Categoria: HACCP, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro

  • Imballaggi Normativa 2023, posizione sul nuovo regolamento dall’UE

    Mercoledì 22 novembre 2023, il Parlamento ha adottato la sua posizione sul nuovo regolamento UE in materia di imballaggi, per affrontare l’aumento dei rifiuti e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.

    I deputati hanno adottato la risoluzione legislativa, che costituisce il mandato del Parlamento per i negoziati con i governi dell’UE.

    Riduzione degli imballaggi, uso limitato per alcuni tipi e divieto per le “sostanze chimiche per sempre”

    Il Parlamento ha sostenuto obiettivi generali di riduzione dei rifiuti prodotti dagli imballaggi proposti nel regolamento:

    • il 5% entro il 2030;
    • il 10% per il 2035;
    • il 15% entro il 2040.

    I deputati hanno poi proposto obiettivi specifici di riduzione dei rifiuti per gli imballaggi in plastica:

    • 10% entro il 2030;
    • 15% entro il 2035;
    • 20% entro il 2040.

    I deputati vogliono vietare la vendita di sacchetti di plastica molto leggeri (inferiori a 15 micron), a meno che non siano necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi, per aiutare a prevenire lo spreco di cibo.

    Vogliono inoltre limitare fortemente l’uso di alcuni formati di imballaggio monouso, le confezioni in miniatura degli hotel per i prodotti da toilette e le pellicole termoretraibili per le valigie negli aeroporti.

    Per prevenire effetti negativi sulla salute, i deputati chiedono di vietare l’uso delle cosiddette “sostanze chimiche per sempre” aggiunte intenzionalmente (sostanze alchiliche per- e polifluorurate o PFAS) e del bisfenolo A negli imballaggi a contatto con gli alimenti.

    Incoraggiare il riutilizzo e le opzioni di ricarica per i consumatori

    Nel testo adottato, i deputati chiariscono i requisiti per il riutilizzo o la ricarica degli imballaggi. I distributori finali di bevande e cibi da asporto nel settore della ristorazione (inclusi hotel, ristoranti e bar) dovrebbero offrire ai consumatori la possibilità di portare e utilizzare il proprio contenitore.

    Migliore raccolta e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio

    Le norme adottate dai deputati prevedono che tutti gli imballaggi siano riciclabili e rispondano a una serie di criteri rigorosi da definire attraverso la legislazione secondaria. Sono previste alcune eccezioni temporanee, ad esempio per gli imballaggi alimentari in legno e cera. (AM 392)

    I deputati vogliono infine che i Paesi dell’UE garantiscano la raccolta differenziata del 90% dei materiali contenuti negli imballaggi (plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone) entro il 2029.

    Citazione

    La relatrice Frédérique Ries (Renew, BE) ha dichiarato: “Il Parlamento sta inviando un messaggio forte a favore di una revisione completa del mercato europeo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Questa legislazione è essenziale per la competitività e l’innovazione europea e allinea le ambizioni ambientali alla realtà industriale. Insieme a politiche efficaci di riutilizzo e riciclaggio, ci assicuriamo che gli imballaggi siano sicuri per i consumatori, aggiungendo il divieto di utilizzare sostanze chimiche nocive negli imballaggi alimentari, in particolare i PFAS”.

    Prossime tappe

    Il Parlamento è pronto ad avviare i colloqui con i governi nazionali sulla forma finale della legge, una volta che il Consiglio avrà adottato la sua posizione.

    Contesto

    Nel 2018, gli imballaggi hanno generato un fatturato di 355 miliardi di euro nell’UE. Si tratta di una fonte di rifiuti in costante aumento: il totale dell’UE è passato da 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 84 milioni di tonnellate nel 2021. Nello stesso anno, ogni europeo ha generato 188,7 kg di rifiuti di imballaggio, una cifra che si prevede aumenterà a 209 kg nel 2030 in assenza di misure.

    Revisione della direttiva 94/62/EC su imballaggi e rifiuti derivanti da imballaggi (REFIT)

    https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-packaging-and-packaging-waste-directive-(refit)

  • RISCHIO CALDO SUL LAVORO

    immagine tratta da Pexels.com

    Il rischio caldo sul lavoro, gli interventi e il vademecum del Ministero.

