il superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC), di darne comunicazione alle amministrazioni competenti e di attuare le necessarie misure di prevenzione. Lo stesso comma 2 stabilisce che è comunque riconosciuta al proprietario la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in propria disponibilità;

    iv) l’art. 250 (rubricato “Bonifica da parte dell’amministrazione”) stabilisce che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti di legge ovvero non siano individuabili e non vi provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dalle Amministrazioni competenti, “avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica”;

    v) da ultimo, l’art. 253 del Codice (rubricato “Oneri reali e privilegi speciali”) stabilisce che gli interventi di messa in sicurezza e bonifica sulle aree oggetto di contaminazione «costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 250» e che l’onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. Ai sensi del successivo comma 2 le spese sostenute per gli interventi sopra indicati sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime (art. 2748, cpv. c.c.). Dal canto suo, il comma 3 stabilisce che «il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità». Infine, il comma 4 stabilisce che «(…) il proprietario non responsabile dell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato (…) le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito».

    Tanto premesso, la conclusione cui giunge la parte appellante contrasta con il delineato quadro normativo, alla stregua del quale l’obbligo di bonifica è sempre da ricondurre al responsabile dell’inquinamento, quindi, nel caso specifico, alla stessa società appellante.

    Anche se Eurodolciaria s.r.l., al momento della dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, non deteneva più l’immobile, in ragione del fatto che, in precedenza, era stata già individuata quale soggetto responsabile della contaminazione, non potrebbe, in ogni caso, considerarsi estranea agli obblighi di bonifica, e ciò, contrariamente quanto ritenuto nell’atto di appello, proprio sulla base dei principi richiamati dalla citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria 26 gennaio 2021, n. 3.

    L’obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane, infatti, sulla base dei principi delineati da quest’ultima autorevole decisione, unicamente a carico del soggetto che di tale situazione sia stato responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendosi addossare al proprietario incolpevole dell’inquinamento l’obbligo di bonifica e di messa in sicurezza.

    Rispetto al responsabile dell’inquinamento, completamente diversa è la posizione del mero proprietario del fondo inquinato.

    Il cd. proprietario incolpevole, che non ha contribuito all’inquinamento del sito, è tenuto esclusivamente a segnalare alle autorità il superamento o il pericolo di superamento delle CSC e ad adottare le misure di prevenzione del danno ambientale, mentre ha la mera facoltà di assumere in proprio le restanti iniziative di contrasto e riparazione del danno (art. 245 cod. amb.), onde mantenere il fondo libero dai pesi derivanti dall’eventuale attivazione d’ufficio delle autorità. Infatti, il proprietario rimane esposto al privilegio speciale e agli oneri reali sul fondo per il caso in cui, non essendo stato individuato il responsabile dell’inquinamento, le amministrazioni competenti realizzino d’ufficio le misure di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, rivalendosi poi delle spese sul proprietario, nei limiti del valore del fondo (artt. 250 e 253 cod. amb.). Pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata né, quindi, l’obbligo di bonificare il sito per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale all’inquinamento riscontrato (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6885). Inoltre la giurisprudenza, sia amministrativa, sia civile, superando un originario contrasto ermeneutico, si è ormai consolidata nel senso che il proprietario incolpevole, tenuto – come visto – all’esecuzione delle sole misure di prevenzione (definite all’art. 240, co. 1, lett. i, cod. amb.), non è obbligato a porre in essere neppure le misure di messa in sicurezza di emergenza (definite all’art. 240, co. 1, lett. m, cod. amb.), queste ultime essendo interventi miranti alla riparazione del danno ambientale e, come tali, gravanti esclusivamente sul responsabile dell’inquinamento (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, ord. n. 21; Cass. Civ., Sez. Un., 1 febbraio 2023, n. 3077; da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6957; Id., 19 luglio 2023, n. 7072).

    In particolare, nel solco dei principi elaborati dalla Corte di giustizia, di recente, la Cassazione, con la decisione, resa a Sezioni Unite, 1° febbraio 2023, n. 3077, ha escluso che la misura della «messa in sicurezza di emergenza», di cui all’art. 240, comma 1°, lett. m), d. lgs. n. 152/2006, possa ricondursi sotto l’indice delle «misure di prevenzione», di cui alla lett. i), le quali soltanto possono giustificare, per gli effetti di cui al successivo art. 245, comma 1°, obblighi di facere in capo al proprietario (o ad altro soggetto interessato) non responsabile della potenziale contaminazione.

