Categoria: Ambiente

  • Progetto FEAD Sleep circular – raccolta e riciclo materiassi fine vita

    FEAD ha avviato un progetto denominato “Sleep circular” – un partenariato circolare della catena del valore per la raccolta e il riciclo dei materassi a fine vita che attraverso una piattaforma di stakeholder avviata a livello europeo mira ad aprire la strada a un piano d’azione comune per affrontare i bassi tassi di riciclo di tali rifiuti in Europa e realizzare un ciclo di vita del materasso veramente circolare. In base ai dati forniti da FEAD, attualmente in Europa viene riciclato meno del 20% dei materassi a fine vita. 

    Questo fa sì che uno dei flussi di rifiuti più pesanti e voluminosi finisca nelle discariche e negli inceneritori. Tuttavia, i materassi dismessi possono essere riciclati e reintrodotti nella nostra economia come nuovi prodotti, risparmiando così risorse preziose e riducendo i rifiuti. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/185/EC-EUR/PE del 19.05.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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  • Sentenza Consiglio di Stato – fanghi sono rifiuti solo dopo processo di depurazione

    Il Consiglio di Stato ha confermato, nella sentenza 10 febbraio 2025, n. 1064 che i fanghi che derivano dalla depurazione delle acque reflue sono soggetti al regime dei rifiuti solo dopo la fine del processo di trattamento effettuato nell’impianto di decontaminazione, come prevede il D.Lgs. n. 152/2006.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/184/SAEC-GIU/LE del 19.05.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    La sentenza si può scaricare al seguente link: https://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-fanghi-da-depurazione

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  • RADON – Decreto della Giunta Regionale del VENETO n°464/2025

    Individuazione delle aree Venete e azioni

    Si parla poco di Radon, eppure può avere un impatto molto importante sulla nostra salute.

    La delibera di Giunta Regionale del Veneto numero 464 del 2025 individua alcune aree dove la presenza di radon è maggiore e indica anche le azioni utili a ridurre le conseguenze sanitarie dovute all’esposizione della popolazione al Radon.

    Il Radon si ricorda è un gas radioattivo di origine naturale, scrive proprio la Delibera di Giunta, dannoso per la salute in quanto  fattore di rischio cancerogeno per il polmone.

    La Delibera di Giunta Regionale approva il documento radon in due allegati.

    L’allegato A, redatto dall’ Arpav, spiega che cos’è il radon, le criticità, i rischi per la salute, il metodo e i risultati conseguiti; mentre l’allegato B indica i comuni in area prioritaria della regione del Veneto, individuati, con forte presenza di radon.

    Continua lettura DGRV 464/2025 e allegati

    In estrema sintesi le azioni da attuare, secondo il documento, includono:

    1. Individuazione delle aree prioritarie: Identificare i Comuni in Veneto dove la concentrazione media annua di radon supera il livello di riferimento di 300 Bq/m³ in almeno il 15% degli edifici, come previsto dall’art. ​ 11, comma 3 del D.Lgs. ​ 101/2020.
    2. Istituzione di un Gruppo di coordinamento: Creare un gruppo composto da rappresentanti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, ARPAV, Dipartimenti di Prevenzione ULSS e ANCI. ​ Questo gruppo avrà il compito di definire, organizzare e sovrintendere le attività previste dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR). ​
    3. Campagna di comunicazione regionale: Avviare una campagna informativa rivolta ai cittadini e ai datori di lavoro per sensibilizzare sul rischio radon e sulle misure di prevenzione e protezione. ​
    4. Misure di prevenzione e mitigazione: Adottare interventi per ridurre la concentrazione di radon negli edifici esistenti e prevenire l’ingresso del gas nei nuovi edifici, anche attraverso prescrizioni specifiche nelle norme edilizie. ​
    5. Monitoraggio e aggiornamento: Effettuare misurazioni nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni situate nelle aree prioritarie e aggiornare periodicamente il piano d’azione. ​
    6. Informazione e formazione: Rendere disponibili informazioni locali e nazionali sull’esposizione al radon, sui rischi per la salute e sui mezzi tecnici per ridurre le concentrazioni di radon. 

    A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Legge PA e istituzione nucleo End of Waste presso il MASE

    La Legge 9 maggio 2025, n. 69 ha convertito il Dl 25/2025 recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Tra le norme introdotte si segnala lo spostamento dal 30 aprile al 30 giugno 2025 del termine concesso ai Comuni per l’approvazione delle disposizioni sulla tassazione dei rifiuti (Tari o tariffa corrispettiva). 

