Categoria: Ambiente

  • Il botto a Roma

    Gpl, feriti e futuro. Il punto non è criminalizzare una tecnologia, ma capire come conviverci in sicurezza.

    Link per il collegamento rapido all’articolo di giornale ”Il Foglio”: https://assoambiente.org/rassegna_stampa_file/IlFoglio5luglio.pdf

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE ed il Foglio

  • Due mammut giganteschi sulla collina sopra la discarica: la nuova installazione a Peccioli

    Dopo i Giganti ecco le opere che conquistano il Triangolo Verde di Legoli, l’impianto di smaltimento e trattamento rifiuti

    Erano elefanti preistorici, alti quattro metri e lunghi sei, che tra 2,6 milioni e 70mila anni fa, vivevano in tutta Italia, anche nella Valdera. Oggi sono tornati dalla preistoria e hanno scelto Peccioli. Più della fantascienza può l’arte: due mammut sono le nuove e gigantesche installazioni che da sabato 12 luglio conquistano il Triangolo Verde di Legoli, l’impianto di smaltimento e trattamento rifiuti.

    L’iniziativa di Belvedere Spa va a valorizzare ancora una volta un luogo particolare, la collina sopra la discarica, per un progetto curato dall’azienda pecciolese Naturaliter.

    “La scelta di far nascere, o ri-nascere se preferite, due “creature” così antiche è importante e va nella linea narrativa di un impianto di smaltimento e trattamento rifiuti che è anche simbolo di rigenerazione – spiega il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni -. 

    Fino a ora quest’idea di rinascita era rappresentata dalle sculture umane dei Giganti “Presenze”, due proprio all’interno dell’impianto. Con gli animali preistorici il Sistema Peccioli riesce a dare anche ai rifiuti stessi una nuova idea di circolarità, mostrando come quel passato così lontano si vada a riunire e fondere al mondo di oggi”.

    Sulla collina si vede così un allestimento scenico di grande impatto al pari di quello dei Giganti. Adesso tocca ai due elefanti preistorici: “Li abbiamo scelti anche perché sono una realtà di Peccioli che questa volta ha messo a disposizione la sua esperienza trentennale nel settore della tassidermia e delle esposizioni culturali. Combinando arte, scienza e tecnica”.

    A cura di www.intoscana.it

  • Climate Camp: il cambiamento climatico in un cortometraggio

    Hai tra i 18 e i 35 anni e desideri diventare parte attiva nella sfida al cambiamento climatico? Il percorso formativo gratuito Climate Camp, nato nell’ambito del progetto europeo di cooperazione transfrontaliera INCIT, si rivolge a un massimo di 30 partecipanti – francesi e italiani – ed è finalizzato alla produzione di due cortometraggi sul cambiamento climatico all’interno di quest’area alpina. Da ottobre a febbraio 2026 avrai la possibilità di vivere un’esperienza laboratoriale interculturale – online e in presenza – per apprendere competenze tecniche e artistiche, dall’ideazione dello storytelling al montaggio. I corti realizzati saranno proiettati in festival cinematografici e culturali per informare e sensibilizzare il grande pubblico. Compila il form e invia la tua candidatura: hai tempo fino al 15 settembre!

    Link per l’approfondimento: https://www.to.camcom.it/incit-climate-camp?mtm_campaign=CN20250718#msdynmkt_trackingcontext=f2d4708c-692c-425b-af93-761be6560000

    A cura di Camera di commercio, industria, artigianato e agricolturadi Torino – Camera news

  • VIA e autorizzazione ambientale: il Consiglio di Stato su termini di efficacia e di decadenza

    • Quando si considera “realizzato” un progetto ai fini della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)?
    • È possibile rinnovare un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) basandosi su una VIA scaduta?
    • Qual è il corretto rapporto tra fasi esecutive di un impianto e continuità degli strumenti autorizzatori ambientali?

    VIA scaduta: quali sono gli effetti sul progetto?

    A rispondere ad alcuni dubbi sui termini di efficacia e sull’eventuale decadenza della Valutazione di Impatto Ambientale è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 23 giugno 2025, n. 5466, esprimendosi sul diniego, da parte di un’Amministrazione regionale, al rinnovo dell’AIA per le fasi 2 e 3 di una discarica già autorizzata in VIA nel 2011 e avviata nella sola prima fase.

