Categoria: Ambiente

  • Approvato il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi

    Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato il Regolamento UE 2025/40 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) serie L del 22 gennaio 2025) che modifica la disciplina sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e che abroga la Direttiva UE 94/62/C.

    Il campo di applicazione del provvedimento  (art. 2 ) sono  tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi vengono utilizzati.

    I principali obiettivi delle nuove disposizioni sono:

    • ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l’uso di determinati tipi di imballaggi monouso e imponendo limiti agli operatori economici;
    • garantire la sostenibilità degli imballaggi;
    • disciplinare la responsabilità estesa del produttore;
    • favorire il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio

    Il Regolamento, attraverso nuovi adempimenti per i soggetti della filiera e per gli operatori economici (artt. 5-12), persegue la finalità di assicurare la sostenibilità degli imballaggi, tra questi :

    • prescrizioni di sostenibilità; 
    • prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione;
    • procedure di salvaguardia da adottare per gli imballaggi che presentano rischi;
    • presenza di sostanze chimiche (PFAS);
    • contenuto minimo di riciclato;
    • condizioni per garantire il riuso;
    • appalti pubblici verdi come strumento per incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili.

    L’applicazione degli obblighi previsti sarà graduale, a partire dal 12 agosto 2026.

    Con le nuove norme, tutti gli imballaggi (ad eccezione di legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera) dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi. Le misure comprendono anche obiettivi sul contenuto minimo riciclato per gli imballaggi di plastica e obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per i rifiuti di imballaggio.  Le disposizioni relative al contenuto di riciclato, si applicheranno successivamente a partire dal 1º gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore di un apposito atto di esecuzione della Commissione. 

    Infine, entro il 2029, il 90% dei contenitori in metallo e plastica monouso per bevande fino a tre litri dovranno essere raccolti separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione o altre soluzioni che consentano di raggiungere l’obiettivo di raccolta.

    Sono previsti obiettivi di riutilizzo specifici da raggiungere entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, e superalcolici), imballaggi multipli e imballaggi per la vendita e per il trasporto. A determinate condizioni, gli Stati membri possono concedere deroghe di cinque anni a questi requisiti. I distributori finali di bevande e alimenti da asporto dovranno dare ai consumatori la possibilità di utilizzare i loro contenitori e adoperarsi per offrire il 10 % dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile entro il 2030.

    Gli obiettivi di riduzione per gli Stati membri prevedono: 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 e una particolare attenzione ai rifiuti di imballaggio in plastica. Per limitare gli sprechi, è stata stabilita una proporzione massima di spazio vuoto del 50% che si applicherà agli imballaggi multipli e a quelli per il trasporto e per il commercio elettronico. In aggiunta, fabbricanti e importatori dovranno garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo. Determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1° gennaio 2030. Tra questi troviamo gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caffè e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero .

    In base alle nuove norme, le imprese che vendono prodotti da asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o con alimenti pronti, senza costi aggiuntivi.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito web della GUUE.

    A cura di www.ecocamere.it

  • D-l 3/2025 – Decreto ex-Ilva

    Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare – Ufficio di Presidenza

    Audizioni sul ddl 1359 (d-l 3/2025 – Continuità produttiva e occupazionale ex Ilva) di rappresentanti di: Commissari straordinari del Gruppo Ilva, Commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, Casartigiani, CNA, Confartigianato, Federacciai, Confapi, AIGI, Confimi Industria, Confindustria Taranto, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UGL Metalmeccanici, UILM e USB

    https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/d-l-32025-decreto-ex-ilva

    A cura di webtv.senato.it/webtv/

  • Contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU)

    Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 8 giugno 2011 è stato pubblicato il Decreto 11.04.11 n. 82 che regolamenta il contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso (di seguito denominato ‘Contributo PFU’).

    CHE COSA E’

    Il Decreto 11 aprile 2011 n. 82 fissa il pagamento di un contributo sempre a carico del cliente finale , finalizzato alla copertura dei costi necessari per adempiere allo smaltimento degli pneumatici fuori uso, che consiste nel prelievo degli pneumatici dalle officine/gommisti/autodemolizioni e successivo trasporto presso appositi centri di stoccaggio dove avvengono le operazioni di frantumazione e riciclaggio/recupero degli pneumatici usati; tale attività viene pertanto finanziata con i contributi riscossi al momento della vendita dei veicoli nuovi e degli pneumatici.

