Categoria: Ambiente

  • RAEE: abrogata la categoria 3 bis

    Con la Circolare n. 3 del 25 novembre 2024, l’Albo Nazionale gestori ambientali ha voluto fornire chiarimenti sull’applicazione dell’art. 14 bis della Legge 14 novembre 2024, n. 166 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”

    In particolar modo,  ai commi 7 e 10 dell’art.14 bis, del suddetto provvedimento è sancito che:

    ✓ “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale

    gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”(comma 7);

    ✓ “I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati” (comma 10).

    Ai sensi del combinato disposto dei suddetti commi 7 e 10, pertanto, la categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, deve ritenersi abrogata.

    In accordo con tale recente previsione, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per le imprese interessate a far data dal 15 novembre 2024.Qualora tali imprese risultino iscritte anche ad altre categorie, l’iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito web dell’Albo nazionale gestori ambientali.

    A cura di ecocamere.it

  •  settimana per l’educazione alla sostenibilità 2024: 25-30 novembre

    L’IMPATTO DELLA PLASTICA SU SALUTE E AMBIENTE

    Il Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità Agenda 2030 – sotto l’auspicio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO – dedica prossima SETTIMANA DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 2024, al tema introdotto nel documento della Presidenza presente nella sezione documenti, con il titolo: 

    L’IMPATTO DELLA PLASTICA SU SALUTE E AMBIENTE

    Per aderire alla Settimana 2024, che si svolgerà dal 25 al 30 novembre è necessario ENTRO e non oltre il 25 NOVEMBRE:
    1) leggere le linee guida per l’adesione;
    2) ideare ed organizzare sul proprio territorio di riferimento un’iniziativa educativa aperta e gratuita ( esempi concreti nei Programmi delle diverse edizioni della Settimana, in fondo a questa pagina)
    3) formulare una scheda di adesione (modello 2022 come guida) di una pagina al massimo, quest’anno con formato libero ma includendo le informazioni richieste gli anni precedenti e inoltrando un file modificabile alla segreteria.
    4) inviare una email di richiesta di adesione allegando la scheda di adesione, scrivendo direttamente a filippodelogu@gmail.com.

    Le iniziative proposte saranno valutate e approvate se conformi alle linee guida, e saranno inserite – se approvate – nel Programma Nazionale delle Iniziative CNESA2030 2024. L’approvazione delle iniziative proposte non sarà comunicata individualmente, ma attraverso l’inserimento nel Programma Nazionale delle Iniziative 2024 (ciascuno potrà verificare l’inserimento o meno all’interno del Programma e quindi pubblicizzare la propria iniziativa come “INIZIATIVA UFFICIALMENTE INSERITA NEL PROGRAMMA NAZIONALE DELLE INIZIATIVE PER LA SETTIMANA DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 2024”).
    NB: L’inserimento delle iniziative nel Programma Nazionale non implica il Patrocinio CNI UNESCO e non autorizza quindi all’utilizzo del logo CNI UNESCO. Chi è interessato a  richiedere il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO può inoltrare separata domanda scritta per mezzo dell’apposito formulario al Presidente della Commissione Nazionale, all’indirizzo comm.unesco@esteri.it non meno di 60 giorni prima dell’evento. Qui tutte le info:http://www.unesco.it/it/PatrociniCandidature/Detail/198 

    Alcuni requisiti di base sono richiesti per l’adesione al CNES Agenda 2030 e alle iniziative organizzate per la campagna, inclusa la “Settimana”. Gli aderenti dovranno impegnarsi affinché le iniziative proposte siano il più possibile conformi ai criteri indicati, pur nel rispetto delle specificità, capacità e risorse delle organizzazioni promotrici. Di seguito sono elencate le linee guida cui ispirarsi:

    1) finalità educativo-­‐formativa dell’attività proposta, che non dovrà essere meramente informativa ma orientata a diffondere saperi, sensibilità e abilità, promuovere valori, formare competenze, incoraggiare l’assunzione di comportamenti virtuosi;

    2) carattere innovativo-­‐interattivo delle metodologie e degli strumenti utilizzati, per coinvolgere attivamente i destinatari con meccanismi partecipativi, attività pratiche e dimostrative, tecnologie comunicative/informatiche. Sono incoraggiati creatività, uso delle arti (musica, cinema e teatro, poesia, pittura, etc.) come strumenti educativi nonché come occasione di riflessione;

    3) legame con il contesto culturale e territoriale di riferimento, per comprendere e valorizzare le specificità culturali, ambientali, e storiche che lo caratterizzano;

    4) capacità di affrontare le diverse dimensioni (economiche, sociali, ambientali e culturali) dei temi trattati evidenziandone l’interdipendenza e secondo un approccio multi-­‐disciplinare;

