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Modifica art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) in materia di obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La modifica interessa la formazione di datori di lavoro, dirigenti e preposti; in particolare il datore di lavoro deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”  come previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza tra Stato, Regioni, e Province autonome di Trento e di Bolzano.

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza ha il compito di adottare “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire la durata, i contenuti minimi , e le modalità di verifica finale del percorso formativo.

Per quanto concerne dirigenti e preposti “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; relativamente alla figura del preposto sono previste attività formative che devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

Altra novità è stata introdotta con provvedimento del  21 dicembre 2021 che prevede il tracciamento degli addestramenti  in un apposito registro informatizzato.

La violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicatarichieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.

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