    In data 20 luglio si sono riuniti e confrontati il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, l’Inl, l’Inps, l’Inail, le associazioni datoriali e quelle dei sindacati.
    Il ministero si è reso disponibile a collaborare alla stesura di un protocollo congiunto con le parti sociali, in cui affrontare i temi dell’organizzazione del lavoro, delle misure e delle buone prassi da adottare per affrontare l’emergenza caldo che stiamo affrontando oggi attraverso la fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione Individuali e supporti anticalore.

    Il Ministero, inoltre, effettuerò una valutazione sugli interventi prospettati durante la riunione, che richiederanno interventi normativi ulteriori, come la gestione a ore della cassa integrazione ordinaria in tutti i settori e una diffusione capillare delle informazioni utili a preservare la salute dei lavoratori a seguito dell’esposizione al caldo nel periodo estivo.

    Contestualmente a tutto questo il Ministero ha pubblicato il nuovo vademecum dei Rischi Lavorativi da Esposizione ad Alte Temperature, che contiene:

    • effetti del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza;
    • settori di attività più coinvolti (industria, lavoro all’aperto, costruzioni, agricoltura e silvicoltura, operatori sanitari e di emergenza, lavoratori indoor e stress climatici);
    • riferimenti del Testo Unico;
    • segnalazione del Portale Agenti Fisici PAF;
    • segnalazione documento Inail;
    • buone prassi e prevenzione per ognuno degli ambienti citati;
    • indicazioni Inps sulla CIGO, smart working e integrazioni salariali per eventi meteo;
    • realizzazione di animazioni che affrontano l’argomento tramite il progetto Napo;
    • i documenti e le circolari dell’Inl.

    Per una lettura approfondita si rimanda al vademecum.

    “Stiamo affrontando oggi un’emergenza che si è già verificata nelle scorse estati. Ci proponiamo di intervenire potenziando gli strumenti già esistenti e disegnando ulteriori strategie che, oltre all’intervento normativo, prevedano anche il coinvolgimento delle parti sociali nell’adozione di buone prassi e di interventi organizzativi capaci di rendere più efficace il presidio della sicurezza dei lavoratori e tutelino la loro salute” ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

    Si attendono le conclusioni dell’ulteriore incontro previsto per oggi, lunedì 24 luglio.

    Se avete dei dubbi non esitate a contattarci! Eco-Verde offre alle aziende consulenza ed assistenza tecnica finalizzate all’applicazione delle normative inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la gestione degli adempimenti da esse derivanti, compresi l’assunzione di incarichi di responsabilità, direzione e coordinamento ove richiesto. Inoltre Eco-Verde è un Centro di Formazione di diretta emanazione dall’Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione En.Bi.Form. e si impegna ad offrire formazione e aggiornamenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle aziende.

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  • Le tutele sulla privacy si fermano ai volontari

    Le tutele sulla privacy dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori vanno oltre il lavoro subordinato, ma si fermano di fronte ai volontari.

    Con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una serie di indicazioni in merito ai provvedimenti con cui sono autorizzate, ai sensi dell‘art. 4, Legge n. 300/1970 (d’ora in poi solo ‘art. 4’), le installazioni di impianti/strumenti da cui derivi anche la possibilità di controlli a distanza dei lavoratori. Il riferimento espresso agli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali è nato dalla convergenza tra norme giuslavoristiche e norme data protection.
    In riferimento a queste ultime l’Ispettorato del Lavoro ne sottolinea la funzione “contenitiva di eventuali abusi datoriali e potenziali lesioni di ‘beni personali‘” e ricorda che il rispetto delle garanzie di cui all’art. 4 è condizione di ammissibilità dei trattamenti.