    5) coinvolgimento di diversi attori (istituzioni, privati, società civile, associazioni, scuole, università) ai fini di costruire percorsi educativi e formativi orientati a principi di partecipazione, condivisione, integrazione tra saperi e competenze diverse;

    6) presenza di meccanismi di verifica e monitoraggio degli esiti dell’iniziativa;

    7) presenza di attività di comunicazione e diffusione dell’iniziativa;

    8) limitazione dell’impatto ecologico e sociale dell’iniziativa: prevenzione dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento dell’iniziativa stessa, riduzione degli sprechi, soprattutto idrici ed energetici, utilizzo di fonti energetiche pulite, incoraggiamento di forme di mobilità sostenibile, compensazione delle emissioni di CO2 prodotte, utilizzo di prodotti certificati, alimenti biologici e a “chilometri 0”, assenza di discriminazioni etniche, religiose, di genere etc.;

    9) assenza di fini pubblicitari e di lucro, anche indiretti, e partecipazione a titolo gratuito dei destinatari (REQUISITO INDEROGABILE)

    N.B. Possono aderire alla Settimana UNESCO CNES – Agenda 2030 tutti gli enti e le organizzazioni impegnate a diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile (istituzioni, enti locali, scuole, università, associazioni, fondazioni, parchi, imprese, cooperative etc). Le eventuali spese dell’iniziativa devono essere coperte con fondi reperiti dall’ente organizzatore e/o dei partner, anche tramite finanziamenti pubblici o sponsorizzazioni private, purché non derivanti da enti di dubbia eticità. L’Associazione per la Commissione Nazionale UNESCO Italia Onlus e la Commissione UNESCO non sono in grado di contribuire alla copertura delle spese delle singole iniziative.

    A cura di notizie EcoCamere

  • L’Albo gestori ambientali ad Ecomondo 2024

    L’Albo nazionale gestori ambientali ha partecipato alla 27a edizione della fiera Ecomondo, che si è svolta a Rimini dal 5 all’8 novembre 2024. 

    In occasione della fiera, presso lo stand dell’Albo si sono svolti dei seminari informativi sui temi di maggiore interesse per le imprese.

    E’ ora possibile visualizzare tutti i video dei seminari collegandosi al sito web dell’Albo.

    A cura di Ecocamere

    www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Eventi/Special/Ecomondo2024

    @ Ecomondo 2024 – The green tecnology expo – Rimini Fiera

    A cura di Albo Nazionale Gestori Ambientali

  • Il servizio di stampa del nuovo format del registro di carico e scarico cartaceo

    Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.

    I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

    Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.

    Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

    I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI.

    Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.

    Ricordiamo che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito web del Rentri.

    A cura di EcoCamere

  • Il recupero dei rifiuti in Europa

    Eurostat (Istituto di statistica dell’Unione europea) ha pubblicato uno studio che ha evidenziato, dal 2004 al 2022, un aumento dei rifiuti recuperati (40,6%) in Europa, mentre la quota complessiva dei rifiuti trattati è aumentata solo del 5%. Nello stesso periodo, il quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento è sceso del 25,1 %.

    Nel 2022, nell’Unione Europea sono stati trattati circa 1.992 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui il 61,4% è stato recuperato e il 38,6% è stato smaltito: il riciclaggio è la forma di recupero più utilizzata (40,8%), seguito dal riempimento (14,2%) e dal recupero di energia (6,4%).

    Lo studio ha messo inoltre in evidenza come i livelli di riciclo siano differenti nei vari Stati membri: l’Italia, nel 2022, ha riciclato l’83,4% dei rifiuti, oltre i 30 punti percentuali della media UE, seguita da Belgio e Slovacchia (entrambi con il 68.3%). Nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani, è la Germania che ricicla maggiormente con il 71% di riciclo, rispetto alla media europea che si attesta sotto il 50%.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito di Eurostat.

    Fonte: Eurostat

    A cura di EcoCamere

  • Le novità introdotte dal DL Ambiente

    Il Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” è stato pubblicato sulla G.U. n. 244 del 17/10/2024, poi entrato in vigore il 18 ottobre 2024. 

    Il nuovo decreto apporta modifiche ed integrazioni a diversi ambiti del D.Lgs. 152/2006 per motivi di straordinaria necessità e urgenza nell’ottica dell’assolvimento agli impegni assunti sul piano europeo e internazionale, nonché per assicurare la migliore gestione dei materiali e dei rifiuti e  semplificare i procedimenti di valutazione ambientale.

    In particolare il provvedimento riguarda i seguenti ambiti:

    • Albo nazionale gestori ambientali

    Il decreto modifica l’art. 212 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
     – Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023;
     – Viene previsto che il legale rappresentante dell’impresa può assumere la qualifica di Responsabile tecnico rifiuti per l’impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico nella stessa impresa per almeno 5 anni consecutivi, attraverso l’inserimento del comma 16-bis.