    L’altra novità prevista dal provvedimento normativo è l’istituzione di un “Nucleo End of waste” presso il MASE che avrà il compito di fornire al Ministero supporto qualificato. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/179/SAEC-NOT/CS del 15.05.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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  • Biometano – aggiornate le regole applicative

    Lo scorso 13 maggio è stato pubblicato sul sito del MASE il Decreto Direttoriale n. 155 del 13 maggio 2025 che approva l’aggiornamento delle Regole applicative, elaborate dal GSE ai sensi del DM n. 340 del 15 settembre 2022, relative alla misura “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l’economia circolare” (M2C2 Investimento 1.4 del PNRR) recependo le disposizioni contenute nel DL n. 63 del 2024 (DL Agricoltura). 

    La versione aggiornata delle Regole Applicative recepisce in particolare quanto previsto dall’articolo 5-bis del DL n. 63 del 2024 (DL Agricoltura) e dal DM 8 agosto 2024.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/175/SAEC-ENE/PE del 14.05.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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  • Registro Nazionale dei Produttori sottoposti a EPR

    Il MASE ha reso pubblico il sito web relativo al Registro nazionale dei produttori (RENAP). 

    Tutte le imprese tenute a rispettare gli obblighi della “Responsabilità Estesa del Produttore” (EPR) dovranno procedere all’iscrizione al presente Registro.

    L’istituzione del registro è prevista dal comma 8 dell’articolo 178-ter del D.lgs. n. 152/2006 e si configura come una banca dati di tutti quei soggetti che, ai sensi delle normative di settore, sono responsabili finanziariamente della gestione dei prodotti che immettono sul mercato, dal momento della loro progettazione e design fino al termine del loro ciclo di vita quando diventano rifiuti. Il RENAP comprende, in un unico ambiente informatico, i registri della filiera RAEE, della filiera pile e accumulatori e, a partire dal 14 maggio, dei produttori di Pneumatici. 

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/173/SAEC-COM/CS del 12.05.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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  • RIFIUTI ASSIMILATI URBANI

    Centro Termale – lenzuola – Tribunale Potenza n. 45/2024

    La sentenza del Tribunale di Potenza è occasione per evidenziare la problematica della classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani foriera, sempre, di contestazione e che obbliga, non solo in sede giudiziaria, alla verifica.

    Il Tribunale di Potenza si occupa di una opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di servizi di smaltimento rifiuti con contestazione sulla validità del contratto e sulla classificazione dei rifiuti. Siamo nell’ambito dei rifiuti sanitari di cui all’art. 227 Dlgs. 152/2006 e DPR 254/2003 ma la questione è esempio di molti altri casi.

    L’oggetto di contesa è il servizio di smaltimento di lenzuolini utilizzati per i massaggi in un centro termale. Una parte sostiene che questi sono “rifiuti assimilati agli urbani” e dunque rientranti nel contratto stipulato con la società che deve gestire il servizio di smaltimento (e dunque già pagati); l’altra parte sostiene che sono “rifiuti pericolosi” rifiuti speciali sanitari e dunque non previsti dal contratto e che richiedono particolari modalità di smaltimento e costi aggiuntivi.

    Il d.p.r. 254/2003 alla lettera g) punto 5 indica come i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani gli indumenti lenzuolo monouso e quelli di cui detentore intende disfarsi. Esiste già un indicatore preciso da parte del legislatore….continua lettura articolo rifiuti assimilabili urbani lenzuoli termali

    A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Risposta MASE a interpello su gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento

    Il MASE ha risposto ad istanza di interpello n. 79776 del 29 aprile 2025 avanzata dalla Regione Lazio finalizzata ad ottenere alcuni chiarimenti circa la corretta gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento precisando che spetta all’Autorità competente provvedere ad individuare nell’atto autorizzativo le modalità di deposito di detti rifiuti, i limiti temporali e quantitativi nonchè le necessarie prescrizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza.

    Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/172/SAEC-NOT/LE del 09.05.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

    A cura di NEWSLETTER ASSOAMBIENTE

  • Significativo /misurabile: quale accertamento?

    “Significativo” e “misurabile”: Senza accertamento tecnico?

    Cass. pen. n. 12514/2025

    Il caso: officina meccanica/oli esausti

    Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., contestato ai ricorrenti, in relazione alla gestione irregolare di una officina meccanica. Gli imputati sono stati accusati di aver causato una compromissione significativa e misurabile di porzioni estese di suolo/ sottosuolo circostanti l’officina, attraverso il versamento di oli esausti di altri materiali inquinanti, per lungo tempo. La posizione degli imputati era inoltre aggravata dal fatto di aver continuato l’attività – con continuo versamento sul suolo di oli esausti – anche dopo il sequestro del sito.