    Appare opportuno articolare gli argomenti della nota come di seguito:

    • Accordo con le RSA/RSU e consenso dei lavoratori – Si ribadiscono informazioni che gli interpreti attenti già hanno metabolizzato.
      In primis, l’accordo con le organizzazioni sindacali è la via prediletta dal legislatore per autorizzare il datore di lavoro (e titolare di trattamento) ad installare gli impianti/strumenti da cui derivi anche la possibilità di controlli a distanza delle attività dei lavoratori.
      In secundis, è l’affermazione che il consenso non supplisce alla mancanza di accordo con la componente sindacale, in quanto “il bene giuridico tutelato dalla disposizione (…) ha natura collettiva e non individuale”. Nella richiamata giurisprudenza penale si afferma che è per la “maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore”, che la procedura codeterminativa è da reputare inderogabile, potendo essere sostituita dall’autorizzazione amministrativa nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, mentre il consenso dei singoli lavoratori, “in qualsiasi forma prestato (…), non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice” (Cass. pen., sent. 1733/2000.
    • Imprese con più unità produttive – Quando le varie unità produttive sono ubicate nell’ambito di competenza di un medesimo ITL, è possibile per il datore di lavoro presentare (in caso di mancato accordo o in assenza delle rappresentanze sindacali) una sola istanza di autorizzazione “in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema”. Attenzione, dunque: è necessario che sia accertata una corrispondenza fattuale tra le fattispecie concernenti le unità produttive. Altrimenti il criterio generale (nei fatti, verosimilmente preponderante) resta quello di presentazione di una istanza per ciascun impianto o strumento rilevante ai sensi dell’art. 4. Quando le unità produttive sono dislocate in diverse province, il datore può stipulare gli accordi con le controparti sindacali di ciascuna unità produttiva ma può anche scegliere di stipulare un accordo generale con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Mentre ove necessiti l’autorizzazione amministrativa, in alternativa alla presentazione delle istanze ai vari ITL territorialmente competenti, potrà essere richiesta all’INL, sede central.
    • “Integrazioni” alle autorizzazioni già rilasciate – L’INL parla di “istanza di integrazione” per una unità produttiva ulteriore rispetto a quella per cui sia stato già ottenuto provvedimento autorizzativo. Istanza integrativa è termine che potrebbe fuorviare, se dovesse essere inteso come un adempimento ridotto. L’agevolazione è de facto: se la ragione legittimante e l’impianto da istallare sono identici a quelli della prima unità produttiva, l’avvio del procedimento sarà ‘alleggerito’ dalla opportunità di predisporre un’istanza in cui cambiano pochissimi elementi/informazioni (oltre, naturalmente, all’indirizzo della unità produttiva). E dal punto di vista dell’esito, l’ITL avrà da valutare una fattispecie del tutto analoga a quella già autorizzata.
    • Imprese che non hanno ancora assunto lavoratori – Banalmente l’impresa neo-costituita che intenda assumere dei lavoratori dovrà avere ottenuto l’autorizzazione amministrativa prima dell’installazione dell’impianto e indicherà nell’istanza il numero dei lavoratori che ha programmato di assumere e risulteranno alle sue dipendenze all’avvio della attività.
      Segue il caso dell’impresa senza dipendenti che si sia dotata di un impianto legittimamente installato e funzionante. Che cosa fare dovendo procedere alla assunzione di personale? Attenzione: per l’INL l’impresa presenterà l’istanza di autorizzazione in un momento successivo (si intende, alla installazione dell’impianto, non alla assunzione dei lavoratori!) “ma dovrà produrre contestualmente attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l’eventuale provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del Lavoro”. L’indicazione appare in contrasto con il divieto legale (che è riferito alla “installazione” dell’impianto, a prescindere dalla sua messa in funzione) nella misura in cui è richiesta la sua “disattivazione” in attesa del provvedimento positivo. E’ auspicabile che l’INL voglia prontamente correggere l’indicazione: se non cambia il precetto legale, l’autorità amministrativa non può che attuarlo.
    • Sistemi di geolocalizzazione – L’INL ha censito un sensibile aumento, nel corso degli ultimi anni, delle istanze di autorizzazione riferite a sistemi di geo localizzazione (GPS) da installarsi sugli autoveicoli o su dispositivi (ad es., sistemi palmari, cellulari, computer, ecc.). I suddetti sistemi consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza. Sono dunque richiamate le varie prescrizioni, elaborate nel tempo dal Garante, di “misure a tutela dei diritti degli interessati consistenti nella configurazione dei sistemi in modo da: escludere il monitoraggio continuo, consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite; consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro; effettuare, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi); prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite”. In tutto e per tutto la sostanza degli interventi è riconducibile alla applicazione dei criteri fissati dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Per cui, nel rispetto del principio di necessità, “la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità legittimamente perseguite”. Parimenti anche l’accesso ai dati (personali) “dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento autorizzativo”, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati renderà utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro (art. 4, comma 3). Infine, considerato che il provvedimento dell’ITL è rilasciato in relazione allo strumento di geolocalizzazione in sé, “in costanza delle ragioni legittimanti si ritiene che non sia necessario richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto”.
    • Casi di obbligatorietà degli impianti di videosorveglianza – In presenza di disposizioni normative che impongono l’adozione di impianti di videosorveglianza (a tutela dei minori e degli anziani, nelle sale scommesse) le garanzie dell’art. 4 restano incomprimibili. Unitamente alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, quelle garanzie non possono “subire limitazioni nei casi di sistemi di videosorveglianza imposti da normative di settore”.
    • Lavoratori etero organizzati che eseguono prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali – La procedura imposta dall’art. 4 vale anche “per le tipologie di lavoro in relazione alle quali sono normativamente estese, nei confronti del lavoratore, le medesime tutele del lavoro subordinato in ragione delle caratteristiche del rapporto (l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni (…) che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative ed eseguite secondo modalità etero organizzate, anche qualora organizzate mediante piattaforme anche digitali”. Inoltre, in base al comma 1 dell’art. 47-quinquies, d. lgs. n. 81/2015, alle prestazioni lavorative sviluppate tramite piattaforme digitali si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, per cui l’operatività dell’art. 4 è da estendere anche a tali categorie di lavoratori autonomi.
    • Tutele ex art. 4 non estese ai volontari (non sono lavoratori) – Al di fuori delle tipologie di lavoro sopra indicate resta fermo il divieto di interpretazione analogica della disciplina penale ricollegata alla previsione dell’art. 4, con riferimento a tutte le realtà associative che si avvalgano di volontari di cui al d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Per l’art. 17, comma 5, “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”. Non sono pertanto applicabili ai volontari le tutele accordate dall’art. 4, mentre restano applicabili – è quasi superfluo affermarlo – le disposizioni in materia di privacy e protezione dei dati personali.