    • Rifiuti – End of waste

    È istituito il “Nucleo End of waste (New)” collocato presso la direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.

    • Rifiuti – Assimilazione ope legis ai rifiuti urbani – Manutenzione verde

    Le attività di “manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato” vengono inserite tra quelle che producono rifiuti simili per legge ai rifiuti urbani (allegato L-quinquies alla Parte IV del Dlgs 152/2006).

    • Autorizzazione integrata ambientale (Aia)

    Con una modifica all’articolo 29-sexies comma 5 del Dlgs 152/2006 viene indicato quale è l’Autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, individuandola nel Direttore generale del Ministero dell’ambiente.

    • Danno ambientale e bonifiche

    La disposizione detta delle disposizioni in deroga alla disciplina delle bonifiche di cui al Titolo V della Parte IV del Dlgs 152/2006 per gli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani. In deroga a quanto previsto dall’articolo 242, comma 3 del Dlgs 152/2006, se l’Arpa/Appa non si pronuncia nei termini, il Piano è concordato con l’Istituto superiore per la protezione ambientale (Ispra) che si pronuncia entro i 15 giorni successivi.

    I risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica se necessaria, e il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall’Autorità competente.

    Prevista, infine,  la modifica all’articolo 244 del Dlgs 152/2006 in cui si pongono a carico del responsabile dell’inquinamento le spese sostenute dagli Enti preposti per le indagini effettuate per ricercarlo.

    • Valutazione di impatto ambientale

    Le novità riguardano:

     – La modifica dell’art. 19 del Dlgs 152/2006  ridisegna parzialmente il procedimento di verifica di assoggettabilità a Via (screening), prevedendo che scaduti i termini per le osservazioni del pubblico, l’Autorità competente entro 15 giorni può chiedere al proponente chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto a Via. Il proponente deve fornirli entro 30 giorni. La mancata risposta produce come effetto il respingimento della domanda e l’archiviazione del procedimento;

     – Viene fissata la durata del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via attualmente non specificata. Analogamente a quanto già previsto per il provvedimento di Via, anche quello di verifica di assoggettabilità a Via ha l’efficacia indicata nel provvedimento, comunque non inferiore a 5 anni. Analoghe alla disciplina della Via le modalità per la richiesta di proroga;

    – Modifica dell’articolo 25 del Dlgs 152/2006 che stabilisce che nel caso di dissenso del Ministero della cultura nell’ambito del procedimento di Via e di devoluzione della decisione al Consiglio dei Ministri con superamento del parere negativo del Ministero citato, la delibera del Consiglio dei Ministri sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di Via favorevole che comprende l’autorizzazione paesaggistica. In ogni caso di procedimenti di valutazione di impatto ambientale statale la delibera del Consiglio dei Ministri che risolve il dissenso delle Amministrazioni sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di Via;

    – Modifica all’articolo 26-bis del Dlgs 152/2006 che disciplina la fase preliminare, eventuale, alla presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur). Con la modifica si corregge un errore presente nella norma: le Amministrazioni riunite nella Conferenza di servizi aiuteranno l’impresa a capire quali informazioni vanno inseriti nello Studio di impatto ambientale e non allo Studio preliminare ambientale.

    Per prendere visione del Decreto, consultare il sito della Gazzetta Ufficiale.

    A cura di www.ecocamere.it

  • Residui dell’attività di costruzione e demolizione

    La sezione Toscana dell’Albo gestori ambientali e la Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con Ecocerved, propongono un percorso gratuito in 3 appuntamenti onlline il cui obiettivo è fornire le conoscenze fondamentali per individuare i sottoprodotti e classificare correttamente il rifiuto prodotto dall’attività di costruzione e demolizione rifiuti.Gli inerti da costruzione e demolizione rappresentano una componente molto rilevante dei residui classificati come rifiuti speciali e la loro cattiva gestione costituisce uno spreco di risorse e di opportunità. È quindi importante chiarire obblighi e adempimenti di questo settore e indirizzare gli operatori verso le opportunità di migliorare le procedure produttive e tecnico amministrative per la valorizzazione dei residui e il riciclo dei rifiuti.

    La formazione, completamente gratuita, si terrà on line e si compone di 3 sessioni consequenziali della durata di 3 ore ciascuna. È tuttavia possibile partecipare ai singoli corsi specificandolo nel modulo di iscrizione.

    Per partecipare è necessario l’iscrizione entro il giorno 12/11/2024.

    Programma completo:

    14 novembre ore 9.30 -12.30
    Rifiuti prodotti dal settore edile

    21 novembre ore 9.30 -12.30
    Terre e rocce da scavo e suoi sottoprodotti

    28 novembre ore 9.30 -12.30
    La cessazione della qualifica del rifiuto Edile – EoW

    Per il programma completo consultare il sito web della CCIAA Firenze.