    La società appellante sosteneva che, avendo messo in esercizio l’impianto nel quinquennio di validità della VIA, il progetto potesse considerarsi “realizzato”, e che quindi fosse legittima la prosecuzione delle attività anche oltre tale scadenza, con semplice aggiornamento delle AIA.

    Una tesi che non ha convinto Palazzo Spada, sulla base di presupposti normativi ripercorsi all’interno della sentenza.

    La VIA come atto di valutazione e non di autorizzazione

    La pronuncia chiarisce un punto di metodo fondamentale per chi si occupa di impianti e procedure ambientali: la VIA non è un’autorizzazione “a costruire”, ma una valutazione preventiva degli impatti ambientali di un progetto nella sua globalità. È uno strumento tecnico e programmatorio, finalizzato a valutare l’idoneità ambientale dell’intervento.

    In questo senso, l’efficacia temporale della VIA non può essere derogata da valutazioni discrezionali della PA o da argomentazioni fondate sull’affidamento dell’operatore. I valori ambientali tutelati hanno prevalenza.

    Il rapporto con l’AIA: complementarità, non sostituibilità

    La società appellante riteneva che l’AIA già rilasciata potesse in qualche modo “coprire” le lacune della VIA scaduta. Ma il Consiglio di Stato riafferma con chiarezza il principio secondo cui “L’autorizzazione integrata ambientale presuppone l’efficacia della VIA. In mancanza, non è possibile procedere al rinnovo.”

    In altre parole, VIA e AIA non sono strumenti alternativi, ma complementari. Il riesame dell’AIA per nuove fasi esecutive richiede una VIA attuale, valida e coerente con le condizioni ambientali nel frattempo mutate.

    Validità della VIA e il concetto di progetto realizzato

    Al centro della pronuncia sono la validità quinquennale della VIA e il concetto di “progetto realizzato”. I giudici d’appello hanno richiamato l’art. 25, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, così come l’art. 18 della l.r. Toscana n. 79/1998 (ratione temporis applicabile), i quali stabiliscono chiaramente che “La pronuncia di compatibilità ambientale ha una validità di cinque anni. Decorso tale termine senza che siano stati avviati i lavori di realizzazione del progetto, è necessaria una nuova VIA.”

    Secondo la ricorrente, l’avvenuta messa in esercizio della prima fase sarebbe stata sufficiente a “salvare” la VIA originaria anche per le fasi successive. Un’impostazione ribaltata dal Collegio: la nozione di “progetto” non può essere ridotta alla sola parte avviata, ma coincide con l’intero articolato realizzativo sottoposto alla VIA. In questo caso, le tre fasi costituivano un unico progetto e, in quanto tale, dovevano essere realizzate entro il termine massimo di 5 anni, per cui “l’integrale realizzazione dell’intervento (e non la mera messa in esercizio parziale) è condizione necessaria per il mantenimento dell’efficacia della VIA.”

    La validità quinquennale è quindi un limite inderogabile, e non è possibile prorogare o frazionare la VIA in assenza di una richiesta tempestiva e motivata con riferimento al mutato contesto ambientale.

    La coerenza con le Direttive UE

    Il Consiglio di Stato ha anche respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ritenendo che la normativa nazionale – in particolare l’art. 25, comma 5 del Codice dell’Ambiente – sia pienamente conforme ai principi della direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

    Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza europea:

    • la direttiva VIA stabilisce obblighi procedurali relativi ai progetti pubblici e privati che possono avere impatti ambientali significativi, prevedendo che l’autorizzazione sia preceduta da una valutazione ambientale;
    • è richiesto che esistano lavori o interventi fisici concreti affinché un’attività si qualifichi come “progetto”;
    • anche le modifiche o estensioni di progetti già autorizzati costituiscono un nuovo progetto se comportano interventi fisici rilevanti;
    • la direttiva non impone una procedura unica a tutti gli Stati membri, ma consente di integrare la VIA nelle procedure esistenti di autorizzazione o di definirne di specifiche.

    Elemento centrale è la definizione di “progetto”, che presuppone l’esistenza di lavori o interventi fisici concreti. In quest’ottica, anche le modifiche o estensioni di progetti esistenti devono tradursi in interventi che modifichino la realtà fisica originaria, costituendo così una nuova attività valutabile ai fini ambientali.