    Se avete dei dubbi non esitate a contattarci! Eco-Verde è una società di consulenza che offre attività di supporto, supervisione e revisione della documentazione e delle procedure aziendali che comportano il trattamento di dati personali per l’adeguamento ad una normativa in costante evoluzione, a seguito dell’entrata in vigore del GDPR.

    Eco-Verde s.r.l.

  • Corso Obbligatorio sull’utilizzo dei diisocianati

    A partire dal 24 Agosto 2023, ai sensi del Regolamento (EU) 2020/1149 del 3 Agosto 2020 (che ha introdotto la restrizione sui diisocianati), scatta l’obbligo per gli utilizzatori professionali (dipendenti delle imprese e lavoratori autonomi) di frequentare un corso sull’uso sicuro di tale/i sostanza/e o miscela/e, a meno che la concentrazione dei diisocianati nel prodotto in uso sia inferiore allo 0,1 % p/pI.

    Infatti, ai sensi del citato Regolamento Europeo, i diisocianati possono essere presenti nei prodotti ad uso industriale e professionale, se:

    • la loro concentrazione non supera lo 0,1 % p/p; oppure
    • il fornitore si assicura che il destinatario della/e sostanza/e o della/e miscela/e riceva informazioni sui requisiti relativi al training e che tale dichiarazione sia apposta sull’imballaggio, in modo da essere visibilmente distinta dal resto delle informazioni dell’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 è richiesta una formazione adeguata prima dell’uso industriale o professionale”.