    A cura di www.ecocamere.it

  • I nuovi criteri ambientali minimi per le infrastrutture stradali

    Con il Decreto Ministeriale n. 279 del 5 agosto 2024 sono stati definiti i criteri ambientali minimi (CAM) che dovranno essere adottati nell’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, in linea con quanto previsto dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN_GPP.pdf).

    Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il 21 dicembre 2024. A partire da tale data, i CAM si applicheranno a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento.

    Visto l’obbligo generale di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, previsto dall’art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l’applicazione parziale o la mancata applicazione di uno o più dei criteri ambientali contenuti nel provvedimento, dovrà essere espressamente stabilita.

    L’applicazione parziale o la mancata applicazione di uno o più dei criteri ambientali  può essere stabilita dalla stazione appaltante, ad esempio nel documento di indirizzo alla progettazione, per i seguenti motivi: 

    • Prodotto da costruzione non previsto dal progetto; 
    • Particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche.

    Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione CAM di cui al criterio “2.1.1 ”, fornisce la motivazione della non applicabilità o l’applicazione parziale del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso. Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora risultino più restrittivi.

    Per maggiori informazioni, consultare il sito web della Gazzetta Ufficiale.

    A cura di www.ecocamere.it

  • RIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?

    Interessante sentenza che chiarisce la destinatzione dei rifiuti tessili ed esclude che possano essere trattati come sottoprodotti (art. 184 bis Dlgs. 152/2006) o EOW – cessazione qualifica rifiuto /art. 184 ter Dlgs. 152/2006.

    Percorsi diversi.

    La sentenza, negli ultimi punti, chiarisce la differenza ed il significato delle 2 categorie giuridiche (sottoprodotto e EOW) e soprattutto sottilinea la necessità della prova: se l’imputato ritiene di indicare il tessuto come sottoprodotto deve darne prova in giudizio.

    Si riporta estratto della sentenza che chiarisce il percorso logico/giuridico:

    “3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento.
    3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .. di deposito temporaneo di rifiuti …, di terre e rocce da scavo (… di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali … di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali …., di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall’art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee …., di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali ….
    3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b).
    3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. – Ministero dell’Ambiente – 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero…”

    A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Con l’ entrata in vigore del RENTRI dal 13 febbraio 2025 nuovi registri di carico e scarico rifiuti e nuovi formulari

    ll RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei RIfiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico – operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in modalità telematica.

    Sono previsti obblighi di iscrizione e tempistiche di iscrizioni diverse, in sintesi,  per:

    • Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti (con più di 50 dipendenti): entro il 13.02.2025
    • Produttori con più di 10 e meno di 50 dipendenti: entro il 14.08.2025
    • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti: entro il 13.02.2026
    • sono previste casistiche di esclusione dall’obbligo di iscrizione

    Ciò che inoltre è fondamentale evidenziare è che dalla data del 13 febbraio 2025 gli “storici” modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione del trasporto (FIR) non saranno più attivi.

    A partire dal 13 febbraio 2025 e fino alla data in cui interverrà l’obbligo di iscrizione ciascun ente/impresa :

    • dovrà tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI e da vidimare presso la CCIAA (a partire dal 4 novembre 2024, fermo restando l’utilizzo del registro solo dal 13/2/2025)
    • emetterà  i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale (sarà possibile effettuare la vidimazione dal 23/01/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l’utilizzo del FIR solo dal 13/02/2025)

    Dalla data di iscrizione al RENTRI le imprese/enti obbligati:

    • tengono il registro di carico e scarico con il nuovo modello  in formato digitale

    • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico entro 30 giorni da ciascuna annotazione

    Comunque sia, tutti i produttori di rifiuti obbligati all’iscrizione al RENTRI a decorrere dal 13.02. 2026:

    • emettono i FIR con il nuovo modello in formato digitale

    • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale

    • se impianti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale

    – gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in formato cartaceo utilizzando i nuovi modelli.

    Per l’iscrizione al RENTRI occorrerà pagare diritti di segreteria per ciascuna unità locale e un contributo annuale diversificato in base all’attività svolta e al numero di dipendenti.

    Eco-Verde SrL si tiene a disposizione dei propri Clienti per dare loro assistenza in relazione agli oneri introdotti dalle nuove disposizioni RENTRI.

    Abbiamo attivato diversi servizi in questo ambito, in particolare Vi segnaliamo:

    • un servizio destinato alle piccole imprese relativo all’utilizzo dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e FIR che Vi invitiamo a prenotare presso la nostra sede
    • Sono inoltre disponibili servizi personalizzati per le medie e grandi aziende sia in ambito della produzione che del trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti.

    A disposizione per ulteriori chiarimenti.

    Eco-Verde S.r.L

    Dott.ssa Maria Grazia Morandini