    Secondo il Collegio, proprio in applicazione di tali principi, la decadenza della VIA in caso di mancata realizzazione dell’intero progetto entro cinque anni è coerente con la logica di attualità e concretezza dell’intervento, che richiede una verifica aggiornata degli impatti effettivi. Ogni fase progettuale che non si traduca tempestivamente in attività fisica concreta deve dunque essere oggetto di nuova valutazione, poiché il contesto ambientale di riferimento potrebbe essere nel frattempo mutato.

    In questo quadro, la normativa italiana rispetta l’impostazione della direttiva, garantendo che le autorizzazioni ambientali non siano il risultato di atti meramente formali, ma di procedimenti valutativi effettivamente calibrati sul progetto da realizzare e sul contesto ambientale aggiornato.

    Conclusioni

    L’appello è stato quindi respinto, confermando la decadenza della validità della VIA e stabilendo alcuni importanti principi:

    • in caso di programmazione plurifase, ogni porzione di progetto non realizzata entro cinque anni richiede nuova VIA;
    • la messa in esercizio parziale non estende la validità della valutazione iniziale;
    • le fasi esecutive vanno attuate entro i termini di efficacia della VIA;
    • è necessario pianificare per tempo eventuali richieste di proroga o nuove valutazioni;
    • l’efficacia della VIA è perentoria: non è possibile rilasciare AIA in assenza di una valutazione ambientale attuale;
    • ogni rinnovo autorizzativo va ancorato alla verifica aggiornata della sostenibilità del progetto.

    A cura di  Redazione tecnica in www.lavoripubblici.it

  • Keu nei materiali edili, il Tar Toscana annulla una prescrizione della Regione

    Il Tar della Toscana ha in parte accolto e in parte respinto il ricorso del Consorzio Aquarno

    Il Tar della Toscana ha in parte accolto e in parte respinto il ricorso del Consorzio Aquarno contro alcune prescrizioni imposte nel 2023 dalla Regione Toscana in merito all’impianto di trattamento fanghi di Santa Croce sull’Arno. Nello specifico ha annullato “la prescrizione con cui si imponeva una modifica del ciclo produttivo del Keu tale da escluderne in ogni caso le potenzialità ossidative”, in quanto ancora non si conoscono fenomeni ossidativi.

    Secondo il Tar, allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino la formazione di cromo esavalente nei cosiddetti “aggregati legati” (cioè Keu trattato con cemento), nemmeno dopo invecchiamento o frantumazione. Pertanto, non sarebbe logico imporre modifiche su basi non ancora scientificamente accertate. In una nota si legge che “il comportamento del Keu in tale forma di riutilizzo (con particolare riferimento all’innesco di processi ossidativi tali da sviluppare cromo esavalente, allo stato degli atti non emergenti) deve ancora essere indagato dal punto di vista scientifico e perciò il Tar, nel pronunciarsi sul provvedimento di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) reso dalla Regione Toscana nei confronti del Consorzio Aquarno, ha annullato la prescrizione con cui si imponeva una modifica del ciclo produttivo del Keu tale da escluderne in ogni caso le potenzialità ossidative.

    Il Tar ha ritenuto che non sia logico imporre una modifica di tal genere se si è ancora in attesa di conoscere se ed in che misura vi siano fenomeni ossidativi del Keu negli ‘aggregati legati’, anche quando questi ultimi siano invecchiati o frantumati”. Restano invece valide le altre prescrizioni, che prevedono verifiche e controlli continui sul Keu usato in edilizia. Il Tar ha ritenuto legittimo mantenere un monitoraggio costante, lasciando spazio a future valutazioni della Regione in base a nuove evidenze scientifiche.

    A cura di www.gonews.it

  • Regolamento POP – Integrazione elenco sostanze vietate

    Il prossimo 4 agosto 2025 entrerà in vigore il Regolamento delegato (UE) 2025/843 che modifica ed ha inserito nell’allegato I del Regolamento 2019/1021 (Regolamento POP) – che contiene l’elenco delle sostanze per le quali è vietata la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso – il composto UV-328. 

    Il composto UV-328 è un additivo che viene aggiunto alla plastica per la produzione di un’ampia gamma di prodotti e che ha la funzione di stabilizzante avendo la capacità di filtrare i raggi ultravioletti. Nel Regolamento vengono comunque previste una serie significative di deroghe al divieto di impiego del composto. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/269/SAEC-EUR/CS del 17.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • CACER: pubblicate le regole operative aggiornate e il bando aggiornato per richiedere gli incentivi

    E’ stato pubblicato oggi sul sito del MASE il DM n. 228 del 17 luglio 2025 volto ad approvare l’aggiornamento delle regole operative per accedere agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo alla luce delle novità introdotte dal decreto n. 127 del 16 maggio 2025 pubblicato il 25 giugno scorso.