    Pertanto, a seguito della RESTRIZIONE N° 74 (Regolamento (EU) 2020/1149 del 3 Agosto 2020), è obbligatorio per legge, entro il 24 agosto 2023, che tutti i lavoratori (dipendenti o autonomi) che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali (esempio schiuma poliuretanica espandente o prodotti vernicianti) facciano un corso che li istruisca sui rischi connessi al loro uso e insegni anche come utilizzarli in sicurezza usando, quando è il caso, appropriati dispositivi di protezione individuale. Per dimostrare l’avvenuta formazione dovranno ottenere un Attestato di Formazione emesso da un’agenzia formativa, abilitata per legge alla somministrazione dei corsi sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, con esito positivo della verifica sull’apprendimento.

    La formazione di base, che sarà obbligatoria, deve essere fatta da un docente che abbia i requisiti previsti dalla legge e sia un esperto in salute e sicurezza. Al termine del corso, il partecipante dovrà superare un test un test di apprendimento. Superato il test il partecipante riceverà un “Attestato di Formazione” che lo abilita all’utilizzo professionale della schiuma poliuretanica. Se il formatore e l’azienda che eroga l’Attestato non hanno i requisiti richiesti, o la verifica dell’apprendimento non è conforme alle prescrizioni di legge, l’Attestato non ha valore e l’utilizzatore e/o il suo datore di lavoro sono soggetti alle sanzioni.

    In caso di accertamento da parte dell’Organo di vigilanza, per l’utilizzatore che risulta sprovvisto dei documenti che attestano la partecipazione al corso con esito positivo, la sanzione minima prevista parte da € 40.000 o l’arresto fino a 3 mesi.

    I settori nei quali i diisocianati possono essere impiegati sono molteplici, come ad esempio nel campo degli adesivi e sigillanti, delle vernici e pitture, degli elastomeri, o ancora delle schiume.

  • Bando Isi valevole per l’anno 2023

    (Incentivi a fondo perduto per gli interventi in materia di salute e sicurezza)

    Il 1° febbraio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale italiana l’estratto dell’avviso pubblico per il bando Isi 2022.

    L’Inail mette a disposizione 333 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti al fine del miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti.

    Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

    • progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;
    • progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
    • progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
    • progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
    • progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

    Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, sono pubblicate nella sezione dedicata al bando Isi 2022.

    Le imprese avranno a disposizione una procedura informatica a partire dal 2 maggio 2023 che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

    La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.

    Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

    Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina del sito Inail dedicata:

    Bando Isi 2022

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  • Nuovo CCNL edilizia e aggiornamento della formazione lavoratori ogni 3 anni

    Foto di Pexels.com

    Il CCNL edilizia, siglato il 3 marzo 2022, introduce delle novità per i lavoratori del settore edile anche per quanto riguarda la formazione alla sicurezza sul lavoro.

    Innanzitutto, nel nuovo CCNL edilizia, le parti condividono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

    La novità più importante riguarda però l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, che dovrà essere effettuato ogni 3 anni (invece che ogni 5, come in precedenza). Come specificato nel CCNL, la periodicità triennale “si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente e per il preposto“.

    Il nuovo accordo contrattuale, influisce più in materia di giurisprudenza del lavoro e sindacale, che non di sicurezza sul lavoro. Infatti, l’obbligo di aggiornamento triennale per chi applica il CCNL edilizia non può scavalcare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. né l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Se il datore di lavoro che applica questo contratto si attiene al quinquennio per l’aggiornamento dei lavoratori – come da norme in materia di sicurezza sul lavoro – non incorre nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è però previsto un diverso tipo di sanzione, secondo quanto stabilito all’articolo 509 del Codice Penale “Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo … è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”. Inoltre, nel caso dovesse nascere un contenzioso con il lavoratore, quest’ultimo potrebbe contestare un eventuale licenziamento per giusta causa o citare il datore di lavoro per altri motivi, appellandosi appunto al mancato rispetto del contratto di lavoro.

    In caso di sopralluogo dell’Organo di Vigilanza ASL, questa non può contestare la violazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ma provvederà a comunicare la notizia del mancato rispetto del CCNL edilizia all’Ispettorato territoriale del lavoro. A questo punto l’Ispettorato contesterà la sanzione amministrativa per la mancata formazione obbligatoria o per il mancato aggiornamento triennale, con la citata sanzione che ne consegue.