    In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che il proprietario non responsabile dell’inquinamento è solo tenuto, ai sensi dell’art. 245, comma 2, t.u. ambiente, ad adottare le misure (iniziali) di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i), ma non le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui alle lett. m) e p) della stessa disposizione, di fatto respingendo quel diverso orientamento, il quale, richiamandosi al principio di precauzione ammette, invece, l’inerenza (anche) di tali misure a quelle preventive (di cui alla lett. i), come tali potenzialmente gravanti anche sul proprietario (o detentore), in quanto tale.

    Nel loro impianto argomentativo, le Sezioni Unite (in chiave critica) prendono le mosse dall’opzione interpretativa, più volte seguita anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ritiene di poter ricondurre le misure di messa in sicurezza d’emergenza (m.i.s.e.) nell’ambito degli strumenti cautelari di cui all’art. 240, comma 1°, lett. i), t.u. ambiente, avuto riguardo alla invariante connotazione oggettivo-funzionale, costituita dalla comune finalità preventivo-riparatoria.

    Con il terzo motivo di appello (indicato dalla difesa di Eurodolciaria come “B.1”), l’appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la responsabilità di Eurodolciaria nella causazione dell’inquinamento.

    Ciò in quanto l’inquinamento in esame deriverebbe dallo sversamento di carburante BTZ e gasolio proveniente da una vecchia cisterna che alimentava l’impianto di riscaldamento del complesso immobiliare, con la conseguenza per cui la conduttrice dell’immobile non avrebbe potuto in ogni caso intervenire sull’impianto di produzione perché ciò le sarebbe stato vietato dal contratto di locazione sottoscritto.

    Il motivo non è fondato.

    Anche a volere prescindere dalle considerazioni già in precedenza svolte in ordine alla accertata responsabilità della odierna appellante, occorre considerare che l’assunto formulato con il motivo in esame è radicalmente smentito dall’art. art. 10 del contratto di locazione, secondo il quale “L’impianto di riscaldamento è di proprietà della conduttrice facendo parte del complesso macchinario installato; verrà quindi condotto a cura, spese e responsabilità della conduttrice stessa.”.

    Con un ulteriore motivo la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non potere individuare nella società Rodiola il soggetto obbligato alla realizzazione della bonifica.

    Ad avviso dell’appellante, l’obbligo di realizzare la bonifica in esame graverebbe sulla società Rodiola in virtù della nota prot. n. 33145 del 1° giugno 2023, con la quale quest’ultima società, manifestando la “volontà di prendersi in carico da subito la gestione delle problematiche ambientali dell’area” avrebbe, a dire dell’appellante, assunto volontariamente.

    Il motivo è infondato.

    Questa Sezione, con la decisione 2 febbraio 2024, n. 1110, ha delineato le coordinate di riferimento in relazione al fondamento e ai limiti della volontaria assunzione dei doveri di bonifica da parte del proprietario incolpevole.

    Il caso esaminato in quest’ultima decisione riguardava la spontanea attivazione di misure di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica da parte del proprietario non responsabile dell’inquinamento, in relazione al quale si è riconosciuto un obbligo di proseguire la gestione spontaneamente, non già sulla base della disciplina pubblicistica in materia ambientale (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), bensì facendo applicazione dell’istituto civilistico della gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.).

    Ciò in quanto la società non responsabile dell’inquinamento aveva in maniera inequivoca spontaneamente assunto l’impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica, con la conseguenza per cui “l’attività utilmente iniziata dall’odierna appellante deve essere portata a compimento, o comunque proseguita finché l’amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento”.

    Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, non è possibile giungere ad analoghe conclusioni, venendo in rilievo una manifestazione di volontà del tutto generica, qual è quella contenuta nella nota prot. n. 33145, del 1° giugno 2023, con la quale la società Rodiola si è limitata a dichiarare la “volontà di prendersi in carico da subito la gestione delle problematiche ambientali dell’area”.

    In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

    Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila), oltre accessori di legge, pro quota, in favore della Provincia di Bergamo, del Comune di Verdellino e della Immobiliare La Rodiola s.r.l.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

    Vincenzo Neri, Presidente

    Francesco Gambato Spisani, Consigliere

    Michele Conforti, Consigliere

    Luca Monteferrante, Consigliere

    Luigi Furno, Consigliere, Estensore

    Articolo del 10 aprile 2026

    –

    In definitiva, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1969 del 11/03/2026 ha stabilito che chi si è reso responsabile di una contaminazione resta obbligato al risanamento anche se ha concordato la prosecuzione degli interventi di bonifica a carico dell’acquirente dell’area inquinata. 