    La sentenza

    La sentenza della Cassazione penale numero 12514/2025, permette alcune considerazioni interessanti in ordine al reato di inquinamento ambientale ai sensi dell’articolo 452-bis del Codice penale.

    Secondo la Cassazione, la prova dell’inquinamento non deve necessariamente essere verificata con accertamenti tecnici, perizie, per intenderci. La prova dell’inquinamento è possibile anche sulla base di evidenze macroscopiche o dati concreti che dimostrino però una compromissione o un deterioramento significativo e soprattutto misurabile delle matrici ambientali.

    La Cassazione, attenzione, non esclude che ci possa essere la necessità, in determinati casi, di verifiche tecniche precise ma sottolinea che possono verificarsi delle situazioni in cui non ci sia questa necessità. Sono casi in cui esiste una macroscopica evidenza.

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    Ad esempio, nel caso di distruzione .…. continua lettura articolo commento cass-pen. 12514:202

    A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

  • Nuova direttiva sulle acque reflue urbane: trattamento dei microinquinanti obbligatorio dal 2045

    La nuova direttiva europea sulle acque reflue urbane, entrata in vigore all’inizio del 2025 e in attesa di recepimento da parte degli Stati membri, ha scatenato, a distanza di un paio di mesi, una violenta reazione del settore farmaceutico e cosmetico. Secondo il nuovo testo, i produttori di prodotti farmaceutici e cosmetici saranno, infatti, chiamati a coprire almeno l’80% dei costi aggiuntivi per il trattamento quaternario delle acque reflue – il quarto livello di trattamento di depurazione previsto dalla direttiva, volto a eliminare la presenza di cosiddetti “microinquinanti” – attraverso un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) e in conformità al principio “chi inquina paga”.

    Il settore è considerato la principale fonte di microinquinanti nelle acque reflue urbane. Ma molte aziende non ci stanno. A cominciare da quelle aderenti alla Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA), che ha presentato un’istanza presso il Tribunale dell’Unione Europea “per fare chiarezza sulla direttiva”, in particolare su “come la decisione di includere solo due settori nella responsabilità del trattamento quaternario delle acque reflue urbane in Europa si allinei con il principio ‘chi inquina paga’ dell’Ue”, come dichiara in una nota del 10 marzo 2025. Giorno in cui anche Medicines for Europe, associazione dei produttori europei di equivalenti, biosimilari e medicinali a valore aggiunto, comunica il proprio sostegno al ricorso presentato “da dieci multinazionali del settore dei farmaci fuori brevetto (off patent)” contro la direttiva al fine di “evitare un onere di costi discriminatorio e sproporzionato e quindi a salvaguardare l’accesso dei pazienti ai medicinali essenziali”.

    Indice dei contenuti

    Le stime dei costi di Medicines for Europe

    Il ragionamento di Medicines for Europe è il seguente: il prezzo dei prodotti della cosmesi potrà essere adeguato rispetto ai nuovi oneri; i produttori di medicinali equivalenti non avranno la possibilità di adeguare liberamente i prezzi per effettuare una compensazione e si ritroveranno con prodotti resi economicamente non sostenibili dalla nuova direttiva. Il sistema EPR colpisce in modo sproporzionato i produttori di medicinali fuori brevetto, che rappresentano il 70% dei medicinali dispensati dai sistemi sanitari Ue e il 90% dei medicinali essenziali, ma solo il 19% della spesa farmaceutica.

    La direttiva stima in 1,2 miliardi di euro all’anno il costo del trattamento delle acque, cifra che sarebbe, invece, sottostimata secondo le proiezioni basate su stime nazionali di Paesi come la Germania e secondo il raggruppamento europeo degli enti e delle imprese incaricate del trattamento delle acque a livello nazionale, che attesterebbero il costo dell’operazione tra i 5 e gli 11 miliardi di euro annui. Anche le cifre più basse fornite dalla Commissione europea sarebbero comunque insostenibili secondo le proiezioni di Medicines for Europe: l’industria dei farmaci equivalenti e biosimilari si troverebbe a sostenere fino al 60% dei costi dello schema, con un impatto senza precedenti sulle forniture di medicinali utilizzati ogni giorno da milioni di pazienti in Europa.

    La battaglia giuridica di EFPIA

    EFPIA ha invece impugnato la direttiva per ottenere “chiarezza giuridica” in merito, considerando arbitraria la decisione di ritenere solo le industrie farmaceutiche e cosmetiche responsabili dei costi di trattamento delle acque reflue urbane. Una decisione che, secondo EFPIA, “non solo è intrinsecamente ingiusta, ma mina l’ambizione del Green Deal e non riuscirà a incentivare altri settori a ridurre i microinquinanti nell’acqua”. I principi dell’UE di non discriminazione, proporzionalità e del “chi inquina paga” non si riflettono nella direttiva; gli obblighi imposti dalla direttiva ai produttori di farmaci sono inoltre contrari al requisito della certezza del diritto. “L’Europa ha bisogno di una legislazione ambientale che funzioni, in cui tutti i settori siano incentivati a ridurre in modo sostenibile i microinquinanti e in cui i costi di trattamento per i produttori siano allineati al volume di microinquinanti presenti nelle nostre acque”, ha dichiarato Nathalie Moll, direttrice generale dell’EFPIA.

    La direttiva 2024/3019: nuove norme per un trattamento più efficiente

    La direttiva 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) – che rivede la direttiva adottata nel 1991 per proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue da fonti urbane e settori specifici – è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e va recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2027.

    L’oggetto del provvedimento è all’articolo 1: “la presente direttiva stabilisce norme sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane, allo scopo di proteggere l’ambiente e la salute umana, in conformità all’approccio One Health, riducendo progressivamente le emissioni di gas a effetto serra a livelli sostenibili, migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque e contribuendo alla transizione verso un’economia circolare. Essa stabilisce inoltre norme sull’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane, sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane e sull’attuazione del principio ‘chi inquina paga’”.

    La tabella di marcia della nuova direttiva

    Il testo fissa per l’entrata in vigore di nuovi obblighi di depurazione la seguente tabella di marcia: entro il 2035 tutti gli agglomerati con almeno 1000 abitanti equivalenti devono essere dotati di reti fognarie alle quali devono essere collegate tutte le fonti di acque reflue domestiche (a differenza delle norme precedenti che stabilivano una soglia minima di 2000 abitanti equivalenti). Per questi stessi agglomerati, sempre entro il 2035 gli Stati membri devono provvedere al trattamento secondario: rimuovere la materia organica biodegradabile dalle acque reflue urbane prima dello scarico nell’ambiente. Il trattamento terziario, cioè l’eliminazione dell’azoto e del fosforo, sarà obbligatorio entro il 2039 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di almeno 150 000 abitanti equivalenti. Per tali impianti, entro il 2045 gli Stati membri dovranno applicare un trattamento supplementare, il trattamento quaternario, per rimuovere i microinquinanti.

    Diventano più stringenti le regole per il monitoraggio di vari parametri di salute pubblica riguardanti inquinanti chimici, microplastiche, agenti patogeni e resistenza antimicrobica. Previsto anche l’obbligo degli Stati membri di promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, in particolare nelle zone soggette a stress idrico.

    Le nuove norme introducono anche un obiettivo di neutralità energetica: entro il 2045 gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 abitanti equivalenti o più dovranno utilizzare energia da fonti rinnovabili generata dai rispettivi impianti.

    La valutazione di Legambiente

    Secondo Andrea Minutolo, coordinatore dell’ufficio scientifico di Legambiente, a cui abbiamo chiesto un parere, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane va nella giusta direzione e si inserisce in un contesto normativo più ampio volto monitorare costantemente la qualità dei nostri corpi idrici e di limitare tempestivamente fenomeni di inquinamento e cattiva gestione. “Basti pensare – dice Minutolo – come, secondo le ultime valutazioni fatte, il tasso di conformità della depurazione in Italia è complessivamente pari al 56 %, al di sotto della media UE del 76 %. 

    A livello nazionale, gli scarichi di acque reflue urbane contribuiscono in modo significativo a una qualità dell’acqua non buona nel 45,8% dei corpi idrici superficiali, tra fiumi, laghi e costieri. In questo scenario, in linea con il principio “chi inquina paga”, è stata introdotta anche la responsabilità estesa del produttore (EPR) per i medicinali per uso umano e i prodotti cosmetici. Questo passaggio è stato necessario per coprire i costi del trattamento aggiuntivo, di tipo quaternario, per rimuovere i microinquinanti dalle acque reflue urbane. Costi che altrimenti sarebbero potuti ricadere sulle spalle degli utenti, ovvero i cittadini”.

    A cura di Alice Scialoja di www.rigeneriamoterritorio.it