Categoria: Ambiente

  • Imballaggi Normativa 2023, posizione sul nuovo regolamento dall’UE

    Mercoledì 22 novembre 2023, il Parlamento ha adottato la sua posizione sul nuovo regolamento UE in materia di imballaggi, per affrontare l’aumento dei rifiuti e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.

    I deputati hanno adottato la risoluzione legislativa, che costituisce il mandato del Parlamento per i negoziati con i governi dell’UE.

    Riduzione degli imballaggi, uso limitato per alcuni tipi e divieto per le “sostanze chimiche per sempre”

    Il Parlamento ha sostenuto obiettivi generali di riduzione dei rifiuti prodotti dagli imballaggi proposti nel regolamento:

    • il 5% entro il 2030;
    • il 10% per il 2035;
    • il 15% entro il 2040.

    I deputati hanno poi proposto obiettivi specifici di riduzione dei rifiuti per gli imballaggi in plastica:

    • 10% entro il 2030;
    • 15% entro il 2035;
    • 20% entro il 2040.

    I deputati vogliono vietare la vendita di sacchetti di plastica molto leggeri (inferiori a 15 micron), a meno che non siano necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi, per aiutare a prevenire lo spreco di cibo.

    Vogliono inoltre limitare fortemente l’uso di alcuni formati di imballaggio monouso, le confezioni in miniatura degli hotel per i prodotti da toilette e le pellicole termoretraibili per le valigie negli aeroporti.

    Per prevenire effetti negativi sulla salute, i deputati chiedono di vietare l’uso delle cosiddette “sostanze chimiche per sempre” aggiunte intenzionalmente (sostanze alchiliche per- e polifluorurate o PFAS) e del bisfenolo A negli imballaggi a contatto con gli alimenti.

    Incoraggiare il riutilizzo e le opzioni di ricarica per i consumatori

    Nel testo adottato, i deputati chiariscono i requisiti per il riutilizzo o la ricarica degli imballaggi. I distributori finali di bevande e cibi da asporto nel settore della ristorazione (inclusi hotel, ristoranti e bar) dovrebbero offrire ai consumatori la possibilità di portare e utilizzare il proprio contenitore.

    Migliore raccolta e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio

    Le norme adottate dai deputati prevedono che tutti gli imballaggi siano riciclabili e rispondano a una serie di criteri rigorosi da definire attraverso la legislazione secondaria. Sono previste alcune eccezioni temporanee, ad esempio per gli imballaggi alimentari in legno e cera. (AM 392)

    I deputati vogliono infine che i Paesi dell’UE garantiscano la raccolta differenziata del 90% dei materiali contenuti negli imballaggi (plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone) entro il 2029.

    Citazione

    La relatrice Frédérique Ries (Renew, BE) ha dichiarato: “Il Parlamento sta inviando un messaggio forte a favore di una revisione completa del mercato europeo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Questa legislazione è essenziale per la competitività e l’innovazione europea e allinea le ambizioni ambientali alla realtà industriale. Insieme a politiche efficaci di riutilizzo e riciclaggio, ci assicuriamo che gli imballaggi siano sicuri per i consumatori, aggiungendo il divieto di utilizzare sostanze chimiche nocive negli imballaggi alimentari, in particolare i PFAS”.

    Prossime tappe

    Il Parlamento è pronto ad avviare i colloqui con i governi nazionali sulla forma finale della legge, una volta che il Consiglio avrà adottato la sua posizione.

    Contesto

    Nel 2018, gli imballaggi hanno generato un fatturato di 355 miliardi di euro nell’UE. Si tratta di una fonte di rifiuti in costante aumento: il totale dell’UE è passato da 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 84 milioni di tonnellate nel 2021. Nello stesso anno, ogni europeo ha generato 188,7 kg di rifiuti di imballaggio, una cifra che si prevede aumenterà a 209 kg nel 2030 in assenza di misure.

    Revisione della direttiva 94/62/EC su imballaggi e rifiuti derivanti da imballaggi (REFIT)

    https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-packaging-and-packaging-waste-directive-(refit)