    DOVE SI APPLICA

    Il decreto 11.04.11 n. 82 si applica solamente per il mercato Italia (di seguito troverete tutti i dettagli)

    TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI PFU E MODALITA’ DI RISCOSSIONE.

    Esistono due tipologie ben distinte di contributi PFU che seguono modalità di riscossione e importi ben differenti. Essi sono:

    a) Contributo PFU derivante da attività di DEMOLIZIONE dei veicoli a fine vita (primo equipaggiamento della macchina)

    A far data dall’ 11 maggio 2012 , chiunque vende all’utilizzatore finale macchine munite di pneumatici (solitamente è il concessionario/rivenditore, ma sovente capita che sia lo stesso costruttore di macchine a vendere all’utilizzatore finale), ha l’obbligo di applicare il contributo PFU primo equipaggiamento nella fattura di vendita della macchina venduta inserendolo, all’interno della fattura, in una voce ben distinta e scorporato dunque dal prezzo della macchina.

    Il venditore della macchina ha l’obbligo di versare tale contributo così riscosso presso un fondo appositamente costituito in seno l’ACI. Per fare ciò, il venditore della macchina deve registrarsi sul sito creato appositamente dall’ACI ( www.pneumaticifuoriuso.it ) al fine di poter comunicare le macchine vendute e versare dunque il contributo.

    Il contributo PFU primo equipaggiamento si applica alla vendita in Italia di veicoli ‘nuovi’ , il che vuol dire che non si applica ai veicoli venduti all’estero, oppure veicoli ‘usati’, oppure veicoli venduti per la prima volta in Italia ma già immatricolati all’estero. Il contributo PFU primo equipaggiamento si applica invece ai veicoli DEMO o km zero.

    Nel caso di vendita di veicolo ‘nuovo’ su cui sono installati pneumatici ricostruiti , la fattura di vendita del veicolo nuovo deve contenere il contributo PFU primo equipaggiamento

    L’importo del contributo PFU primo equipaggiamento è stabilito dal Ministero dell’ Ambiente e viene pubblicato su decreto ministeriale solitamente con cadenza annuale; tale importo varia in base alla tipologia del veicolo ospitante lo pneumatico e il peso del singolo pneumatico, mentre non è funzione del numero di pneumatici di cui è dotata la macchina.

    b) Contributo PFU derivante da attività SERVICE (ricambi)

    A far data dal 7 settembre 2011 , chiunque vende pneumatici come ricambi (non solo all’utilizzatore finale) ha l’obbligo di applicare il contributo PFU service nella fattura di vendita degli pneumatici venduti inserendolo, all’interno della fattura, in una voce ben distinta e scorporato dunque dal prezzo degli pneumatici.

    Il venditore degli pneumatici di ricambio non deve ‘versare’ il contributo PFU service che ha riscosso dal cliente ma lo deve ‘incassare’ al fine di ‘recuperare’ l’importo che lui stesso ha pagato al suo fornitore di pneumatici; ricordo che il contributo PFU service, così come quello di primo equipaggiamento, è sempre a carico del cliente finale.

    Il contributo PFU service si applica alla vendita in Italia di pneumatici ‘nuovi’, e dunque anche agli pneumatici importati dall’estero e venduti in Italia.

    Nel caso di vendita come ricambio di pneumatici ricostruiti , non occorre applicare alcun tipo di contributo PFU service, in quanto per essi in precedenza è stato già versato il contributo PFU service.

    L’importo del contributo PFU service varia in funzione della marca dello pneumatico e del peso, ed è stabilito dalle Società di raccolta (tipo Ecopneus, EcoTyre ecc) a cui le case costruttrici di pneumatici/importatori italiani devono obbligatoriamente aderire.

    OBBLIGHI A CARICO DEI COSTRUTTORI DI MACCHINE AGRICOLE

    • Qualora il costruttore di macchine agricole venda una macchina munita di pneumatici direttamente a un utilizzatore finale, dovrà inserire in fattura di vendita, in riga separata, l’importo del contributo PFU primo equipaggiamento; inoltre dovrà provvedere a versare tale contributo così riscosso presso il fondo ACI, previa registrazione sul sito www.pneumaticifuoriuso.it.
    • Qualora il costruttore di macchine agricole venda gli pneumatici come ricambio a un cliente (che NON necessariamente deve essere un utilizzatore finale), dovrà inserire in fattura di vendita, in riga separata, l’importo del contributo PFU service. Gli pneumatici che il costruttore di macchine vende come ricambio, dovranno essere stati acquistati a sua volta come ricambio e non come primo equipaggiamento della macchina (pertanto il costruttore di macchine dovrà segnalare al suo fornitore la destinazione d’uso degli pneumatici acquistati).
    • Qualora il costruttore di macchine agricole si configura come importatore e distributore di pneumatici in Italia, dovrà necessariamente aderire a una delle Società di raccolta presenti sul territorio nazionale (tipo Ecopneus, Ecotyre ecc) al fine di versare anticipatamente il contributo PFU service.

    A cura di FEDERUNACOMA

  • Rapporto Rifiuti Urbani 2024

    Il 19 dicembre scorso, a Roma, l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha presentato i risultati emersi dall’edizione 2024 del Rapporto Rifiuti Urbani relativo alla produzione, raccolta, gestione e l’import/export dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, a livello nazionale, regionale e provinciale. 

    Il rapporto riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione del sistema tariffario, ed una ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale aggiornata all’anno 2023.

    Nel 2023, con il PIL in aumento dello 0,7%, la produzione nazionale dei rifiuti urbani, dopo il calo del precedente biennio, si attesta a quasi 29,3 milioni di tonnelate con un incremento dello 0,7%. Nei 14 comuni con popolazione residente al di sopra dei 200 mila abitanti, tra 2022 e 2023 si registra una stabilità della produzione.

    La raccolta differenziata nazionale registra un valore complessiva del 66,6%, con percentuali del 73,4% al Nord, del 62,3% al Centro e del 58,9% al Sud. Il 50,8% dei rifiuti urbani è riciclato, in crescita rispetto al precedente anno (49,2%). I rifiuti urbani complessivamente smaltiti in discarica rappresentano il 15,8% dei rifiuti urbani prodotti, attestandosi a 4,6 milioni di tonnelate, in calo rispetto al quantitativo conferito nel 2022 (5,2 milioni di tonnellate).  

    Per quanto riguarda gli imballaggi, nel 2023 tutte le frazioni merceologiche hanno già ampiamente raggiunto i target di riciclaggio fissati a livello europeo per il 2025, ad eccezione della plastica (48% a fronte di un obiettivo del 50% al 2025)

    Il rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2024 è disponibile sul sito di ISPRA.

    Fonte: ISPRA

    A cura di www.ecocamere.it

  • ADR: nuova direttiva UE sul trasporto di merci pericolose

    La Direttiva delegata (UE) 2025/149, adottata dalla Commissione Europea il 15 novembre 2024,  è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24 gennaio 2025

    Questo provvedimento modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

    Il provvedimento, che entrerà in vigore il 13 febbraio 2025,aggiorna i riferimenti contenuti nella direttiva 2008/68/Ce sul trasporto interno delle merci pericolose agli accordi internazionali che regolano il trasporto delle merci pericolose su strada (ADR), su rotaia (RID) o per via navigabile interna (ADN). Così facendo, vengono resi cogenti a livello Ue gli allegati di tali Accordi internazionali  a partire dal 1° gennaio 2025.

    Gli Stati membri avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per recepire le nuove indicazioni. Nel nostro ordinamento il recepimento potrà avvenire tramite provvedimento amministrativo ministeriale come espressamente previsto dall’articolo 5 del Dlgs 35/2010 (Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose).

    Per maggiori approfondimenti, consultare il sito web della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

  • Ex Ilva, il governo approva un decreto legge per l’autorizzazione integrata ambientale

    Il Consiglio dei ministri licenzia nuove norme per gli impianti di interesse strategico, introducendo la valutazione di rischio sanitario. Il complesso siderurgico è in prorogatio da agosto 2023

    Il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l’ex Ilva dovrà tenere conto anche dei rischi di carattere sanitario. Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro Adolfo Urso, cambia la disciplina per il rilascio per tutti gli impianti di interesse strategico. In considerazione dell’esigenza di inserire, nel procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) degli stabilimenti ex Ilva, la valutazione dei profili di rischio sanitario, il governo approva un decreto legge che modifica la normativa e la procedura per l’aggiornamento dei criteri metodologici per il rilascio del rapporto di valutazione del danno sanitario (Vds).

    I nuovi criteri di valutazione

    In particolare, si prevede che tale rapporto debba fornire elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti anche ai fini del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale. A cambiare – fa sapere una nota di Palazzo Chigi – è anche la procedura di riesame dell’Aia per gli impianti di interesse strategico nazionale, prevedendo che il gestore (oltre a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell’autorizzazione, compresi i risultati del controllo delle emissioni, anche associati alle migliori tecniche applicabili), debba fornire il rapporto di valutazione del danno sanitario (Vds) relativo allo scenario emissivo connesso all’assetto impiantistico e produttivo oggetto dell’istanza di riesame. Inoltre, si stabilisce che, nelle more dell’aggiornamento dei criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di Vds, i gestori degli stabilimenti strategici predispongano lo studio di valutazione di impatto sanitario (Vis) e disciplina la procedura per la predisposizione della Vis nell’ambito della procedura di riesame dell’aia, con una disciplina transitoria relativa ai procedimenti di riesame dell’Aia per gli impianti strategici.

    L’adeguamento alle nuove norme

    L’autorizzazione integrata ambientale per l’ex Ilva è scaduta ad agosto 2023. La società continua ad operare in regime di prorogatio. L’ultima valutazione di impatto sanitario presentata qualche mese fa al ministero dell’Ambiente da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria è stata redatta sulla base di un’ipotesi di produzione di 8 milioni di acciaio l’anno (nel 2024 la produzione si è fermata a 2 milioni). Nella documentazione inviata al ministero si sostiene che il rischio di impatto sulla salute è ampiamente accettabile. L’azienda ha trasmesso la documentazione anche all’Istituto superiore di sanità, il cui giudizio di merito è fondamentale per la decisione del governo. Adesso Acciaierie d’Italia dovrà integrare il materiale inviato al ministero, adeguandolo alle prescrizioni del nuovo decreto legge.

    A cura di di Raffaele Lorusso da www.repubblica.it

  • Vacilla il green deal europeo ora che anche Parigi e Berlino danno la spallata

    Il ritorno di Trump alla Casa Bianca costringe la Ue a cambiare rotta per non finire schiacciata

    Scricchiola sempre di più l’impianto del green deal europeo colpito dalle crescenti pressioni politiche ormai trasversali che impongono alla Commissione europea una revisione del piano che, dopo nemmeno sei anni dal lancio, dimostra tutti i limiti e pericoli per la nostra economia.

    Le politiche green europee vengono messe in discussione non più solo dai tradizionali detrattori ma anche da figure e partiti che fino a pochi anni fa ne erano i principali promotori, oggi consapevoli del cambio radicale dello scenario globale. Già il risultato delle elezioni di giugno con la crescita dei partiti di centrodestra aveva rappresentato un primo segnale che le istituzioni Ue non potevano non tenere in considerazione ma l’elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti è un evento impossibile da ignorare; d’altrocanto Trump non ha usato giri di parole definendo il green deal «un imbroglio». Ma è soprattutto da un dato di realtà che Ursula Von der Leyen deve partire: se si va avanti così e non si cambiano le cose, l’economia Ue, schiacciata tra Usa e Cina, rischia di schiantarsi.

    Per questo motivo mercoledì il Collegio dei commissari varerà il Competitiveness Compass (la Bussola della competitività), un piano che ha l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici imposti alle imprese nell’Ue, del 25% per le grandi aziende e del 35% per le pmi. A fine febbraio è invece prevista la presentazione di una proposta legislativa di semplificazione chiamata Omnibus per la revisione di una prima parte della legislazione del green deal già in vigore. Dovrebbero essere riviste tre normative europee che impongono alle imprese degli oneri burocratici per perseguire la sostenibilità ambientale tra cui la direttiva Csrd (Corporate Sustainability Reporting Directive) sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese e quella sulla diligenza dovuta (due diligence) da parte delle grandi e medie aziende nel controllo delle loro catene del valore. L’obiettivo è rendere la regolamentazione europea «più semplice, più leggera, più veloce» recependo i suggerimenti del Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea ma anche di dare risposte concrete alle crescenti pressioni politiche.

    Il governo francese, in passato tra i principali fautori del green deal, pochi giorni fa ha infatti esortato Bruxelles a rinviare a tempo indeterminato le norme verdi dell’Ue per le imprese, in particolare la nuova direttiva europea sulla due diligence aziendale e la direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale. I leader del Partito popolare europeo in un documento redatto al termine della propria riunione in Germania nei giorni scorsi, hanno invece chiesto alla Commissione di rinviare di almeno due anni l’entrata in vigore delle norme sulla sostenibilità finanziaria e aziendale, nonché la nuova tassa sulle emissioni di carbonio alle frontiere dell’Ue.

    Anche il primo ministro polacco Donald Tusk si è scagliato contro le politiche green europee chiedendo una «revisione di tutti gli atti giuridici, compresi quelli previsti dal green deal». A questo punto la domanda non è se il green deal verrà rivisto ma quando.

    A cura di Francesco Giubilei di www.ilgiornale.it

  • Interoperabilità dei sistemi gestionali con Rentri

    Dal 23 gennaio 2025, come previsto dalla comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 settembre 2024 (pubblicata sul portale RENTRI), sono disponibili le API  (Application Programming Interface) che consentono agli operatori dotati di proprio sistema gestionale di interoperare con il RENTRI al fine di:

    • vidimare digitalmente i formulari di identificazione dei rifiuti

    • vidimare e aprire i registri di carico e scarico.

    Per quanto riguarda i servizi di supporto, gli operatori iscritti possono:

    • vidimare ed emettere formulari di identificazione dei rifiuti e stamparli in “bianco”

    • vidimare e aprire registri di carico e scarico.

    I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

    Analogamente i Produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione o tenuti all’iscrizione solo nelle scadenze di agosto 2025 e febbraio 2026, possono vidimare ed emettere formulari di identificazione dei rifiuti e stamparli in “bianco” attraverso i servizi di supporto.

    Le altre API verranno pubblicate contestualmente all’avvio del RENTRI previsto per il 13 febbraio prossimo, così come l’insieme dei servizi di supporto.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito web del Rentri.

    A cura di www.ecocamere.it

  • RENTRI: Geolocalizzazione – Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024

    Le imprese iscritte alla categoria 5 dovranno certificare la presenza di sistemi di geolocalizzazione a bordo degli autoveicoli entro il 31 dicembre 2025.

    Entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che trasportano rifiuti speciali pericolosi dovranno dotare i propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione e attestarlo tramite autodichiarazione sul portale AGEST che dovrà includere targa e telaio dei veicoli.

    da www.albonazionalegestoriambientali.it

  • La Russia ha confermato gravi danni ambientali nel mar Nero in seguito al danneggiamento di due petroliere

    La Russia ha confermato che la perdita di petrolio seguita al danneggiamento di due petroliere russe nel mar Nero il 15 dicembre ha causato gravi danni ambientali, la cui entità ed estensione non è ancora stata esattamente definita. Secondo le autorità, le petroliere russe trasportavano 9.200 tonnellate di petrolio e circa il 40 per cento del carico potrebbe essersi disperso in mare.

    Le due petroliere erano state fortemente danneggiate durante una tempesta lo scorso 15 dicembre – una si era spezzata ed era affondata – ed entrambe hanno causato una fuoriuscita di petrolio in mare. Gli incidenti sono avvenuti nello stretto di Kerch, che unisce la Russia alla penisola della Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Nei giorni successivi all’incidente, il governo russo ha avviato operazioni di soccorso e di contenimento dei danni e migliaia di volontari erano stati coinvolti nelle operazioni di pulizia dell’area, che alcuni esperti russi hanno però definito insufficienti. Lo scorso 20 dicembre il presidente russo Vladimir Putin aveva definito la perdita di petrolio un «disastro ecologico».

    by www.ilpost.it