    Pertanto, per chi applica il nuovo CCNL edilizia, sarà opportuno far svolgere ai lavoratori l’aggiornamento di 6 ore ogni 3 anni invece che ogni 5.

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  • NUOVO D.M. 3 SETTEMBRE 2021

    Il 29 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo Decreto Ministeriale 3 Settembre 2021, denominato “Minicodice”, che prevede dei criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

    Per tale motivo sarà necessario procedere con una nuova redazione del documento di valutazione del rischio incendio in base all’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2 del D.Lgs. 81/08 e degli articoli del nuovo Decreto Ministeriale 3 Settembre 2021.

    Sempre in base al D.M. 3 Settembre 2021, il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) diventerà obbligatorio per:

    -le azienda con più di 10 lavoratori;

    -le aziende aperte al pubblico con un indice di affollamento di più di 50 persone esclusi i lavoratori;

    -le aziende in cui si svolgono attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.

  • LIMITI E SANZIONI PER L’ACRILAMMIDE

    Nel 2023 cambieranno le disposizioni europee relative alla presenza dell’acrilammide negli alimenti.
    Ciò accade dopo circa vent’anni dai primi studi che hanno mostrato il pericolo per la salute umana di questa sostanza, che si forma in tantissimi cibi cotti (come biscotti, merendine, pane, patate fritte e caffè) quando la temperatura supera i 120°C a seguito della reazione che avviene tra zuccheri e amminoacidi in condizioni di scarsa umidità. Quasi tutti i produttori coinvolti dovranno, pertanto, modificare le ricette, per rispettare le regole (molto più di quanto non facciano oggi) ed evitare di raggiungere la soglia massima consentita.

    L’acrilammide è stata definita dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Oms come probabile cancerogeno già nel 1994 (classe 2A) e, secondo studi più recenti, se assunta cronicamente, potrebbe anche danneggiare le fibre nervose e aumentare quindi il rischio di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Tuttavia, i dati sono ancora abbastanza confusi.

    Infatti, finora, c’è stata un’estrema tolleranza. Le aziende dovevano fare tutto il possibile per abbassare i livelli e allinearsi con i valori di riferimento definiti nel 2018. Ma, se qualche impresa oltrepassava i livelli definiti dall’UE, non c’erano conseguenze, per cui sul mercato era possibile trovare di tutto.

    Secondo test effettuati in questi ultimi anni, le concentrazioni di acrilammide variavano da 50 a 7mila ppb, a seconda delle ricette, delle condizioni di cottura e, soprattutto, del tipo di farina utilizzata. Alcune hanno quantità molto elevate di asparagina, uno degli amminoacidi che più facilmente dà origine all’acrilammide, così come il fruttosio, più reattivo rispetto agli altri zuccheri.

    Nel 2023 l’Unione Europea dovrebbe pubblicare le nuove disposizioni sui livelli di acrilammide negli alimenti.

    Una violazione dei limiti dovrebbe comportare sanzioni e altri provvedimenti. Nelle nuove regole dovrebbero entrare categorie non previste oggi come il cacao in polvere, i piatti a base di patate (oltre alle patatine fritte) come i rosti, le crocchette, le chips di verdura e altro ancora. Si tratta, in questo caso, della naturale conseguenza correlata all’allargamento deciso nel novembre 2019 del monitoraggio delle concentrazioni di acrilammide a molte tipologie di prodotti da forno. In questo gruppo rientrano per esempio, le tortilla, i pancake, i croissant, le ciambelle, diversi tipi di pane e anche, per estensione, gli hamburger e i panini (proprio perché contenenti farinacei cotti).

    Se vi servono ulteriori informazioni non esitate a contattarci! Eco-Verde è una società che si occupa di igiene alimentare e H.A.C.C.P..

    Eco-Verde s.r.l.

  • COME EVITARE LE MALATTIE ALIMENTARI?

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    Le malattie alimentari sono un insieme di patologie che insorgono a seguito dell’ingestione di alimenti contenenti microrganismi patogeni e/o tossine. Per non incorrere in infezioni, intossicazioni o tossinfezioni alimentari si possono riassumere 10 semplici punti da tenere sempre presenti:

    1 – Igienizzare
    I posti in cui si conservano i prodotti e gli utensili da cucina, come posate, taglieri, piatti e contenitori, devono essere igienizzati. Lavare accuratamente le mani dopo aver toccato la frutta e la verdura acquistata o aver manipolato alimenti di diversa natura. Utilizzare carta usa e getta.

    2 – Frigo
    Riporre la spesa in modo corretto e nel ripiano adeguato del frigo è alla base di una buona conservazione. Utilizzare contenitori in vetro o il sottovuoto per conservare gli avanzi, non lasciarli nei tegami di cottura. Mai riporre alimenti caldi o tiepidi nel frigo perché determinano un aumento della temperatura interna. Pulire con cura le superfici utilizzando detersivi appropriati non abrasivi e senza schiuma in modo da facilitare il risciacquo e disinfettanti. Controllare sempre l’integrità delle guarnizioni. Se macchiate e sporche, pulire con candeggina e, se rotte, sostituirle.

    3 – Frutta e verdura
    Lavare sempre frutta e verdura prima del consumo, preferibilmente con Amuchina, lasciandola in acqua per 15 minuti. Dopo il lavaggio è importante non refrigerare i prodotti, in quanto potrebbero sviluppare batteri patogeni contaminanti per il resto degli alimenti in frigo. Se si acquista verdure in busta, lavarle sempre anche se sulla confezione viene indicato che non è necessario. Frutta e verdura vanno riposte nei cassetti in basso e nei contenitori appositi e non lasciate libere o a contatto con altri alimenti.

    4 – Carne
    Va conservata in sacchetti per gli alimenti nei ripiani bassi, sopra i cassetti delle verdure. Non va sciacquata sotto l’acqua corrente, per evitare di contaminare la cucina con gli schizzi. A seconda del tipo di taglio e composizione: deve essere consumata entro 24 ore se macinata, entro tre giorni nel caso di affettati non confezionati e carne fresca in genere.
    Consumare sempre i wurstel cotti, per evitare il rischio Listeria Monocitogenes.

    5 – Pesce
    Pulito ed eviscerato, va lavato sotto acqua corrente, asciugato bene, conservato in un contenitore ermetico o coperto con una pellicola e riposto nella parte bassa del frigorifero. Deve essere consumato entro 24 ore.

    6 – Latticini e uova
    Non vanno lasciati sfusi, ma conservati in appositi contenitori sigillati e riposti nel ripiano centrale del frigo. Nel caso delle uova, bisogna evitare di tenerle nel portauova dello sportello, a causa degli sbalzi termici dovuti all’apertura e chiusura.

    7 – Freezer
    Per surgelare in maniera ottimale è consigliabile porzionare gli alimenti (carne e pesce) avvolgerli in pellicola, in busta per alimenti o in contenitori resistenti. Lo scongelamento deve avvenire sempre nel frigorifero, mai a temperatura ambiente.

    8 – Etichetta
    Leggere sempre l’etichetta e la data di scadenza quando si fa la spesa, riponendo i cibi con scadenza ravvicinata davanti, in primo piano, sia in dispensa che in frigorifero, perché siano consumati per primi.

    9 – Cottura
    Per garantire l’eliminazione delle spore è necessario far salire la temperatura sopra i 120° C.

    10 – In caso di intossicazione
    È importante bere molta acqua per evitare la disidratazione legata al vomito e diarrea. Se i sintomi persistono, contattare un medico.

    Se servono chiarimenti contattateci! Eco-Verde è una società che si occupa di igiene alimentare e H.A.C.C.P..

    Eco-Verde s.r.l.

  • Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

    Considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia da COVID-19, sono state aggiornate le modalità di gestione dei casi COVID-19.

    Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 devono seguire, per l’isolamento, le seguenti indicazioni:

    -per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati prima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test antigenico o molecolare che risulti negativo al termine del periodo di isolamento;

    -in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno da primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

    Per i contatti stretti di un positivo al COVID-19 rimangono vigenti le disposizioni contenute nella circolare N.19680 del 30/03/2022. (vedi link di seguito)

    CIRCOLARE N. 19680 DEL 30 MARZO 2022