  • MUD 2021: entro il 16 Giugno 2021

    La scadenza naturale del 30/04 slitta di 120 giorni per la pubblicazione del DPR 23/12/2020 “Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione per l’anno 2021”Infatti la Legge 25 gennaio 1994 n.70, che ha istituito il MUD, prevede all’Art. 6 c. 2-bis che:
    2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
    Cosa c’è da sapere:
    – Slittamento della scadenza
    – Adeguamento alle nuove disposizioni in materia di RAEE e di End o West di particolari tipologie di rifiuti
    – La struttura della Dichiarazione è rimasta pressoché invariata, come pure le modalità di trasmissione
    – Ricordarsi “si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
    Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito Pago Pa (NON BOLLETTINO POSTALE)
    Nessuna variazione dei soggetti obbligati
    Soggetti obbligati alla presentazione del MUD
    – chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti;
    – commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti;
    -imprese ed enti che effettuano recupero e/ o smaltimento di rifiuti;
    – consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti;
    – produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
    – produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al D. Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), (artigianali diversi da urbani), d) (industriali diversi da urbani), g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti.
    Ricordarsi che con Dlgs 116/2020 sono state apportate modifiche nella classificazione dei rifiuti, in particolare fra quelli ritenuti R. Urbani e R. Speciali.
    Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD
    – produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse dalla c), d) o g) di cui al D. Lgs. 152/2006 art.184 co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti
    – produttori iniziali fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D. Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), d), g)
    – imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (cat. 2-bis dell’Albo Gestori ambientali)
    -imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010
    – imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 €/ anno e che producono rifiuti speciali pericolosi (per i rifiuti speciali non pericolosi sono esclusi a priori, vedi punto 1).
    – In realtà, l’esonero dal MUD per gli imprenditori agricoli è da considerare valido a prescindere dal volume d’affari per i rifiuti pericolosi, in quanto viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016 per tali soggetti e per le attività di servizio alla persona.
    Infatti, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art.190 co.6 i seguenti soggetti:
    Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quindi anche con volume d’affari oltre 8.000 €/anno);
    i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (estetisti, parrucchieri, tatuatori…) che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
    i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa; possono adempiere all’obbligo di presentazione del MUD con una delle seguenti modalità, tra loro alternative:
    a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti di dal D. Lgs. 152/2006 art. 193;
    b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui di cui al D. Lgs. 152/2006 art 18.

  • MUD 2020

    MUD 2020

    Gentili Clienti,

    il 30 aprile 2020 scadrà come ogni anno il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2019.

    Ad oggi, la compilazione del MUD è obbligatoria per i seguenti soggetti:

    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
    • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

     

    Per chi fosse interessato ad usufruire del nostro servizio di compilazione e trasmissione della suddetta dichiarazione, può contattare i nostri uffici o scrivere attraverso il form CONTATTI.

  • Abolizione SISTRI

    Abolizione SISTRI

    DL Semplificazioni,confermato lo stop a SISTRI

    La notizia dell’abolizione del Sistri è ufficiale, lo riporta un comunicato stampa emanato direttamente dal Ministero dell’Ambiente, il quale conferma che a partire dal 1°Gennaio 2019, il Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti sarà abolito.

    Il 15 dicembre 2018 è entrato in vigore il D.l. 135/2018 (Semplificazioni) che stabilisce la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), con decorrenza gennaio 2019.

    Vengono così aboliti anche i contributi da versare per la costituzione e il funzionamento del Sistri a carico degli operatori iscritti.

    Dal 1 gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria. I soggetti tenuti alla tracciabilità dei rifiuti compiranno i propri adempimenti nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 03/12/2010, n. 205, ovverosia, attraverso il ricorso a moduli cartacei, compilando i registri di carico e scarico e formulari di identificazione.

     

  • Proroga SISTRI

    Proroga SISTRI

    Sistri – Proroga apparato sanzioni

    Stai navigando alla ricerca di informazioni in merito al SISTRI?

    Ti comunichiamo che con la pubblicazione della recente Legge n.205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio), entrata in vigore il 1 gennaio 2018,  è stato prorogato ulteriormente il termine dell’entrata in vigore del sistema sanzionatorio SISTRI relativamente al suo non corretto utilizzo, al 1 gennaio 2019.

    Resta fermo fino al 31.12.2018 (salvo proroga), l’obbligo di utilizzo dei registri di carico e scarico rifiuti e dei formulari e l’applicazione delle relative sanzioni in caso di mancata o errata compilazione, nonché l’applicazione delle sanzioni previste per la mancata iscrizione al SISTRI (per i soggetti obbligati) e per l’omesso versamento del contributo annuale SISTRI (nonostante siano state ridotte del 50%).

    CONTATTACI per avere ulteriori informazioni !!

  • Non solo MUD

    Non solo MUD

    Eco-Verde vi ricorda che entro la fine di Aprile, oltre ad avere la scadenza per la compilazione e la dichiarazione del MUD,  scadranno altri adempimenti da portare a termine per la gestione dei rifiuti, vi ricordiamo infatti:

    • Contributo Sistri 2017 per aziende produttrici di rifiuti pericolosi con oltre 10 addetti. Per conoscere l’importo del contributo e per il pagamento accedere con la chiavetta in dotazione all’areapersonale del portale Sistri.
    • Contributo annuale per l’iscrizione all’albo dei Gestori Ambientali per trasportatori di propri rifiuti e distributori ed installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  • MUD 2017

    MUD 2017

    Vi ricordiamo che come ogni anno è necessario compilare e trasmettere il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) alla Camera di Commercio territorialmente competente, con riferimento all’anno 2016.

    In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015.

    La scadenza è il 30 aprile 2017: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio 2017.

    La compilazione del MUD è obbligatoria per i soggetti che sono così individuati:

             Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

             Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

             Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

             Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

             Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

    A seguito di pubblicazione aggiornata sul sito Eco-Verde siamo a precisare che secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché’ i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto, sono quindi esenti dalla presentazione della suddetta dichiarazione.