    Il decreto correttivo n.127/2025, applicabile anche alle richieste già presentate, ha modificato alcune previsioni del decreto CACER, inserendo alcune importanti novità in materia di concessione dei benefici PNRR. Le disposizioni oggetto di modifica recepiscono le revisioni tecniche del PNRR, valutate positivamente dalla Commissione Europea e approvate dal Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025: 

    • è stato ampliato il perimetro soggettivo della misura PNRR estendendo il limite applicativo ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti; 
    • entro il termine del 30 giugno 2026 i soggetti beneficiari del contributo PNRR dovranno ultimare i lavori di realizzazione dell’impianto ammesso a finanziamento in luogo di assicurarne, entro lo stesso termine, l’entrata in esercizio; 
    • gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027; 
    • è stata incrementata dal 10% al 30% la quota percentuale che i beneficiari possono chiedere a titolo di anticipazione del contributo PNRR concedibile.
       

    In ragione di queste novità sono stati integrati e perfezionati ulteriori aspetti delle Regole Operative relativi principalmente a:

    • le modalità di presentazione della richiesta di verifica preliminare di ammissibilità; 
    • le principali tipologie di modifiche alle configurazioni di autoconsumo diffuso e al progetto PNRR; 
    • l’indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di alcune ipotesi di “finalità sociali” per la destinazione dell’importo della tariffa premio eccedentario;
    • l’aggiornamento dei modelli delle istanze ai fini dell’accesso ai benefici.
       

    Il MASE ha pubblicato inoltre il DM n. 229 del 17 luglio per aggiornare l’avviso pubblico (bando) per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR. 

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Consultazione UE valuta modelli comunicazione dati su riciclo batterie per gli Stati membri

    La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica al fine di definire i format che gli Stati membri dovrebbero utilizzare al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione dei dati sulla raccolta ed il trattamento dei rifiuti di batterie.  

    L’Art. 76 del Regolamento (UE) 2023/1542 rinvia, infatti, ad un successivo Atto di esecuzione della Commissione – da adottare entro il 18 agosto 2025 – per stabilire il formato dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare in UE sulla gestione dei rifiuti di batterie.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/270/SAEC-EUR/PE del 17.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Rifiuti da imballaggio, Europa al bivio

    Tema cruciale per la strategia ambientale e industriale dell’Ue: target ambiziosi e volumi in crescita con previsioni di 209 kg pro capite

    In Europa il riciclo degli imballaggi è diventato un banco di prova cruciale per l’intera strategia di economia circolare. Nonostante obiettivi sempre più ambiziosi, il continente continua a produrre grandi quantità di rifiuti da imballaggio, con prospettive di crescita nei prossimi anni. A questo punto, la sfida non è solo ridurre l’impatto ambientale, ma anche governare un settore economico strategico per l’Unione europea. Secondo l’ultimo rapporto Eurostat, pubblicato a dicembre, nel 2022 nell’Ue sono stati generati 83,4 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, pari a 186,5 kg per abitante. È un dato in leggero calo (meno 3,6 kg pro capite rispetto al 2021), ma che su scala decennale mostra un aumento di oltre 31 kg per persona. Nel 2009 la produzione complessiva era di 66 milioni di tonnellate: un segnale di crescita strutturale che mette in discussione la sostenibilità del sistema.

    Gli scenari futuri non offrono molte rassicurazioni. Senza misure aggiuntive, la Commissione europea stima che si possa arrivare a 209 kg pro capite entro il 2030, aumentando la pressione su sistemi di raccolta, impianti di riciclo e bilanci pubblici. Fino al 2022, la composizione dei rifiuti di imballaggio vedeva una netta prevalenza di carta e cartone (41%), seguiti da plastica e vetro (entrambi al 19%), legno (16%) e metallo (5%). Un mix complesso che riflette le sfide di ciascuna filiera: dalla raccolta differenziata al riutilizzo industriale.

