È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 aprile 2025 (G.U. n. 92 del 19 aprile 2025), che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento stradale.
Il provvedimento è entrato in vigore il 18 giugno 2025 e sostituisce il precedente decreto del 23 giugno 2022.
Il decreto fa riferimento a una vasta normativa, tra cui la direttiva 2009/33/CE e successive modifiche, il d.lgs. 152/2006 (in particolare l’art. 182-ter), e una serie di decreti ministeriali già emanati in materia di CAM, compostaggio, centri di raccolta e misurazione puntuale dei rifiuti.
Il decreto prevede un aggiornamento su alcune definizioni funzionali alla gestione efficiente dei rifiuti urbani:
a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria antecedentemente al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti conferiti dall’utenza, autorizzata ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti. L’area è attrezzata in maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo recupero o smaltimento;
b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. ecocar, ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la disponibilità di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta;
c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all’interno dei centri di raccolta;
d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero in via ordinaria;
e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate all’interno dei centri di raccolta.
Per maggiori informazioni, consultare il sito della Gazzetta Ufficiale.
A cura della comunicazioni n° 28 dell’Ambiente di Giugno della Sezione regionale Toscana dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