    L’intesa vale solo tra le parti e non è opponibile alla P.A.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/187/SAEC-GIU/CC del 27.04.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    Articolo del 27 aprile 2026

    A cura di lexambiente.it e assoambiente.org

  • RIFIUTI. PER LA CASSAZIONE I TITOLARI DI IMPRESA RISPONDONO DEGLI ILLECITI DI COLLABORATORI E DIPENDENTI

    Con la sentenza n. 7095 del 23 febbraio 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione interviene sul tema della gestione dei rifiuti, chiarendo in modo netto l’estensione delle responsabilità in caso di attività illecite.

    Secondo i giudici di legittimità, la responsabilità non ricade esclusivamente su chi materialmente compie l’illecito ma si estende anche ai titolari dell’impresa. Questi ultimi, infatti, possono essere chiamati a rispondere per omessa vigilanza sull’operato di dipendenti o collaboratori.

    Il principio si fonda sui doveri di diligenza e sul più ampio quadro normativo delineato dall’art. 178 del d.lgs. 152/2006, che disciplina la gestione dei rifiuti secondo criteri di precauzione, prevenzione, sostenibilità e responsabilizzazione. La norma richiama inoltre il principio di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella filiera e ribadisce il cardine del “chi inquina paga”.

    La Cassazione precisa tuttavia che la responsabilità del titolare può essere esclusa qualora venga dimostrata l’esistenza di una delega di funzioni valida ed efficace, che trasferisca in modo concreto i poteri di gestione e controllo.

    Nella stessa pronuncia, la Corte si sofferma anche sull’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici ribadiscono che tale beneficio può essere negato quando la condotta presenta un elevato grado di offensività. Nel caso esaminato, tale requisito è stato ravvisato nella rilevante quantità di rifiuti trasportati illecitamente, pari a circa 30-40 pneumatici fuori uso.

    La decisione rafforza dunque il principio di responsabilità diffusa nella gestione dei rifiuti, richiamando le imprese a un controllo attento e continuo delle attività svolte al proprio interno.

    Link di seguito:

    https://unioneartigiani.it/news/rifiuti-per-la-cassazione-i-titolari-di-impresa-rispondono-degli-illeciti-di-collaboratori-e-dipendenti

    A cura di unioneartigiani.it

  • Gestori ambientali: obbligo geolocalizzazione veicoli categoria 5

    L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha introdotto una novità per le aziende che si occupano di trasporto rifiuti, stabilendo l’obbligo di dotare gli autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione.

    Il nuovo requisito per la Categoria 5

    Questa misura interessa in modo specifico le imprese iscritte nella Categoria 5. D’ora in poi, l’installazione di dispositivi in grado di tracciare in maniera puntuale il percorso dei rifiuti rappresenta una condizione di idoneità tecnica imprescindibile per mantenere attiva l’iscrizione all’Albo.

    Entro quando mettersi in regola

    Le aziende del settore avranno tempo fino al 30 giugno 2026 per adeguarsi alla normativa. Per confermare l’avvenuta installazione del sistema di geolocalizzazione, il legale rappresentante dell’impresa dovrà trasmettere un’apposita istanza telematica. Nel caso in cui l’azienda disponga di più veicoli, la procedura è flessibile: è infatti consentito presentare istanze separate e distinte per ogni singolo automezzo.

    Cosa rischia chi non rispetta le tempistiche

    Le conseguenze per chi non si adegua entro i termini stabiliti sono dirette e penalizzanti. Dal 1° luglio 2026, tutti i mezzi per i quali non sarà pervenuta la necessaria attestazione di conformità verranno cancellati d’ufficio dalla sezione dell’Albo relativa alla Categoria 5. Se un autoveicolo dovesse essere cancellato per inadempienza, l’azienda potrà richiederne la reiscrizione inviando una nuova istanza telematica. Tuttavia, il legislatore precisa che rimane imperativo dimostrare di possedere il requisito tecnico entro la scadenza originaria del 30 giugno 2026: il mancato rispetto di questa condizione porterà inesorabilmente a una seconda cancellazione d’ufficio.

    Link di seguito:

    https://www.lapam.eu/notizie/normative/ambiente/gestori-ambientali-obbligo-geolocalizzazione-veicoli-categoria-5

    A cura di www.lapam.eu