    Sul fronte del recupero, l’Ue ha registrato nel 2022 un tasso di riciclo complessivo del 65,4% degli imballaggi, centrando con tre anni di anticipo l’obiettivo europeo fissato per il 2025. Ma il risultato non basta a garantire la sostenibilità: l’aumento dei volumi rischia di annullare i progressi percentuali e complicare il rispetto dei nuovi target. In dieci anni la quantità di rifiuti da imballaggio è cresciuta, e con essa – seppure in misura più contenuta – anche il volume dei materiali riciclati. Ma la plastica resta il vero tallone d’Achille. Nel 2022 il packaging in plastica rappresentava il 19% del totale dei rifiuti di imballaggio, con tassi di riciclo molto variabili tra Paesi. La media europea si attestava attorno al 40,7%, ancora lontana dall’obiettivo del 50% previsto per il 2025. Obiettivo che l’Italia ha raggiunto e superato quest’anno, secondo le stime di Corepla (e Conai).

    Grafico a cura di Silvano Di Meo
    Grafico a cura di Silvano Di Meo 

    Il quadro europeo oggi è migliorato, ma resta disomogeneo. La Commissione osserva che i divari riflettono differenze infrastrutturali, normative e culturali. Alcuni Paesi hanno investito in impianti di selezione e sistemi di raccolta capillari, mentre altri scontano ritardi tecnologici e di governance. Non è però solo un problema tecnico: è anche economico. Ogni tonnellata in più di rifiuti di imballaggio genera costi per raccolta, selezione e smaltimento. Il sistema europeo spende già oltre 20 miliardi di euro all’anno per gestire questi flussi. Inoltre, l’Ue ha introdotto una “plastic own resource”, un contributo di 0,80 euro al chilogrammo sugli imballaggi in plastica non riciclati, che per alcuni Stati (come l’Irlanda) vale centinaia di milioni di euro l’anno.

    Secondo la Commissione, senza interventi efficaci la produzione di imballaggi potrebbe crescere del 19% entro il 2030. Per invertire la rotta, il nuovo regolamento europeo (Ppwr) introduce obiettivi vincolanti di riduzione (meno 5% pro capite entro il 2030, meno 15% entro il 2040), requisiti di progettazione “design for recycling”, contenuto minimo di materiale riciclato e limiti rigorosi alla plastica monouso. Per l’industria significa ripensare formule e design dei prodotti, adeguare impianti e logistica, investire in tecnologie di selezione più avanzate. Secondo stime di settore, la transizione ai nuovi standard richiederà miliardi di euro di investimenti solo in Italia entro la fine del decennio.

    Grafico a cura di Silvano Di Meo
    Grafico a cura di Silvano Di Meo 

    Ma la trasformazione è anche un’opportunità. Il pacchetto sull’economia circolare stima fino a 700.000 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti in Ue entro il 2030, con effetti positivi su fornitori, trasporto, ricerca e sviluppo.

    Ai nuovi occupati si aggiungono 600 miliardi di euro di benefici netti legati a risparmi sui costi per le imprese, grazie a un uso più efficiente delle risorse, alla riduzione della dipendenza da materie prime importate, a una maggiore produttività e a vantaggi per i consumatori in termini di prodotti più durevoli, più economici da mantenere e più facili da riparare. In media, si prevede un risparmio pari all’8% del fatturato annuo per un’impresa europea.

    In Italia, il sistema consortile Conai ha registrato nel 2024 un tasso di riciclo complessivo del 76%, ben oltre il target europeo 2025. Ma la stessa Conai riconosce la necessità di accelerare su aspetti critici come il contenuto di riciclato nelle bottiglie in Pet — ancora fermo attorno al 12% — e la raccolta “fuori casa”, difficile da strutturare in eventi e manifestazioni.

    A cura di di Vito de Ceglia – Repubblica.it

  • Regolamento su sistema elettronico spedizione rifiuti

    Pubblicato sulla GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione europea recante le modalità di applicazione contenute nel nuovo regolamento sulla spedizione dei rifiuti per quanto riguarda i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti (DIWASS) e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica. 

    Il sistema DIWASS (Digital Waste Shipment System) è previsto dall’articolo 27 del Regolamento (UE) 2024/1157 “Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica” ed è finalizzato a semplificare la spedizione dei rifiuti consentendo uno scambio elettronico delle informazioni legate alle spedizioni, oltre a stabilire anche i requisiti di interoperabilità tra il sistema centrale DIWASS e altri sistemi o software utilizzati per la gestione delle spedizioni di rifiuti. 

    A partire dal prossimo 21 maggio 2026 è previsto l’obbligo di utilizzo del DIWASS per la trasmissione della documentazione relativa alla spedizione di rifiuti.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/268/SAEC-EUR/CS del 15.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE