La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica al fine di definire i format che gli Stati membri dovrebbero utilizzare al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione dei dati sulla raccolta ed il trattamento dei rifiuti di batterie.
L’Art. 76 del Regolamento (UE) 2023/1542 rinvia, infatti, ad un successivo Atto di esecuzione della Commissione – da adottare entro il 18 agosto 2025 – per stabilire il formato dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare in UE sulla gestione dei rifiuti di batterie.
Tema cruciale per la strategia ambientale e industriale dell’Ue: target ambiziosi e volumi in crescita con previsioni di 209 kg pro capite
In Europa il riciclo degli imballaggi è diventato un banco di prova cruciale per l’intera strategia di economia circolare. Nonostante obiettivi sempre più ambiziosi, il continente continua a produrre grandi quantità di rifiuti da imballaggio, con prospettive di crescita nei prossimi anni. A questo punto, la sfida non è solo ridurre l’impatto ambientale, ma anche governare un settore economico strategico per l’Unione europea. Secondo l’ultimo rapporto Eurostat, pubblicato a dicembre, nel 2022 nell’Ue sono stati generati 83,4 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, pari a 186,5 kg per abitante. È un dato in leggero calo (meno 3,6 kg pro capite rispetto al 2021), ma che su scala decennale mostra un aumento di oltre 31 kg per persona. Nel 2009 la produzione complessiva era di 66 milioni di tonnellate: un segnale di crescita strutturale che mette in discussione la sostenibilità del sistema.
Gli scenari futuri non offrono molte rassicurazioni. Senza misure aggiuntive, la Commissione europea stima che si possa arrivare a 209 kg pro capite entro il 2030, aumentando la pressione su sistemi di raccolta, impianti di riciclo e bilanci pubblici. Fino al 2022, la composizione dei rifiuti di imballaggio vedeva una netta prevalenza di carta e cartone (41%), seguiti da plastica e vetro (entrambi al 19%), legno (16%) e metallo (5%). Un mix complesso che riflette le sfide di ciascuna filiera: dalla raccolta differenziata al riutilizzo industriale.
Sul fronte del recupero, l’Ue ha registrato nel 2022 un tasso di riciclo complessivo del 65,4% degli imballaggi, centrando con tre anni di anticipo l’obiettivo europeo fissato per il 2025. Ma il risultato non basta a garantire la sostenibilità: l’aumento dei volumi rischia di annullare i progressi percentuali e complicare il rispetto dei nuovi target. In dieci anni la quantità di rifiuti da imballaggio è cresciuta, e con essa – seppure in misura più contenuta – anche il volume dei materiali riciclati. Ma la plastica resta il vero tallone d’Achille. Nel 2022 il packaging in plastica rappresentava il 19% del totale dei rifiuti di imballaggio, con tassi di riciclo molto variabili tra Paesi. La media europea si attestava attorno al 40,7%, ancora lontana dall’obiettivo del 50% previsto per il 2025. Obiettivo che l’Italia ha raggiunto e superato quest’anno, secondo le stime di Corepla (e Conai).
Grafico a cura diSilvano Di Meo
Il quadro europeo oggi è migliorato, ma resta disomogeneo. La Commissione osserva che i divari riflettono differenze infrastrutturali, normative e culturali. Alcuni Paesi hanno investito in impianti di selezione e sistemi di raccolta capillari, mentre altri scontano ritardi tecnologici e di governance. Non è però solo un problema tecnico: è anche economico. Ogni tonnellata in più di rifiuti di imballaggio genera costi per raccolta, selezione e smaltimento. Il sistema europeo spende già oltre 20 miliardi di euro all’anno per gestire questi flussi. Inoltre, l’Ue ha introdotto una “plastic own resource”, un contributo di 0,80 euro al chilogrammo sugli imballaggi in plastica non riciclati, che per alcuni Stati (come l’Irlanda) vale centinaia di milioni di euro l’anno.
Secondo la Commissione, senza interventi efficaci la produzione di imballaggi potrebbe crescere del 19% entro il 2030. Per invertire la rotta, il nuovo regolamento europeo (Ppwr) introduce obiettivi vincolanti di riduzione (meno 5% pro capite entro il 2030, meno 15% entro il 2040), requisiti di progettazione “design for recycling”, contenuto minimo di materiale riciclato e limiti rigorosi alla plastica monouso. Per l’industria significa ripensare formule e design dei prodotti, adeguare impianti e logistica, investire in tecnologie di selezione più avanzate. Secondo stime di settore, la transizione ai nuovi standard richiederà miliardi di euro di investimenti solo in Italia entro la fine del decennio.
Grafico a cura di Silvano Di Meo
Ma la trasformazione è anche un’opportunità. Il pacchetto sull’economia circolare stima fino a 700.000 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti in Ue entro il 2030, con effetti positivi su fornitori, trasporto, ricerca e sviluppo.
Ai nuovi occupati si aggiungono 600 miliardi di euro di benefici netti legati a risparmi sui costi per le imprese, grazie a un uso più efficiente delle risorse, alla riduzione della dipendenza da materie prime importate, a una maggiore produttività e a vantaggi per i consumatori in termini di prodotti più durevoli, più economici da mantenere e più facili da riparare. In media, si prevede un risparmio pari all’8% del fatturato annuo per un’impresa europea.
In Italia, il sistema consortile Conai ha registrato nel 2024 un tasso di riciclo complessivo del 76%, ben oltre il target europeo 2025. Ma la stessa Conai riconosce la necessità di accelerare su aspetti critici come il contenuto di riciclato nelle bottiglie in Pet — ancora fermo attorno al 12% — e la raccolta “fuori casa”, difficile da strutturare in eventi e manifestazioni.
Pubblicato sulla GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione europea recante le modalità di applicazione contenute nel nuovo regolamento sulla spedizione dei rifiuti per quanto riguarda i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti (DIWASS) e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica.
Il sistema DIWASS (Digital Waste Shipment System) è previsto dall’articolo 27 del Regolamento (UE) 2024/1157 “Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica” ed è finalizzato a semplificare la spedizione dei rifiuti consentendo uno scambio elettronico delle informazioni legate alle spedizioni, oltre a stabilire anche i requisiti di interoperabilità tra il sistema centrale DIWASS e altri sistemi o software utilizzati per la gestione delle spedizioni di rifiuti.
A partire dal prossimo 21 maggio 2026 è previsto l’obbligo di utilizzo del DIWASS per la trasmissione della documentazione relativa alla spedizione di rifiuti.
Dal 19 giugno 2025 sono riaperte le iscrizioni a REMBook, un catalogo gratuito riservato alle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali esclusivamente nelle categorie 9 o 10, che costituisce una banca dati rappresentativa delle competenze tecniche e professionali delle imprese qualificate che operano nel campo delle bonifiche, pubblicata da RemTech e dall’Albo nazionale gestori ambientali, realizzata con la collaborazione del Commissario Unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, di Assoamianto, di Assoambiente, di Ispra e di Invitalia.
Dal 19 giugno, quindi, è possibile l’aggiornamento o la prima compilazione del nuovo Questionario REMBook 2025: la piattaforma sarà aperta ufficialmente il 18 settembre con l’inserimento delle nuove imprese che si registreranno a partire dal 19 giugno.
La compilazione e l’invio del questionario 2025 dovranno essere completate entro il 1 agosto 2025.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 145 del 25 giugno 2025, la Legge 13 giugno 2025, n. 91 che conferisce la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
La legge entrerà in vigore il 10 luglio 2025.
La legge 91/2025 contiene l’autorizzazione al Governo ad attuare gli ultimi provvedimenti emanati dall’Unione europea. Tra questi:
la direttiva 2024/825/Ue che aumenta il contrasto al greenwashing;la direttiva 2024/1203/Ue sulla tutela penale dell’ambiente che allarga i comportamenti che gli Stati membri dovranno punire come delitti ambientali;la direttiva 2024/1785/Ue che aggiorna le norme Ippc, sulleemissioni degli impianti industriali (in Italia recepite nell’Aia, l’autorizzazione integrata ambientale);la direttiva 2024/2881/Ue sulla qualità dell’aria ambiente.
Il Governo ha anche la delega ad attuare alcuni regolamenti Ue, che pur essendo immediatamente applicabili necessitano di disposizioni di coordinamento e integrazione. Tra questi:
il regolamento 2023/1115/Ue che norma il contrasto al commercio di materie prime e prodotti legati alla deforestazione e al degrado forestale; il regolamento 2022/1616/Ue sul commercio di materiali e oggetti di plastica riciclata destinata a contatto con gli alimenti; il regolamento sulle batterie e i relativi rifiuti e adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (Ue) 2023/1542. L’art. 29 disciplina la delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE
Il Governo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge 91/2025 emana uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.
Sul punto la delega fissa principi e criteri direttivi specifici, quali :a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (Ue) 2023/1542;b) adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (Ue) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi;c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;d) regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la ri-fabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti;e) prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta;f) individuare un’autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;h) individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica.i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (Ue) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l’individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all’approvvigionamento, alla lavorazione e all’immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale;m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento;n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell’entrata per la successiva riassegnazione;p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il Governo, con una nuova nota metodologica approvata con Dpcm 22 aprile 2025, ha aggiornato la base dati che deve essere utilizzare per determinare, a metodologia invariata, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard (Fas) dei Comuni anche per il servizio di gestione rifiuti.
Al via il progetto Metabuilding, a cui partecipa dal 2023 anche Euric. Il progetto, con finanziamento dell’UE, mira a migliorare la circolarità nel settore delle costruzioni e demolizioni attraverso la collaborazione intersettoriale tra gli stakeholder dell’intera catena del valore.
Il 4 luglio la Commissione europea ha adottato un Regolamento delegato C/2025/4568 final che fissa alcune misure di semplificazione del sistema UE della Tassonomia definito dal Regolamento (UE) 2020/852 e dai relativi Regolamenti delegati di attuazione.
Il Regolamento delegato sarà ora portato al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo per uno scrutiny di 4 mesi (prolungabile di eventuali ulteriori due mesi) ai fini dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 su anno 2025, con possibilità per il 2025 di utilizzare il previgente Regolamento.
Con il presente documento, anche alla luce dei contributi ricevuti in ordine agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione del 15 aprile 2025, 179/2025/R/rif, si illustrano gli ulteriori aspetti per la definizione dei primi criteri di articolazione tariffaria da applicare agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani
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